CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 05089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul regolamento di competenza proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza depositata il 18/10/2022 (r.g. n. 6204/2021) nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona dei legal i rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA](a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]), Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale, riportandosi alle conclusioni scritte, ha concluso per il rigetto del regolamento d’ufficio, dichiarando la competenza del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il 5 febbraio 2021 il Tribunale di Parma ha pronunciato sentenza concui, definendo tre giudizi riuniti promossi rispe t tivamente dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Sant’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,ha rigettato le domande dirette alla declaratoria della nullità di alcuni atti di scissione societaria , i quali, secondo gli attori, avrebbero costituito «l'architrave negoziale» di un'operazione fraudolenta con cui, su suggerimento degli istituti bancari inter essa ti , si era fatto luogo a una ristrutturazione del debito maturato dalle società in bonis , « modificando le condizioni di affidamento del patrimonio sociale a danno e delle società gerite e dei creditori». Con la stressa pronuncia il Tribunale ha disposto la separazione delle cause relative alle domande subordinate proposte dai nominati fallimenti, aventi ad oggetto la revocatoriadegli impugnati atti di scissione e ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere delle stesse, statuendo che dovevano essere trattate e decise avanti allaSezione specializzata Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 in materia di impresa del Tribunale di Bologna. 2. ― Tale Sezione specializzata ha pronunciato, in data 18 ottobre 2022, ordinanza con cui si è dichiarata incompetente a decidere le domande per cui era stata operata la riassunzione e ha formulato, d’ufficio, istanza di regolamento di competenza. 3. ― La Prima S ezione c ivile della Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza, con ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023, ha operato la rimessione del procedimento alla Prima Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazionedello stesso alle Sezioni Unite; la rimessione ha avuto luogo sulla seguente questione: «Se l'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l. fall. , nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti ‘relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario’, di cui alla lett. a) del secondo comma dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell'ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze». 4. ― In vista dell’udienza pubblica fissata per la data odierna il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi la competenza della Sezione specializzata del Tribunale di Bologna. Le procedure concorsuali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il regolamento di competenza d ’ ufficio richiesto dal Tribunale di Bologna è anzitutto ammissibile. Premesso che non è tale il regolamento di competenza d'ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia (Cass. Sez. U. 18 gennaio 2018, Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 n. 1202; Cass. 2 ottobre 2018 , n. 23913 ) o per territorio inderogabile (Cass. 29 marzo 2023, n. 8891), nel caso in esame il Giudice che ha proposto il regolamentoha ritenuto che nella controversia in esame la competenza a decidere in merito alle domande di revocatoriaex artt.2901 c.c. e 66 l. fall.non spettasse in via funzionale ed inderogabile alla Sezione specializzata in materia di impresa, ma rientrasse ratione materiae, oltre che ra t ione loci , in quella del T ribunale di Parma originariamente adito. 2. ― Sia l’ordinanza della Sezione specializzata con cui è stat o richiesto il regolamento d’ufficio, sia l’ordinanza interlocutoria hanno presole distanz e dalla pronuncia resa da Cass. 5 febbraio 2020, n. 2754, secondocui l 'azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore del detto negozio, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, riguardandoin via diretta le società coinvolte e, in particolare, i fenomeni modificativi ed estintivi del loro assetto. Muovendo dalla previsione contenuta n ell’art. 3, comma 2, lett. a), d,lgs. n. 168 del 2003, attributiva al tribunale delle imprese della competenza nelle cause e nei procedimenti relativi a rapporti societari, la cit. Cass. n. 2754del 2020 ha osservato: che l'azione revocatoria è diretta a far accertare « il modo di essere del negozio di scissione » , sebbene in termini di inopponibilità ed è dunque riconducibile alla nozione generale delle azioni di accertamento; chel’azione revocatoria coinvolge in via diretta le società interessate alla scissione, trovando in ciò fondamento la competenza del giudice specializzato, cui sono devolutele controversie che lato sensucoinvolgono l'assetto e l'operare della società; che la controversia inerisce, nel contempo, all'accertamento, sebbene verso il creditore che la esercita, di un fenomeno di modificazione ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte; chela posizione di tale creditore è rilevante come tale almeno Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 nei confronti di una delle società coinvolte, il che