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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05267/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28405del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira, rappresentati e difes i , giusta procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2011 Art.41 del d.P.R. n.2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilian. 4527/2022, depositata in data 16 maggio 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate di Caltanissetta, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, per l’anno di imposta 2011, emettevaavviso di accertamentonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., con il quale contestava, ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/72, un maggiore reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva; -aseguito dell’accertamento del maggior reddito societario, l’Agenzia emetteva anche distinti avvisi nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira - quali soci e possessori del 50% ciascuno delle quote di partecipazione nel capitale sociale- con i quali contestava il reddito di partecipazione ai fini Irpef; -avverso i suddetti atti impositivi, la società e i soci proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che, con sentenza n. 390/2018,lo rigettava; -avverso la sentenza di primo grado la società e i soci proponevano appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 4527/2022, depositata in data 16 maggio 2022, lo rigettava; -avverso la suddetta sentenza, la società e i soci propon gono ricorso per cassazione affidato a unmotivo; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/ manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

La società e i soci ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 53,comma 1, Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” : 1) per avere la CTR- richiamando tra l’altro anche pronunce non pertinenti (Cass.n. 1020/2016; n. 5777/2019; n. 11368/2017) - interpretato erroneamente la portata della sentenza n. 1506/2017 in ordine all’accertamento d’ufficio nel caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente quanto alla deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare la mancata produzione del reddito ovvero la produzione dello stesso in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio;2) pernon avere la CTR - in violazione de l criterio distributivo dell’onere della prova e andando tra l’altro in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 17757 del 2016 - considerato la documentazione prodotta quale prova a contrario dalla società contribuente (“la propria contabilità aziendale regolarmente tenuta”.. scritturazioni contabili, registri fiscali, fatture di acquisto e vendita etc.) idonea a dimostrare un reddito della società effettivamente differente rispetto a quello induttivamente ipotizzato dall’Ufficio;il che, ad avviso dei ricorrenti, viola anche l’art. 53 Cost. in tema di effettiva capacità contributiva; 3)per avere la CTR confermato la legittimità dell’accertamento ex art. 41 cit.,non ponendo, in violazione anche dell’art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione, in disparte la rigettata richiesta di CTU, la documentazione probatoria prodotta a contrariodalla contribuente e mai contestata dall’Ufficio. 2.In conformità con la proposta di definizione anticipata, il ricorso deve rigettato per le ragioni di seguito indicate. 3.Va premesso che come si evince dalla sentenza impugnata e dallo stralcio dell’avviso trascritto in ricorso, trattasi di accertamento induttivo di maggior reddito effettuato dall’Ufficio, ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/73e 55 del d.P.R. n. 633/72, stante la mancatapresentazione da parte della società della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, per l’anno 2011, utilizzando i dati indicatida quest’ultimanella comunicazione annuale Iva e nel Mod. 770.3.1.Inordine al primo profilo di censura, lo stesso si espone, in primo luogo , ad inammissibilità essendosi i ricorrenti limitati a dedurre l’inconferenza di alcuni precedenti citati e la erronea interpretazione della sentenza n. 1506/2017senza aggredire specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; come affermato da Cass. Sez.

U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 «quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; Cass., Sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004; Cass., Sez.6 - 5, n. 635 del 15/01/2015)». 3.2.In ogni caso la censura è manifestamente infondata.

Ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 “Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo

I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute.

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo

I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute”.

Ugualmente ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/72 “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.

In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio…”. 3.3.Alla luce dell'intervento del Giudice delle leggi(nella sentenza n. 225/2005), questa Corte ha avuto modo di statuire che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cuiuna dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente (cfr. Cass.5, n. 2581/2021; n. 1506/2017, ma già anche Cass.

V, n. 3995/09).

Sicché, quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass.

VI-5, n. 26748/2018; Cass.

V, n. 23314/2013; Cass.

V, n. 13119/ 2020; conf.

Circ.

AdE, n. 9/E/2015, §2).

Peraltro, la Consulta è intervenuta anche di recente, estendendo i principi di cui alla precedente pronuncia n. n. 225/2005, in virtù d’interpretazione costituzionalmente orientata, riguardo alla necessità di deduzione forfettaria di costi anche in relazione ad accertamento analitico – induttivo supportato da indagini bancarie (cfr.

Corte cost. n. 10/2023; da ultimo, Cass. sez. 5, n. Sez. 5, Ordinanza n. 10192 del 2023). 3.4.Nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 41 cit. stante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, sulla base dei dati forniti dalla società nella comunicazione annuale Iva e nel Modello770senza che la contribuente avesse offerto prova a contrario atta a dimostrare la mancata produzione del reddito accertato o la produzione dello stesso in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (“ l’eventuale mera dimenticanza della presentazione della dichiarazione da parte della società non può costituire giustificazione per disattendere gli obblighi tributari; né può essere presa in considerazione la circostanza rappresentata dalla stessa societàdi non essere stata in grado nel 2012, di adempiere agli obblighi di versamento delle imposte dovute”). 3.5.Manifestamenteinfondato è anche il secondo profilo di censura . 3.6.In disparte l’improprio richiamo alla sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 17757 del 2016 in tema di esercizio del diritto alla detrazione di eccedenza di imposta, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione allorquando, sempre entro la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19,siano osservati i requisiti sostanziali – premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni» (v.

