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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 26934/2023

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l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15171/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.60,presso lo S tudio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato da allegarsi al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 4308/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 9 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il giorno 8 marzo 2012 , A r mando Beghetto– premesso che il 23 luglio 2009, aveva rilascia to alla [OSCURATO:PERSONA] di Marostica una fideiussione omnibus , fino a concorrenza dell’importo massimo di 60.000 Euro,a garanzia del finanziamento di pari importo da erogarsi a [OSCURATO:PERSONA], un amico di suo figlio Iseo; che,nell’occasione, gli era stato riferito che questo finanziamento era già garantito da un pegno dell’importo di 20.000 Euro, costituito dallo stesso Bordignon; che il 7 agosto successivo aveva inviato alla banca una raccomandata con la richiesta di attendere la sua autorizzazione prima di procedere all’elargizione del finanziamento; e che, malgrado ciò, senza che vi fossero state altre comunicazioni, in data 15 settembre 2011,aveva ricevuto una lettera con cui la banca lo aveva invitatoa pagare la somma di Euro 52.992,60, a fronte di uno scoperto diconto corrente del Bordignon – convenne in giudizio il citato istituto di credito dinanzi al Tribunale di Padova, domandando, tra l’altro e per quanto ancora rileva : a) l a declaratoria di nullità della fideiussione, per essere stata la garanzia redatta su un formulario predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI) con violazione della legge antitrust n. 287 del 19 90 , accertata con provvedimento della Banca d’Italia del 2005, su parere dell’ A utorità Garante della Concorrenza e del Mercato; b) l a declaratoria di inefficacia della fideiussione,per mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stata sottoposta, ovverosia la sua autorizzazione al finanziamento; c) la declaratoria di nullità o di estinzione della fideiussione per violazione dei doveri di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175e 1376 cod. civ. , nonché ex art. 1956 cod. civ..

Costituitosi l’istituto di credito convenut o (cui poi sarebbe succeduta la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), proseguito il processo da Iseo B eghetto dopo l a morte del padre Armando e dichiaratosi territorialmente incompetente l’adìto Tribunale di Padova, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Vicenza, che ri gettò la domanda con sentenzan. 2630/2017.

2. Con sentenza 9 ottobre 2019, n. 4308, l a Corte d’appello di Venezia, all’esito dell’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi – a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nella qualità di cessionaria del credito vantato dallaBanca Popolare dell’ A lto Adiges.p.a., ha rigettato l’impugnazione proposta da I seo B eghetto e ha integralmente confermato ladecisione di primo grado, condannando l’appellante a rimborsare le spese del grado sia all’originaria appellata che alla terza intervenuta.

3. Avverso la sentenza della Corte lagunare p ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi.

Non svolgono difese le intimate [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ..

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell’art.132 n.3 cod. proc. civ. e dell’art.112 cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce che,in seguito alla fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, aveva presentato due note di precisazione delle conclusioni: l’una antecedente , l’altra successiva all’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA], avvenuto il 14 marzo 2019.

Mentre con la prima nota, recante la data del 4 marzo 2019, si era limitato a riproporre le conclusioni già rassegnate con l’atto introduttivo, con la seconda nota, recante la data del 25 marzo 2019 (e richiamata, nel contenuto, anche all’udienza di precisione delle conclusioni del successivo26 marzo, nonché negli scritti conclusionali), aveva altresì contestato la legittimazione ad intervenire di [OSCURATO:SOCIETA].: rilevando, per un verso, che dall’ “ avviso di cessione di crediti pro soluto”, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’ acquisto in blocco, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di un portafoglio di crediti del quale faceva parte quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], risultava che essi erano s tati trasferiti, unitamente ai privilegi e alle garanzie, con esclusione, tuttavia, delle fideiussioni omnib u s e delle garanzie similari ; ed evidenziando, per altro verso , che la cessione, avvenuta in base alla legge n. 130 del 1999 sulle “cartolarizzazioni”, aveva avuto ad oggetto il credito, non il contratto, sicché non aveva comportato il trasferimento in capo al cessionario della legittimazione processuale.

Ciò dedotto, il ricorrente evidenzia che nella sentenza impugnata sono state trascritte solo le conclusioni rese con la nota del 4 marzo 2019, non anche quelle rese con la nota del 25 marzo successivo e sostiene che la Corte di merito non avreb b e affrontato , nella “sostanza”,la questione della legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA], poiché non avrebbe tenuto conto del contradittorio sviluppatosi in seguito al suo interventoin giudizio.

La sentenza d’appellosarebbe quindi nulla per due ordini di errores in procedendo: da un lato, sul piano formale, per la trascrizione solo parziale delle conclusioni rese dall’appellante, con violazione dell’art.132 n.3 cod. proc. civ.; dall’altro lato, sul piano sostanziale, per omessa pronuncia sulla questione della legittimazione processuale dell’interveniente, quale sedicente cessionaria del credito, con violazione dell’art.112 cod.proc. civ.. 2.Il primo motivo presenta ragioni di connessione col (e va quindi trattato unitamente al) secondo motivo, con il quale viene denunciata, sempre ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n.4cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ..

Il ricorrente indugia ancora sulla riscontrata mancatatrascrizione e sull’asserita mancataconsiderazione, da parte della Corte territoriale, delleconclusioni da lui rese successivamente all’intervento in gi udizio di FuturaSPV, per sostenere che tal i omissioni determinerebbero , oltre a quelli già denunciati con il primo motivo , un terzo ordine di errores in procedendo, traducendosi in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante per « omessa esposizione di tutte le questioni discusse durante il processo». 2.1.Gli illustrati motivi sono infondati. 2.1.a.

Va ricordato , al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 05/05/2010, n. 10853; Cass.22/09/2015, n. 18609; Cass. 09/05/2018, n. 11150).

In altre parole, l 'omessa , inesatta o incompleta t rascrizione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza ne determina la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, di guisa che sia mancata, in concreto, una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte; al contrario, quando dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, non ostante l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass.23/02/2007, n. 4208; Cass. 22/06/2015, n. 12864; Cass.04/02/2016, n.2237). 2.1.b.

Nel caso di specie , nonostante l’omessa trascrizione nell’epigrafe della sentenza impugnata delle conclusioni rese dall’appellante con la seconda nota del 25 marzo 2019, la Corte territoriale ha espressamente esaminato e deciso la questione con essa sollevata, concernente la contestata legittimazione ad intervenire di [OSCURATO:SOCIETA]..

In proposito, il giudice del merito (v. pp.14 - 15 della sentenza impugnata), rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]., in data 5 luglio 2018, era divenuta cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in confronto di [OSCURATO:PERSONA] – e ritenuto che, a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria avesse conservatola garanzia fideiussoria già prestata in favore della cedente –ha affermato che essa assumeva, sul piano processuale , la veste di successorea titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art.111 cod. proc. civ.: per un verso, dunque, la vicenda successoria non aveva i nciso sulla persistente legittimazione processuale dellacedente, stante la regola per cui, salva l’ipotesi – non verificatasi – della sua concordata estromissione, il processosarebbe comunque proseguito tra le parti originarie ; per a l tro verso, neppure poteva escludersi la (sopravvenuta) legittimazione processuale della cessionaria, quale legittimazione ad intervenire nel processo.2.1.c.Al di là dalla correttezza , in iure , di tali argomentazioni , esse comunquedanno conto, in primo luogo, della circostanza che la Corte di merito ha espressamente esaminato e deciso la questione della legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA], sollevatadall’appellante con la nota del 25 marzo 2019 e discussa all’udienza di precisazione del le conclusionidel giorno successivo, nonché, in secondo luogo , del fatto che tale decisione è stata corredata di articolata e coerente motivazione.

Deve pertanto escludersi sia la dedotta omessa pronuncia sia il denunciato vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, co n conseguente necessità di rigettare i primi due motivi del ricorso per cassazione. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),degli artt.1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 1260 cod. civ..

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello – nel ritenere che , a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SPVavesse acquistato anche la garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della cedente [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] –non avrebbe tenuto conto della circostanza che dall’avviso di avvenuta cessione, concernente l a cessione in blocco, a [OSCURATO:SOCIETA], d el portafoglio di crediti comprendente quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] i n confronto di [OSCURATO:PERSONA] (avviso pubblicato sulla GazzettaUfficiale per iniziativa dell a stessa società cessionaria, ai sensidell’art.4 della legge n. 130 del 1999 e dell’art.58 TUB) risultava esplicitamente che tali crediti erano stati trasferiti con esclusione delle fideiussioni omnibuse delle garanzie similari.Ove avesse tenuto conto di questa decisiva circostanza(che aveva formato oggetto di discussione tra le parti perché evidenziata nella seconda nota di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2019), la Corte di merito avrebbe preso atto che la fideiussione omnibusprestata da ArmandoBeghetto era stata esclusa dalla cessione intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ed avrebbe quindi rigettato la domande proposte dalla società intervenuta, ponendo a suo carico le spese del relativo rapporto processuale. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.1.a.

La Corte d’appello, dopo avere reputato documentalmente provato, in fatto, che il5 luglio 2018 [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell ’A lto Adige il credito da questa vantato verso [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente ritenuto, in diritto, che la fattispecie fosse regolatadalla legge 30 aprile 1999, n.130, il cui art.4 stabilisce espressamente l’ applicabilità , alle cessioni onerose di crediti pecuniarie realizzate nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione , delle disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.

Avuto riguardo alla disposizione dell’art. 58, comma 3 , di questo testo unico –la quale prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validitàe il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione , e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche processuali, stabilite per i crediti ceduti – la Corte territoriale ha quindi ritenuto che la fideiussione omnibusprestata da Armando B egh etto a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] avesse conservato la sua validità ed efficacia anche in favore di [OSCURATO:SOCIETA], la quale sarebbe quindi subentrata nel diritto controverso, assumendo processualmente la veste di successore ex art.111 cod. proc. civ..3.1.b.Il ricorrente assume che, nel ritenere applicabile la predetta disposizione, la Corte d’appello non avrebbe considerato la specifica circostanza di fatto che , nella fattispecie concreta, le stesse parti contraenti avrebb ero deciso , nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di escludereil credito dalla operazione di cartolarizzazione .

Al di là della formale intestazione nella relativa rubrica , con il motivo in esamenon viene quindi d enunciato , nella sostanza, il viz io di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (rientrante nel paradigma di cui all’art.360 n. 3 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di omesso esame di fatto d ecisi v o e controverso (di cui al diverso paradigma dell’art. 360 n.5 cod. proc. c iv.), poiché viene dedotta l’omessa considerazione di un fatto storico (la circostanza che dall’avviso di a vvenuta cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] risultasse l’esclusione delle fideiussioni omnibus e delle garanzie similari dal novero dei diritti reali e personali di garanzia trasferiti unitamente ai crediti ) che si assume abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di cui si predica il carattere di decisività. 3.1.c.Così rettamente qualificato il terzo motivo di ricorso, esso si palesa allora inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.

“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.

“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947).

Tale onere – deve precisarsi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie– non viene meno nell’ ipotesi in cui tra il primo e il secondo grado si sia verificata una successione nel diritto controverso con conseguente intervento del successore ex art.111, terzo comma,cod. proc. civ., giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la reciproca diversità tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sua conferma in grado di appello; diversità che, i nvece, in quanto presupposto di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., è onere del ric orrente all e gare e dimostrare. 3.1.d.Non può d’altro canto sottacersi che la conservazione della validità e del grado a favore del cessionario, da parte dellegaranzie e dei privilegidi qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, costituisce un effetto naturale delle cessionidei crediti po s te in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999, che si determina– in virtù del richiamo eff e ttuato dall’art.4, comma 1, della legge stessa alle disposizioni contenute nell’art.58, commi 2, 3 e 4 del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 – senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

4. Con il quarto motivoviene denunciata la violazione degli artt. 1, 3e 4 della leg g e n.130 del 1999, degli artt. 1260 e ss. cod. civ., e degli artt. 100 e 111 cod. proc. civ., «circa la cessione del contratto e la successione a titolo particolare della terza intervenuta».

Il ricorrente deduce che le cessioni in blocco di crediti pecuniari, finalizzate alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, regolate dalla legge n. 130 del 1999, non implicherebbero il trasferimento del rapporto contrattuale sottostante, in quanto i crediti che ne formano oggetto costituirebberoun patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non sarebbeconsentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo (viene citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n.21843 del 2019).

La circostanza che , nella fatt ispecie, con cernente una cessione di creditocartolarizzato, non vi fosse stato il trasferimento della titolarità del rapportocontrattuale dalla società cede n te all a società cessionaria, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escludere la legittimazione processuale d ella seconda società , at teso che la domanda proposta in giudizio aveva ad oggettoproprio l’accertamento della nullità o dell’inefficacia del contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (già B anca Popolare di Marostica), nellacui titolarità [OSCURATO:SOCIETA] (mera acquirente del credito garantito)non era succeduta, sicché la legittimazione processuale era rimasta concentrataunicamente in capo all’originaria convenuta. 4.1.Anche il quarto motivo è inammissibile. 4.1.a.

Va precisato che l’interesse del ricorrente a contestare la legittimazione ad interveniredi [OSCURATO:SOCIETA] sussiste unicamente ai fini della cassazionedella statuizione accessoria avente ad oggetto la sua condanna al rimborso delle spese processuali sostenute in grado d’appello dalla società intervenuta, non anche ai fini della cassazione dellastatuizione principale di rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento della nullità ed inefficacia dellafideiussione.

Questa statuizionenon è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] bensì nei confronti della Banca P opolare dell’[OSCURATO:PERSONA], quale parte originaria non estromessa con cui il p rocesso era proseguito, ai se nsi della regola generale di cui all’art. 111, primo comma,cod. proc. civ., pur dopo l’interventoin giudizio di [OSCURATO:SOCIETA].

Quest’ultima, infatti, era intervenuta in grado di appello , esercitando lalegittimazione, distinta e non sostitutiva, ma autonoma rispetto a quelladella propria dante causa, riconosciutale dalla regola di cui al terzo comma del medesimo art.111 cod. proc. civ . (Cass.12/04/2006, n. 8515; Cass.28/02/2020, n. 5529; Cass.20/01/2021, n. 996; Cass.16/03/2022, n.8624) e –sull’allegazione di avere acquist ato pro soluto dalla Banca P opolare dell ’ [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999, un portafoglio di crediti comprendente quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – non aveva formulato una distinta ed ulteriore d o manda ma aveva aderito alle conclusioni già rassegnate dalla cedente (cfr. la sentenza impugnata, p.8, in fine). 4.1.b.Il rilievo dell’omesso trasferimento del rapporto contrattuale in esito all’operazione di cartolarizzazione del credito oggetto di cessione, non assumedunque alcuna importanza ai fini della invocata cassazione delle statuizioni contenute nel la sentenza impugnata , atteso, perun verso, che quella principale di rigetto della domanda di nullità ed inefficacia della fideiussione è stata emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ( parte originaria) ; e considerato, per altro verso, che, la legittimazione ad interveni r e di [OSCURATO:SOCIETA], quale successore a titolo particolare n el diritto controverso (legittimazione che portavacon sé quella ad essere destinataria di una pronuncia, favorevole o sfavorevole, sulle spese, sia pure limitata al grado in cui l’intervento era stato dispiegato: Cass. 10/11/2015, n. 22955; Cass. 25/06/2020, n. 12663; Cass. 06/0472021, n. 9264) è stata riconosciuta dal giudice del merito, avuto riguardo alla sua qualità di cessionaria del credito (in tema, da ultimo, Cass. 19/04/2023, n.10442)e non a quella di successore nel rapporto contrattuale della società cedente.

5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dell’art.2697 cod. civ., «circa la prova della cessione del credito».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in giudizionell’imminenza dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel grado di appello , avesse acquistato , in data 5 luglio 2018, il credito già vantato n ei suoi confronti dalla B anca P opolare dell’[OSCURATO:PERSONA].

La prova della cessione del credito, infatti, sarebbe stata desunta dallaCorte territoriale dall’ a vviso di cessione pubblica to sulla [OSCURATO:PERSONA] ad iniziativa della cessionaria, ovverosia da un documento privo di efficacia probatoriaal riguardo. 5.1.Il motivo è manifestamente inammissibile.

Adonta della formale intestazione, non risulta con esso denuncia ta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma attiene a profili difatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione una valutazione della prova documentale alternativa quella espressa dal giudice del merito, cui è insindacabilmenteriservata . 5.1.a.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto documentalmente provato, « per tabulas » (p.14 della sentenza impugnata ) , che [OSCURATO:SOCIETA] era divenuta, in data 5 luglio 2018,cessionaria del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],con annesse garanzie ( ivi compresa lafideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] ), per averlo acquistato pro solutonell’ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco di crediti.

Il ricorrente contesta tale giudizio sul rilievo che il deposito dell’avviso di cessionepubblicato in [OSCURATO:PERSONA], da cui il giudice d’appello avrebbe tratto la prova documentale della cessione, « pur essendo astrattamente idoneo a fondare di per sé la legittimazione », nel caso di specie non avrebbe permesso « l’individuazione senza incertezze dei rapporti oggettodella cessione », limitandosi ad operare «un rinvio a un elementoestrinseco, ossia l’elencazione pubblicata sul sito www.guber.it (sito della società procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA])dei “dati indicativi dei Crediti” » (p . 18 del ricorso) .

La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto, censurando il rilievo probatorio attribuito dalla Corte territoriale alla citata documentazione, il ricorrente omette di considerare che tanto l’apprezzamento delle circostanze di fatto quanto la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice del m e r ito e restano incensurabili in sede di legittimità ove, come nel la specie, siano adeguatamente motivati. 5.1.b.

Giova, in ogni caso, ricordare che, secondo l’univoco orientamento di questa Corte, di recente ribadito, incaso di cessione “in blocco”dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass.29/1272017, n. 31188; Cass. 1/02/2023, n. 4277).Ciò posto, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360n. 5, cod. proc. civ.. 6.Con il sesto motivo viene denunciata la violazione degli artt.1418 e 1956 cod. civ., per averela Corte di merito ritenuto che l’effetto della violazione di quest’ ultima dispo si zione consista nella estinzione della garanzia e non nella nullità, rilevabile d’ufficio, del negozio fideiussorio. 6.1.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, in quanto non si confronta con la ratio decidendidella statuizione di rigetto della domanda fondata sulla dedotta violazione dell’art.1956 cod. civ.. 6.1.a.

La Corte di merito, affermata la piena applicabilità, alla fattispecie, della predetta disposizione codicistica - previo rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussorela preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell’erogazione del credito al terzo debitore – ha, tuttavia, ritenuto che l’attore - appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali la disposizione medesima subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello sog gettivo della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12-13 della sentenza impugnata). 6.1.b.La liberazione del garante è stata dunque esclusa dal giudice d’appello, non già sulla base del rilievo (pur contenuto, quale affermazione di carattere generale, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata: p.12) che la violazione dell’art.1956 cod. civ. determinerebbe, anziché la nullità , rilevabile d’ufficio, del negozio fideiussorio, la mera estinzione della garanzia, bensì sul diverso rilievo della mancata prova di tale violazione.

Il sesto motivo è dunque inammissibile, in quantosi traduce nella proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisumdella sentenza impugnata.

7. Con il s ettimo motivo viene denunciata la violazione degli artt.115 cod. proc. civ., 2727, 2729 cod. civ., 101, 102, 103 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato).

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione per essere stata la garanzia redatta su un formulario elaborato dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI), dichiarato frutto di un’intesa anticoncorrenziale e quindi lesiv o della disciplina antitrust recata dalla legge n. 287 del 1990 con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, su parere dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato n. 1 4 251 del 2005.

La Corte d’appello (pp.9 - 10 della sentenza impugnata ) ha dichiarato inammissibile questa domanda per genericità, in quanto proposta: a)senza indicare quali clausole specifiche risultassero affette da nullità tra tutte quelle contenute nello schema negoziale astratto predisposto dall’ABI; b ) senza chiarire se esse f ossero state effettivamente riprodotte nel negozio di fideiussione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e se avessero trovato concreta applicazione nella fattispecie;c) senza spiegare perché la nullità di dette clausole avrebbe travolto l’intera fideiussione, stante la regola dell’art.1419 cod. civ., secondo cui la nullità parziale o di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risultache esso non sarebbe stato concluso senza la parte che risulta affetta da nullità.

Il ricorrente osserva, in contrario, che egli, sin dall’originario atto di citazione, aveva dedotto – anche mediante richiami alla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 29810 del 2017 di questa Corte) –che la ragione della nullità del contrato andava individuata nella violazione,“a monte”, dell ’art.2 della legge antitrus t , consumatasi mediante la predisposizione e adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, la quale avrebbe determinato, “a valle”, la nullità tutti i contratti stipulati – come quello per cui è causa –in conformità al predetto schema.

Soggiunge che nella comparsa conclusionale aveva specificamente analizzato tre clausole del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Marostica), ovverosia, la clausola che imponeva al fideiussore di tenereindenne la banca creditrice da vicende successive all’adempimento comportanti la restituzione del pagamento (c.d. clausola di “reviviscenza”), la clausola di deroga alla disposizione dell’art.1957 cod. civ. e la clausola che estendeva la garanzia agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall’invalidità del rapporto principale.

Sostiene che dal confronto tra queste clausole e quelle contenute dello schema-tipo di contratto elaborato dall’ABI, era emersa la loro perfetta corrispondenza alle clausole considerate lesive del diritto anticoncorrenziale dalla [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercatoe dalla Banca d’Italia.

Deduce che la circostanza che tali clausole fossero state riprodotte nel negozio concluso da ArmandoBeghetto non aveva formato oggetto di contestazione, mentre la questione se esse avessero o meno trovato concreta applicazione doveva ritenersi irrilevante, alla luce della evidenziata corrispondenza del negozio stipulato “a valle” con lo schema contrattuale astratto, frutto della violazione della libera concorrenza perpetrata “a monte”.

Sottolinea, infine, che negli atti difensivi era pure contenuta l’allegazione secondo cui le tre clausole censurate avevano costituito elementi essenziali nell’economia del negozio fideiussorio , tali che senza di esse il contratto non sarebbe stato stipulato. 7.1.Il motivo è infondato. 7.1.a.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che i contratti di fideiussione “a valle”di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a),della legge n. 287 de l 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., Sez.

Un., 30/12/2021, n. 41994). 7.1.b.Nel caso di specie, lo stesso ricorrente afferma che con l’atto di citazione aveva (infondatamente) invocato la declaratoria della nullità totale del negoziodi fideiussione solo perché stipulato “a valle” di intesa anticoncorrenziale, mentre solo nei successivi atti difensivi – e, in ispecie, in comparsa conclusionale– aveva dedotto che tale nullità poteva essersi determinata per propagazione di quella di singole clausole, specificamente individuate ed analizzate, che erano state poste a confronto con quelle contenute nel modulo predisposto dall’ABI. 7.1.c.

Al di là dei caratteri di indubbia novità (e di conseguente inammissibilità) di tali deduzioni rispetto alla (infondata) causa petendi originaria, resta il fatto che la mera allegazione secondo cui quelle specifiche clausole avrebbero costituito elementi essenziali nell’economia del negoziofideiussorio, è rimasta sfornita, nel giudizio di merito della Corte territoriale, del supporto di elementi concreti in base ai quali potesseessere ricostruita una volontà delle parti intesa a ritenerle irrinunciabili, poiché il giudice d’appello ha reputato inammissibile la domanda sull’insuperabile rilievo, tra gli altri, che l’appellante non avesse spiegato perché la nullità di esse clausole avrebbetravolto l’intera fideiussione.

Si tratta, nuovamente, di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Il settimo motivo, pertanto, va rigettato. 8.Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione dell’art.2697 cod. civ.,per avere la Corte d’appello «ritenuto gravante sul fideiussore l’oneredella prova dei requisiti previsti dalla norma di cui all’art. 1956 cod. civ.».

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere affermato la piena applicabilitàalla fattispecie della disposizione contenuta nell’art. 1956 cod. civ. – previ o rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussore la preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell’erogazione del credito al terzo debitore– ha tuttavia rigettato la domanda ave n te ad oggetto al declaratoria di nullità o di estinzionedella fideiussione basata sulla dedotta violazione di tale disposizione e dei criteri di correttezza e buona fede che ne costituiscono il fondamento.

La Corte di merito, come si è giàdetto, ha fondato tale statuizione sul rilievo che l’attore - appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali l’art.1956 cod. civ.subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello soggettivo della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12- 13 della sentenza impugnata).

Il ricorrentesostiene che il giudice di appello abbia vi o lato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto, configurando l’art.1956 cod. civ.

«un’obbligazione cui è tenuto il creditore » (viene citata, al riguardo, la pronuncia n. 32774 del 2019 di questa C orte) , dovrebbe spettarea quest’ultimo l’one re di provarne l’esatto adempimento . 8.1.Il motivo è manifestamente infondato. 8.1.a.In primo luogo, va rilevato che la Corte di me rito ha fatto doverosa e corretta applicazione del principio –affermato sin da epoca risalente da questa Corte e più volte ribadito –secondo cui il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare , ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass.22/05/2003, n. 8040; Cass.07/02/2006, n. 2524; Cass. 17/11/2016, n. 23422; Cass.24/11/2022, n. 34685). 8.1.b.

I n secondo luogo , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente deve escludersi che tale consolidato principio sia stato contraddetto nella citata decisione n. 32774 del 2019 di questa Corte: questa decisione infatti, dopo avere individuatola sussistenza, in capo al creditoregarantito,di un’ obblig azione di protezione del l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore, ha coerentementeritenuto che incomba sul creditoremedesimo, debitore dell’obbligazione di protezione – laddove a bbia concesso credito al terzonella consapevolezza di un mutamento delle sue condizioni patrimoniali, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore– l’onere di provarne l’esatto adempimento, dimostrando di avere debitamente informato dell’aggravamento delle condizioni del debitore il garante inconsapevole e di avergli debitamente richiesto l’autorizzazione prima di erogare ulteriorecredito, al fine di consentirgli di sottrarsi, negando l'autorizzazione medesima , all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.

L’onere del creditore di provare l’esa t to adempimento dell a sua obbligazione di protezione nei confronti del fideius sore non incide , tuttavia,sul persistente onere del fideiussore medesimo, che invoca la liberazione dalla sua obbligazione di garanzia per la mancata richiesta della predetta autorizzazione, di dimostrare l’avvenuta consapevole concessione di un ulteriore finanziamento dopo la stipulazione del contratto di garanzia nella consapevolezza del sopravvenuto peggioramentodelle condizioni economiche del debitore.

Vale infatti il principio, di cui la Co r te d ’appello ha fatto co rretta applicazione, secondo il quale è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui all’art. 1956 cod. civ. (cfr.,già, C ass. 23/05 / 2005, n. 10870).

L’ottavomotivo, pertanto, deve essere rigettato.

9. C on il nono motivo viene denunciata la v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato « che l’unico finanziamento concesso al Bordignon sarebbe stato quello di Euro 199.300 accreditato in data 31 luglio 2009 non considerando i finanziamenti consistiti in prelievi per contanti avvenuti nel settembre 2009».

10. Il nono motivo presenta ragioni di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) decimo motivo, con cui viene denunciata la violazione degli artt.1375, 1418, 1956, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per av e re la Cor te territorialeescluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.1956 cod. civ., «omettendo la valutazionedi elementi fattuali che, sia soli che nel lor complesso, sono palesemente idonei a ribaltare integralmente il giudizio».

Il ricorrente censuraancora la statuizione di rigett o dell a domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità od estinzione della garanzia per violazione, da parte del creditore, dei canoni di correttezzae buona fede che costituiscono il fondamento de lla prescrizione di cu i all’art.1956 cod. civ.; statuizione fondata sulla mancata prova, da parte dell’appellante, della sussistenza dei presupposti – oggettivo e soggettivo –ai quali la citata norma codicistica subordina la liberazione del fideiussore(pp.12-13 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione negativa sulla dimostrazione degli elementi della fattispecie contemplata dall’art.1956 cod. civ.– quand’anche si accedesse alla non condivisa opinione che il relativo onere incombe sul fideiussore – sarebbe comunque viziata, nella fattispecie, per un verso, dalla mancata considerazione delle risultanze della prova documentale, dovendosi reputare dimostrato, per tabulas, che, tra il 3 e il 28 settembre 2009 ( dunque successivamente al rilascio della fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla banca creditrice un “finanziamento” dell’importo di 56.000 Euro, attraverso l’autorizzazione ad effettuare quattro prelievi di contanti e ad emettere un assegno bancario; per altro verso, dall’omesso esame di talune circostanze decisive ai fini della dimostrazione della malafede dell’istituto di credito, quali, oltre a quella dell a concessione del detto finanziamento di 56.000 Euro all’insaputa del garante , la circostanza che la somma richiesta a quest’ultimo con la comunicazione del 15 settembre 2011 corrispondeva proprio alla scopertura creatasi sul conto corrente del Bordignon per effetto del finanziamento erogatogli nel settembre 2009, nonché, soprattutto, l’ulteriore circostanza che , nel luglio 2009, sempre all’insaputa del fideiussore, era s t ato erogato al debitore garantito un finanziamento dell’importo di Euro 199.300, che, con evidente anomalia, gli era stato acc reditato in data 31 luglio 2009 (successiva alla sottoscrizione della fideiussione) ma con valuta riferita al 15 giugno precedente.

Ove avesse tenuto contro di tali circostanze –conclude il ricorrente – l a Corte di merito avrebbe dovuto ritenere integrati i presupposti della fattispecie liberatoria del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art.1956, prendendo atto che [OSCURATO:PERSONA] , determinatosi a sottoscrivere una garanzia fideiussoria per l’importo di 60.000 Euro,si era invece trovato inconsapevolmente a garantireun credito di valore molto più elevato (pari a circa 260.000 Euro) , senza esser e stato informato dalla banca creditrice del rischio di insolvenza del debitore garantitoa cui era stato esposto . 10.1.I motivi in esame sono inammissibili.

La Corte di merito ha escluso la prova degli elementi costitutivi dellafattispecie di cui all’art.1956 cod. civ. riten endo , da un lato, che l’unico finanziamento erogato al soggetto garantito fo sse quello , per l’importo di Euro 199.300 accreditatogliin data 31 luglio 2007, ma con valuta al 15 giugno precedente , dunque anteriormente alla sottoscrizione della fideiussione; e rilevando, dall’altro lato , che l’escussione del pegno di Euro 20,0000 (che la banca aveva ottenuto dallo stesso debitore g arantito ), lungi dal determinare un aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo successivamente al rilascio della garanzia, ne aveva, al contrar io , ridotto il debito, tanto che questo, alladata del 16 febbraio 2012, era diminuito sino all’importofinale di Euro 37.281,62; importo addirittura inferiore a quello di 40.000 Euro che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso garantire(p.13 della sentenza impugna ta). 10.1.a.

Avuto riguardo alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, deve, in primo luogo, escludersi la sussistenza del denunciatoomesso esame di circostanze decisive, poiché il giudice del merito ha tenuto in considerazione sia (espressa mente) il finanziamentodell’importo di 199.300 Euro attribuito al Bordignon con valuta 15 giugno 2009 (reputandolo irrilevante in quanto anteriore al rilascio della fideiussione), sia ( implicitamente ) lo scoperto di conto - correntecreatosi dopo il rilascio della fideiussione , in bas e al quale era stato determinato l’importo richiesto al garante con la lettera del 15 settembre 2011, peraltro successivamente r i dottosi anche con l’escussione del pegno di Eu r o 20.000 ottenuto dallo stesso debit ore garantito. 10.1.b.In secondo luogo, neppure sussiste il dedotto travisamento dellerisultanze della prova documentale, atteso che, pur non facendo espressa e partitica menzione dei prelievi effettuati dal debitore (unitamente all’emissione di assegno bancario) nel settembre 2009,la sentenza di merito, all’esito di un es a me generale delle predette risultanze, ha valutato la complessiva evoluzione in meliu s della situazione debitoria al tempo dell’escussione della garanzia rispetto a quella esistente all’atto della costituzione del rapportofideiussorio. 10.1.c.

Né va dimenticato, infine, che l’ accerta mento degli elementicostitutivi della fattispecie liberatoria ex art.1956 cod. civ. è riservato al giudice del m e rito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).11.Con l’undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’art.1333 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto priva di effetti la comunicazione effettuata con lettera raccomandata dell’ agosto 2009, con cui il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla banca creditrice di attendere sue precise istruzioni prima di consentire l’utilizzo delle somme da parte del debitore [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha ritenuto che la comunicazione in parola non costituisse né un atto di recesso dal negozio fideiussorio né una condizione sospensiva apposta allo stesso; ciò, su l rilievo che i l fideiussorenon aveva il potere di recedere unilateralmen te d al negozio fideiussorio, mentre l’apposizione di una posizione sospensiva allo stesso ne avrebbe comportato un a modifica che non avrebbe potuto essere realizzata unilateralmente,richiedendo il consenso di entrambi i contraenti.

Secondo il ricorrente, la pri ma affermazione sarebbe erronea in iure, in quanto la proposta contrattuale presenterebbe il crisma dell’irrevocabilità, ai sensi dell’art. 1333, primocomma, cod. civ., solo nell’ipotesi in cui da essa derivino obbligazioni a carico esclusivamente del proponente, non anche nella diversa ipotesi in cui – come nella fattispecie, in cui dalla fideiussione sarebbe derivata, oltre l’obbligazione di garanzia del fid eiussore, anche quella di protezione dello stesso in capo alla banca creditrice –la proposta abbia ad oggetto un contratto con obbligazionia carico di entrambe le parti.

La propostacontrattuale formulata da A rmando Beghetto sarebbe dunque restata revocabile anche dopo essere giunta a conoscenzadella banca destinataria, sicché egli era autorizzato a recedere dalla stessa finchénon fosse intervenuta l’accettazione della banca medesima .

Del pari erronea – secondo il ricorrente – sarebbe la seconda affermazione contenuta nella statuizione impugnata, atteso che l’art.1333, secondo comma, cod. civ., n ell’ assegnare al destinatario della proposta uno spatium deliberandi (in relazione alla natura dell’affare o agli usi) ai fini dell’accettazione o del rifiuto, attribuirebbe altresì al proponente la facoltà di integrare la proposta med esima durante lo stesso spaziotemporale. 11.1.Il motivo è manifestamente infondato , atte sa l’ evidente non pertinenzadel richiamo all’art.1333 cod. civ. , per giungere, sulla base di una interpretazione a contrario di tale disposizione, a ritenere revocabile l’impegno manifestato da [OSCURATO:PERSONA].

Questadisposizione , infatti , riguarda la p roposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, mentre , ne l caso di specie , la Corte d’appello ha accertatoche la comunicazione del 7 agosto 2009 non era stata effettuata dal fideiussore in pendenza della proposta contrattuale (sia pure con obbligazioni a carico di entrambe le parti), bensì dopo che il negozio fideiussorio era stato concluso.

In tal senso , del resto, depone lo stesso tenore della detta raccomandata del 7 agosto 2009,per come trascrittanel ricorso (p.35), nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto della già avvenuta stipulazione del nego zio fideiussorio con l’ espressione « mi sono prestato da garante».

La circostanza che, al mome n to della comunicazione del 7 agosto 2009,non fosse pendente una semplice proposta contrattuale ma fosse stato già concluso il negozio fideiussorio esclude la possibilità di riconoscereal garante un potere di revoca o di integrazione del negozio medesimo e rende contodella correttezzain iure delle affermazioni del giudice di appello circa l’ insussistenza d ella facoltà di recesso e l’impossibilità di modifica unilaterale del contenuto del contrat to, con conseguentenecessità di rigettare l’ undicesimo motivo di ricorso.

12. In definitiva, il ri corso per cas s azio ne proposto da A rmando Beghetto deve essere rigettato.13.

N on vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che le parti intimate non hanno svolto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15171/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.60,presso lo S tudio dell ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato da allegarsi al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- per la cassazione della sentenza n. 4308/2019 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA, depositata il 9 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il giorno 8 marzo 2012 , A r mando Beghetto– premesso che il 23 luglio 2009, aveva rilascia to alla [OSCURATO:PERSONA] di Marostica una fideiussione omnibus , fino a concorrenza dell’importo massimo di 60.000 Euro,a garanzia del finanziamento di pari importo da erogarsi a [OSCURATO:PERSONA], un amico di suo figlio Iseo; che,nell’occasione, gli era stato riferito che questo finanziamento era già garantito da un pegno dell’importo di 20.000 Euro, costituito dallo stesso Bordignon; che il 7 agosto successivo aveva inviato alla banca una raccomandata con la richiesta di attendere la sua autorizzazione prima di procedere all’elargizione del finanziamento; e che, malgrado ciò, senza che vi fossero state altre comunicazioni, in data 15 settembre 2011,aveva ricevuto una lettera con cui la banca lo aveva invitatoa pagare la somma di Euro 52.992,60, a fronte di uno scoperto diconto corrente del Bordignon – convenne in giudizio il citato istituto di credito dinanzi al Tribunale di Padova, domandando, tra l’altro e per quanto ancora rileva : a) l a declaratoria di nullità della fideiussione, per essere stata la garanzia redatta su un formulario predisposto dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI) con violazione della legge antitrust n. 287 del 19 90 , accertata con provvedimento della Banca d’Italia del 2005, su parere dell’ A utorità Garante della Concorrenza e del Mercato; b) l a declaratoria di inefficacia della fideiussione,per mancato avveramento della condizione sospensiva cui era stata sottoposta, ovverosia la sua autorizzazione al finanziamento; c) la declaratoria di nullità o di estinzione della fideiussione per violazione dei doveri di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175e 1376 cod. civ. , nonché ex art. 1956 cod. civ.. Costituitosi l’istituto di credito convenut o (cui poi sarebbe succeduta la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), proseguito il processo da Iseo B eghetto dopo l a morte del padre Armando e dichiaratosi territorialmente incompetente l’adìto Tribunale di Padova, la causa fu riassunta dinanzi al Tribunale di Vicenza, che ri gettò la domanda con sentenzan. 2630/2017. 2. Con sentenza 9 ottobre 2019, n. 4308, l a Corte d’appello di Venezia, all’esito dell’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi – a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – nella qualità di cessionaria del credito vantato dallaBanca Popolare dell’ A lto Adiges.p.a., ha rigettato l’impugnazione proposta da I seo B eghetto e ha integralmente confermato ladecisione di primo grado, condannando l’appellante a rimborsare le spese del grado sia all’originaria appellata che alla terza intervenuta. 3. Avverso la sentenza della Corte lagunare p ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi. Non svolgono difese le intimate [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza perviolazione dell’art.132 n.3 cod. proc. civ. e dell’art.112 cod. proc. civ.. Il ricorrente deduce che,in seguito alla fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, aveva presentato due note di precisazione delle conclusioni: l’una antecedente , l’altra successiva all’intervento in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA], avvenuto il 14 marzo 2019. Mentre con la prima nota, recante la data del 4 marzo 2019, si era limitato a riproporre le conclusioni già rassegnate con l’atto introduttivo, con la seconda nota, recante la data del 25 marzo 2019 (e richiamata, nel contenuto, anche all’udienza di precisione delle conclusioni del successivo26 marzo, nonché negli scritti conclusionali), aveva altresì contestato la legittimazione ad intervenire di [OSCURATO:SOCIETA].: rilevando, per un verso, che dall’ “ avviso di cessione di crediti pro soluto”, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], relativo all’ acquisto in blocco, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di un portafoglio di crediti del quale faceva parte quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], risultava che essi erano s tati trasferiti, unitamente ai privilegi e alle garanzie, con esclusione, tuttavia, delle fideiussioni omnib u s e delle garanzie similari ; ed evidenziando, per altro verso , che la cessione, avvenuta in base alla legge n. 130 del 1999 sulle “cartolarizzazioni”, aveva avuto ad oggetto il credito, non il contratto, sicché non aveva comportato il trasferimento in capo al cessionario della legittimazione processuale. Ciò dedotto, il ricorrente evidenzia che nella sentenza impugnata sono state trascritte solo le conclusioni rese con la nota del 4 marzo 2019, non anche quelle rese con la nota del 25 marzo successivo e sostiene che la Corte di merito non avreb b e affrontato , nella “sostanza”,la questione della legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA], poiché non avrebbe tenuto conto del contradittorio sviluppatosi in seguito al suo interventoin giudizio. La sentenza d’appellosarebbe quindi nulla per due ordini di errores in procedendo: da un lato, sul piano formale, per la trascrizione solo parziale delle conclusioni rese dall’appellante, con violazione dell’art.132 n.3 cod. proc. civ.; dall’altro lato, sul piano sostanziale, per omessa pronuncia sulla questione della legittimazione processuale dell’interveniente, quale sedicente cessionaria del credito, con violazione dell’art.112 cod.proc. civ.. 2.Il primo motivo presenta ragioni di connessione col (e va quindi trattato unitamente al) secondo motivo, con il quale viene denunciata, sempre ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132 n.4cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ.. Il ricorrente indugia ancora sulla riscontrata mancatatrascrizione e sull’asserita mancataconsiderazione, da parte della Corte territoriale, delleconclusioni da lui rese successivamente all’intervento in gi udizio di FuturaSPV, per sostenere che tal i omissioni determinerebbero , oltre a quelli già denunciati con il primo motivo , un terzo ordine di errores in procedendo, traducendosi in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante per « omessa esposizione di tutte le questioni discusse durante il processo». 2.1.Gli illustrati motivi sono infondati. 2.1.a. Va ricordato , al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in un vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 05/05/2010, n. 10853; Cass.22/09/2015, n. 18609; Cass. 09/05/2018, n. 11150). In altre parole, l 'omessa , inesatta o incompleta t rascrizione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza ne determina la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, di guisa che sia mancata, in concreto, una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte; al contrario, quando dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, non ostante l'omessa, inesatta o incompleta trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Cass.23/02/2007, n. 4208; Cass. 22/06/2015, n. 12864; Cass.04/02/2016, n.2237). 2.1.b. Nel caso di specie , nonostante l’omessa trascrizione nell’epigrafe della sentenza impugnata delle conclusioni rese dall’appellante con la seconda nota del 25 marzo 2019, la Corte territoriale ha espressamente esaminato e deciso la questione con essa sollevata, concernente la contestata legittimazione ad intervenire di [OSCURATO:SOCIETA].. In proposito, il giudice del merito (v. pp.14 - 15 della sentenza impugnata), rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]., in data 5 luglio 2018, era divenuta cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] in confronto di [OSCURATO:PERSONA] – e ritenuto che, a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria avesse conservatola garanzia fideiussoria già prestata in favore della cedente –ha affermato che essa assumeva, sul piano processuale , la veste di successorea titolo particolare nel diritto controverso, con conseguente applicabilità del regime di cui all’art.111 cod. proc. civ.: per un verso, dunque, la vicenda successoria non aveva i nciso sulla persistente legittimazione processuale dellacedente, stante la regola per cui, salva l’ipotesi – non verificatasi – della sua concordata estromissione, il processosarebbe comunque proseguito tra le parti originarie ; per a l tro verso, neppure poteva escludersi la (sopravvenuta) legittimazione processuale della cessionaria, quale legittimazione ad intervenire nel processo.2.1.c.Al di là dalla correttezza , in iure , di tali argomentazioni , esse comunquedanno conto, in primo luogo, della circostanza che la Corte di merito ha espressamente esaminato e deciso la questione della legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA], sollevatadall’appellante con la nota del 25 marzo 2019 e discussa all’udienza di precisazione del le conclusionidel giorno successivo, nonché, in secondo luogo , del fatto che tale decisione è stata corredata di articolata e coerente motivazione. Deve pertanto escludersi sia la dedotta omessa pronuncia sia il denunciato vizio motivazionale costituzionalmente rilevante, co n conseguente necessità di rigettare i primi due motivi del ricorso per cassazione. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),degli artt.1 e 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell’art. 1260 cod. civ.. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello – nel ritenere che , a seguito della successione nella posizione creditoria, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] SPVavesse acquistato anche la garanzia rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] in favore della cedente [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] –non avrebbe tenuto conto della circostanza che dall’avviso di avvenuta cessione, concernente l a cessione in blocco, a [OSCURATO:SOCIETA], d el portafoglio di crediti comprendente quello vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] i n confronto di [OSCURATO:PERSONA] (avviso pubblicato sulla GazzettaUfficiale per iniziativa dell a stessa società cessionaria, ai sensidell’art.4 della legge n. 130 del 1999 e dell’art.58 TUB) risultava esplicitamente che tali crediti erano stati trasferiti con esclusione delle fideiussioni omnibuse delle garanzie similari.Ove avesse tenuto conto di questa decisiva circostanza(che aveva formato oggetto di discussione tra le parti perché evidenziata nella seconda nota di precisazione delle conclusioni del 25 marzo 2019), la Corte di merito avrebbe preso atto che la fideiussione omnibusprestata da ArmandoBeghetto era stata esclusa dalla cessione intercorsa tra la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ed avrebbe quindi rigettato la domande proposte dalla società intervenuta, ponendo a suo carico le spese del relativo rapporto processuale. 3.1.Il motivo è inammissibile. 3.1.a. La Corte d’appello, dopo avere reputato documentalmente provato, in fatto, che il5 luglio 2018 [OSCURATO:SOCIETA] aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] dell ’A lto Adige il credito da questa vantato verso [OSCURATO:PERSONA], ha correttamente ritenuto, in diritto, che la fattispecie fosse regolatadalla legge 30 aprile 1999, n.130, il cui art.4 stabilisce espressamente l’ applicabilità , alle cessioni onerose di crediti pecuniarie realizzate nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione , delle disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Avuto riguardo alla disposizione dell’art. 58, comma 3 , di questo testo unico –la quale prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validitàe il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione , e che restano altresì applicabili le discipline speciali, anche processuali, stabilite per i crediti ceduti – la Corte territoriale ha quindi ritenuto che la fideiussione omnibusprestata da Armando B egh etto a favore della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] avesse conservato la sua validità ed efficacia anche in favore di [OSCURATO:SOCIETA], la quale sarebbe quindi subentrata nel diritto controverso, assumendo processualmente la veste di successore ex art.111 cod. proc. civ..3.1.b.Il ricorrente assume che, nel ritenere applicabile la predetta disposizione, la Corte d’appello non avrebbe considerato la specifica circostanza di fatto che , nella fattispecie concreta, le stesse parti contraenti avrebb ero deciso , nell’esercizio della loro autonomia negoziale, di escludereil credito dalla operazione di cartolarizzazione . Al di là della formale intestazione nella relativa rubrica , con il motivo in esamenon viene quindi d enunciato , nella sostanza, il viz io di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (rientrante nel paradigma di cui all’art.360 n. 3 cod. proc. civ.), bensì il diverso vizio di omesso esame di fatto d ecisi v o e controverso (di cui al diverso paradigma dell’art. 360 n.5 cod. proc. c iv.), poiché viene dedotta l’omessa considerazione di un fatto storico (la circostanza che dall’avviso di a vvenuta cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] risultasse l’esclusione delle fideiussioni omnibus e delle garanzie similari dal novero dei diritti reali e personali di garanzia trasferiti unitamente ai crediti ) che si assume abbia formato oggetto di discussione tra le parti e di cui si predica il carattere di decisività. 3.1.c.Così rettamente qualificato il terzo motivo di ricorso, esso si palesa allora inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. “doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste abase della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n. 5947). Tale onere – deve precisarsi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie– non viene meno nell’ ipotesi in cui tra il primo e il secondo grado si sia verificata una successione nel diritto controverso con conseguente intervento del successore ex art.111, terzo comma,cod. proc. civ., giacché il sopravvenuto mutamento del soggetto titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio non implica necessariamente la reciproca diversità tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sua conferma in grado di appello; diversità che, i nvece, in quanto presupposto di ammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., è onere del ric orrente all e gare e dimostrare. 3.1.d.Non può d’altro canto sottacersi che la conservazione della validità e del grado a favore del cessionario, da parte dellegaranzie e dei privilegidi qualsiasi tipo da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, costituisce un effetto naturale delle cessionidei crediti po s te in essere ai sensi della legge n. 130 del 1999, che si determina– in virtù del richiamo eff e ttuato dall’art.4, comma 1, della legge stessa alle disposizioni contenute nell’art.58, commi 2, 3 e 4 del [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 – senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. 4. Con il quarto motivoviene denunciata la violazione degli artt. 1, 3e 4 della leg g e n.130 del 1999, degli artt. 1260 e ss. cod. civ., e degli artt. 100 e 111 cod. proc. civ., «circa la cessione del contratto e la successione a titolo particolare della terza intervenuta». Il ricorrente deduce che le cessioni in blocco di crediti pecuniari, finalizzate alla realizzazione di operazioni di cartolarizzazione, regolate dalla legge n. 130 del 1999, non implicherebbero il trasferimento del rapporto contrattuale sottostante, in quanto i crediti che ne formano oggetto costituirebberoun patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non sarebbeconsentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo (viene citata, al riguardo, la sentenza di questa Corte n.21843 del 2019). La circostanza che , nella fatt ispecie, con cernente una cessione di creditocartolarizzato, non vi fosse stato il trasferimento della titolarità del rapportocontrattuale dalla società cede n te all a società cessionaria, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito ad escludere la legittimazione processuale d ella seconda società , at teso che la domanda proposta in giudizio aveva ad oggettoproprio l’accertamento della nullità o dell’inefficacia del contratto stipulato da [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (già B anca Popolare di Marostica), nellacui titolarità [OSCURATO:SOCIETA] (mera acquirente del credito garantito)non era succeduta, sicché la legittimazione processuale era rimasta concentrataunicamente in capo all’originaria convenuta. 4.1.Anche il quarto motivo è inammissibile. 4.1.a. Va precisato che l’interesse del ricorrente a contestare la legittimazione ad interveniredi [OSCURATO:SOCIETA] sussiste unicamente ai fini della cassazionedella statuizione accessoria avente ad oggetto la sua condanna al rimborso delle spese processuali sostenute in grado d’appello dalla società intervenuta, non anche ai fini della cassazione dellastatuizione principale di rigetto della domanda avente ad oggetto l’accertamento della nullità ed inefficacia dellafideiussione. Questa statuizionenon è stata emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] bensì nei confronti della Banca P opolare dell’[OSCURATO:PERSONA], quale parte originaria non estromessa con cui il p rocesso era proseguito, ai se nsi della regola generale di cui all’art. 111, primo comma,cod. proc. civ., pur dopo l’interventoin giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]. Quest’ultima, infatti, era intervenuta in grado di appello , esercitando lalegittimazione, distinta e non sostitutiva, ma autonoma rispetto a quelladella propria dante causa, riconosciutale dalla regola di cui al terzo comma del medesimo art.111 cod. proc. civ . (Cass.12/04/2006, n. 8515; Cass.28/02/2020, n. 5529; Cass.20/01/2021, n. 996; Cass.16/03/2022, n.8624) e –sull’allegazione di avere acquist ato pro soluto dalla Banca P opolare dell ’ [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 1999, un portafoglio di crediti comprendente quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – non aveva formulato una distinta ed ulteriore d o manda ma aveva aderito alle conclusioni già rassegnate dalla cedente (cfr. la sentenza impugnata, p.8, in fine). 4.1.b.Il rilievo dell’omesso trasferimento del rapporto contrattuale in esito all’operazione di cartolarizzazione del credito oggetto di cessione, non assumedunque alcuna importanza ai fini della invocata cassazione delle statuizioni contenute nel la sentenza impugnata , atteso, perun verso, che quella principale di rigetto della domanda di nullità ed inefficacia della fideiussione è stata emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ( parte originaria) ; e considerato, per altro verso, che, la legittimazione ad interveni r e di [OSCURATO:SOCIETA], quale successore a titolo particolare n el diritto controverso (legittimazione che portavacon sé quella ad essere destinataria di una pronuncia, favorevole o sfavorevole, sulle spese, sia pure limitata al grado in cui l’intervento era stato dispiegato: Cass. 10/11/2015, n. 22955; Cass. 25/06/2020, n. 12663; Cass. 06/0472021, n. 9264) è stata riconosciuta dal giudice del merito, avuto riguardo alla sua qualità di cessionaria del credito (in tema, da ultimo, Cass. 19/04/2023, n.10442)e non a quella di successore nel rapporto contrattuale della società cedente. 5. Con il quinto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art.58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dell’art.2697 cod. civ., «circa la prova della cessione del credito». Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi in giudizionell’imminenza dell’udienza di precisazione delle conclusioni nel grado di appello , avesse acquistato , in data 5 luglio 2018, il credito già vantato n ei suoi confronti dalla B anca P opolare dell’[OSCURATO:PERSONA]. La prova della cessione del credito, infatti, sarebbe stata desunta dallaCorte territoriale dall’ a vviso di cessione pubblica to sulla [OSCURATO:PERSONA] ad iniziativa della cessionaria, ovverosia da un documento privo di efficacia probatoriaal riguardo. 5.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Adonta della formale intestazione, non risulta con esso denuncia ta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma attiene a profili difatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione una valutazione della prova documentale alternativa quella espressa dal giudice del merito, cui è insindacabilmenteriservata . 5.1.a.La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto documentalmente provato, « per tabulas » (p.14 della sentenza impugnata ) , che [OSCURATO:SOCIETA] era divenuta, in data 5 luglio 2018,cessionaria del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],con annesse garanzie ( ivi compresa lafideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] ), per averlo acquistato pro solutonell’ambito di una più ampia operazione di cessione in blocco di crediti. Il ricorrente contesta tale giudizio sul rilievo che il deposito dell’avviso di cessionepubblicato in [OSCURATO:PERSONA], da cui il giudice d’appello avrebbe tratto la prova documentale della cessione, « pur essendo astrattamente idoneo a fondare di per sé la legittimazione », nel caso di specie non avrebbe permesso « l’individuazione senza incertezze dei rapporti oggettodella cessione », limitandosi ad operare «un rinvio a un elementoestrinseco, ossia l’elencazione pubblicata sul sito www.guber.it (sito della società procuratrice generale di [OSCURATO:SOCIETA])dei “dati indicativi dei Crediti” » (p . 18 del ricorso) . La doglianza è manifestamente inammissibile in quanto, censurando il rilievo probatorio attribuito dalla Corte territoriale alla citata documentazione, il ricorrente omette di considerare che tanto l’apprezzamento delle circostanze di fatto quanto la valutazione delle risultanze istruttorie spettano al giudice del m e r ito e restano incensurabili in sede di legittimità ove, come nel la specie, siano adeguatamente motivati. 5.1.b. Giova, in ogni caso, ricordare che, secondo l’univoco orientamento di questa Corte, di recente ribadito, incaso di cessione “in blocco”dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass.29/1272017, n. 31188; Cass. 1/02/2023, n. 4277).Ciò posto, resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360n. 5, cod. proc. civ.. 6.Con il sesto motivo viene denunciata la violazione degli artt.1418 e 1956 cod. civ., per averela Corte di merito ritenuto che l’effetto della violazione di quest’ ultima dispo si zione consista nella estinzione della garanzia e non nella nullità, rilevabile d’ufficio, del negozio fideiussorio. 6.1.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, in quanto non si confronta con la ratio decidendidella statuizione di rigetto della domanda fondata sulla dedotta violazione dell’art.1956 cod. civ.. 6.1.a. La Corte di merito, affermata la piena applicabilità, alla fattispecie, della predetta disposizione codicistica - previo rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussorela preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell’erogazione del credito al terzo debitore – ha, tuttavia, ritenuto che l’attore - appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali la disposizione medesima subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello sog gettivo della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12-13 della sentenza impugnata). 6.1.b.La liberazione del garante è stata dunque esclusa dal giudice d’appello, non già sulla base del rilievo (pur contenuto, quale affermazione di carattere generale, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata: p.12) che la violazione dell’art.1956 cod. civ. determinerebbe, anziché la nullità , rilevabile d’ufficio, del negozio fideiussorio, la mera estinzione della garanzia, bensì sul diverso rilievo della mancata prova di tale violazione. Il sesto motivo è dunque inammissibile, in quantosi traduce nella proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisumdella sentenza impugnata. 7. Con il s ettimo motivo viene denunciata la violazione degli artt.115 cod. proc. civ., 2727, 2729 cod. civ., 101, 102, 103 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato). Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità della fideiussione per essere stata la garanzia redatta su un formulario elaborato dall’[OSCURATO:PERSONA] (ABI), dichiarato frutto di un’intesa anticoncorrenziale e quindi lesiv o della disciplina antitrust recata dalla legge n. 287 del 1990 con provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, su parere dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato n. 1 4 251 del 2005. La Corte d’appello (pp.9 - 10 della sentenza impugnata ) ha dichiarato inammissibile questa domanda per genericità, in quanto proposta: a)senza indicare quali clausole specifiche risultassero affette da nullità tra tutte quelle contenute nello schema negoziale astratto predisposto dall’ABI; b ) senza chiarire se esse f ossero state effettivamente riprodotte nel negozio di fideiussione stipulato da [OSCURATO:PERSONA] e se avessero trovato concreta applicazione nella fattispecie;c) senza spiegare perché la nullità di dette clausole avrebbe travolto l’intera fideiussione, stante la regola dell’art.1419 cod. civ., secondo cui la nullità parziale o di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto solo se risultache esso non sarebbe stato concluso senza la parte che risulta affetta da nullità. Il ricorrente osserva, in contrario, che egli, sin dall’originario atto di citazione, aveva dedotto – anche mediante richiami alla giurisprudenza di legittimità (è stata citata la pronuncia n. 29810 del 2017 di questa Corte) –che la ragione della nullità del contrato andava individuata nella violazione,“a monte”, dell ’art.2 della legge antitrus t , consumatasi mediante la predisposizione e adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, la quale avrebbe determinato, “a valle”, la nullità tutti i contratti stipulati – come quello per cui è causa –in conformità al predetto schema. Soggiunge che nella comparsa conclusionale aveva specificamente analizzato tre clausole del contratto concluso con la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di Marostica), ovverosia, la clausola che imponeva al fideiussore di tenereindenne la banca creditrice da vicende successive all’adempimento comportanti la restituzione del pagamento (c.d. clausola di “reviviscenza”), la clausola di deroga alla disposizione dell’art.1957 cod. civ. e la clausola che estendeva la garanzia agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall’invalidità del rapporto principale. Sostiene che dal confronto tra queste clausole e quelle contenute dello schema-tipo di contratto elaborato dall’ABI, era emersa la loro perfetta corrispondenza alle clausole considerate lesive del diritto anticoncorrenziale dalla [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercatoe dalla Banca d’Italia. Deduce che la circostanza che tali clausole fossero state riprodotte nel negozio concluso da ArmandoBeghetto non aveva formato oggetto di contestazione, mentre la questione se esse avessero o meno trovato concreta applicazione doveva ritenersi irrilevante, alla luce della evidenziata corrispondenza del negozio stipulato “a valle” con lo schema contrattuale astratto, frutto della violazione della libera concorrenza perpetrata “a monte”. Sottolinea, infine, che negli atti difensivi era pure contenuta l’allegazione secondo cui le tre clausole censurate avevano costituito elementi essenziali nell’economia del negozio fideiussorio , tali che senza di esse il contratto non sarebbe stato stipulato. 7.1.Il motivo è infondato. 7.1.a. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che i contratti di fideiussione “a valle”di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a),della legge n. 287 de l 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata –perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – , salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994). 7.1.b.Nel caso di specie, lo stesso ricorrente afferma che con l’atto di citazione aveva (infondatamente) invocato la declaratoria della nullità totale del negoziodi fideiussione solo perché stipulato “a valle” di intesa anticoncorrenziale, mentre solo nei successivi atti difensivi – e, in ispecie, in comparsa conclusionale– aveva dedotto che tale nullità poteva essersi determinata per propagazione di quella di singole clausole, specificamente individuate ed analizzate, che erano state poste a confronto con quelle contenute nel modulo predisposto dall’ABI. 7.1.c. Al di là dei caratteri di indubbia novità (e di conseguente inammissibilità) di tali deduzioni rispetto alla (infondata) causa petendi originaria, resta il fatto che la mera allegazione secondo cui quelle specifiche clausole avrebbero costituito elementi essenziali nell’economia del negoziofideiussorio, è rimasta sfornita, nel giudizio di merito della Corte territoriale, del supporto di elementi concreti in base ai quali potesseessere ricostruita una volontà delle parti intesa a ritenerle irrinunciabili, poiché il giudice d’appello ha reputato inammissibile la domanda sull’insuperabile rilievo, tra gli altri, che l’appellante non avesse spiegato perché la nullità di esse clausole avrebbetravolto l’intera fideiussione. Si tratta, nuovamente, di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. Il settimo motivo, pertanto, va rigettato. 8.Con l’ottavo motivo viene denunciata la violazione dell’art.2697 cod. civ.,per avere la Corte d’appello «ritenuto gravante sul fideiussore l’oneredella prova dei requisiti previsti dalla norma di cui all’art. 1956 cod. civ.». Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere affermato la piena applicabilitàalla fattispecie della disposizione contenuta nell’art. 1956 cod. civ. – previ o rilievo della nullità della clausola derogatoria contenuta nel negozio fideiussorio che dispensava la banca dal chiedere al fideiussore la preventiva speciale autorizzazione da essa prevista, in funzione dell’erogazione del credito al terzo debitore– ha tuttavia rigettato la domanda ave n te ad oggetto al declaratoria di nullità o di estinzionedella fideiussione basata sulla dedotta violazione di tale disposizione e dei criteri di correttezza e buona fede che ne costituiscono il fondamento. La Corte di merito, come si è giàdetto, ha fondato tale statuizione sul rilievo che l’attore - appellante non avesse fornito la prova della sussistenza dei presupposti ai quali l’art.1956 cod. civ.subordina la liberazione del fideiussore, ovverosia quello oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, nonché quello soggettivo della consapevolezza di tale deterioramento da parte del creditore (pp.12- 13 della sentenza impugnata). Il ricorrentesostiene che il giudice di appello abbia vi o lato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto, configurando l’art.1956 cod. civ. «un’obbligazione cui è tenuto il creditore » (viene citata, al riguardo, la pronuncia n. 32774 del 2019 di questa C orte) , dovrebbe spettarea quest’ultimo l’one re di provarne l’esatto adempimento . 8.1.Il motivo è manifestamente infondato. 8.1.a.In primo luogo, va rilevato che la Corte di me rito ha fatto doverosa e corretta applicazione del principio –affermato sin da epoca risalente da questa Corte e più volte ribadito –secondo cui il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare , ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass.22/05/2003, n. 8040; Cass.07/02/2006, n. 2524; Cass. 17/11/2016, n. 23422; Cass.24/11/2022, n. 34685). 8.1.b. I n secondo luogo , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente deve escludersi che tale consolidato principio sia stato contraddetto nella citata decisione n. 32774 del 2019 di questa Corte: questa decisione infatti, dopo avere individuatola sussistenza, in capo al creditoregarantito,di un’ obblig azione di protezione del l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore, ha coerentementeritenuto che incomba sul creditoremedesimo, debitore dell’obbligazione di protezione – laddove a bbia concesso credito al terzonella consapevolezza di un mutamento delle sue condizioni patrimoniali, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore– l’onere di provarne l’esatto adempimento, dimostrando di avere debitamente informato dell’aggravamento delle condizioni del debitore il garante inconsapevole e di avergli debitamente richiesto l’autorizzazione prima di erogare ulteriorecredito, al fine di consentirgli di sottrarsi, negando l'autorizzazione medesima , all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. L’onere del creditore di provare l’esa t to adempimento dell a sua obbligazione di protezione nei confronti del fideius sore non incide , tuttavia,sul persistente onere del fideiussore medesimo, che invoca la liberazione dalla sua obbligazione di garanzia per la mancata richiesta della predetta autorizzazione, di dimostrare l’avvenuta consapevole concessione di un ulteriore finanziamento dopo la stipulazione del contratto di garanzia nella consapevolezza del sopravvenuto peggioramentodelle condizioni economiche del debitore. Vale infatti il principio, di cui la Co r te d ’appello ha fatto co rretta applicazione, secondo il quale è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui all’art. 1956 cod. civ. (cfr.,già, C ass. 23/05 / 2005, n. 10870). L’ottavomotivo, pertanto, deve essere rigettato. 9. C on il nono motivo viene denunciata la v iolazione dell’art. 115 cod. proc. civ.,in relazione all’art.360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato « che l’unico finanziamento concesso al Bordignon sarebbe stato quello di Euro 199.300 accreditato in data 31 luglio 2009 non considerando i finanziamenti consistiti in prelievi per contanti avvenuti nel settembre 2009». 10. Il nono motivo presenta ragioni di connessione col (e va pertanto esaminato unitamente al) decimo motivo, con cui viene denunciata la violazione degli artt.1375, 1418, 1956, 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per av e re la Cor te territorialeescluso la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.1956 cod. civ., «omettendo la valutazionedi elementi fattuali che, sia soli che nel lor complesso, sono palesemente idonei a ribaltare integralmente il giudizio». Il ricorrente censuraancora la statuizione di rigett o dell a domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità od estinzione della garanzia per violazione, da parte del creditore, dei canoni di correttezzae buona fede che costituiscono il fondamento de lla prescrizione di cu i all’art.1956 cod. civ.; statuizione fondata sulla mancata prova, da parte dell’appellante, della sussistenza dei presupposti – oggettivo e soggettivo –ai quali la citata norma codicistica subordina la liberazione del fideiussore(pp.12-13 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la valutazione negativa sulla dimostrazione degli elementi della fattispecie contemplata dall’art.1956 cod. civ.– quand’anche si accedesse alla non condivisa opinione che il relativo onere incombe sul fideiussore – sarebbe comunque viziata, nella fattispecie, per un verso, dalla mancata considerazione delle risultanze della prova documentale, dovendosi reputare dimostrato, per tabulas, che, tra il 3 e il 28 settembre 2009 ( dunque successivamente al rilascio della fideiussione da parte di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto dalla banca creditrice un “finanziamento” dell’importo di 56.000 Euro, attraverso l’autorizzazione ad effettuare quattro prelievi di contanti e ad emettere un assegno bancario; per altro verso, dall’omesso esame di talune circostanze decisive ai fini della dimostrazione della malafede dell’istituto di credito, quali, oltre a quella dell a concessione del detto finanziamento di 56.000 Euro all’insaputa del garante , la circostanza che la somma richiesta a quest’ultimo con la comunicazione del 15 settembre 2011 corrispondeva proprio alla scopertura creatasi sul conto corrente del Bordignon per effetto del finanziamento erogatogli nel settembre 2009, nonché, soprattutto, l’ulteriore circostanza che , nel luglio 2009, sempre all’insaputa del fideiussore, era s t ato erogato al debitore garantito un finanziamento dell’importo di Euro 199.300, che, con evidente anomalia, gli era stato acc reditato in data 31 luglio 2009 (successiva alla sottoscrizione della fideiussione) ma con valuta riferita al 15 giugno precedente. Ove avesse tenuto contro di tali circostanze –conclude il ricorrente – l a Corte di merito avrebbe dovuto ritenere integrati i presupposti della fattispecie liberatoria del fideiussore per obbligazione futura di cui all’art.1956, prendendo atto che [OSCURATO:PERSONA] , determinatosi a sottoscrivere una garanzia fideiussoria per l’importo di 60.000 Euro,si era invece trovato inconsapevolmente a garantireun credito di valore molto più elevato (pari a circa 260.000 Euro) , senza esser e stato informato dalla banca creditrice del rischio di insolvenza del debitore garantitoa cui era stato esposto . 10.1.I motivi in esame sono inammissibili. La Corte di merito ha escluso la prova degli elementi costitutivi dellafattispecie di cui all’art.1956 cod. civ. riten endo , da un lato, che l’unico finanziamento erogato al soggetto garantito fo sse quello , per l’importo di Euro 199.300 accreditatogliin data 31 luglio 2007, ma con valuta al 15 giugno precedente , dunque anteriormente alla sottoscrizione della fideiussione; e rilevando, dall’altro lato , che l’escussione del pegno di Euro 20,0000 (che la banca aveva ottenuto dallo stesso debitore g arantito ), lungi dal determinare un aggravamento delle condizioni patrimoniali di quest’ultimo successivamente al rilascio della garanzia, ne aveva, al contrar io , ridotto il debito, tanto che questo, alladata del 16 febbraio 2012, era diminuito sino all’importofinale di Euro 37.281,62; importo addirittura inferiore a quello di 40.000 Euro che [OSCURATO:PERSONA] aveva inteso garantire(p.13 della sentenza impugna ta). 10.1.a. Avuto riguardo alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, deve, in primo luogo, escludersi la sussistenza del denunciatoomesso esame di circostanze decisive, poiché il giudice del merito ha tenuto in considerazione sia (espressa mente) il finanziamentodell’importo di 199.300 Euro attribuito al Bordignon con valuta 15 giugno 2009 (reputandolo irrilevante in quanto anteriore al rilascio della fideiussione), sia ( implicitamente ) lo scoperto di conto - correntecreatosi dopo il rilascio della fideiussione , in bas e al quale era stato determinato l’importo richiesto al garante con la lettera del 15 settembre 2011, peraltro successivamente r i dottosi anche con l’escussione del pegno di Eu r o 20.000 ottenuto dallo stesso debit ore garantito. 10.1.b.In secondo luogo, neppure sussiste il dedotto travisamento dellerisultanze della prova documentale, atteso che, pur non facendo espressa e partitica menzione dei prelievi effettuati dal debitore (unitamente all’emissione di assegno bancario) nel settembre 2009,la sentenza di merito, all’esito di un es a me generale delle predette risultanze, ha valutato la complessiva evoluzione in meliu s della situazione debitoria al tempo dell’escussione della garanzia rispetto a quella esistente all’atto della costituzione del rapportofideiussorio. 10.1.c. Né va dimenticato, infine, che l’ accerta mento degli elementicostitutivi della fattispecie liberatoria ex art.1956 cod. civ. è riservato al giudice del m e rito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).11.Con l’undicesimo motivo viene denunciata la violazione dell’art.1333 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto priva di effetti la comunicazione effettuata con lettera raccomandata dell’ agosto 2009, con cui il fideiussore [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla banca creditrice di attendere sue precise istruzioni prima di consentire l’utilizzo delle somme da parte del debitore [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenuto che la comunicazione in parola non costituisse né un atto di recesso dal negozio fideiussorio né una condizione sospensiva apposta allo stesso; ciò, su l rilievo che i l fideiussorenon aveva il potere di recedere unilateralmen te d al negozio fideiussorio, mentre l’apposizione di una posizione sospensiva allo stesso ne avrebbe comportato un a modifica che non avrebbe potuto essere realizzata unilateralmente,richiedendo il consenso di entrambi i contraenti. Secondo il ricorrente, la pri ma affermazione sarebbe erronea in iure, in quanto la proposta contrattuale presenterebbe il crisma dell’irrevocabilità, ai sensi dell’art. 1333, primocomma, cod. civ., solo nell’ipotesi in cui da essa derivino obbligazioni a carico esclusivamente del proponente, non anche nella diversa ipotesi in cui – come nella fattispecie, in cui dalla fideiussione sarebbe derivata, oltre l’obbligazione di garanzia del fid eiussore, anche quella di protezione dello stesso in capo alla banca creditrice –la proposta abbia ad oggetto un contratto con obbligazionia carico di entrambe le parti. La propostacontrattuale formulata da A rmando Beghetto sarebbe dunque restata revocabile anche dopo essere giunta a conoscenzadella banca destinataria, sicché egli era autorizzato a recedere dalla stessa finchénon fosse intervenuta l’accettazione della banca medesima . Del pari erronea – secondo il ricorrente – sarebbe la seconda affermazione contenuta nella statuizione impugnata, atteso che l’art.1333, secondo comma, cod. civ., n ell’ assegnare al destinatario della proposta uno spatium deliberandi (in relazione alla natura dell’affare o agli usi) ai fini dell’accettazione o del rifiuto, attribuirebbe altresì al proponente la facoltà di integrare la proposta med esima durante lo stesso spaziotemporale. 11.1.Il motivo è manifestamente infondato , atte sa l’ evidente non pertinenzadel richiamo all’art.1333 cod. civ. , per giungere, sulla base di una interpretazione a contrario di tale disposizione, a ritenere revocabile l’impegno manifestato da [OSCURATO:PERSONA]. Questadisposizione , infatti , riguarda la p roposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, mentre , ne l caso di specie , la Corte d’appello ha accertatoche la comunicazione del 7 agosto 2009 non era stata effettuata dal fideiussore in pendenza della proposta contrattuale (sia pure con obbligazioni a carico di entrambe le parti), bensì dopo che il negozio fideiussorio era stato concluso. In tal senso , del resto, depone lo stesso tenore della detta raccomandata del 7 agosto 2009,per come trascrittanel ricorso (p.35), nella quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto della già avvenuta stipulazione del nego zio fideiussorio con l’ espressione « mi sono prestato da garante». La circostanza che, al mome n to della comunicazione del 7 agosto 2009,non fosse pendente una semplice proposta contrattuale ma fosse stato già concluso il negozio fideiussorio esclude la possibilità di riconoscereal garante un potere di revoca o di integrazione del negozio medesimo e rende contodella correttezzain iure delle affermazioni del giudice di appello circa l’ insussistenza d ella facoltà di recesso e l’impossibilità di modifica unilaterale del contenuto del contrat to, con conseguentenecessità di rigettare l’ undicesimo motivo di ricorso. 12. In definitiva, il ri corso per cas s azio ne proposto da A rmando Beghetto deve essere rigettato.13. N on vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che le parti intimate non hanno svolto d