CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 16880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza n. 1996/2020 della Corte d’Appello diBologna, depositata il 10.7.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026La Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenzadel tribunale della medesima città, accolse l’azione revocatoriaproposta dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto una seriedi pagamenti effettuati dalla società poi fallita alla fornitriceKocca S.r.l., per un totale di € 17.542,82, oltre agli interessilegali ex art. 1284 c.c. dalla domanda.A tale risultato la corte territoriale giunse, innanzitutto,rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello perinesistenza della notificazione; in secondo luogo, diversamenteda quanto opinato dal tribunale, ritenne provata la conoscenzadello stato di insolvenza in capo alla convenuta al tempodell’effettuazione dei pagamenti revocati.Contro la sentenza della corte d’appello [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.Il fallimento si è difeso con controricorso.A seguito di proposta di definizione del giudizio, formulatada questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmentecomunicata alle parti, [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza per ladecisione del ricorso.È stata conseguentemente fissata l’odierna camera diconsiglio per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., prima della quale entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. ha preso in considerazione i motivi di ricorso nei terminiseguenti:«Il primo motivo (violazione dell’art. 330 c.p.c. econseguente inammissibilità dell’appello per inesistenza dellaNumero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026notificazione: l.n. 53 del 1994 e art. 137 c.p.c.) èmanifestamente infondato, essendo da condividere laconclusione dell’impugnata sentenza a proposito dellacorrettezza della modalità di notificazione dell’appello. Nonsenza dire che quella evocata dalla ricorrente non sarebbecomunque una fattispecie di inesistenza ma (al più) di nullitàdella notificazione, notoriamente sanabile ex tunc nel caso diraggiungimento dello scopo. L’inesistenza della notificazione èconfigurabile, in base ai principi di strumentalità delle formedegli atti processuali e del giusto processo, in due casi:mancanza materiale dell’atto ovvero attività priva degli elementicostitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un attoqualificabile come notificazione (v. Cass. Sez.Un. n. 14916-16,Cass. Sez. 3 n. 26511-22 e molte altre); ogni altra ipotesi didifformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità,così da risultare sempre sanabile – come nella specie – dalraggiungimento dello scopo.Il secondo motivo (violazione degli artt. 67 l.fall., 2727,2729 c.c.) è inammissibile perché si risolve in una critica dimerito a proposito della valutazione degli elementi indiziari, afronte del consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui lacritica al ragionamento presuntivo sfugge al concetto di falsaapplicazione quando si concreti in un’attività diretta aevidenziare soltanto che le circostanze avrebbero dovuto esserericostruite in altro modo, ovvero nella mera prospettazione diuna inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta (v. Cass.Sez.Un. n. 1785-18 e, più di recente, in motivazione, Cass. Sez.1 n. 10240-25).Il terzo motivo (nullità della sentenza per motivazioneincomprensibile a proposito della tipologia degli interessi legaliNumero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026di cui all’art. 1284 c.c.) è manifestamente infondato. Lamotivazione della sentenza rende chiaramente il senso dellastatuizione essendo stata maggiorata la sorte capitale degliinteressi legali dalla domanda. Tanto basta ai fini dell’art. 132c.p.c., ogni diversa questione potendo essere prospettata nellafase esecutiva. Deve peraltro tenersi conto altresì del principioreso dalle Sezioni unite, per il quale se il titolo esecutivogiudiziale – nella sua portata precettiva individuata sulla basedel dispositivo e della motivazione – dispone il pagamento di“interessi legali”, senza altra indicazione e in mancanza di unospecifico accertamento del giudice della cognizione sullaspettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizionedella domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dallalegislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelletransazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misuradegli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggioprevisto dall’art. 1284, comma 1, c.c., stante il divieto per ilgiudice dell’esecuzione di integrare il titolo (Cass. Sez.Un. n.12449-24)».2. Nella memoria illustrativa la ricorrente riprendesoltanto due dei tre motivi di ricorso.2.1. Quanto al primo motivo, viene riproposta la tesidell’inesistenza della notificazione dell’atto d’appello, in quantoeffettuata all’indirizzo PEC dell’avvocato presso il cui studio laparte appellata era domiciliata in primo grado, e non all’indirizzoPEC del difensore.Si deve tuttavia ribadire: in primo luogo, che ladomiciliazione presso un avvocato – come taleobbligatoriamente dotato di un domicilio digitale medianteindirizzo di posta elettronica certificata – comporta la possibilitàNumero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026di utilizzare, per la notificazione, tanto l’indirizzo fisico quantol’indirizzo digitale del domiciliatario; in secondo luogo, che, inogni caso (ed anche volendo ammettere che la notifica nonpossa essere eseguita presso l’indirizzo PEC), il conseguentevizio giammai potrebbe essere qualificato come inesistenza -ipotesi formulata nel ricorso, al fine di evitare la sanatoria dellanullità per raggiungimento dello scopo - alla luce della restrittivadefinizione di tale concetto contenuta nel citato precedente dellesezioni unite (sentenza n. 14916/2016).Né alcun rilievo in senso contrario può avere il fatto chel’indirizzo PEC dell’avvocato domiciliatario non fosse indicatonell’atto di costituzione, sicché il difensore del fallimento lodovette ricercare nell’apposito pubblico registro.Per quanto riguarda il precedente invocato dalla ricorrentea sostegno di questo motivo (Cass. n. 20946/2018), si deveosservare: da un lato, che esso non potrebbe essere preso inconsiderazione, laddove effettivamente contrastante con ilprincipio dettato dalle sezioni unite; dall’altro lato, che la corteterritoriale ha ravvisato una significativa differenza tra lafattispecie descritta nel precedente in questione e quellasottoposta al suo esame, ove la parte non aveva espressamenterichiesto che tutte le notifiche e le comunicazioni venissero fattesoltanto all’indirizzo PEC del difensore.2.2. Sul secondo motivo, la ricorrente sostiene di nonavere «censurato il ragionamento presuntivo bensì [di avere]ritenuto non legittimo il ricorso all’istituto della presunzione».Non si tratterebbe, quindi, di una inammissibile censuradell’accertamento del fatto, bensì della denuncia di unaviolazione di legge.Numero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026Ma è facile replicare che, trattandosi di provare il fattorilevante della conoscenza dello stato di insolvenza, «il ricorsoall’istituto della presunzione» – ovverosia l’utilizzo dellepresunzioni semplici, per risalire alla prova di un fatto di cui nonsi abbia una prova diretta – è di per sé sicuramente legittimo,secondo i principi generali in materia di prova (artt. 2727 e ss.c.c. e 116 c.p.c.) e in mancanza di norme di diritto che ponganoderoghe a quei principi in questa particolare materia.3. Rigettato il ricorso, le spese di lite del presente giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.4. Poiché l’esito del giudizio è conforme alla proposta didefinizione di cui all’art. 380-bis c.p.c., la ricorrente vienecondannata altresì a pagare al controricorrente una ulterioresomma pari a quella liquidata a titolo di compensi di avvocato.4.1. – Mentre il pagamento delle spese processuali vadistratto in favore del difensore del Fallimento controricorrente,dichiaratosi antistatario, altrettanto non è a dirsi per lacondanna equitativa ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,che va disposta in favore della parte, trattandosi di somme cheesorbitano dalle spese processuali in senso stretto.Si è detto, infatti, che l'art. 380-bis, terzo comma, cod.proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – il qualeesprime, nei casi di definizione del giudizio in conformità allaproposta di decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per le condanneex art. 96, commi terzo e quarto, cod. proc. civ. – codificaun'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il nonNumero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente(Cass. Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; Cass. 11346/2024).Si tratta dunque di una somma che si aggiunge allacondanna alle spese (Cass. n. 13120 del 2024) e che vanel cui interesse è concepita (cfr. Cass. Sez. U., n. 22405 del2018), quale sorta di risarcimento del «torto processuale» (intermini, da ultimo, Cass. n. 6663 del 2026 e n. 9179 del 2026in tema di patrocinio a spese dello Stato).5. Inoltre, per il combinato disposto degli artt. 380-bis,comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., la ricorrente viene condannataal pagamento dell’ulteriore somma di € 1.000,00 in favore dellacassa delle ammende.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese di lite relative al presente giudiziodi legittimità, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre allespese generali al 15%, a € 200,00 per esborsi e agli accessoridi legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosiantistatario;Numero registro generale 25550/2020Numero sezionale 1471/2026Numero di raccolta generale 16880/2026Data pubblicazione 29/05/2026condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, dell’ulteriore somma equitativamentedeterminata in € 2.000,00;condanna la ricorrente al pagamento della somma di €1.000 in favore della cassa delle ammende;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA