CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 06663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23150/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, in persona del curatore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro Procura della Repubblica presso Tribunale di Palermo -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1541/2024 depositata il 27/09/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo ha aperto la Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , su ricorso del PM . 1.1. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 51 CCII con cui la società aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio (per l’impossibilità di accesso a l fascicolo d’ufficio e del PM), aveva negato l’inadempienza riguardante debiti solo fiscali , stante l’adesione alla cd. “ rottamazione quater ” , e aveva contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, visto un ingente credito sub iudice. 1.2. — Avverso detta decisione la società ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui la intimata Liquidazione giudiziale ha resistito con controricorso. 1.3. — A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis , comma 1,c.p.c. la ricorrente ha chiesto la decisione della causa ai sensi del successivo comma 2. [OSCURATO:PERSONA] 2. — Con l’unico motivo si denunzia la violazione dell’ art. 34, c omma 1, del d.m. 21 febbraio 2011 n. 44 (regolamento per le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, specificato dall’art. 11 del provvedimento DGSIA 16.4.2014) nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39 e 41 CCII , in uno alla violazione del principio del contradditorioe degli artt. 24 e 111 Cost. 3. – La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: «L’odierna ricorrente reclama con l’unico motivo di ricorso che non ha mai potuto prendere visione del contenuto dell’intero fascicolo comportando ciò una grave violazione del diritto alla difesa e la violazione delle regole imprescindibili del contraddittorio di cui all’art. 24 e 111 Cost. Il ricorso è inammissibile in quanto privo del principio di autosufficienza. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è limitata a produrre un precedente giurisprudenziale (Cass. S.U. n. 36596/2021) che non è affatto pertinente rispetto alla fattispecie sub judice. Come correttamente segnalato dalla Corte di Appello di Palermo “non è dato ravvisare una violazione del diritto di difesa, né d’altronde [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha indicato quale attività difensiva sia rimasta preclusa o concretamente pregiudicata in conseguenza dell’impossibilità di accedere al fascicolo telematico”. Aggiunge la corte territoriale che nella specie non si è “verificata, infatti, la pretermissione (come nell’ipotesi di mancata assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. - Cass. 1.8.2023 n. 23353, Cass. 24.1.2023 n. 2067 -) o la sostanziale vanificazione (come nell’ipotesi dell’adozione della sentenza prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusive - Cass. 25.11.2021 n. 36596 - o, ancora, dello svolgimento delle attività di consulenza tecnica senza coinvolgimento delle parti -Cass.18.11.2020 n. 26304 -) di una fase o di un’articolazione del processo allo svolgimento della quale il legislatore ha previsto la partecipazione delle parti, su un piano di parità, evenienza questa che integra una lesione ontologica e autoevidente delle potenzialità difensive della parte, il cui disvalore il legislatore ha già valutato ex ante, e che dunque rileva ex sea prescindere dall’accertamento delle concrete conseguenze pregiudizievoli”. Il ricorso, per tali ragioni, difetta del requisito di autosufficienza ove - come nel caso di specie - si denunci la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, processuali o sostanziali; il principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366 primo comma n. 4 cod. proc. civ. deve essere invero letto in correlazione col disposto dell’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.; è pertanto inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 primo comma n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendi della sentenza impugnata con la giurisprudenza della Corte e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare giurisprudenza (ex multis cfr. Ordinanza n. 5001 del 2 marzo 2018 della Corte di Cassazione). Ed ancora, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29495).». 3.1. –[OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione del ricorso e non ravvisa, nemmeno nella memoria depositata, elementi idonei ad un ripensamento dell’esito di inammissibilità ivi prospettato. 3.2. — G iova solo aggiungere che la Corte d’appello ha ampiamente segnalato «che la documentazione non visibile constava di atti predisposti dalla parte medesima (bilanci di esercizio e dichiarazioni dei redditi) o a questa comunque relativi (visura camerale, certificazione dell’esposizione debitoria presso enti previdenziali e presso l’Agenzia delle Entrate), di modo che era del tutto superfluo per [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione insistere per l’acquisizione di documenti già nella sua disponibilità (e che difatti ha in parte spontaneamente prodotto in giudizio) o direttamente acquisibili», ed ha poi correttamente osservato come «il dato - pur certo - del malfunzionamento del sistema di ostensione degli atti del fascicolo telematico debba essere valutato non in astratto, ma in un’ottica di concreta verifica della compromissione delle prerogative difensive della parte da esso derivate. L’intima inerenza e la piena disponibilità di tali documenti alla debitrice e l’assenza di una pur embrionale rappresentazione delle conseguenze lesive della mancata visibilità di parte del fascicolo telematico consentono di concludere per la sostanziale irrilevanza di quanto denunziato». 4. – In relazione al disposto dell’art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., va disposta, in uno alla condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese processuali, anche la sua condanna al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., equitativamente determinata in relazione alla liquidazione delle spese processuali (Cass. Sez. U., n. 32001 del 2022), nonché al pagamento di una somma di denaroin favore della Cassa delle ammende, quantificata in via equitativa ma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;il tutto liquidato come da dispositivo. 4.1.— Il pagamento delle spese processuali da parte del ricorrente soccombente va disposta a favore d ello Stato, ai sensi dell’ art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, stante l’ammissione della Liquidazione giudiziale controricorrente al patrocinio a spese dello Stato, a norma del successivo art. 144del T.U.S.G. 4.2. —La condanna equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. va disposta invece a favore della procedura controricorrente, trattandosi di somme che esorbitano dalle spese processuali in senso stretto. Difatti, l'art. 380 - bis, co mma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 149/2022)– che esprime, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; Cass. 11346/2024). Si tratta dunque di una sommache si aggiunge alla condanna alle spese (Cass. n. 13120 del 2024) e che va attribuita , a titolo riparatorio , direttamente alla parte vittoriosa, nel cui interesse è concepita (cfr. Cass. Sez. U., n. 22405del 2018). 5. – Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02,se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8 .000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, alle spese forfettarie nella misura del 15 per centoe agli accessori di legge, e ne dispone il pagamento in favore dell’erario. Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 8 .000,00 in favore d e l controricorrente, quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello