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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 27433/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9770-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E TARA, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., REGIONE PUGLIA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 6707/2021 depositata il 7.10.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali con sede in Castellaneta ricorre davanti alle Sezioni unite contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6707/2021 resa pubblica il 7.10.2021, denunziando eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione.

La vicenda riguarda il fitto contenzioso che vede contrapposte da una parte le quattro società Riva dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’altra il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali.

Per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, si rende opportuno sintetizzare, secondo un ordine cronologico le varie fasi del contenzioso, sfociato in quattro ricorsi proposti davanti al [OSCURATO:PERSONA]Lecce (due dalle società e due dal Consorzio). [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali ottenne dal Comune di Castellaneta il permesso di costruire n. 69/2013, per la realizzazione di un impianto idrico e fognario a servizio del complesso turistico, permesso preceduto dalla Determina n. 3/2013 adottata dalla Conferenza dei Servizi.

Le quattro società sopra menzionate impugnarono davanti al TAR Puglia-Lecce sia la Determina n. 3/2013 che il permesso di costruire n. 69/2013 con separati ricorsi (iscritti rispettivamente ai nn.

RG 1253/2013 e 1743/2013).

Il permesso di costruire venne impugnato dalle società anche con la proposizione di motivi aggiunti al ricorso n. 1253/2013 precedentemente proposto contro la Determina.

A seguito di provvedimento comunale di sospensione dell’esecutività del permesso di costruire il Consorzio del Comprensorio propose a sua volta ricorso davanti al TAR Puglia -Lecce (ricorso iscritto al n.

RG 1443/2013).

Successivamente, il Comune annullò in autotutela il permesso di costruire n. 69/2013 e contro tale provvedimento il Consorzio propose ricorso davanti al medesimo giudice amministrativo (ricorso iscritto al n. 743/2014). 2 Il TAR Puglia - Lecce in data 2.12.2014 pronunciò quattro sentenze, con cui, decidendo sui menzionati ricorsi: -dichiarò inammissibile il ricorso n. 1253/2013 proposto dalle società contro la Determina n. 3/2013 della Conferenza dei Servizi, (ritenuta atto non impugnabile) e respinse i motivi aggiunti con cui si contestava il rilascio del permesso di costruire (sentenza n. 3033/2014); - respinse il secondo ricorso delle società n. 1743/2013 contro il rilascio del permesso di costruire (sentenza n. 3034/2014); -accolse i due ricorsi 1443/2013 e 743/2014 proposti dal Consorzio contro i provvedimenti adottati dal Comune di Castellaneta (la sospensiva del permesso di costruire n. 69/2013 e il successivo provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso: sentenze nn. 3031 e 3030/2014).

Secondo il TAR pugliese, il Consorzio era legittimato ad ottenere il permesso di costruire in quanto titolare di una “servitù di gestione e manutenzione delle opere e impianti del Comprensorio”. 3Contro le predette sentenze le quattro società hanno proposto appello davanti al Consiglio di Stato che, riunite le impugnazioni, con la pronuncia n. 6707/2021: -ha annullato il permesso di costruire n. 69/2013 (in parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 3033/2014 per la parte riguardante i motivi aggiunti e in accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 3034/2014); -ha respinto i due ricorsi del Consorzio (rispettivamente proposti contro il provvedimento di sospensione del permesso di costruire e contro il provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso); - ha dichiarato improcedibile l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la Determina n. 3/2013 della Conferenza dei Servizi; -ha infine respinto le domande risarcitorie pure riproposte dalle società con i loro atti di impugnazione.

Per giungere a tale conclusione, il Consiglio di Stato, preso atto della avvenuta realizzazione, da parte del Consorzio, di una articolata opera di ammodernamento ed organico collegamento alla rete comunale della preesistente fognatura comprensoriale, nonché della speculare rete di adduzione idrica, ha rilevato che esso non aveva alcun diritto reale (né, a ben vedere, alcuna legittimazione statutaria) che lo facoltizzasse ad agire in tal senso, di talché il titolo edilizio era stato rilasciato ab origine illegittimamente e, specularmente, è stato legittimamente sospeso e poi annullato in autotutela dal Comune.

Ha richiamato al riguardo il disposto dell’art. 11 DPR n. 380/2001 a norma del quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Ha quindi analizzato l’istituto della servitù concludendo per l’inesistenza, agli atti, di siffatto diritto a favore del Consorzio, legittimato, per statuto, solo al compimento di mere operazioni manutentive connotate dall’assenza di aliquid novi(cfr. sentenza im pugnata pagg. 7 e ss). 4 Contro tale pronuncia il Consorzio ricorre davanti alle sezioni unite di questa Corte, deducendo un unico motivo, contrastato con controricorso dalle società.

Le altre parti sono rimaste intimate in questa sede. 5 In applicazione dell’art. 380 bis comma 1 cpc (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte ha formulato una proposta di definizione del giudizio, ravvisando l’inammissibilità del ricorso che evidenzia eventuali errores in procedendo non rilevanti sul piano dei limiti esterni della giurisdizione e come tali incensurabili in questa sede.

La parte ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 111 comma 8 Cost. (motivi di giurisdizione), il Consorzio denunzia violazione dell’obbligo eurocomunitario previsto dalla Direttiva n. 91/271 CE (Obbligo di dotare di fognatura gli agglomerati con più di 2.000 abitanti).

Rimprovera al Consiglio di Stato di essere incorso in eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione per avere omesso di esaminare un motivo (ritenuto assorbito dai primi giudici) e riproposto con l’atto di appello (motivo con cui si deduceva che il titolo legittimante il diritto al rilascio del permesso di costruire era rappresentato dalla diffida del Comune ad eseguire l’adeguamento degli impianti).

Il ricorso è inammissibile, come già anticipato con la proposta di definizione accelerata.

L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale , per motivi attinenti alla giurisdizionedel giudice stesso”.

L'articolo 110 del codice del processo amministrativo. («Motivi di ricorso») recita: “Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”.

Ciò premesso, osserva il Collegio, richiamando il proprio costante e più recente orientamento, che il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione.

Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le tante, v.

Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Sez.

U, Ordinanza n. 14301 del 2022; Cass. Sez.

Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez.

Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez.

Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez.

Unite, 25 marzo 2019, n. 8311; più di recente, v. anche Sez.

U, Ordinanza n. 37605 del 2022; Sez.

U, Ordinanza n. 37608 del 2022).

E’ stato di recente altresì affermato che l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Sez.

U - , Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022 Rv. 665455).

Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti alla giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. [OSCURATO:PERSONA] ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente.

Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale.

Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione.

Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”.

Secondo il giudice delle leggi, “ l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici .

Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”.

Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.).

Inoltre – ed è bene puntualizzarlo anche in questa sede per evidenti ragioni di chiarezza espositiva sul tema dell’eccesso di potere giurisdizionale - non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass.

Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass.

Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass.

Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass.

Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301).

L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata di recente ribadita più volte da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez.

U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass.

Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass.

Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass.

Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass.

Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121; nello stesso senso,Sez.

U, Ordinanza n. 37605 del 2022 cit.; Sez.

U, Ordinanza n. 37608 del 2022 cit.).

In definitiva, proprio sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia - intervenuta con la sentenza C-497/20 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, su sollecitazione di queste SSUU con l’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 - il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea (cfr. Sez.

U, Ordinanza n. 14301 del 2022 cit.; Sez.

U, Ordinanza n. 37605 del 2022 cit.; Sez.

U, Ordinanza n. 37608 del 2022 cit.). 2 Facendo dunque applicazione dei citati recenti orientamenti, anche della Corte di Giustizia, è chiaro che la questione di diritto oggi sottoposta dal Consorzio all’attenzione delle Sezioni Unite non ha alcuna attinenza con l’eccesso di potere giurisdizionale.

Il vizio segnalato alle pagg. 27 e ss del ricorso per cassazione si risolve infatti nella denuncia di omessa pronuncia su un motivo di doglianza avanzato in primo grado, ritenuto assorbito e riproposto in sede di gravame (legittimazione a richiedere il titolo edilizio derivante dall’ordinanza comunale che intimava la pronta esecuzione di lavori di adeguamento degli impianti idrico e fognario).

Una siffatta doglianza, come appare evidente, nonostante la formula adoperata nella rubrica del motivo, allega null’altro che un classico error in procedendo, come correttamente già evidenziato nella proposta di definizione accelerata il cui contenuto è stato sintetizzato in narrativa e dunque non integra un motivo attinente alla giurisdizione (cfr. tra le varie, Sez.

U - , Ordinanza n. 41169 del 22/12/2021 Rv. 663506; Sez.

U, Sentenza n. 23395 del 17/11/2016 Rv. 641623).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 3 Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis cpc ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380 bis ultimo comma (“Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96”).

L’art. 96 terzo comma, a sua volta, così dispone: In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Il quarto comma aggiunge: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.

Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”).

In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale).

Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata.

Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, rileva la Corte che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del Lgs. n. 149/2022 - sia immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.

Ed infatti la norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio (come, appunto, quello in esame).

Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa di cui si discute ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio , che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa.

Sottrarre proprio la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo), verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa della norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in evidente contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di Cassazione di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un attento esame.

Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di €. 3.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9770-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso il dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E TARA, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., REGIONE PUGLIA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]' CULTURALI E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso SENTENZA di CONSIGLIO DI STATO n. 6707/2021 depositata il 7.10.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.9.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali con sede in Castellaneta ricorre davanti alle Sezioni unite contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6707/2021 resa pubblica il 7.10.2021, denunziando eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione. La vicenda riguarda il fitto contenzioso che vede contrapposte da una parte le quattro società Riva dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’altra il Consorzio del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali. Per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, si rende opportuno sintetizzare, secondo un ordine cronologico le varie fasi del contenzioso, sfociato in quattro ricorsi proposti davanti al [OSCURATO:PERSONA]Lecce (due dalle società e due dal Consorzio). [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dei Tessali ottenne dal Comune di Castellaneta il permesso di costruire n. 69/2013, per la realizzazione di un impianto idrico e fognario a servizio del complesso turistico, permesso preceduto dalla Determina n. 3/2013 adottata dalla Conferenza dei Servizi. Le quattro società sopra menzionate impugnarono davanti al TAR Puglia-Lecce sia la Determina n. 3/2013 che il permesso di costruire n. 69/2013 con separati ricorsi (iscritti rispettivamente ai nn. RG 1253/2013 e 1743/2013). Il permesso di costruire venne impugnato dalle società anche con la proposizione di motivi aggiunti al ricorso n. 1253/2013 precedentemente proposto contro la Determina. A seguito di provvedimento comunale di sospensione dell’esecutività del permesso di costruire il Consorzio del Comprensorio propose a sua volta ricorso davanti al TAR Puglia -Lecce (ricorso iscritto al n. RG 1443/2013). Successivamente, il Comune annullò in autotutela il permesso di costruire n. 69/2013 e contro tale provvedimento il Consorzio propose ricorso davanti al medesimo giudice amministrativo (ricorso iscritto al n. 743/2014). 2 Il TAR Puglia - Lecce in data 2.12.2014 pronunciò quattro sentenze, con cui, decidendo sui menzionati ricorsi: -dichiarò inammissibile il ricorso n. 1253/2013 proposto dalle società contro la Determina n. 3/2013 della Conferenza dei Servizi, (ritenuta atto non impugnabile) e respinse i motivi aggiunti con cui si contestava il rilascio del permesso di costruire (sentenza n. 3033/2014); - respinse il secondo ricorso delle società n. 1743/2013 contro il rilascio del permesso di costruire (sentenza n. 3034/2014); -accolse i due ricorsi 1443/2013 e 743/2014 proposti dal Consorzio contro i provvedimenti adottati dal Comune di Castellaneta (la sospensiva del permesso di costruire n. 69/2013 e il successivo provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso: sentenze nn. 3031 e 3030/2014). Secondo il TAR pugliese, il Consorzio era legittimato ad ottenere il permesso di costruire in quanto titolare di una “servitù di gestione e manutenzione delle opere e impianti del Comprensorio”. 3Contro le predette sentenze le quattro società hanno proposto appello davanti al Consiglio di Stato che, riunite le impugnazioni, con la pronuncia n. 6707/2021: -ha annullato il permesso di costruire n. 69/2013 (in parziale accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 3033/2014 per la parte riguardante i motivi aggiunti e in accoglimento dell’appello contro la sentenza n. 3034/2014); -ha respinto i due ricorsi del Consorzio (rispettivamente proposti contro il provvedimento di sospensione del permesso di costruire e contro il provvedimento di annullamento in autotutela dello stesso); - ha dichiarato improcedibile l’appello contro la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile la Determina n. 3/2013 della Conferenza dei Servizi; -ha infine respinto le domande risarcitorie pure riproposte dalle società con i loro atti di impugnazione. Per giungere a tale conclusione, il Consiglio di Stato, preso atto della avvenuta realizzazione, da parte del Consorzio, di una articolata opera di ammodernamento ed organico collegamento alla rete comunale della preesistente fognatura comprensoriale, nonché della speculare rete di adduzione idrica, ha rilevato che esso non aveva alcun diritto reale (né, a ben vedere, alcuna legittimazione statutaria) che lo facoltizzasse ad agire in tal senso, di talché il titolo edilizio era stato rilasciato ab origine illegittimamente e, specularmente, è stato legittimamente sospeso e poi annullato in autotutela dal Comune. Ha richiamato al riguardo il disposto dell’art. 11 DPR n. 380/2001 a norma del quale il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Ha quindi analizzato l’istituto della servitù concludendo per l’inesistenza, agli atti, di siffatto diritto a favore del Consorzio, legittimato, per statuto, solo al compimento di mere operazioni manutentive connotate dall’assenza di aliquid novi(cfr. sentenza im pugnata pagg. 7 e ss). 4 Contro tale pronuncia il Consorzio ricorre davanti alle sezioni unite di questa Corte, deducendo un unico motivo, contrastato con controricorso dalle società. Le altre parti sono rimaste intimate in questa sede. 5 In applicazione dell’art. 380 bis comma 1 cpc (nel testo sostituito dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), il [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte ha formulato una proposta di definizione del giudizio, ravvisando l’inammissibilità del ricorso che evidenzia eventuali errores in procedendo non rilevanti sul piano dei limiti esterni della giurisdizione e come tali incensurabili in questa sede. La parte ricorrente, con tempestiva istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione. 6 [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 111 comma 8 Cost. (motivi di giurisdizione), il Consorzio denunzia violazione dell’obbligo eurocomunitario previsto dalla Direttiva n. 91/271 CE (Obbligo di dotare di fognatura gli agglomerati con più di 2.000 abitanti). Rimprovera al Consiglio di Stato di essere incorso in eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione per avere omesso di esaminare un motivo (ritenuto assorbito dai primi giudici) e riproposto con l’atto di appello (motivo con cui si deduceva che il titolo legittimante il diritto al rilascio del permesso di costruire era rappresentato dalla diffida del Comune ad eseguire l’adeguamento degli impianti). Il ricorso è inammissibile, come già anticipato con la proposta di definizione accelerata. L’art. 111 comma 8 Cost. dispone che “contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. L'articolo 65, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario, recita: “La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”. A norma dell’art. 360 cpc “possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all'articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale , per motivi attinenti alla giurisdizionedel giudice stesso”. L'articolo 110 del codice del processo amministrativo. («Motivi di ricorso») recita: “Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. Ciò premesso, osserva il Collegio, richiamando il proprio costante e più recente orientamento, che il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, ex art. 111, comma 8, Cost. ed art. 362 comma 1 c.p.c., concerne le sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per "invasione" o "sconfinamento" nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per "arretramento" rispetto ad una materia che può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione. Il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non comprende, dunque, anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando , il cui accertamento rientra nell'ambito del sindacato afferente ai limiti interni della giurisdizione (tra le tante, v. Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022; Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022; Cass. Sez. Unite, 4 giugno 2021, n. 15573; Cass. Sez. Unite, 4 dicembre 2020, n. 27770; Cass. Sez. Unite, 21 settembre 2020, n. 19675; Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2019, n. 8311; più di recente, v. anche Sez. U, Ordinanza n. 37605 del 2022; Sez. U, Ordinanza n. 37608 del 2022). E’ stato di recente altresì affermato che l'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Sez. U - , Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022 Rv. 665455). Tale orientamento è del tutto in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Ed infatti, con la sentenza n. 6/2018 il giudice delle leggi ha affrontato il tema in modo approfondito, superando radicalmente le precedenti oscillazioni giurisprudenziali e disattendendo la tesi, emersa in alcune pronunce di questa Corte, che propugnava un certo ampliamento del concetto di “motivi inerenti alla giurisdizione”, attraverso una interpretazione volta ad estendere il perimetro del controllo della Cassazione in ulteriori ambiti, variamente definiti dalle singole pronunce. [OSCURATO:PERSONA] ha riaffermato la tesi più tradizionale e rigorosa, tenuta ferma per lungo tempo dalle Sezioni Unite, che delinea la portata dello strumento del ricorso per Cassazione, in conformità al disegno pluralistico delle giurisdizioni, voluto dal Costituente. Secondo il giudice delle leggi “la tesi che il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma dell’art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando non può qualificarsi come una interpretazione evolutiva, poiché non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale. Quest’ultima attinge il suo significato e il suo valore dalla contrapposizione con il precedente comma settimo, che prevede il generale ricorso in cassazione per violazione di legge contro le sentenze degli altri giudici, contrapposizione evidenziata dalla specificazione che il ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è ammesso per i «soli» motivi inerenti alla giurisdizione. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile ogni interpretazione di tali motivi che, sconfinando dal loro ambito tradizionale, comporti una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso”. Secondo il giudice delle leggi, “ l’intervento delle sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme dell’Unione o della CEDU” e “quanto all’effettività della tutela e al giusto processo, non c’è dubbio che essi vadano garantiti, ma a cura degli organi giurisdizionali a ciò deputati dalla Costituzione e non in sede di controllo sulla giurisdizione”, ed inoltre “l’«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l’avvento della Costituzione, va riferito, dunque, alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei Conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici . Il concetto di controllo di giurisdizione, così delineato nei termini puntuali che ad esso sono propri, non ammette soluzioni intermedie, come quella pure proposta nell’ordinanza di rimessione, secondo cui la lettura estensiva dovrebbe essere limitata ai casi in cui si sia in presenza di sentenze “abnormi” o “anomale” ovvero di uno “stravolgimento”, a volte definito radicale, delle “norme di riferimento”. Attribuire rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio è, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriero di incertezze, in quanto affidato a valutazioni contingenti e soggettive” (Corte Costituzionale sentenza n. 6/2018 cit.). Inoltre – ed è bene puntualizzarlo anche in questa sede per evidenti ragioni di chiarezza espositiva sul tema dell’eccesso di potere giurisdizionale - non è