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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11118/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] foro di Roma giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente –avverso la sentenza n. 215/1/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 16.3.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1.

In data 17/12/2014 L’Agenzia delle Entrate, a mezzo raccomandata AG n.76583037118-7, notificava, in unico plico, a [OSCURATO:PERSONA] dueNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026avvisi di accertamento, per l'anno d'imposta 2009 e per l'anno d'imposta2010, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito, comprensivo direddito da lavoro dipendente e reddito di capitale, a fini Irpef e relativeaddizionali, a seguito di indagini bancarie.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di L’Aquila, adita dal contribuenteche impugnava l’avviso di accertamento n.

TA3050102610, relativoall’anno di imposta 2009, rigettava il ricorso.3.

La CTR dell’Abruzzo, previo rilievo dell’inammissibilità dei motivi diopposizione sollevati per la prima volta all’udienza di discussione, rigettaval’appello.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a dodicimotivi.5.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare allaeventuale discussione in pubblica udienza.6.

E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7.

La Procura Generale, in persona del sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo – rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/92,dell'art.101 del c.p.c., degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» il ricorrente afferma che nel giudizio diappello aveva eccepito la nullità della sentenza emessa dai giudici di primecure, avendo il difensore tempestivamente inoltrato istanza di rinvio dellatrattazione del merito, in quanto non era stata fissata preliminarmentel’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato.La medesima istanza era stata presentata anche alla C.T.R., in quanto eraNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026venuto a conoscenza che anche in questo caso non era stata fissatal’apposita udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione.2.

Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 delD.Lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilricorrente deduce che nel giudizio di appello aveva eccepito la nullità dellasentenza emessa dai giudici di prime cure per violazione dell'art.47 delD.Lgs. 546/92 ed assume altresì la nullità della sentenza di appello perviolazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto in entrambi i casinon era stata fissata apposita udienza per la trattazione dell’istanza disospensione dell’atto impugnato.2.1.

I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.2.2.

La C.T.R., a proposito del primo motivo di appello, ha ritenuto lacensura infondata in quanto la decisione sull’istanza di sospensionedell’atto impugnato “può essere adottata alla stessa udienza fissata per ladecisione del merito, peraltro fissata dopo soli sei mesi dalla presentazionedel ricorso” e che “essendo stato rigettato il ricorso deve ritenersiimplicitamente rigettata anche l’istanza di sospensione del provvedimentoimpugnato”.2.3.

Il ricorrente non si confronta con l’argomentazione sottesa allastatuizione di rigetto, limitandosi a riproporre il motivo di gravame.2.4.

Ed invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il motivod'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base delprovvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullitàsi risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. 9059/2025).2.5.

Peraltro, la decisione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo,decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza disospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa delcontribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione dellasentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per lamancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, vienemeno con la decisione di merito ( tra le tante, Cass. n. 1149 del 2025).3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 42del d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», silamenta che i giudici di appello non abbiano dichiarato la nullità dell’attoimpositivo in quanto sottoscritto dal soggetto sprovvisto di ius postulandi.Infatti, il sottoscrittore dell’atto non era abilitato a firmare, in quantoall’atto non era stata allegata ed indicata “una procura o una delega e irelativi poteri a proporre l’atto medesimo”.

Inoltre, l’atto impugnato erasprovvisto del timbro dell’Ufficio.3.1.

Il motivo è inammissibile, in quanto anche in questo caso la doglianzanon si confronta con la motivazione adottata dai giudici di appello.

LaC.T.R., nell’esaminare il sesto motivo di gravame (in relazione al quale nonsi menziona in sentenza la questione dell’assenza di timbro dell’Ufficio, néil ricorrente trascrive il motivo di appello, al fine di dimostrare che si trattadi questione già oggetto del ricorso di primo grado), ha affermato “ilmotivo è infondato, in quanto risulta in atti la delega conferita dal Direttoreprovinciale al Capo ufficio controlli dott. [OSCURATO:PERSONA] anche per lasottoscrizione dell’avviso de quo”, dando dunque atto della produzionedella delega.Numero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/20263.2.

Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ladelega non deve necessariamente essere notificata unitamente all’attoimpositivo, essendo sufficiente la sua esistenza che, se contestata, deveessere documentata dall’Ufficio (Cass. n. 14626/2000, Cass. n.3265/2024), come appunto avvenuto nel caso in esame, secondo quantoaccertato dai giudici di appello.3.3.

La doglianza circa l’assenza di timbro dell’ufficio non risultatempestivamente proposta nei gradi di merito ed è pertanto inammissibilein questa sede, trattandosi di questione nuova.

In ogni caso, va osservatol’accertamento tributario, in quanto atto amministrativo scritto, è esistenteanche quando, pur mancando, nel documento che incorpora la relativadichiarazione, il sigillo, o timbro dell'Ufficio, e pur essendo illeggibile lafirma del titolare dell'Ufficio, la dichiarazione sia, per l'insieme dellecircostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione,inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del poterenel cui esercizio essa è stata adottata.

Infatti, l'apposizione del sigillo è, alpari della carta intestata, un profilo esteriore del documento e non unrequisito essenziale per la sua esistenza. (v.

Cass. n. 9779 del 2003).4.

Con il quarto motivo, rubricato «Insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 5 del c.p.c.», si sostiene che i giudici diappello avrebbero “erroneamente percepito i fatti di causa che sisostanziano nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cuiverità è inconfutabilmente accertata”.

L'esame "ab intrinseco" dellasentenza impugnata rivelerebbe una carenza di plausibilità nel percorsologico che, dall'esposizione dei fatti e dall'enunciazione della lorovalutazione porta all'emissione del dispositivo.

Inoltre, la sentenza sarebbeviziata da insanabile contraddizione, basandosi su affermazioni fra lorocontrastanti, che non trovano riscontro nelle precisazioni delle conclusioniNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026riportate in sentenza.

Secondo il ricorrente, la motivazione apparequantitativamente abbondante, ma in realtà solo apparente, in quanto igiudici della CTR non avevano rilevato che la metodologia istruttoria edaccertativa da parte dell’Ufficio è in contrasto con norme di legge, anche dirango costituzionale.

L'Ufficio nella sua attività istruttoria, trasfusa nellescarne motivazioni dell'atto di accertamento, aveva infatti violato l'art.97della Costituzione e la Legge n. 212/2000.

Nelle motivazioni dell'atto diaccertamento, l'Ufficio omette di indicare lo svolgersi dell'attività istruttoriache è viziata, poichè in contrasto con le norme di legge che sovrintendonol'attività dell'Ufficio.

L'Ufficio infatti, senza alcuna motivazione, attribuivacome reddito al contribuente operazioni bancarie compiute dallo stessonella qualità di amministratore di società o come delegato, riproducendouna tabella "criptica" di operazioni bancarie tipiche di società commercialied industriali.4.1.

Il motivo è inammissibile, sotto vari profili.4.2.

Innanzitutto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito(cd. ”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360,comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], oraCorti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez.

Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n.5947/2023, Cass. n. 26774/2016).4.3.

In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede diNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026legittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante.Non costituiscono, invece, ”fatti“ le questioni giuridiche, le argomentazionio deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n. 25171/2024,Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass.22397/2019).4.4.

Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione erivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame,avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr.Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez.

Un. n.21973/2021, Cass. n. 15860/2019).4.5.

Ne discende che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agliartt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente ètenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fattoabbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass.n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).4.6.

Ora, a prescindere dal rilievo che il suaccennato onere deduttivo non èstato adeguatamente assolto, va osservato che le censure sollevateesorbitano dal perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fattostorico, principale o secondario, oggetto di discussione e di caratteredecisivo, nei termini innanzi illustrati, risolvendosi in una complessivacritica all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice diappello, prospettato in ricorso come erroneo e deficitario.Numero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/20265.

Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.32 del d.P.R. 600/73, in. relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» silamenta che i giudici di appello non avrebbero esaminato e non sisarebbero pronunciati sulla circostanza che il ricorrente è un privatocittadino lavoratore dipendente e che le somme contestate nell'atto diaccertamento (versamenti e prelevamenti tipici di una società commercialee/o industriale) non erano transitate sul proprio conto corrente.

Evidenziainoltre che è illegittima anche la rettifica dei redditi che si basa suiversamenti effettuati anche sul conto corrente di un privato.

Circostanzaneanche applicabile alla fattispecie, non essendo nessuna operazionecontestata transitata sul conto corrente del ricorrente.

La presunzione che imovimenti bancari si traducano in maggiori ricavi non è utilizzabile neiconfronti di contribuenti che non svolgono attività di impresa o di lavoroautonomo come nella fattispecie, così come sancito da numerosagiurisprudenza di merito.5.1.

Il motivo è inammissibile, atteso che la questione non risultaaffrontata dalla sentenza impugnata.

Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale,ove di una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fattonon vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata, il ricorrente percassazione, al fine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale l’abbiasollevata, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr.Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).6.Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42del d.P.R. n. 600/73, dell'art.56 del d.P.R. n. 633/72 e dell'art. 7 dellaNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026Legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c . ilricorrente lamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né sisiano pronunciati sulla nullità dell'atto di accertamento, in quanto del tuttocarente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt. 42 e 56 inepigrafe, quanto dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente.

Non ècondivisibile la statuizione dei primi giudici e dei giudici di appello circa lamancata allegazione dell'autorizzazione del provvedimento delle indaginibancarie.

L'ufficio asseriva che tale autorizzazione è un atto preparatorioallo svolgimento della fase interna che non assume alcuna rilevanzaesterna ed è "sufficiente che esso esista e sia richiamato nella motivazionedell'atto accertamento.".

Ebbene, tale esistenza non era stata provatadall'Ufficio, nè nell'atto di accertamento, nè nel corso dell'intero giudizio,tenuto conto che il ricorrente è un privato cittadino.

Invece, i giudici sia diprime cure che di appello asserivano che esso esisteva senza accertarsene.L’ufficio doveva produrre l’autorizzazione nel caso di contenzioso, a pena dicarenza di motivazione.6.1.

Il motivo è inammissibile.6.2.

La C.T.R., a pagina 4, ultimo periodo, ha affermato che la questionecirca l’autorizzazione agli accertamenti bancari era stata sollevata per laprima volta all’udienza di discussione, sicchè, non essendo oggetto deimotivi di gravame originariamente proposti, non poteva essere presa inconsiderazione.

Il ricorrente non prende posizione sulla statuizione diinammissibilità, fondata sull’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992,secondo cui in appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, néè consentito proporre motivi di gravame in corso di giudizio, eludendo iltermine perentorio per proporre impugnazione.6.3.

Come già illustrato al punto 2.4 della presente ordinanza, infatti, ilmotivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per lequali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisioneNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo"del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass.9059/2025).7.

Con il settimo mezzo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 del codice civile, in relazione all'art. 360,comma 1, n.3 c.p.c.», il ricorrente sostiene che i giudici di seconde curenon abbiano rilevato e non si siano pronunciati sulla violazione e falsaapplicazione dell'art.2697 del codice civile, che trova applicazione anchenel processo tributario.

Le parti, dunque, devono provare le proprie ragionie il giudice, se lo ritiene opportuno, deve limitarsi a ripercorrere l'iterseguito dall'ufficio nell'emissione dell'atto impugnato, ma non puòsostituirsi a una delle parti per sostenere l'onere della prova. l primi giudicinon avevano rilevato che l'operato dell'Ufficio era illegittimo, in quanto, lapresunzione opera sul quantum debeatur e non già sull'accertamentodell'an, che deve trovare la sua giustificazione in altre norme. l giudici diseconde cure avrebbero rigettato l'appello del contribuente, senzaesaminare alcuna prova ed alcun documento.

Oltre alla documentazioneprobatoria già allegata sia al ricorso introduttivo che all'atto di appello, ilcontribuente, con dispendio di energie, era riuscito dopo tanto tempo adacquisire con notevoli costi, tutta la documentazione probatoria di ognisingola operazione bancaria contestata.

Le movimentazioni bancariecorrenti conto anticipi intestati a società, sui quali il ricorrente operavanella qualità di amministratore e/o delegato e tutte le operazioni eranocorrelate a normali operazioni commerciali e/o industriali, tutte registrate edocumentate come prevede la legge civilistica e fiscale nelle scrittureNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026contabili di società avente personalità giuridica.

Tutta la copiosadocumentazione bancaria, contabile, extra bancaria ed extra contabileprodotta dal contribuente nel corso del giudizio provava per ogni singolacontestazione chiaramente ed inequivocabilmente che tali operazionibancarie contestate dall'Ufficio, illogicamente ed in violazione di leggeanche di rango costituzionale, non potevano essere considerate imponibilefiscale8.Con l’ottavo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c. pc., dell'art.116 c.p.c., dell'art.167 c.p.c. e dell'art.23 del D.Lgs.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», si assume chenella impugnata sentenza, i giudici di appello non abbiano esaminato ladocumentazione presentata dal contribuente nel corso del giudizioomettendo di porre a fondamento della decisione le prove fornite e nonabbiano rilevato che tali prove e fatti non erano stati contestatispecificatamente dall'Ufficio.

Il contribuente aveva provato per ogni singolaoperazione la sua estraneità e che le movimentazioni bancarie non eranoassolutamente da considerarsi imponibile fiscale e l’Agenzia delle Entratenon aveva contestato le giustificazioni fornite.

A tali precetti non si eranoassolutamente attenuti i giudici dei appello, laddove avevano omesso diesaminare le doglianze, tanto di fatto che in diritto, puntualmente espostenel ricorso introduttivo e nell'atto di appello.

In particolare, il contenutodella sentenza, così come formulato, sarebbe talmente generico e vago danon potersi desumere quale sia stato lo svolgimento del processo e l'iterlogico i base al quale i giudici avevano deciso.8.1.

I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, sonoinammissibili.8.2.

In primo luogo, va stigmatizzata la genericità del riferimento alla“documentazione” che sarebbe stata depositata nel corso del giudizio, cheNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026rende la doglianza priva del requisito dell’autosufficienza imposto dall’art.366 c.p.c..8.3.

In secondo luogo, va ricordato che la violazione dell’art. 2967 c.c. èconfigurabile solo ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti,essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabilitidal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).8.4.

E’ stato altresì precisato da questa Corte che, mentre la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(tra le più recenti, Cass. n. 26739/2024).8.5.

Infine, il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altreNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento.

8.6. Il ricorrente non deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., che peraltro sarebbe ostacolato dall’esistenza di una dupliceconforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sfavorevole e tenta,piuttosto, di ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio,preclusa in sede di legittimità.9.

Con il nono motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 2979 del c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3c.p.c.», il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., stante la motivazione apparente.

Leargomentazioni del giudice sarebbero del tutto inidonee a rivelare leragioni della decisione e non consentirebbero l'identificazione dell'iterlogico seguito dalla Commissione per giungere alla conclusione fattapropria nel dispositivo. l giudici di appello non avevano rilevato che l'atto diaccertamento si basava su presunzioni neppure semplici, ma ipersemplici,e quindi in contrasto con la legge.

Esse erano prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza.

I giudici di appello si erano pertanto pronunciatisu semplici affermazioni contenute nell'Avviso di accertamento emessodall'Ufficio, che non aveva fornito alcuna prova sia nell'atto che nellacostituzione in giudizio.

In questo caso le presunzioni risultano esserearbitrarie, imprecise e discordanti.9.1.

Il motivo denuncia cumulativamente e dunque inammissibilmenteerrores in procedendo (motivazione apparente) ed errores in iudicando (violazione degli articoli 2967 c.c. e 115 c.p.c.), ontologicamenteincompatibili.9.2.

Invero, nella sentenza impugnata la C.T.R. prende in esame tutti imotivi di appello formulati dal contribuente, descrivendone l’oggetto emotivando la decisione per ognuno di essi, rilevandone in alcuni casiNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’inammissibilità per difetto di specificità e in altri l’infondatezza,rispettando abbondantemente il parametro del “minimo costituzionale”.

Ilricorrente non specifica quali motivi del ricorso in appello non sarebberostati esaminati, né tampoco ne illustra il contenuto.

Infine, reitera ladoglianza di violazione degli articoli 2967 c.c. e 115 c.p.c., già ritenutainammissibile in occasione dell’esame dei motivi numeri sette e otto.10.Con il decimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» deduce che lastatuizione dei giudici di primo grado circa la regolarità della notificazionedell'atto di accertamento non trovava riscontro nelle norme di legge chedisciplinano la notifica degli atti tributari.

Osserva di aver eccepito nelcorso del giudizio la nullità dell'atto de quo, in quanto l'Ufficio in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata AG n. 76583037118- 7, in unico plico,aveva notificato due avvisi di accertamento, uno per l'anno d'imposta 2009e l’altro l'anno d'imposta 2010.

Essendo gli accertamenti riferiti a due annidi imposta differenti risulterebbe del tutto evidente che tale notifica debbaconsiderarsi inesistente e di conseguenza gli stessi avvisi di accertamento(anno 2009 e anno 2010) devono essere considerati nulli a tutti gli effettidi legge.