evidenzia che potrebbe essere oggetto di tutela riguardo al mutamento dell'assetto di essa secondo le azioni spettanti ai creditori di fronte a vicende della compagine sociale. La Sezione specializzata del Tribunale di Bologna ha assunto una posizione critica rispetto a tali argomenti contestando, in particolare, che l'azione revocatoria coinvolga in modo diretto lesocietà interessate dal revocando atto di scissione e che la relativa controversia inerisca a fenomeni modificativi o estintivi dell'assetto delle società coinvolte nell'operazione. Ha evidenziato che l'esperimento dell'azione revocatoria,ordinaria o fallimentare, di un atto di scissione societaria non rimette in discussione né tra le società coinvolte, né tra quella debitrice e il suo creditore, l'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi e organizzativi direttamente discendenti dal negozio impugnato; ha quindi rilevato che la relativa controversia ha ad oggetto unicamente l'efficacia o inefficacia relativa dell'atto in questione, e quindi la sola sua giuridica opponibilità o inopponibilità al terzo ad esso estraneo, senza perciò incidere sull'esistenza, sulla validità e sull'efficacia costitutiva e modificativa dell'assettodella struttura e della composizione soggettiva ed oggettiva della società scissa e della società beneficiaria: in sostanza, secondo il Giudice proponente l’istanza di regolamento, quel che rileva è la funzione meramente ripristinatoria della garanzia patrimoniale della società debitriceconnaturata all’azione revocatoria, la quale è esperita in vista del soddisfacimento delle ragioni creditorie di un terzo estraneo all'atto di scissione. Con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 del 2023si è poi ricordato come sia stata esclusa dalla S.C. la competenza delle Sezioni specializzate con riferimento all’ azion e revocatori a d egli atti di trasferimento di quote societarie. [OSCURATO:PERSONA]. 8 maggio 2020, n. 8661tale azione non ha difatti conseguenze sulla titolarità delle quote Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 contese né sui diritti connessi,ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria el'assetto societario: ha spiegato l’ordinanza di rimessione che tali principi sembrano condurre ad analoga conclusione con riguardo all e azioni revocatorie di atti di scissione societaria « atteso che anche in questo caso il loro accoglimento è inidoneo a determinare ‘ l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario’o, comunque, a incidere sulla vita della società e sulla struttura e il funzionamento del sodalizio»: l'azione revocatoria ordinaria o fallimentare della scissione societaria, pur postulando l'accertamento dell'esistenza di un atto modificativo ed estintivo dell'assetto delle società coinvolte e dei rapporti tra esse e i relativi soci, non incide sull'esistenza, la validità e gli effetti propriamente costitutivi, modificativi e organizzativi direttamente discendenti dall'atto societario, avendo ad oggetto «solo l'accertamento dell'efficacia o dell'inefficacia dell'atto relativamente al creditore terzo attore, senza alcun possibile effetto per le società coinvolte, i cui reciproci rapporti, nonchéquelli tra le stesse e i rispettivi soci, non sono suscettibili di essere direttamente incisi dall'azione medesima».Dunque, secondo la richiamata ordinanza, l’accertamento del variato assetto delle società coinvolte , attenendo all'esistenza dell'atto di disposizione, è presupposto anche nell'azione revocatoria della cessione di quote sociali, ma èinidoneo a connotare causalmente la controversianell’una come nell’altra ipotesi. 3. ― Il problema della competenza a giudicare dell’azione revocatoria dell’atto di scissione societaria ha assunto un particolare rilievo, sul piano pratico, all’indomani dell’arresto con cui questa Corte ha riconosciuto ammissibile tale azione. E’ il caso di rammentare, in proposito, che l’esperibilità del rimedio è stata a lungo dibattuta, in dottrina e in giurisprudenza, in considerazione sia della natura composita della scissione, operazione Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 che non esaurisce i suoi effetti sul piano traslativo,ma da considerarsi anche, e soprattutto, quale atto di riorganizzazione societaria, sia del sistema ditutele specificamente approntato dalla disciplina societaria a presidio dei creditori potenzialmentepregiudicati dalla scissione stessa ; in tal senso, si è sostenuto che la protezione di tali soggetti sia da rinvenire, in via esclusiva,nella regolamentazione stessa della scissione e, segnatamente, nella previsione di due rimedi ad hoc: l’opposizione di cui all’art. 2503 c.c., richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c., proponibile dagli stessi creditori, e ostativa al valido perfezionamento dell’atto, e la responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione, nei limiti del valore del patrimonio netto loro assegnato o rimasto, per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, responsabilità che è prevista dall’art. 2506 - quater , comma 3, c.c.. Al contempo, l’ammissibilità della revocatoria è stata posta in dubbio avendo riguardo al principio di irretrattabilità degli effetti della scissione posto dall’art. 2504-quaterc.c. (pure richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5) secondo cui l’invalidità dell’atto non può essere pronunciata una volta eseguite le prescritte iscr i zioni presso il registro delle imprese. Come è noto, la Corte di legittimità, investitadella questione circa la proponibilità dell’azione revocatoria dell'atto di scissione societaria, l’ha risolta in senso affermativo , rilevando che detta azione mira , in realtà, ad ottenere l'inefficacia relativa dell'atto, che lo rende inopponibile al solo creditore pregiudicato, al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità(Cass. 4 dicembre 2019, n. 31654). Pocodopo la pronuncia testé menzionata , la Corte di giustizia si è espressa nel senso della piena compatibilità dell’azione revocatoria della scissione con la disciplina unionale , di cui quell a nazionale costituisce recepimento. I profili esaminat i son o stati due : Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 l’ammissibilità della previsione, da parte degli ordinamenti nazionali,di strumenti di tutela ulteriori rispetto a quelliapprontati dal le gislatore europeo e l a compatibilità col diritto unionale di disciplin e nazional i incidentisulla mera opponibilità ai creditori dell’atto di scissione. È stato così chiarito chel’art. 12, paragrafo 2, della dir. 82/891/CEE, modificata dalla dir. 2007/63/CE, non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della detta società, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale, possano intentare un’azione paulianaal fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione. Si è inoltre precisato che la previsione della nullità della scissione contenuta nell’art. 19 della dir. 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63,non osta all’introduzione, dopo la realizzazione dellascissione, da parte di creditori della società scissa, di un’actio pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori (Corte giust. UE 30 gennaio 2020, C-394/18,[OSCURATO:SOCIETA].). Collocandosi sulla scia tracciata da queste pronunce , la giurisprudenza di legittimità mostra oggi di essere ferma nel ritenere ammissibilel’azione revocatoria della scissione societaria (cfr . : Cass.29 gennaio 2021, n. 2153; Cass. 6 maggio 2021, n. 12047). 4. ― Per verificare se la competenza delle s ezioni specializzate in materia di impresa si estenda all’azione revocatoria dell’atto di scissione, occorre muovere dalla disciplina contenuta nel d.lgs. n. 168 del 2003, per come modificatodal d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012. Con quest’ultimo intervento ― come si legge nella relazione governativache ha accompagnato il testo normativo ― il legislatore ha intesoampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industrialee intellettuale pre viste d al d.lgs. n. 168 del 2003 , Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 al fine di istituire delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, alle qualiaffidare la trattazione di quelle controversie in cui ― tenuto conto dell’elevato tasso tecnico della materia ― era maggiormente sentita l’esigenza della specializzazione del giudice: l’obiettivo dichiarato era quello di « ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato». Siè ritenuto utile, a tal fine, valorizzare la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale attribuendo, tra l’altro,ad esse anche la cognizione delle controversie in materia societaria. Sono state dunque assegnate alla competenza delle sezioni specializzate,«relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle societàdi cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonchéalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento»,le cause e i procedimentiche, ai sensi della lett. a) del comma 2 del novellato art. 3, sono « relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societàche ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447- quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-terdel codice civile». Ulteriori competenze della sezione specializzata nella materia societaria sono state poi definite, nelle lettere da b) ad e) del comma 2,con riguardo alle partecipazioni sociali, ai patti parasociali , alle azioni di responsabilità dei creditori dellesocietà controllate contro le società che le controllano e ai rapportidi cui agli artt. 2359, comma 1, n. 3), 2497-septies e 2545 - septies c.c. . Quest e ulteriori competenze della sezione specializzataqui però non interessano. 5. ― Nella sua prima parte il comma 2 individua i tipi di società cui sono riferite le competenze assegnateal tribunale delle imprese: il dato più significativo, in proposito, è la mancata inclusione , tra i soggetti interessati alla disciplina introdotta dal d.l. n. 1 del 2012,delle società di persone (salvo che non esercitino attività di direzion e e coordinamento di società di capitali o siano sottoposte dalle stesse a direzione e coordinamento). La norma modula poi le competenze avendo riguardo alle «cause» e ai «procedimenti»che sono «relativi ai rapporti societari»: e ciò al fine di includere nella competenza della sezione specializzata sia i procedimenti contenziosi, sia quelli di volontaria giurisdizione. 6. ― Il ricorso alla categoria dei « rapporti soci etari » allo scopo di stabilire i contorni di una disciplina processuale non costituisce un inedito normativo. Già il d.lgs. n. 5 del 2003 istitutivo del rito societario, stabiliva chele disposizioni processuali ivi previste dovessero osservarsi in tutte le controversie relative a tali rapporti. La locuzione ha innegabilmente un significato ampio e può credersi che il legislatore del 2012, al pari di quello del 2003, abbia inteso lasciare all’interprete il compito di meglio circoscrivere quest’elemento della fattispecie normativa. Dovendosi procedere a una tale opera di delimitazione concettuale,è senz’altro vero, come osservato da un autore , che nella sua latitudine di significato l’espressioneadottata dal legislatore induce Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 a credere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa «tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi». L’affermazione si pres ta a ulteri o re specificazione ove si considerino le distinteprospettive da cui si guarda alla società. La societàcommerciale può infatti venire in considerazione come organizzazione dell’impresa costituit a in forma associativa o come soggetto, avente la qualità di imprenditore , che intrattiene relazioni giuridiche con altri soggetti. I ndubbiamente, i rapporti sociali evocati dalla lett. a) dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 168 del 2003 sono solo quelli riferibili all’organizzazione della società,vale a dire i rapporti « interni » alla società stessa.La conclusione tra e innesco dal la formulazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a),che riferisce i rapporti societari anzitutto a «quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione» del rapporto societario ― profili, questi, che ineriscono evidentemente alla società come organizzazione― e coincide , del resto, con l’approdo comunemente raggiunto dalla dottrina e dalla giurisprudenzadi merito sott o il vigore del d . lgs. n. 5 del 2003 , il cui art. 1, comma 1, lett. a), conteneva una norma in gran parte sovrapponibilealla disposizione qui in esame. L’assunzione di una tale accezione di significato della locuzione «rapporti societari» riflette, peraltro,analogo convincimento espresso da questa Corte a proposito dell’espressione «rapporti sociali» che compare nell’art. 2949 c.c., in tema di prescrizione. Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, i rapporti sociali, ai quali si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dal cit. art. 2949 c.c., si riferiscono a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto(Cass. 25 settembre 2013, n. 21903; Cass. 1 giugno 1993, n. 6107; Cass. 19 marzo 1982, n. 1475; di recente, cfr. Cass. 13 febbraio 2024, n. 4007). Illegislatore ha inteso dun q ue assegnare alla competenza delle sezioni specializzate i giudizi in cui venisse in questionela società come organizzazione, attribuendo rilievo a quei rapporti chesono alla base della venuta ad esistenza della società, della sua modifica, della sua cessazione e che, nel corso della vita del sodalizioconcernono i modi di partecipazione dei soci all'operazionestessa: in particolare, all'esercizio dell'attività e ai risultati dell'esercizio.In tal senso, la norma f i ssa una regola di competenza destinata ad essere operante allor quando la controversia tragga origine dal contratto di società e debba essere regolata secondo la disciplina di questo o secondo le pertinenti prescrizioni normative. 7. ― La perimetrazione della competenza delle sezioni specializzate in ragione dei rapporti interni, in cui viene in gioco l’organizzazionedella società, implica , all’evidenza, che parti dei relativi giudizi siano anzit utto la società, i soci e quanti c ostituiscano or gani della stessa. In linea di principio,però, a nche i terzi poss o no rivestire la qualità di parte in giudizi rientranti nella competenza delle sezioni specializzate; il più volte richiamato riferimento , operato dal l’art. 3, comma2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003 , alle cause e ai procedimenti concernenti l’ accertamento, la costituzione , la modificazione o l’estinzione di un rapporto societarioconsente infatti di affermare che tali giudizi sono devoluti allacompetenza della sezione specializzata anche quanto siano promossi da (o vedano comunque coinvolti) terzi che non sianosoci, né soggetti che abbiano assunto la qualità di organi della società. D’altro canto, c ome sopra accennato, s ono espressamente Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 devolute al tribunale delle imprese, secondo l’esemplificazione del cit. art. 3, comma 2, lett. a), le azioni di responsabilità «da chiunque promosse» contro i componenti degli organi amministrativi, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonchécontro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da inadempimenti o da fatti illeciti e le varie«opposizioni», proponibili dai creditori sociali o, a seconda dei casi, dei possessori di obbligazioni sociali,a norma art t. 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447 - quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-terc.c.. 8. ― C on riguardo alle diverse forme di opposizion e da parte dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali la competenza del tribunale delle imprese si spiega in quanto col vittorioso esperimento dei richiamatirimedi le delibere di riduzione del capitale sociale, di revoca dello stato di liquidazione, di fusione e di scissione della società, che programmano un mutamento di assetto de ll’ente , sono private di effetti erga omnes: le relative azioni sono quindi direttamente incidenti sull’organizzazione della società. 9. ― Nell’ipotesi delle azioni di responsabilità contro gli amministratori e gli altri soggetti indicati dal cit. art. 3, comma 2, lett. a),intentate dai creditori sociali e dai terzi il fondamento della detta competenza è diverso . T ali azioni mirano all’accertamento della responsabilitàdi soggetti che svolgono particolari funzioni all’interno della società:responsabilità che ha natura extracontratt uale ( così, con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 2394 c.c., Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715; con riguardo alla fattispecie prevista dall’art. 2395 c.c., Cass.12 giugno 2019, n. 15822). Prendendo in esame la corrispondente previsione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 5 del 2003 la dottrina aveva reputato che essa trovasse ragione nell’intendimento di estendere la Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 disciplina del rito societario alle controversie che, pur non avendo ad oggetto rapporti societari, interess asser o rapporti di rilevanza societaria; si era precisato, in proposito, che illegislatore aveva voluto sancire in tal modo l’applicabilità del d.lgs. n. 5 del 2003 ai rapporti societari «indiretti», che non hanno direttamente base nel contratto sociale ma che «hanno comunque origine necessaria, e non meramente occasionale,da un rapporto sociale». In effetti, idue interventi del 2003 e del 2012 denotano la volontà del legislatore di allargare le mag lie dellerelativedisciplin e ( quella del l’abrogato rito societario e qu el la della vigente competenza del tribunale delle imprese) in modo da farvi rientrare controversie e procedimenti chenon investono, in via diretta, il funzionamento interno della società, ma rispetto ai quali l’accertamento di specificiaspetti dell’organizzazione dell’ente gioca un ruolo decisivo. 10. ― Questa scelta di campo si delinea chiaramente nella fattispeciedelle azioni di responsabilità promosse dai creditori sociali e dai terzi nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 3, comma 2, lett. a), cit.: tali azioni sono comuni azioni in cui, come si è detto, viene in questione una responsabilità aquiliana; essenon hanno propriamente ad oggetto rapporti tra la società, i soci e i suoi organi, e nemmeno sono espressione, come le opposizioni di cui si è in precedenza detto, dello speciale potere, riservat o a taluni soggetti estranei all a società (creditori sociali e possessori delle obbligazioni sociali), di incidere sull’organizzazione della stessaprivando di efficacia deliberazion i che pregiudicano i loro interessi . Nondimeno, le azioni di responsabilità implicano un accertamento del giudice quanto all’operato dei soggetti che ne sono destinatari, in particolare quanto alla trasgressione di doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale.Come è stato ben rilevato da questa Corte a proposito dell’azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori,se è vero che questi ultimi rispondono nei confronti dei creditori sociali dell'inosservanza degli Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale, come chiarisce l’art. 2394 c.c., comma 1, c.c.,la mancata conservazione del patrimonio della società, pregiudizievole per i creditori, in tanto può generare responsabilità negli amministratori in quanto sia conseguenza, non già dell'alea insita in qualsiasi attività d'impresa, bensì della violazione da parte loro di doveri legali o statutari(così Cass.27 ottobre 2006, n. 23180). E’ fac i le intendere che nel caso dell’azione di responsabilità l’inosservanza degli obblighi legali e statutari da parte degli amministratori assume un ruolo qualificante ai fini della competenzadel tribunale delle imprese. La condotta dell’ amministrator e che trasgredisca a tali obblighi de finisce i contorni di un’azione di responsabilità extracontrattuale che non avrebbe altrime nti modo di farsirientrare tra le azioni relative a i « rapporti societari » : essa integra la causa petendi dell’azione di responsabilità (che infatti chi agisce in giudizio deve prospettare fin dall’inizio del giudizio con l’indicazione dei fatti dai quali si pretende di desumere il diritto risarcitorio azionato : sent.ult. cit., in motivazione). 11. ― Dall’esemplificazione relativa alle azioni di responsabilità promosse dai terzisi ricava, dunque, che la competenza del tribunale delle imprese quanto ai «rapporti societari» può non dipendere tanto dalla tipicità dell’azione esperita― nella specie : un’ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale― quanto, piuttosto, dalla particolare caratterizzazione giuridica degli atti o dei fatti dell’organizzazione corporativadedotti a fondamento della domanda; ciò che in questi casi radica la competenzaè, propriamente, la causa petendi dell’azione, il cui confluisce l’elemento di diritto (art. 163, n. 4, c.p.c.) che nel la fattispecie dell’azione di responsabilità intentata dal terzo è rappresentato dall’antigiuridicità (oltre che naturalmente dalla dannosità)della condotta dell’organo gestorio rispetto ai doveri dettati dalla legge o dal contratto sociale. Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 Il che è senz’altro coerente con la risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell’individuazione del la competenza ratione materiae bisogna guardare ancheai fatti dedotti a fondamento della pretesa(Cass. 9 ottobre 1978, n. 4495; Cass. 22 novembre 1978, n.5443; Cass. 24 gennaio 1979, n. 527; Cass. 21 maggio 1980, n.3344; Cass. 13 ottobre 1980, n. 5489; Cass. 25 giugno 1987, n.5604; Cass. 21 marzo 1997, n. 2509); ma risulta soprattutto in linea colrilievo ─ formulato d a questa Corte in tempi ben più recenti ─ per cui nella formulazione dell’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003 è « posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria», così da «valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari» ( Cass. 4 aprile 2017, n. 8738; Cass. 14 ottobre 2020, n. 22149; cfr. pure Cass. 6 ottobre 2020, n. 21363). L’argomento desumibile dalla scelta legislativa di estendere la competenza di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), cit. a lle azioni di responsabilità promosse dai creditori sociali e dai terzi trova poi conferma, sul piano dell’interpretazione funzionale, nel la vocazione specialistica del detto tribunale . L a competenza del tribunale delle impresecon riguardo alle controversie nascenti da azioni fondate su atti ofatti che ineriscono alla società come organizzazione, e non come soggetto di diritto,ha la sua ragion d’essere nella creazione di un ufficio dotato di qualificate professionalità nel campo societario(oltre che negli altri ambiti descritti dall’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003); in tale prospettiva,deve ritenersi rispondente alla ratio legis che le domande giudiziali comunque implicanti accertamenti che concernono specifici aspetti diquell’organizzazione siano devolute al giudice specializzato. 12. ― Reputa il Collegio che i l quesito circa la competenza del tribunale delle imprese in materia di revocatoria della scissione societaria trovi soluzionelungo questo tracciato argomentativo . Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 13. ― Nel caso dell’esperimento dell’azione revocatoria della scissione quel che viene in discorso, a monte,è il pregiudizio che, per effetto di un negozio produttivo di un effetto traslativo , risentono i creditoridella società scissa, i quali si dolgono della diminuzione della garanzia patrimoniale offerta dal debitore. Come è noto, l’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale attraverso cui sono resi inefficaci , nei confrontidel creditore, gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore che arrechinopregiudizio alle ragioni del creditore stesso(art. 2901 c.c.); in pendenza di fallimento l’azione revocatoria è esperibile anche dal curatore a tutela dei crediti della massa(artt. 66 e 67 l. fall.che regolano, rispettivamente l’azione revocatoria ordinaria e quella fallimentare). Sottostante all’azione revocatoria è il potere di rendere inefficace l’atto dispositivo pregiudizievole: si tratta di un potere che è suscettibile di essere esercitato solo attraverso il ricorso al giudice, ma che ha innegabilmente natura sostanziale di diritto potestativo. Il potere revocatorio ha, nella tematica che qui interessa, una valenza neutra, perché chi lo esercita non è parte di un rapporto endosocietario; né il detto potere è direttamente incidente sull’organizzazione societaria, differenziandosi, in ciò, da l potere di proporre l’opposizione prevista dal combinato disposto degli artt. 2506- ter, 2503 e 2503-bisc.c.. 14. ― Sotto il primo profilo merita ricordare quanto ha avuto modo di osservare questa Corteallorquando si occupò della competenza della sezione specializzata agraria (e quindi di un giudice pure destinatariodi una competenza ratione materiae): è stato in proposito rilevatoche nella revocatoria ─ fallimentare, nella specie ─ l'inefficacia non costituisce una forma di tutela di una parte del negozio contro l'altra, ma una forma di tutela di terzi estranei al rapporto e che non sono aventi causa di una delle parti negoziali, i quali esercitano un Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 diritto loro conferito autonomamente dalla legge in virtù della loro posizione di creditori insoddisfatti e del fallimento di una delle parti del contratto revocando(Cass. 16 giugno 1990, n. 6082, secondo cui la competenza funzionale del tribunale fallimentare rispetto all'azione revocatoria sussiste anche quando ne sia oggetto un contratto di affittanza agraria stipulato dal fallito con riguardo a suoi fondi: principio poi ribadito da Cass. 14 dicembre 2001, n. 15821e da Cass. 13 ottobre 2011, n. 21196). 15. ― Sotto il secondo profilo ― quello relativo alla possibile interferenzatra azione revocatoria e assetto societario ― è ben vero che, come osservato in dottrina,l’atto di scissione assume un preciso significato sul piano della riorganizzazione societaria, attuando la destinazione di risorse da un progetto imprenditoriale ad altro progetto imprenditoriale, tanto da determinare una rinnovazione dell’investimento. E’ tuttavia incontestabile che quell’effetto venga conseguito attraverso un atto,l’assegnazione patrimoniale di cui all’art. 2506, comma 1, c.c., che integra un vero e proprio trasferimento. Queste Sezioni Unite hanno del resto già evidenziato chela scissione, consistendo nel trasferimento del patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione di azioni o di quote delle stesse ai soci della società scissa, produce effetti traslativi (Cass. Sez. U. 15 novembre 2016, n. 23225). Poichéla competenza si determina sempre dalla domanda, a i fini del radicamento della competenza della causa che qui interessa, conta, allora,che sia stata proposta un’azione revocatoria, diretta , come tale, a neutralizzare, nei confronti del creditore, l’effetto dispositivo dell’atto di scissione. In considerazione di ciò, la com petenza del tribunale delle imprese non può basarsi sulruolo che l’atto scissorio gioca nella partita relativa allacomplessiva rimodulazione dell’assetto societario. La domanda revocatoria ha riguardo alla dimensione traslativa Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 dell’atto, non all’incidenza di esso sull’organizzazione corporativa . Il complessivo riassetto determinato dalla scissione può essere certamente post o in discussione , da l creditor e , ma attraverso l’opposizione ex artt. artt. 2506 - ter , 2503 e 2503 - bis c.c. . N el caso dell’azione revocatoriail creditor e si limita invece a domandare che lo spostamento patrimoniale posto in essere con l’atto scissorio sia dichiarato privo di efficacia nei propriconfronti. Alla tipizzazione legale dell’azione revocatoria è dunque concettualmente estranea alcuna attitudine a porre in discussione l’assetto determinato dalla scissione : è stata, del resto, detta tipizzazione legale a persuadere la Corte di giustizia della compatibilità dell’azione stessa col diritto unionale, segnatamente con l’art. 19 della dir. 2007/63/CE: come è stato nell’occasione osservato,l’azione revocatoria « ha per oggetto soltanto la tutela dei creditori i cui diritti siano stati lesi dalla scissione»,rende inopponibile nei loro confronti la scissionein questione e , in tal senso, «non produce effetti nei confronti di tutti» (Corte giust. UE, C-394/18 cit., punti 85 e 86). 16. ― Ciò non basta tuttavia ad escludere che l’ azione revocatoria della scissionesi sottragga alla competenza del tribunale delle imprese. Se si muove dal rilievo(§ 11 ) per cui la detta competenza pu ò ricavarsi, per i rapporti che non sono interni alla società e che coinvolgono i terzi,dalla causa petendi della domanda proposta , in cui assume rilievo la specifica connotazionegiuridica di unfatto o di un atto societario, è decisivo un dato : a fondamento della domanda che qui interessa vi è un atto corporativo , il negozio di scissione , che deve essere produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e rispetto al quale è necessario poi ricorrano , in via alternativa,le condizioni soggettiv e di cui all’art. 2901, comma 1, nn. 1 e 2,c.c.. Come è evidente, sia nell’ipotesi sopra esaminatadelle azioni di responsabilità intentate dai creditori e dai terzi nei confronti dei Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 componenti degli organi amministrativi e degli altri soggetti indicati nell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168 del 2003, sia nel caso dell’azione revocatoria della scissione,riveste valore qualificante, ai fini della competenza, la causa petendidella domanda proposta, che è data da un fatto o da un atto societario , da riguardarsi in una sua caratterizzazione giuridica. Nel caso delle azioni di responsabilità la condotta dell’organo gestorio rileva ― lo si è visto ― come illecito aquiliano; nel caso dell’azione revocatoria dell’atto scissorio quest’ultimoviene in discorso per il pregiudizio che arreca al la garanzia patrimoniale del creditore, nel concorso del le condizioni soggettive contemplate dall’art. 2901 c.c. ( date, a seconda dei casi, dalla consapevolezza del detto pregiudizio e dalla dolosa preordinazione dell’atto a nuocere alle ragioni del creditorestesso). La competenzadel tribunale delle imprese vaaffermata in ragione di questa connotazionesostanziale della pretesa azionata , che indirizza la causa verso un accertamento che investe l’atto di scissione, quale atto endosocietario, se pure nella prospettiva necessitata dalla specificità dell’azione proposta. Tale conclusione , ove si volg a lo sguardo alla complessità dell’operazione posta in essere,si accorda con la finalità perseguita dal legislatore, perché rimette al giudice specializzato l’ apprezzament o dell’eventus damni, il quale, nel caso in esame, implica il delicato raffronto tra ivalori patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento e programmati dalprogetto di scissione, oltre che la valutazione delle altre condizioni soggettive sopra accennate, in cui il pregiudizio discendente dall’attoviene pur sempre in considerazione quale oggetto di conoscenza o di specifica volizione: valutazione rispetto alla quale rileva la natura gratuita o onerosa della scissione, che è condizionepure da scrutinarsi prendendo in esame i nominati valori patrimoniali (dovendosi, ad esempio, ritenere gratuito un atto di scissione con cui si operi il trasferimento di soli elementi attivi). Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 17. ― L’azione revocatoria ordinaria dell’atto di scissione è dunque di competenza della sezione specializzata in materia di impresa. 18. ― O ccorre per ò osservare che nella fattispecie in esame le domande revocatorie furono proposte in pendenza delle rispettive procedure concorsuali dal [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA]. Si pone dunque una ulteriore questione, vertente sul la confluenza, nella medesima vicenda, di due competenze apparentemente concorrenti: quella del Tribunale fallimentare di Parma e quella del Tribunale delle imprese di Bologna. Reputa il Collegio che le dette domande anda ssero proposte avanti al Tribunale di Parma, a norma dell’art. 66, comma 2, l. fall., prevalendo, sul punto, la competenza del detto ufficio rispetto a quella della Sezione specializzata del capoluogo emiliano. 19. ― L 'azione di cui all'art. 66 l. fall. si differenzia d a ll'azione di cui all'art. 2901 c.c., la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione. Nell’ipotesi presa in considerazione dalla norma speciale, l’azione, che ha un effetto recuperatorio , è promossa dalcuratore, il quale agisce nell’interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore poiché l’accoglimento della domanda giova a tuttii creditor i ( cfr. Cass. Sez. U. 26 aprile 2017, n. 10233 , in motivazione). L’azione revocatoria, pur non essendo di per séun'azione esecutiva, ha infatti come sua finalità tipica ed essenziale quella di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditore sul cespite patrimoniale del quale il debitore si sia spogliato, onde, nel caso di fallimento,l’accoglimento della domanda da parte del giudice importerà che il bene oggetto dell’atto dispositivo non sarà destinato a soddisfare il creditore singolo, bensì l’intera massa dei creditori:sicché quel bene dovrà essere appreso a fini esecutivi dal curatore ed il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale ( Cass. Sez. U. 17 dicembre 2008, n. 29420, in Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 motivazione, con riguardo all’ipotesi del subentro del curatore nel giudizio promosso dal creditore prima dell’apertura della procedura). Si ritieneche l’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore non sia, propriamente, un’azione che deriva dal fallimento, secondola previsione dell’art. 24 l. fall.. Essa costituisce, piuttosto, un’azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento(così: Cass. 4 luglio 2018, n. 17544; Cass. 20 marzo 2015, n. 5586; Cass. 28 maggio 2009, n. 12513). La dichiarazione di fallimento del debitore non ha alcuna incidenza sui requisiti sostanziali dell'azione : questa , benché assumail carattere di « azione di massa » , resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 c.c., il che induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18607, in motivazione). L’azione di cui all’art. 66 l. fall. è comunque espressamente devoluta allacompetenza del tribunale fallimentare. La previsione di cui al secondo comma del detto articolomira evidentemente ad assicurare laconcentrazione della trattazione delle azioni revocatorie ordinarie e di quelle fallimentari(ex art. 67 l. fall.) del curatore , entrambe preordinat e ad assicurare l’aggressione di beni darecuperare all’attivo fallimentare, evitando, così, che, nel caso le due azioni siano proposte in via congiunta, l’una in via subordinata rispetto all’altra, abbiano a prodursi gli inconvenienti discendenti dalla trattazione delle stesse avanti a giudici differenti. Ora, la competenza del tribunale fallimentare è inderogabile. L o è, pacificamente,per le cause che, a norma dell’art. 24 l. fall. derivano dal fallimento;lo è per le controversie destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum(Cass. 30 agosto 2004, n. 17440; Cass. 20 luglio Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 2004, n. 13496; Cass. 21 dicembre 2002, n. 16183); e non può non esserlo perle cause che sono espressamente devolute alla competenza di quell’ufficio giudiziario: tanto più ove venga in questione la causa introdotta con l’azionerevocatoria ordinaria del curatore, destinat a ― comequelle sopra indicate ― a incidere sulla procedura fallimentare (vistoche il vittorioso esperimento dell’azione giova , come si è detto, alla massa dei creditori,i quali potranno soddisfarsi sul ricavato del bene recuperato all’attivo fallimentare). La competenzainderogabile del tribunale fallimentare prevale poi su tutte le altre competenze confliggenti , ancorch é a loro volta inderogabili: così, ad esempio, risulta recessiva, rispetto alla competenza fallimentare, la competenza in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c.(citt. Cass. 30 agosto 2004, n. 17440 e Cass.20 luglio 2004, n. 13496). Tale conclusione si impone ove pure si abbia riguardo alla competenza del tribunale delle imprese, la quale soccombe, dunque, rispetto a quella del giudice fallimentare ( cfr. infatti Cass. 24 ottobre 2017, n. 25163, in relazione all’ipotesi dell’esperimento dell'azione ex art. 2467, comma 1, c.c., quanto all’obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti l’anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società). 20. ― Va nno enunciat i i seguent i principio di diritto . «L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza dell a sezion e specializzat a in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti trasocietà, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bisc.c., sulla scissione, privandol a di efficacia erga omnes , investe un tipico atto dell’organizzazione societaria,che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditoree in quanto Sez. U–RG 26337/2022 udienza pubblica 12.11.2024 posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c.,entra a far parte della causa petendi dell’azione proposta , qualificando il corrispondentegiudizio come relativo a un rapporto societario » . «L’azione revocatoria ex art. 66 l. fall . dell'atto di scissione societariaè devoluta alla competenza deltribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese». 21. ─ Nella controversia in esame va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Parma. 22. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese. Infatti, la richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica