CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21135/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di posta elettronica certificata indicato-ricorrente-controcuratore pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procuraspeciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la qualechiede di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificataindicato-controricorrente-1 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3220/2024,depositata il 26/11/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del5/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milanoha rigettato l’appello proposto da società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza del tribunale che aveva accolto la domanda principaleproposta dalla curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione di inopponibilità ex art. 45 l.f. e 2644 c.c. (conassorbimento della domanda subordinata di inefficacia ex art. 66 l.f.e 2901 c.c.) del trasferimento immobiliare effettuato dalla società inbonis [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in favore dell’appellante, mediante atto discissione societaria iscritto al registro delle imprese, ma nontrascritto nei registri immobiliari.Per quel che ancora qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziatola natura traslativa dell’atto di scissione, non condividendo laprospettazione della società appellante che ricomprendeval’operazione di scissione tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. in unacomplessa operazione di modificazione dell’originario contrattosociale, avente come obiettivo la riallocazione di attività tra la societàscissa e la società costituenda.In realtà, ad avviso della Corte d’appello, attraverso la scissionesi era determinata la successione a titolo particolare dellabeneficiaria EAM nei diritti di proprietà della società poi fallita, conun effetto del tutto assimilabile a quello prodotto dai contratti chetrasferiscono la proprietà dei beni immobili di cui all’art. 2643, n. 1,c.c.; di qui, l’applicabilità della disciplina in materia di effetti dellatrascrizione, ai sensi dell’art. 2645 c.c., considerato che nessunadisposizione di legge prevede che, in caso di scissione societaria, la2 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026trascrizione non sia richiesta, o lo sia ma a effetti diversi, dovendosiperciò applicare il disposto dell’art. 45 l.f., in base al quale l’atto discissione, per poter essere opposto ai terzi, avrebbe dovuto esseretrascritto nei registri immobiliari prima della data di dichiarazione difallimento.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione EAMs.r.l., poi illustrato da memoria.3. Ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, parimenti illustrato da memoria.4. E’ stata depositato proposta di definizione anticipata ex art.380-bis c.p.c.5. La ricorrente ha presentato istanza di decisione della causa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo («violazione dell’art. 2901 c.c. e 66 L.F. inrelazione all’art. 45 L.F. per violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art 360, c.1 n.3 e per omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 co. 1 n. 5») si lamenta che la Corte d’appello «non abbiaesaminato in ordine logico-giuridico per prima la domanda direvocatoria ordinaria al fine di valutare l’efficacia tra le parti dell’attodi scissione intercorso tra le stesse, con conseguente inapplicabilitàdell’art. 45 L.F.», poiché l’atto di scissione, in quanto non revocatoex art. 2901 c.c., «sarebbe ancora efficace tra le parti».2. Con il secondo motivo («violazione degli artt. 2643, 2644 e2645 c.c. in relazione all’art. 45 L.F. per violazione o falsaapplicazione di norme di diritto ex art 360, c. 1, n. 3 e violazionedello stesso art. 45 L.F. singolarmente, sempre ex art 360 c. 1 n. 3e n. 5 c.p.c.») si contesta l’adesione dei giudici di merito alla teoriatraslativa dell’atto di scissione, poiché si tratterebbe invece «di unamodificazione dell’originario contratto sociale, senza il ricorrere di un3 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026fenomeno successorio e in cui la vicenda circolatoria dei beni - nelcaso, di beni immobili - è solo il riflesso reale della vicendamodificativa dell’organizzazione», perciò senza «alcuna necessità ditrascrizione dell’atto di scissione, non essendovi stato alcun attotraslativo, ma essendo necessaria soltanto l’annotazione presso ilregistro delle imprese».3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della proposta didefinizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., siatotalmente condivisibile, e la fa propria in ogni sua parte, come diseguito indicato, trattandosi dell’applicazione di principi ampiamenteconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte.Di conseguenza, si ribadisce quanto segue.4. I due motivi sono innanzitutto inammissibili poiché mescolanoe sovrappongono mezzi d'impugnazione eterogenei, facentiriferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1,n. 3 e n. 5, c.p.c., così rimettendo impropriamente al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure riconducibili ad unodei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c.; inoltre èinammissibile la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto –che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale sideve decidere della violazione o falsa applicazione della norma – edel vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione (ex plurimis, Cass.26874/2018, 3397/2024).5. In secondo luogo, le censure svolte ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5,c.p.c., per cd. "doppia conforme" (applicabile ai giudizi d’appellointrodotti dall’11.9.2012), che ricorre non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo4 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate – come nelcaso in esame – sul medesimo iter logico-argomentativo in relazioneai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi nemmenol’ipotesi in cui il giudice di appello aggiungesse argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice(Cass. 7724/2022), essendo comunque onere del ricorrente allegaree dimostrare che, al contrario, le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e del rigetto dell'appello siano tra lorodiverse (Cass. 26934/2023, 5947/2023, 26774/2016, 5528/2014).6. Ma soprattutto il provvedimento impugnato ha deciso lequestioni di diritto in modo conforme all’indirizzo nomofilattico diquesta Corte, ivi citato (Cass. Sez. U, 23225/2016: «la scissionesocietaria disciplinata dagli artt. 2506 e ss. c.c., come modificati dald.lgs n. 6 del 2003 con effetti dall'1 gennaio 2004, consistendo neltrasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o dinuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote dellestesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi, che, sulpiano processuale, non determinano l'estinzione di quest'ultima ed ilsubingresso di quella o di quelle risultanti dalla scissione nella totalitàdei rapporti giuridici della prima, ma una successione a titoloparticolare nel diritto controverso»; conf. Cass. 1198/2022,5287/2023, 6967/2023), che è stato poi ulteriormente confermatonel senso della natura traslativa e non meramente evolutivo-modificativa della scissione societaria.6.1. Anche di recente si è infatti ribadito che, pur assumendol’atto di scissione un preciso significato sul piano dellariorganizzazione societaria – attuando la destinazione di risorse daun progetto imprenditoriale ad altro progetto imprenditoriale – ètuttavia incontestabile che quell’effetto venga conseguito attraversoun atto, l’assegnazione patrimoniale di cui all’art. 2506, comma 1,5 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026c.c., che integra un vero e proprio trasferimento, tanto che lascissione viene chiaramente qualificata come «negozio produttivo diun effetto traslativo», in quanto dà vita ad «un atto, l’assegnazionepatrimoniale di cui all’art. 2506, comma 1, c.c., che integra un veroe proprio trasferimento» (Cass. Sez. U, 5089/2025, pag. 17 e s.).7. Inoltre, risponde sempre a costante e consolidatagiurisprudenza di questa Corte che l’opponibilità al fallimento diqualsiasi atto di trasferimento immobiliare «richiede non solo chel'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., ma ancheche le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nellaspecie la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 L. Fall., in dataanteriore all'apertura della procedura concorsuale» (ex plurimis,Cass. 21273/2015, 29459/2018, 33167/2023).8. Ebbene, il giudice d’appello, aderendo a tali orientamenticonsolidati, ha confermato la decisione di primo grado diinopponibilità e inefficacia, nei confronti del Fallimento, deitrasferimenti immobiliari posti in essere a favore dell’odiernaricorrente mediante l’atto di scissione, che «ha determinato lasuccessione a titolo particolare di quest’ultima nei diritti di proprietàdella società poi fallita, effetto del tutto assimilabile a quello cheproducono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobilidi cui al n. 1 dell’art. 2643 cc. Di qui, l’applicabilità della disciplina inmateria di effetti della trascrizione, così come disposto dal successivoart. 2645 cc, considerato che nessuna disposizione di legge prevedeche in caso di scissione societaria la trascrizione non sia richiesta olo sia ma a effetti diversi», mentre nel caso in esame è pacifico chel’atto di scissione non sia stato trascritto nei registri immobiliariprima della trascrizione della dichiarazione di fallimento.9. Date queste basi, risultano prive di pregio anche le ulterioricontestazioni, essendo sicuramente l’inopponibilità ex art. 45 l.fall.6 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026un prius logico rispetto alla inefficacia ex art. 2901 c.c. e 66 l.fall.,oggetto della domanda subordinata.10. Per la prima volta, in memoria, la ricorrente afferma che«l’atto di scissione è stato effettivamente trascritto prima dellasentenza di fallimento», senza che di tale circostanza sia stata fattamenzione nella sentenza impugnata. Ciò si desumerebbe dallarichiesta di «voltura» in data 14/12/2018, e quindi prima delladichiarazione di fallimento in data 27/10/2021.Risulta però evidente la confusione così fatta fra gli uffici delCatasto e della Conservatoria dei beni immobiliare: il primo, infatti,è un registro amministrativo che raccoglie informazioni tecniche efiscali sugli immobili; la seconda, invece - che rileva nella specie –conserva gli atti giuridici che incidono sulla titolarità dell’immobile.La trascrizione della scissione, avente ad oggetto gli immobili,non risulta essere stata mai compiuta nella specie, essendosi limitatala ricorrente a chiedere la voltura catastale in data 14/12/2018,come risulta dalla stessa memoria.11. In conclusione, stante la natura traslativa della scissione,sarebbe stata necessaria la trascrizione nei [OSCURATO:PERSONA] indata anteriore al fallimento, ai fini dell’opponibilità del trasferimentodei diritti reali immobiliari che essa nella specie comportava, ai sensidell’art 45 l.fall. e in applicazione dei principi generali in tema ditrascrizione di cui agli artt. 2644 e ss. c.c.12. Così ribadita la decisione, va ricordato che, in tema diprocedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3,c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) richiama, per i casidi definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e ilquarto comma dell'art. 96 c.p.c., senza tuttavia prevederel'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta7 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, inbase a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovoistituto (Cass., Sez. U., 27/12/2023, n. 36069).Nella specie, stante la correttezza della proposta di definizioneanticipata rispetto alla motivazione necessaria per confermare ilrigetto del ricorso, non si rinvengono ragioni per discostarsi dallasuddetta previsione legale.13. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per ilprincipio della soccombenza, a carico della ricorrente, e si liquidanocome da dispositivo, ma, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2022,il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato, stantel’ammissione del Fallimento controricorrente al patrocinio a spesedello Stato, a norma del successivo art. 144 del T.U.S.G.14. La ricorrente soccombente va altresì condannata alpagamento della somma determinata equitativamente di Euro14.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c, stavoltadirettamente in favore del Fallimento controricorrente, trattandosi disomme che esorbitano dalle spese processuali in senso stretto.Difatti, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs.149/2022) – che esprime, nei casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta di decisione accelerata dei ricorsiinammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, unavalutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per lecondanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – codifica un'ipotesinormativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad unavalutazione del proponente confermata nella decisione definitivalascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass.Sez. U, 27433/2023, 28540/2023; Cass. 11346/2024).Si tratta dunque di una somma che si aggiunge alla condannaalle spese (Cass. n. 13120 del 2024) e che va attribuita, a titolo8 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 2797/2025Numero sezionale 2552/2026Numero di raccolta generale 21135/2026Data pubblicazione 22/06/2026riparatorio, direttamente alla parte vittoriosa, nel cui interesse èconcepita (cfr. Cass. Sez. U., n. 22405 del 2018).15. Va altresì disposto il pagamento, in favore della Cassa delleammende, della somma equitativamente determinata di Euro2.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.16. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributounificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dello Stato, ex art.133 d.P.R. n. 115 del 2002, le spese del giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi Euro 14.000,00, oltre Euro 200,00 peresborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15%, Iva e Cpa.Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Fallimentocontroricorrente della ulteriore somma di Euro 14.000,00, nonché alpagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma diEuro 2.500,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026La PresidentePaola Vella9 RG n. 2797/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio