CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 ottobre 2024
Cassazione n. 28535/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16809/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 161/2023 pubblicata il 27/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n.161/2023 pubblicata il 27 febbraio 2023, ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (d’ora innanzi: la Cassa) nella controversia con [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità delle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, ex art . 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, sul trattamento pensionistico goduto dal Milone e la restituzione degli importi trattenuti nel limite del periodo di prescrizione decennale dal pagamento dei singoli ratei. 3. Il Tribunale di Bari accoglieva le domande proposte dal Milone. 4. La Corte d’appello di Bari ha motivato la sua decisione richiamando i suoi precedenti conformi, oltre che i precedenti di questa Suprema corte, sia con riferimento al tema della illegittimità della trattenuta, sia con riferimento alla natura decennale della prescrizione. 5. Per la cassazione della sentenza della corte territoriale la Cassa ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ed illustrato da memoria. Milone resiste con controricorso. 6. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del giudizio ex art.380 bis comma primo c.p.c. , ravvisando la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la decisione della causa ex art.380 bis comma secondo c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e con la Delibera della Cassa del 27 giugno 2013, violazione dell’art.3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013, dell’art. 24, comma 24, del d.l. n. 201/201, degli artt. 3, 23 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., per avere la Corte erroneamente dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale il diritto soggettivo alla pensione può essere limitato dalla legge, anche in senso sfavorevoleal pensionato ed anche quando il diritto sia già maturato ed il rapporto previdenziale si trovi nella sua fase di attuazione. Sostiene che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’art.22 del citato Regolamento non sia qualificabile quale atto avente forza di legge, e che sia dunque inidoneo a limitare il diritto soggettivo alla pensione siccome in contrasto con l’art.23 Cost. Lamenta che la corte territoriale non ha inoltre effettuato il vaglio di ragionevolezza del contributo di solidarietà, funzionale al rispetto dei vincoli di bilancio ed ispirato a principi di gradualità ed equità intergenerazionale. 3. Con il secondo motivo la Cassa lamenta la violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, dell’art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa e successive delibere, tutti in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce che la norma di interpretazione autentica dell’art.3 comma 12 legge n.335/1995 (ossia l’art.1 legge n.147/2013) ha stabilito che gli atti e le deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati sono da considerarsi legittimi ed efficaci se finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Sostiene che l’art.22 del Regolamento oggetto di causa sia stato adottato proprio per il perseguimento di tali finalità; ritiene che a tal fine siadel tutto irrilevante la non definitività del contributo, essendo stato adottato per il periodo necessario e sufficiente per consentire il perseguimento delle suddette finalità. 5. Con il terzo motivo la Cassa denuncia violazione dell’art. 1, della legge n. 147/2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, dell’art. 47 bis del d.P.R. n. 639/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c. Sostiene che nell’ambito dell’art.2948 n.4 cod. civ. vi rientri anche il pagamento periodico di somme né liquide né esigibili, e ciò anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.47 bis d.P.R. n.639/1970 cit. 6. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la connessione che li avvince. Essi sono inammissibili ex art.360 bis n.1 c.p.c.. 7. La Corte territoriale ha pronunciato sul gravame proposto dalla Cassa decidendo la questione di diritto della illegittimità del contributo straordinario oggetto di causa in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte. 8. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n. 32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n. 6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n. 29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024, n. 7489/2024, n.23257/2024). 9. E ciò in considerazione del fatto che: a) l'autonomia regolamentare della Cassa è stabilita nei limiti dell’art.3, co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" -la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti; b) il contributo di solidarietà,anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge; c) l’art.1, comma 488 della legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo; dall’altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.36001/2022) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell’art.3, comma 12 leggen.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall’art.1, comma 763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/2018) che, nell’attuale formulazione, l’art.3, comma 12 legge n.335/ 19 95 non attribuisce alla Cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si è limitata ad incidere la novella dell’art.1, comma 763 legge n.296/2006; e) la norma di interpretazione autentica di cui all’art.1, comma 488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702); f) l’art.24, comma 24, lett. b) d.l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. 10. Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell’art.23 Cost. 11. I suesposti rilievi non sono messi in discussione dalla memoria della ricorrente, che non contiene alcun nuovo elemento di valutazione giuridica in grado di indurre a un ripensamento dell’orientamento di legittimità, ulteriormente confermato anche dopo la proposta di definizione anticipata (v. Cass.20701/ 20 24, Cass.23261/2024). 12. Anche il terzo motivo è inammissibile ex art.360 bis n.1 c.p.c.. Le ragioni spese nel motivo di ricorso, così come nella memoria illustrativa, sono identiche a quelle già prospettate in una serie di ricorsi già decisi da questa Corte (Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022, n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass. 28/08/2024, n.23257), le cui motivazioni si richiamano in questa sede ai sensi e per gli effetti dell’art.118 disp. att. c.p.c.. 13. Va ribadito (v. ad es. Cass.31527/2022, Cass.4362/2023) che la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 -richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. 14. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, comma 3 l. n.21/1986, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito. 15. Né vale in contrario richiamare l’art.47 - bis d.P.R. n.639/ 19 70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.n. 4604/2023) 16. Per tutti questi motivi deve dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 17. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in euro 3.000,00 per compensi oltre ad Iva, Cpa, rimborso spese generali ed euro 200,00 per esborsi. Da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario. 18. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. comma, c.p.c. deve applicarsi l’art.96, commi terzo e quarto c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. comma c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 in favore del controricorrente e della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/23). 19. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 in favore del controricorrente ed euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi al procuratore che di dichiara antistatario. Condanna la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 1.500,00 in favore del controricorrente ed euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti