CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroEdil [OSCURATO:PERSONA] e Stradali, in persona del legale rappresentantepro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 199/2024depositata in data 08/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.La cooperativa Edilcoop soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e Stradali avevaconvenuto avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna a pagare l’importo di € 37.882,00, quale residuo dovuto perlavori edili eseguiti sull’immobile di sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] si eraNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritualmente costituito e aveva chiesto il rigetto della domanda, affermandoche tra le parti erano stati conclusi due contratti di appalto, l’uno relativoa lavori riguardanti il suo negozio, interamente pagati, l’altro relativo alavori a beneficio dell’immobile condominiale, in relazione ai quali egliaveva versato le quote di sua spettanza. All’esito dell’esperita istruttoria,nel cui ambito era stata disposta anche una consulenza tecnica d’ufficio, ilTribunale di Salerno aveva accolto la domanda dell’impresa attricelimitatamente all’importo di € 26.118,54, riconosciuto comeeffettivamente dovuto.L’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] era stata respinta dallaCorte d’Appello di Salerno per le seguenti motivazioni:-Il primo motivo d’appello, secondo cui sarebbe stato concordato tra leparti un prezzo a forfait di € 9.681,28 per i lavori eseguiti sul negozio diproprietà dell’appellante, è infondato; esaminando la scrittura privata del7.4.2006, posta dall’appellante a fondamento delle sue ragioni, si leggeche la ditta elencò lavori completati al marzo/aprile 2006 ; l’arch.Manara, direttore dei lavori sentito come teste, ha dichiarato chel’ammontare delle opere eseguite era quello riportato nella contabilità dicui al documento del 31.10.2008, e ciò è risultato riscontrato dall’esitodelle operazioni peritali eseguite dal consulente tecnico d’ufficio, chehanno permesso di verificare l’effettuazione di interventi edili diversi daquelli descritti nel documento del 7.4.2006; dagli altri documentirichiamati dall’appellante non è possibile riscontrare alcun accordo per lacorresponsione di un corrispettivo a forfait per il lavori edili interessantil’unità immobiliare di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; correttamente,quindi, il primo Giudice ha tenuto conto delle emergenze istruttorie perdeterminare l’entità del dovuto all’impresa per i lavori effettivamenterealizzati sulla proprietà del convenuto appellante;-con il secondo motivo di appello [OSCURATO:PERSONA] lamenta,infondatamente, l’assenza di prova dell’esecuzione dei lavori: la provaNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’effettuazione degli interventi per il pagamento dei quali l’impresa edileha agito emerge dal contenuto della prova testimoniale, rispetto alla qualele risultanze della consulenza tecnica d’ufficio costituiscono riscontroadeguato.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tremotivi.Edilcoop soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] e Stradali è rimasta intimata.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerata,nel senso della dichiarazione di inammissibilità e comunque manifestainfondatezza del ricorso, a fronte della quale il ricorrente ha chiesto ladecisione.memoria illustrativa reiterativa delle difese svolte e all’esito della cameradi consiglio del 10-12-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno precisare che, a seguito della pronuncia di Cass. Sez.U., n. 9611 del 10.04.2024, e per le ragioni ivi chiarite, la partecipazionedel Consigliere [OSCURATO:PERSONA] proponente ex art. 380 bis cod. proc. civ., comecomponente del Collegio che definisce il giudizio, non rileva quale ragionedi incompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod.proc. civ.2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli art.1362 e 1363 c.c. e art.1657 c.c. (art.360 co 1 n.3c.p.c.) .Secondo il ricorrente, la sentenza d’appello violerebbe le normerichiamate perché sarebbero state disattese nell’interpretazione dellescritture del 7.4.2006, del 31.10.2008 e del 5.11.2008 sia l’intenzionecomune dei contraenti, sia la valutazione complessiva delle clausolecontrattuali, con correlata violazione dell’art.1657 cod. civ. in tema dideterminazione del corrispettivo dell’appalto: ciò perché il computoNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026metrico acquisito agli atti, richiamato sia dalle parti che dalla Corted’Appello, non avrebbe potuto fungere da parametro per la preventivadeterminazione tra le parti del prezzo, non essendo mai stato accettato.La quantificazione del preteso spettante avrebbe dovuto essere precedutainoltre dall’individuazione, a onere dell’appaltatrice, delle opere realizzate.Richiamate le scritture del 7.4.2006, del 31.10.2008 e del 5.11.2008, laquale ultima avrebbe dato atto dell’errore nella mancata contabilizzazionetra i lavori sulla proprietà esclusiva del versamento di € 6.000,00(inizialmente imputato ai lavori svolti a favore del Condominio), non ècontestabile (e non è stato contestato) che con la scrittura del 7.4.2006l’impresa cristallizzava il suo credito in complessivi € 9.681,28: inun’epoca in cui i lavori erano già stati ultimati. Le parti fissarono dunqueun prezzo a saldo dell’appalto , con ciò escludendosi la possibilità di uno scrutinio della domanda di pagamento sulla scorta di unadeterminazione officiosa .2.1.Il motivo è infondato.E’ orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo ilquale l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione diaccertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine difatto riservata al giudice di merito, che può essere sindacata in sede dilegittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneuticacontrattuale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., onell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione trale parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. -nel ricorreredei relativi presupposti e quindi a esclusione delle ipotesi di doppiaconforme ex art.360 co. 4 cod. proc. civ.-: la violazione delle regole diermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che ilgiudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le possibiliinterpretazioni del testo negoziale e non è consentito, pertanto, alla parteche aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sedeNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra -cfr., tra lemolte, Cass. n. 11254/2018; Cass. n.7954/2020; Cass. n.3590/2021;Cass. n.10745/2022; Cass. n.18214/2024; Cass. n.353/2025-.Nel caso di specie il ricorrente, premesso un generico riferimento allenorme in materia di interpretazione dei contratti la cui erroneainterpretazione avrebbe asseritamente determinato una erroneaapplicazione dell’art.1657 cod.civ., critica l’interpretazione che la Corte dimerito -e, prima, il Tribunale di Salerno- ha dato degli accordi negozialiintervenuti tra le parti; ciò perché il Giudicante avrebbe valorizzato, nelcontesto delle emergenze istruttorie acquisite, il contenuto della scritturadel 7.4.2006 e non avrebbe considerato adeguatamente le scritturesuccessive, in particolare quella del 5.11.2008, che dimostrerebbero lafondatezza della sua tesi interpretativa. In questo modo, il ricorrente nonindividua quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo ilragionamento della Corte d’Appello di Salerno si sarebbe discostato daessi; invece, dietro il teorico richiamo all’art.1362 cod.civ. -sull’intenzionedei contraenti- e all’art.1363 cod.civ. -interpretazione complessiva delleclausole- propone in sostanza una diversa ricostruzione della volontànegoziale delle parti, ritenuta la sola corretta, che costituiscesemplicemente una possibile interpretazione alternativa a quella -plausibile- censurata, in termini inammissibili in sede di legittimità perchéal di fuori dell’ambito dell’art.360 co 1 n.3 cod. proc. civ.Nessuna violazione di legge è concretamente riscontrabile nella criticadel ricorrente e anche solo la possibilità di un diverso accertamento dellavolontà delle parti nell’ambito del disposto dell’art.360 co 1 n.5 cod. proc.civ. è esclusa in radice dall’essere la pronuncia d’appello conforme allapronuncia di primo grado, con le conseguenze di cui all’art.360 co 4 cod.proc. civ.3. Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione dellart.2697c.c. (art.360 co 1 n.3 c.p.c.) .Numero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026Secondo il ricorrente, essendo state le prestazioni della societàcooperativa appaltatrice contestate, la pretesa creditrice avrebbe dovutodimostrare i lavori effettuati: questa prova non sarebbe stata data,apparendo a tal fine inutile l’esito della consulenza tecnica d’ufficio -contestata e meramente esplorativa-, che avrebbe comunque datoindicazioni in termini di mera verosimiglianza sulla base di una verifica ditipo visivo.3.1.Il motivo è inammissibile.Si premette che la violazione dell’art.2697 cod. civ. è riscontrabile solonel caso in cui il Giudice abbia attribuito l’onere della prova a una partediversa rispetto a quella che ne era gravata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni. Detta violazione non è invece prospettabile quando si censuril’operato del Giudice di merito che, all’esito di una valutazione delle proveritualmente acquisite agli atti di causa, abbia ritenuto erroneamente che laparte onerata avesse assolto tale onere: in questo caso si lamenta, infatti,un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. -cfr., trale altre, Cass. n.13395/2018; Cass. n.17313/2020; Cass. N.18092/2020-.La Corte di merito ha ritenuto effettivamente eseguiti i lavori inrelazione ai quali la società cooperativa appaltatrice aveva chiesto ilpagamento del dovuto, facendo riferimento non alla sola consulenzatecnica, come sembrerebbe ritenere il ricorrente; ha fatto riferimentoanche alla valutazione dell’esito della prova testimoniale (dichiarazioni deldirettore dei lavori, arch. Manara, con riferimenti a elementi documentali),rispetto alla quale le emergenze della consulenza tecnica d’ufficio, fondatesulla documentazione in atti e quella rinvenuta presso lo sportello unicoper l’edilizia , erano state ritenute adeguato riscontro.E’ evidente quindi che: da una parte, l’articolazione del motivo inesame non tiene conto della reale motivazione della Corte d’Appello,Numero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026fondata non sulla sola consulenza tecnica d’ufficio ma anche su altrielementi istruttori, specificamente richiamati; dall’altra, non vi è stataalcuna sovversione degli oneri probatori ma la valutazione positiva,esplicativa di un’attività propriamente meritale, in ordine all’effettivoraggiungimento della prova, correttamente attribuita a oneredell’appaltatrice, della materiale esecuzione dei lavori per i quali era statorichiesto il pagamento del corrispettivo.Ciò che il ricorrente contesta, quindi, è l’interpretazione e valutazionedel materiale istruttorio operata, conformemente a quanto già effettuatodal Tribunale, dalla Corte d’Appello di Salerno, in termini incensurabili,salvo il ricorrere dei presupposti di cui all’art.360, comma 1, n.5 cod. proc.civ. -in concreto nemmeno prospettati-, in sede di legittimità. Infatti, èacquisito che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito diindividuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità ela concludenza delle prove e scegliere, tra le complessive risultanze delprocesso, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicitàdei fatti a essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova: cfr. Cass. U n.5802/1998, alla quale lepronunce successive sono conformi.4. Con il terzo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione art.360 co. 1 n.5 c.p.c. per violazione o falsa applicazionedegli art.115 e 116 c.p.c. con riferimento al valore probatorio dellaCTU .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello di Salerno avrebbe posto abase della decisione prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali -quali la CTU, meramente esplorativa- e avrebbe disatteso, valutandolesecondo il suo prudente apprezzamento, prove legali -quali i documenti, inparticolare le tre scritture sopra richiamate, tra cui l’ultima, del [OSCURATO:DATA_NASCITA],sarebbe stata completamente ignorata-, con ogni conseguenza di legge.4.1.Il motivo è inammissibile per più profili.Numero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026Sotto un primo profilo, si richiama il disposto dell’art.360 co. 4 cod.proc. civ., che esclude la possibilità di ricorso per cassazione ex art.360co. 1 n.5 cod. proc. civ. nel caso in cui, come nella situazione concreta, ilGiudice d’appello abbia confermato, con la stessa motivazione, il deciso diprimo grado.Sotto un secondo profilo, ove si intenda interpretare la criticaarticolata dal ricorrente nell’ambito del disposto dell’art.360 co. 1 n.3 cod.proc. civ., si richiama l’orientamento interpretativo di questa Corte,espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n.20867/2020 attraverso iseguenti principi di diritto, ai quali si sono attenute le pronuncesuccessive: in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ.; inoltre, la doglianza circala violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentoNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.Nel caso di specie si deve escludere nella doglianza prospettata dalricorrente l’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme richiamate,come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità. Non supera i poteriofficiosi del Giudice la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio il cuiesito sia stato effettivamente utilizzato, previo riscontro con le altrerisultanze istruttorie, ai fini della decisione. La pretesa natura esplorativasupporto negli atti di causa e nelle risultanze istruttorie complessive: ilGiudice ha svolto la consulenza tecnica per la verifica di lavori dei qualipotevano essere in concreto riscontrate l’effettuazione o la noneffettuazione e le caratteristiche, sulla base delle indicazioni emergentidagli atti di parte e dal materiale probatorio documentale di supporto. Lecontestazioni del ricorrente mirano in sostanza a rimettere in discussionele modalità di svolgimento e l’esito delle operazioni peritali, invececonsiderate utilizzabili e riscontrate dagli altri elementi istruttori dalGiudice; ciò, sostituendo in modo inammissibile alla valutazione delGiudice di merito la propria diversa ricostruzione dei fatti e la conseguentedifferente valorizzazione di questi ai fini della decisione.Nemmeno è ipotizzabile una violazione del disposto dell’art.116 cod.proc. civ., non avendo la Corte di merito disatteso i limiti di valutazionedelle prove imposti dalla legge. L’interpretazione e la valorizzazione deidocumenti prodotti, in particolare delle tre scritture richiamate dalricorrente, non viola i criteri di valutazione delle prove legali: le scritturenon hanno valore di prova legale e non possono essere consideratelimitative del dovuto per averlo il Giudice di merito motivatamenteescluso, previa loro interpretazione attraverso le disposizioni degliNumero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026art.1362 e ss. cod. civ., correttamente applicate per quanto dettonell’esame del primo motivo di ricorso.5. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Nulla deve essere disposto in punto spese, essendo rimasta la societàcooperativa appaltatrice intimata.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., va applicato –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis– il quarto comma dell’art.96 cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento di una somma ‒nei limiti di legge‒ in favore della cassa delleammende (stante l’autonoma valenza precettiva del richiamo all’art. 96co. 4 cod. proc. civ. contenuto nell’art. 380-bis cod. proc. civ., Cass. n.27947/2023). Come evidenziato da Cass. Sez. U n. 27433/2023 e n.28540/2023, l’art. 380-bis co. 3 cod. proc. civ. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore, una ipotesi di abuso delprocesso, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che troviconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96 co.4 cod. proc.civ., della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Numero registro generale 22362/2024Numero sezionale 3021/2025Numero di raccolta generale 9685/2026Data pubblicazione 15/04/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di Cassazione, il 10 dicembre 2025.La PresidenteLinalisa Cavallino