Sez.

U, n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione), nella specie, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile per non avere il giudice di appello preso in esame le scritture contabili della società contribuente atteso che in caso di accertamentocon metodo induttivo puro è consentito " prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt.2727 e 2729 c.c.(Sez. 5, Ordinanza n. 33604 de/ 18/12/2019; Cass. n. 4662 del 2023).Né tantomeno la prevista facoltà di prescindere dalle scritture contabili può concretare una lesione del principio di effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost, la cui osservanza è garantita nella ricostruzione del reddito , come sopra ricordato, attraverso la determinazione, sia pure induttivamente/o presuntivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. 3.7.Quanto all’assunta violazione dell’art. 115 c.p.c.nella parte in cui il giudice di appello non ha preso in considerazione come prova contraria la documentazione contabile addotta da parte contribuente (consistente nella prova del reddito asseritamente prodotto come risultante dalle scritture contabili e dal bilancio), premesso che «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c.» (Sez.

U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021), nella specie,si censura la scelta e la valutazione del materiale probatorio di pertinenza del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, avendo,nella specie, la CTR fondato la ricostruzione del maggior reddito sulla“base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza” dell’Ufficio quali quelliindicati dallastessa società nella comunicazione annuale Iva e nel Mod. 770. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

«la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez.

U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023).

La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ( Cass. n. 27947/2023). 7.La Corte stima equo fissare in € 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in €1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico deiprincipi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezzadel ricorso, per i motivi ampiamente esposti.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo dieuro 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di €1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 28405del ruolo generale dell’anno 2022, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira, rappresentati e difes i , giusta procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 5; -ricorrenti - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA], Irap e Iva 2011 Art.41 del d.P.R. n.2 per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Sicilian. 4527/2022, depositata in data 16 maggio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate di Caltanissetta, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, per l’anno di imposta 2011, emettevaavviso di accertamentonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e C., con il quale contestava, ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/72, un maggiore reddito di impresa ai fini Ires, Irap e Iva; -aseguito dell’accertamento del maggior reddito societario, l’Agenzia emetteva anche distinti avvisi nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aira - quali soci e possessori del 50% ciascuno delle quote di partecipazione nel capitale sociale- con i quali contestava il reddito di partecipazione ai fini Irpef; -avverso i suddetti atti impositivi, la società e i soci proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta che, con sentenza n. 390/2018,lo rigettava; -avverso la sentenza di primo grado la società e i soci proponevano appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 4527/2022, depositata in data 16 maggio 2022, lo rigettava; -avverso la suddetta sentenza, la società e i soci propon gono ricorso per cassazione affidato a unmotivo; -l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/ manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. La società e i soci ricorrenti hanno chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c. CONSIDERATO CHE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n. 633/1972; violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 53,comma 1, Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.” : 1) per avere la CTR- richiamando tra l’altro anche pronunce non pertinenti (Cass.n. 1020/2016; n. 5777/2019; n. 11368/2017) - interpretato erroneamente la portata della sentenza n. 1506/2017 in ordine all’accertamento d’ufficio nel caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente quanto alla deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare la mancata produzione del reddito ovvero la produzione dello stesso in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio;2) pernon avere la CTR - in violazione de l criterio distributivo dell’onere della prova e andando tra l’altro in contrasto con i principi enunciati dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 17757 del 2016 - considerato la documentazione prodotta quale prova a contrario dalla società contribuente (“la propria contabilità aziendale regolarmente tenuta”.. scritturazioni contabili, registri fiscali, fatture di acquisto e vendita etc.) idonea a dimostrare un reddito della società effettivamente differente rispetto a quello induttivamente ipotizzato dall’Ufficio;il che, ad avviso dei ricorrenti, viola anche l’art. 53 Cost. in tema di effettiva capacità contributiva; 3)per avere la CTR confermato la legittimità dell’accertamento ex art. 41 cit.,non ponendo, in violazione anche dell’art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione, in disparte la rigettata richiesta di CTU, la documentazione probatoria prodotta a contrariodalla contribuente e mai contestata dall’Ufficio. 2.In conformità con la proposta di definizione anticipata, il ricorso deve rigettato per le ragioni di seguito indicate. 3.Va premesso che come si evince dalla sentenza impugnata e dallo stralcio dell’avviso trascritto in ricorso, trattasi di accertamento induttivo di maggior reddito effettuato dall’Ufficio, ai sensi degli artt. 41 del d.P.R. n. 600/73e 55 del d.P.R. n. 633/72, stante la mancatapresentazione da parte della società della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, per l’anno 2011, utilizzando i dati indicatida quest’ultimanella comunicazione annuale Iva e nel Mod. 770.3.1.Inordine al primo profilo di censura, lo stesso si espone, in primo luogo , ad inammissibilità essendosi i ricorrenti limitati a dedurre l’inconferenza di alcuni precedenti citati e la erronea interpretazione della sentenza n. 1506/2017senza aggredire specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata; come affermato da Cass. Sez. U., Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 «quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimitào dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; Cass., Sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004; Cass., Sez.6 - 5, n. 635 del 15/01/2015)». 3.2.In ogni caso la censura è manifestamente infondata. Ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973 “Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del Titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute”. Ugualmente ai sensi dell’art. 55 del d.P.R. n. 633/72 “Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio…”. 3.3.Alla luce dell'intervento del Giudice delle leggi(nella sentenza n. 225/2005), questa Corte ha avuto modo di statuire che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, i cui poteri trovano fondamento non già nell’art. 38 (accertamento sintetico) o nell'art. 39 (accertamento induttivo), bensì nell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. supersemplici, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, pena la lesione del parametro costituzionale della capacità contributiva, senza che possano operare le limitazioni previste dall'art. 75 (ora 109) del d.P.R. n. 917 del 1986 in tema di accertamento dei costi, disciplinando tale norma la diversa ipotesi in cuiuna dichiarazione dei redditi, ancorché infedele, sia comunque sussistente (cfr. Cass.5, n. 2581/2021; n. 1506/2017, ma già anche Cass. V, n. 3995/09). Sicché, quanto all'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, vale sempre la regola che il fisco deve ricostruire il reddito, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinandole induttivamente e/o presuntivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto (Cass. VI-5, n. 26748/2018; Cass. V, n. 23314/2013; Cass. V, n. 13119/ 2020; conf. Circ. AdE, n. 9/E/2015, §2). Peraltro, la Consulta è intervenuta anche di recente, estendendo i principi di cui alla precedente pronuncia n. n. 225/2005, in virtù d’interpretazione costituzionalmente orientata, riguardo alla necessità di deduzione forfettaria di costi anche in relazione ad accertamento analitico – induttivo supportato da indagini bancarie (cfr. Corte cost. n. 10/2023; da ultimo, Cass. sez. 5, n. Sez. 5, Ordinanza n. 10192 del 2023). 3.4.Nella sentenza impugnata la CTR si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio ai sensi dell’art. 41 cit. stante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2011, sulla base dei dati forniti dalla società nella comunicazione annuale Iva e nel Modello770senza che la contribuente avesse offerto prova a contrario atta a dimostrare la mancata produzione del reddito accertato o la produzione dello stesso in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (“ l’eventuale mera dimenticanza della presentazione della dichiarazione da parte della società non può costituire giustificazione per disattendere gli obblighi tributari; né può essere presa in considerazione la circostanza rappresentata dalla stessa societàdi non essere stata in grado nel 2012, di adempiere agli obblighi di versamento delle imposte dovute”). 3.5.Manifestamenteinfondato è anche il secondo profilo di censura . 3.6.In disparte l’improprio richiamo alla sentenza di questa Corte, a sezioni unite, n. 17757 del 2016 in tema di esercizio del diritto alla detrazione di eccedenza di imposta, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione allorquando, sempre entro la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19,siano osservati i requisiti sostanziali – premesso che la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni» (v. Sez. U, n. 16598 del 05/08/2016, in motivazione), nella specie, alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile per non avere il giudice di appello preso in esame le scritture contabili della società contribuente atteso che in caso di accertamentocon metodo induttivo puro è consentito " prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt.2727 e 2729 c.c.(Sez. 5, Ordinanza n. 33604 de/ 18/12/2019; Cass. n. 4662 del 2023).Né tantomeno la prevista facoltà di prescindere dalle scritture contabili può concretare una lesione del principio di effettiva capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost, la cui osservanza è garantita nella ricostruzione del reddito , come sopra ricordato, attraverso la determinazione, sia pure induttivamente/o presuntivamente, dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati. 3.7.Quanto all’assunta violazione dell’art. 115 c.p.c.nella parte in cui il giudice di appello non ha preso in considerazione come prova contraria la documentazione contabile addotta da parte contribuente (consistente nella prova del reddito asseritamente prodotto come risultante dalle scritture contabili e dal bilancio), premesso che «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile ladiversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116c.p.c.» (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021), nella specie,si censura la scelta e la valutazione del materiale probatorio di pertinenza del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità, avendo,nella specie, la CTR fondato la ricostruzione del maggior reddito sulla“base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza” dell’Ufficio quali quelliindicati dallastessa società nella comunicazione annuale Iva e nel Mod. 770. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 6.Ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. «la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96» (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione delle sanzioni —di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 — non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ( Cass. n. 27947/2023). 7.La Corte stima equo fissare in € 3.000,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in €1.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico deiprincipi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezzadel ricorso, per i motivi ampiamente esposti. PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.800,00per compensi oltre spese prenotate a debito. condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo dieuro 3.000,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna i ricorrenti a pagare l’ulteriore importo di €1.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,
Sentenza Cassazione n. 05267/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris