CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2019
Cassazione n. 04362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28274/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 231/2019 depositata il19/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28274/19 Rilevato che: con sentenza depositata in data 19.3.2019 n. 231, la Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti, avverso la decisione di primo grado che aveva condannato (riunendo i due ricorsi proposti) la predetta Cassa a restituire ad ManfredoManfriani, dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico per il periodo 2009-2014, oltre interessi dalle singole trattenute al saldo, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; la Corte d’appello, ha confermato, in buona sostanza, la sentenza di primo grado, accogliendo, altresì, l’appello del Manfriani che chiedeva di ordinare alla Cassa la cessazione delle trattenute operate anche dopo il deposito del ricorso. avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, ManfredoManfriani. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art. 2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013, dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sen si dell'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - la Cassa si duole della violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art.2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”; con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultra petizione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva condannato la Cassa a cessare le trattenute a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Manfriani e a restituire tutto quanto trattenuto sino alla data della effettiva cessazione della condotta, senza prevedere alcun limite temporale e senza fare riferimento alle sole trattenute effettuate sulla base della normativa vigente al momento dell’introduzione del giudizio di primo grado, quando le delibere della Cassa sulle successive trattenute ancora non erano state adottate; con il quinto motivo di ricorso, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art.429 c.p.c., degli artt. 1224 e 2033 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che nella specie dovesse trovare applicazione non già il combinato disposto degli artt.1224 e 2033 c.c., ma bensì l’art. 429 comma 3 c.p.c. condannando la Cassa al pagamento sia degli interessi che della rivalutazione monetaria ed aveva individuato la data di decorrenza degli stessi interessi a partire dal giorno della maturazione del diritto, cioè dal giorno in cui la Cassa aveva posto in pagamento i singoli ratei di pensione e non dal giorno della domanda giudiziale. I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022, cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, percui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.” , (Cass. nn. 2563/16, 17742/15, 31642/22). Il quarto motivo di ricorso è infondato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, confermato anche recentemente (fra tante, Cass. nn. 603 e 982 del 2019; nr. 28054 del 2020, nr. 6897 del 2022), si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). Si tratta, quindi, di atti emessi in contrasto con norme imperative e quindi il giudice può ordinare alla Cassa di porre fine alle trattenute anche per il futuro. Il quinto motivo di ricorso è infondato in quanto correttamente la Corte territoriale ha indicato la decorrenza gli interessi legali dalle singole scadenze dei prelievi effettuati dalla Cassa. Deve a riguardo richiamarsi l'oramai consolidato principio secondo cui "La rivalutazione monetaria, come gli interessi legali, costituisce una componente essenziale del credito assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato" (Cass.n. 12023/2003; conf. 18558/2014; Cass. n. 2563/2016) Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, hanno ulteriormente ribadito che "..Dalla affermata natura previdenziale, tuttavia, deriva, da un lato, che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria da cui consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito..."( Cass.SU n. 6928/2018, 35113/22). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente dell’importo pari al doppio del contributo unificato, Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre le spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della