neppure sindacabile sotto il profilo della violazione del limite esterno della giurisdizione la decisione con la quale il Consiglio di Stato abbia escluso la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass. Sezioni Unite, 28 luglio 2021, n. 21641; Cass. Sezioni Unite, 30 ottobre 2020, n. 24107; Cass. Sezioni Unite, 15 novembre 2018, n. 29391; Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2017, n. 30301). L’insindacabilità da parte della Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto dell'Unione europea, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata di recente ribadita più volte da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza delle precisazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, (C-497/20), non potendo proporsi ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione al fine di contestare lo stravolgimento di norme, seppure direttamente applicative del diritto UE, né per sollecitare la pronuncia in via pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione europea sulla illegittimità di quelle decisioni, la quale comunque non porterebbe alla loro cassazione (Sez. U, Ordinanza n. 11549 del 2022 cit; Cass. Sezioni Unite, 18 gennaio 2022, n. 1454; Cass. Sezioni Unite, 24 gennaio 2022, n. 1996; Cass. Sezioni Unite, 31 gennaio 2022, n. 2879; Cass. Sezioni Unite, 16 febbraio 2022, n. 5121; nello stesso senso,Sez. U, Ordinanza n. 37605 del 2022 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 37608 del 2022 cit.). In definitiva, proprio sulla scorta della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia - intervenuta con la sentenza C-497/20 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:SOCIETA] e altri, su sollecitazione di queste SSUU con l’ordinanza interlocutoria n. 19598/2020 - il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato di sentenze di cui pur si contesti di essere abnormi o anomale ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme - sostanziali o processuali - di riferimento, pur quando si tratti di norme direttamente applicative del diritto dell’Unione europea (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 14301 del 2022 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 37605 del 2022 cit.; Sez. U, Ordinanza n. 37608 del 2022 cit.). 2 Facendo dunque applicazione dei citati recenti orientamenti, anche della Corte di Giustizia, è chiaro che la questione di diritto oggi sottoposta dal Consorzio all’attenzione delle Sezioni Unite non ha alcuna attinenza con l’eccesso di potere giurisdizionale. Il vizio segnalato alle pagg. 27 e ss del ricorso per cassazione si risolve infatti nella denuncia di omessa pronuncia su un motivo di doglianza avanzato in primo grado, ritenuto assorbito e riproposto in sede di gravame (legittimazione a richiedere il titolo edilizio derivante dall’ordinanza comunale che intimava la pronta esecuzione di lavori di adeguamento degli impianti idrico e fognario). Una siffatta doglianza, come appare evidente, nonostante la formula adoperata nella rubrica del motivo, allega null’altro che un classico error in procedendo, come correttamente già evidenziato nella proposta di definizione accelerata il cui contenuto è stato sintetizzato in narrativa e dunque non integra un motivo attinente alla giurisdizione (cfr. tra le varie, Sez. U - , Ordinanza n. 41169 del 22/12/2021 Rv. 663506; Sez. U, Sentenza n. 23395 del 17/11/2016 Rv. 641623). Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio. 3 Considerato che la trattazione del procedimento è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 bis cpc ultimo comma a seguito di proposta di inammissibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'articolo 96, come testualmente previsto dal citato art. 380 bis ultimo comma (“Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96”). L’art. 96 terzo comma, a sua volta, così dispone: In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il quarto comma aggiunge: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore delegato, della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro già immanente nel sistema processuale (da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale). Non attenersi ad una valutazione del Presidente della Sezione che poi trovi conferma nella decisione finale lascia certamente presumere una responsabilità aggravata. Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 terzo e quarto comma per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380 bis nel testo riformato, rileva la Corte che la predetta normativa – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35 comma 1 del Lgs. n. 149/2022 - sia immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Ed infatti la norma di cui all’art. 380 bis c.p.c. (che nella parte finale richiama l’art. 96 commi 3 e 4) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal co. 6 dell’art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza incamera di consiglio (come, appunto, quello in esame). Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa di cui si discute ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio , che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa. Sottrarre proprio la condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo), verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa della norma, che dovrebbe attendere verosimilmente diversi anni per vedere riconosciuta la sua piena efficacia, in evidente contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati, e consentendo alla Corte di Cassazione di concentrarsi su quelli che invece si presentino meritevoli di un intervento nomofilattico o che, all’inverso, meritino accoglimento, o comunque un attento esame. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di €. 3.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controparte e di una ulteriore somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 5.000,00, oltre €. 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge nella misura del 15%.