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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01947/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17254/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Ornella; -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia R.G. 5280/2021 rep. n. 1318/2022,depositata il 2/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 2 maggio 2022, che ha rigettato la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali maturati nei suoi confrontiper prestazioni giudiziali civili.

Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione della convenuta di avvenuto decorso della prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., computando quale dies a quo la richiesta scritta di pagamento dei propri compensi dell’avvocato del 18 marzo 2011, successiva alla conclusione delle attività defensionali a seguito della revoca del mandato, revoca comunicata con lettera ricevuta il 23 febbraio 2011. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

2. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.

All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro connessi. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c.: nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. si era chiesto di accertare che il credito della ricorrente fosse pari a euro 16.627,67 e di condannare controparte al pagamento della suddetta somma; con l’ordinanza impugnata il Tribunale non ha liquidato, nonostante l’esplicita domanda, gli onorari e il rimborso delle spese spettanti alla ricorrente, così ritenendo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., che la ricorrente avesse rinunciato alle spese vive. 2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2956 e 2957 c.c., conseguente a omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: è pacifico che il mandato sia stato revocato con lettera del 18 febbraio 2011 e risulta dimostrato che, a seguito di invito al pagamento degli onorari formulato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA], anziché pagare il dovuto, in data 23 marzo 2011 ha ritirato presso l’Ordine degli avvocati di Perugia la documentazione e l’assegno circolare di circa euro 1.200 a lei intestato trasmesso dal terzo pignorato e che, con lettera del 26 aprile 2011, ha contestato l’eccessività degli onorari pretesi e le anticipazioni per spese non imponibili; la ricorrente ha chiesto che venisse accertata la pretestuosità e comunque l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva, data l’incompatibilità con tale eccezione della contestazione del credito; il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione senza avere in alcun modo esaminato il fatto che il credito era stato contestato dopo la revoca del mandato e il comportamento di controparte era incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento. 2.I motivi sono infondati.

Con il secondo motivo – da esaminarsi per primo per ragioni di priorità logica – si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’omesso esame di un documento, una lettera di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2011, di contestazione dell’eccessiva onerosità degli onorari pretesi e delle anticipazioni per spese non imponibili.

Tale fatto non è però decisivo per il giudizio.

Anche a considerare che il contenuto di tale lettera comportasse l’ammissione della debitrice che l’obbligazione non era stata estinta, la lettera , secondo la stessa allegazione della ricorrente, risale al 26 aprile 2011, cosicché successivamente aquella data è sicuramente decorso termine superiore a quello ditre anni previsto dall’art. 2956 c.c.; infatti, la successiva richiesta di pagamento è stata inviata il 27 luglio 2015, dopo la definizione del giudizio di cassazione proseguito dopo la revoca del mandato alla ricorrente.

L’avvenuto decorso della prescrizione presuntiva non è quindi impedito, in quanto opera anche dopo il 26 aprile 2011 la ragione giustificativa che è alla base dell’istituto di cui all’art. 2956 c.c. -fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Cass. n. 17595/2019, per tutte)- potendosi presumere che in tale periodo sia intervenuto l’adempimento della prestazione.

Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, in tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora tale ammissione sia stata fatta fuori del giudizio, valendo la stessa solo a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. n. 35211/2021, n. 14943/2008, n. 6514/2003 , n. 5622/1990, in materia di pres tazioni professionali di avvocato).

Il rigetto del secondo motivo comporta il rigetto del primo motivo, estendendosi la prescrizione presuntiva anche al credito da rimborso delle spese.

Né è ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, considerando che (v. la pag. 2 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale ha affermato che la ricorrente ha riferito “di avere ricevuto integrale rimborso delle spese vive come fatture che produce”. 3.Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è condanna alle spese in quanto l’intimata non ha proposto difese.

Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.(Cass. n. 27947/2023, sull’autonoma valenza precettiva del richiamo all’art. 96 co.4 c.p.c. contenuto nell’art. 380-bis c.p.c., da applicare perciò anche nel caso in cui l’omessa costituzione dell’intimato precluda la statuizione ex art. 96 co.3 c.p.c.).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17254/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]Ornella; -intimata- avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia R.G. 5280/2021 rep. n. 1318/2022,depositata il 2/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricor so per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia del 2 maggio 2022, che ha rigettato la sua domanda di condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei compensi professionali maturati nei suoi confrontiper prestazioni giudiziali civili. Il Tribunale ha ritenuto fondata l’eccezione della convenuta di avvenuto decorso della prescrizione di cui all’art. 2956 c.c., computando quale dies a quo la richiesta scritta di pagamento dei propri compensi dell’avvocato del 18 marzo 2011, successiva alla conclusione delle attività defensionali a seguito della revoca del mandato, revoca comunicata con lettera ricevuta il 23 febbraio 2011. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. 2. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. nel senso della manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., la decisione e ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. All’esito della camera di consiglio del 20-1-2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro connessi. 1) Il primo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c.: nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. si era chiesto di accertare che il credito della ricorrente fosse pari a euro 16.627,67 e di condannare controparte al pagamento della suddetta somma; con l’ordinanza impugnata il Tribunale non ha liquidato, nonostante l’esplicita domanda, gli onorari e il rimborso delle spese spettanti alla ricorrente, così ritenendo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., che la ricorrente avesse rinunciato alle spese vive. 2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2956 e 2957 c.c., conseguente a omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: è pacifico che il mandato sia stato revocato con lettera del 18 febbraio 2011 e risulta dimostrato che, a seguito di invito al pagamento degli onorari formulato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 18 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA], anziché pagare il dovuto, in data 23 marzo 2011 ha ritirato presso l’Ordine degli avvocati di Perugia la documentazione e l’assegno circolare di circa euro 1.200 a lei intestato trasmesso dal terzo pignorato e che, con lettera del 26 aprile 2011, ha contestato l’eccessività degli onorari pretesi e le anticipazioni per spese non imponibili; la ricorrente ha chiesto che venisse accertata la pretestuosità e comunque l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione presuntiva, data l’incompatibilità con tale eccezione della contestazione del credito; il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione senza avere in alcun modo esaminato il fatto che il credito era stato contestato dopo la revoca del mandato e il comportamento di controparte era incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento. 2.I motivi sono infondati. Con il secondo motivo – da esaminarsi per primo per ragioni di priorità logica – si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’omesso esame di un documento, una lettera di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2011, di contestazione dell’eccessiva onerosità degli onorari pretesi e delle anticipazioni per spese non imponibili. Tale fatto non è però decisivo per il giudizio. Anche a considerare che il contenuto di tale lettera comportasse l’ammissione della debitrice che l’obbligazione non era stata estinta, la lettera , secondo la stessa allegazione della ricorrente, risale al 26 aprile 2011, cosicché successivamente aquella data è sicuramente decorso termine superiore a quello ditre anni previsto dall’art. 2956 c.c.; infatti, la successiva richiesta di pagamento è stata inviata il 27 luglio 2015, dopo la definizione del giudizio di cassazione proseguito dopo la revoca del mandato alla ricorrente. L’avvenuto decorso della prescrizione presuntiva non è quindi impedito, in quanto opera anche dopo il 26 aprile 2011 la ragione giustificativa che è alla base dell’istituto di cui all’art. 2956 c.c. -fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Cass. n. 17595/2019, per tutte)- potendosi presumere che in tale periodo sia intervenuto l’adempimento della prestazione. Infatti, è acquisito il principio secondo il quale, in tema di prescrizione presuntiva, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione da parte del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora tale ammissione sia stata fatta fuori del giudizio, valendo la stessa solo a interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. n. 35211/2021, n. 14943/2008, n. 6514/2003 , n. 5622/1990, in materia di pres tazioni professionali di avvocato). Il rigetto del secondo motivo comporta il rigetto del primo motivo, estendendosi la prescrizione presuntiva anche al credito da rimborso delle spese. Né è ravvisabile il denunciato vizio di omessa pronuncia, considerando che (v. la pag. 2 dell’ordinanza impugnata), il Tribunale ha affermato che la ricorrente ha riferito “di avere ricevuto integrale rimborso delle spese vive come fatture che produce”. 3.Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è condanna alle spese in quanto l’intimata non ha proposto difese. Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.(Cass. n. 27947/2023, sull’autonoma valenza precettiva del richiamo all’art. 96 co.4 c.p.c. contenuto nell’art. 380-bis c.p.c., da applicare perciò anche nel caso in cui l’omessa costituzione dell’intimato precluda la statuizione ex art. 96 co.3 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 c.p.c. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se do
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