CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 24400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25144-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 220/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/06/2023 R.G.N. 845/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.25144/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 220/2023 la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] confermando la pronuncia del Tribunale di Vicenza che aveva dichiarato l’illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione corrisposta al dottor [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento dell’impugnazione di quest’ultimo, ha riformato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva reputato applicabile la prescrizione quinquennale, condannando la Cassa a restituire le somme prelevate nei limiti della prescrizione decennale. L’Ente previdenziale impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. In questa sede [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. A seguito di richiesta di decisione depositata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione accelerata del presente giudizio, è stata fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.CONSIDERATOCHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa denuncia violazione o falsa applicazione, in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 ,cod. proc. civ., degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art 3, comma 12, della legge n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, degli artt. 2, 3 e 23 Cost, anche in relazione e combinato disposto alle delibere n. 4 del 2008, n. 3 del 2013 e n. 10 del 2017, emanate anche in virtù dell’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con DM 14 luglio 2004, nonché dell’art.115 cod. proc. civ., laddove la sentenza ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà. Con il secondo motivo, lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201/2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., ove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo ivi previsto nella misura dell’1% per il biennio 2012/2013. Infine, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, della legge n. 21/1986, dell’art.2948, n. 4 cod. civ., dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970 e degli artt. 3 e 38 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver la sentenza rigettato l’eccezione di prescrizione quinquennale. Il primo motivo risulta manifestamente infondato alla stregua del consolidato orientamento iniziato con Cass. n. 25212/2009 e proseguito con, ex multis , Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n.16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, con cui questa Corte ha affermato quanto segue. Con la legge n. 537/1993 il Governo è stato delegato “ad emanare […] uno o più decreti legislativi diretti a riordinare (o sopprimere) enti pubblici di previdenza e assistenza”, attenendosi, tra l’altro, al principio e criterio direttivo seguente: “privatizzazione degli enti stessi, nelle forme dell’associazione o della fondazione, con garanzie di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile, ferme restandone le finalità istitutive e l’obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali essi risultano istituiti”. Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega, ha ribadito che le Casse “privatizzate” “hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta ” e che “la gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”. Come evidenziato in Cass. n. 603/2019, «per far ciò l’art. 1, comma 4, in combinato disposto con l’art. 2, comma 2, e art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, ha previsto un potere regolamentare delle Casse non incompatibile con il sistema delle fonti potendo la fonte primaria costituita dal decreto legislativo autorizzare una fonte subprimaria (il Regolamento della Cassa approvato con decreto ministeriale) ad introdurre norme generali ed astratte ed a tal proposito si è parlato di “sostanziale delegificazione affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti” (cfr. Cass. 16 novembre 2009, n. 24202) e si è aggiunto “anche in deroga a disposizioni di legge precedenti”. […] Tali disposizioni del D.Lgs. n. 509 cit. non hanno, peraltro, attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse la configurazione di regolamenti di delegificazione di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 2, […] sicché ad essi –[…] – non è stato consentito di derogare a disposizioni collocate a livello primario, quali sono quelle dettate proprio per le Casse “privatizzate”, a cominciare dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che ha natura di norma imperativa inderogabile dall’autonomia normativa delle Casse privatizzate. […] Quest’ultima disposizione […] –che, nella sua formulazione anteriore alla modifica introdotta dalla L. n. 296/2006, costituisce base giuridica e parametro di legittimità della norma regolamentare in esame –sancisce testualmente: “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n 509/1994, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata inrelazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti (…)”.[…] Questa Corte ha esposto con riferimento a fattispecie analoga relativa alla stessa Cassa commercialisti (Cass 25212/09) che “L’autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto d.lgs n 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto[…]. Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il “rispetto del principio del pro rata (…)”– qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale),che introduca – a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” –la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti. Ed invero sul punto deve evidenziarsi che la imposizione di un “contributo di solidarietà” sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all’evidenza, né una “variazione delle aliquote contributive”, né una “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”. Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che –al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di “variazione delle aliquote contributive”, appunto, e di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”) –incidano su “ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”. Quindi, ne esula qualsiasi provvedimento, che – lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3, comma 12, l. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge – imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura». Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n. 296/2006 di modifica dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà: tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla Cassa di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà. L’Ente ricorrente invoca altresì l’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, secondo cui:“L’ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziariodi lungo termine”. A tal proposito, questa Corte (ex multis, Cass. n. 6702/2016, n. 7568/2017) ha già affermato che «quest’ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, così come affermato dalla stessa ricorrente». Inoltre, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all’ultimo periodo dell’art 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla Cassa e non già la materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, nei precedenti citati questa Corte ha, altresì, richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dall’art. 1, comma 486, della legge n. 147/2013, ha ritenuto essere in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale» (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003). Il ricorso, infine, cita a sostegno l’art.24, comma 24, lett. b) del d.l. n.201/2011 conv. nella legge n.214/2011, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell’adozione delle misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l’art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Neppure ha pregio la doglianza di cui al secondo motivo, in passato sempre implicitamente rigettato da questa Corte, con il quale la Cassa si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 24, lettera b), del d.l. n. 201/2011 per aver il Collegio veneziano respinto la domanda subordinata della Cassa relativa all’applicabilità del contributo di solidarietà previsto dalla citata normativa nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013. L’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011, conv. nella legge n. 214/2011, come modificato dal d.l. n. 216/2011, statuisce: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. La Corte di Venezia così argomenta: «Risulta infondato, per come formulato, anche il motivo di appello riproposto dalla Cassa relativo all’asserita applicabilità “in via automatica” del contributo di solidarietà all’1% per il 2012- 2013, ai sensi dell’art.24, comma 24, del D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011. …[OSCURATO:PERSONA] ritiene dirimente rilevare che il motivo, per come formulato, è infondato, in quanto nella fattispecie sub iudice si controverte in ordine alla (il)legittimità del contributo di solidarietà introdotto in via regolamentare dalla Cassa (peraltro di diversa entità) e la disposizione di legge richiamata non introduce nessun automatismo nell’applicazione del contributo ex lege laddove i regolamenti della Cassa siano in tutto o in parte illegittimi. In ogni caso, la Cassa non ha allegato e provato i presupposti di applicazione del predetto contributo di solidarietà ex lege dell'1% per il 2012/2013. Difetta, innanzitutto, il presupposto normativo dell’“inerzia”, alla data del 30 settembre 2012, della Cassa nell’adozione di misure volte ad assicurare “l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni” : la Cassa doveva allegare in modo specifico e provare che entro il termine del 30 settembre 2012 non ha adottato provvedimenti volti ad assicurare l'equilibrio in un arco temporale di cinquanta anni, ovvero che è intervenuto il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Onere che non ha assolto. Né al predetto presupposto normativo risulta equiparabile l’emanazione di un regolamento illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, del contributo di solidarietà (non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”), questione affrontata dal primo giudice con statuizione sulla quale la Cassa (in violazione dell’art. 434 cpc) non ha formulato uno specifico motivo di appello. Inoltre, la Cassa avrebbe dovuto allegare e provare una situazione di non equilibrio nell'orizzonte temporale di riferimento previsto dalla legge del 2011 ai fini dell'applicazione, quale misura sussidiaria, del contributo ex lege di cui si discorre: onere, del pari, non assolto. In tale prospettiva, l'illegittimità del regolamento della Cassa nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà non implica, per ciò solo (in difetto di specifiche allegazioni e prove da parte della Cassa), che non sussista la situazione di non equilibrio nell’arco temporale di riferimento normativo. Infine, ad abundantiam, il Collegio rileva che il citato art. 24 è disposizione non “autoapplicativa” ma che necessita di emissione di un atto in tal senso da parte dell’Ente, presupposto che nella fattispecie non è stato allegato e provato». [OSCURATO:PERSONA] contesta le rationes decidendi. Premesso che, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza, o inammissibilità, delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sez. 5, ord. 11 maggio 2018, n. 11493; in senso analogo già Cass. Sez. Un., sent. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2012, n. 2108), resiste in particolare alle censure il percorso argomentativo della sentenza impugnata laddove motiva il rigetto della domanda valorizzando l’omessa allegazione degli elementi costitutivi della fattispecie di legge. Deve convenirsi con l’affermazione per cui l’inapplicabilità del contributo dell’1% di cui all’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/2011 discende dal fatto che al presupposto normativo della mancata adozione da parte delle Casse privatizzate di delibere funzionali a garantire l’equilibrio di gestione entro una data prefissata non è equiparabile l'emanazione di un regolamento poi ritenuto illegittimo in punto previsione, per via regolamentare, delcontributo di solidarietà, non configurandosi, per ciò solo, una situazione di “inerzia”. La norma de quaintroduce un contributo di solidarietà dell’1%, limitatamente agli anni 2012 e 2013, ancorandolo a due presupposti alternativi, specificatamente identificati nella mancata adozione da parte delle Casse, entro il 30 settembre 2012, di misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche oppure nell’emissione di parere negativo da parte dei Ministeri vigilanti sulle delibere eventualmente adottate (entro trenta giorni dalla loro ricezione).Il dato letterale non lascia spazio alla lettura proposta dalla Cassa, che vorrebbe equiparare all'inerzia degli Enti nell'intervenire ex antesul rapporto entrate/spesa l’ipotesi in cui detti interventi siano stati effettuati ma i relativi provvedimenti siano stati ex postdichiarati illegittimi, poiché, in tal caso, non si può configurare una situazione di “inattività” degli Enti stessi, nei termini richiesti dal legislatore. Del resto, l’inerzia è condizione che la stessa Cassa ha espressamente escluso sin dalle fasi di merito nonché con la proposizione del presente ricorso, avendo resistito, prima, ed agito, poi, proprio sul presupposto di aver adottato – con l’introduzione della riforma strutturale del sistema previdenziale mediante il passaggio al sistema contributivo e con l’imposizione del contributo di solidarietà in via regolamentare – misure necessarie per la salvaguardia dell’equilibrio di bilancio a lungo termine, dirette ad assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei propri iscritti (attraverso il Regolamento di disciplina e le delibere attuative). La sentenza impugnata non incorre neppure nei vizi denunciati con la terza doglianza, che prospetta l’applicabilità della prescrizione quinquennale. Va nuovamente richiamato l’orientamento di legittimità consolidato sul punto. Come evidenziato in Cass. n. 31527/2022 , «questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cuiin materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal r .d.l. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ. 14. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la CNRP è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002). 15. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ. 16. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 […], secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98. 17. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. 18. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale». Questo indirizzo si è consolidato (ex multis Cass. n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, Cass. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024) ed è condiviso dal Collegio. Dato il differente ambito applicativo dell’art.47-bis d.P.R. n.639/70, non ha ragion d’essere alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost.Le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati nei precedenti casi in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato. Peraltro, essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ.. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., contenendo l’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite: «In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori». (così Cass. S.U. n. 27195/2023 n. 27433/2023, Cass. n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a pagare € 2000,00 in