Nella fattispecie, non può infatti trovare applicazione l'art.156 delc.p.c., essendo l'avviso di accertamento un atto amministrativo unilateralerecettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza delcontribuente mediante notifica a termini di legge e, avendo la stessanatura sostanziale e non processuale, lo scopo della notifica vieneraggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto, senzapossibilità di applicazione degli articoli 156 e seguenti del c.p.c.10.1.

La censura è inammissibile.

La questione, decisa sfavorevolmente daigiudici di primo grado (per come si dà atto a pagina 1 della sentenzaimpugnata), non risulta tempestivamente dedotta quale motivo digravame.

La C.T.R. ha analiticamente riprodotto il contenuto dei motivi diappello e li ha esaminati partitamente.

Non vi è traccia in sentenza di unNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026motivo di gravame avente ad oggetto la questione sulla quale i giudici diprimo grado si erano pronunciati negativamente, dovendosene pertantodesumere che sulla validità della notifica è sceso il giudicato interno.10.2.

Peraltro, premessa l’incontestata ricezione di entrambi gli avvisi diaccertamento e la loro tempestiva impugnazione, è consolidatol’orientamento di legittimità secondo cui non si ha violazione dell'art. 137cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimocontribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualorapiù atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusiin unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l'atto non sifaccia parte diligente con gli altri destinatari (Cass. 14635/2019, Cass. n.3195/2015, Cass. n. 17134/2007).10.3.

In ogni caso, assolutamente consolidato è l’orientamento di questaCorte secondo cui, in caso di nullità (provocata da qualunque vizio)della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtùdell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c. ( ex multis, Cass.

S.U. 19854/2004, Cass. n. 15554 del02/07/2009, nonchè Cass. nn. 2272/2011, 654/2014, 5057/2015,18480/2016, 11043/2018, 27561/2018, 6417/2019 e, tra le più recenti,Cass. n. 16163/2025).11.

Con l’undicesimo mezzo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsaapplicazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.97 dellaCostituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», il ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano ritenuto che nessun atto citatonelle motivazioni dell'accertamento era stato allegato allo stesso, né eraNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, nonostante essoricorrente lo avesse “eccepito”.

Eccepisce, pertanto, la nullità dell'attoimpositivo, per mancata allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art.3comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000.

Poichél'atto impugnato è inquadrabile tra quelli a cui è applicabile l'obbligo dellamotivazione ex art. 7 della Legge 212/2000, quando faccia riferimento adun altro atto deve essere corredato da quest'ultimo.11.1.

Il motivo è inammissibile.11.2.

La questione, per come si desume dalla sentenza, non risultaoggetto di motivo di gravame.

La parte ricorrente, oltre a non trascrivere ilcontenuto dell’avviso di accertamento e a non specificare quali atti, in tesinon notificati unitamente all’atto impositivo, erano stati richiamatinell’avviso di accertamento, non dimostra di aver formulato un tempestivomotivo di gravame avverso la statuizione di rigetto della doglianza adottatadai giudici di primo grado, riportata dalla C.T.R a pagina 1 della sentenzaimpugnata.

Se ne deve concludere che, sul punto, la sentenza di primogrado è passata in giudicato, sicchè la doglianza è in questa sedeinammissibile.12.

Con il dodicesimo ed ultimo motivo, rubricato «Nullità della sentenzaex artt. 36, comma 2, del D. Lgs 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente assume che lasentenza emessa dai giudici di appello è da considerarsi nulla anche aisensi dell'art.112 del c.p.c., in quanto non vi è corrispondenza tra il chiestoed il pronunciato.

La sentenza sarebbe viziata da ultra-extra petizione e daomessa pronuncia (artt.112, 115, 116 e 167 del c. p. c.).

Osserva, alriguardo, che l'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del DLgs n.546 del1992 -la cuiformulazione è quasi del tutto identica a quella dell'art. 132 comma 2 n. 4cpc -, prevede che la sentenza della commissione tributaria debbacontenere, tra l'altro, "la concisa esposizione dello svolgimento delNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026processo" e la "succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto."Senonchè, i giudici del gravame non si erano pronunciati nè in fatto nè indiritto su tutte le eccezioni sollevate da esso ricorrente, nè si eranopronunciati sull’eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata nelleproprie controdeduzioni.12.1.

Neppure tale motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità.12.2.

Il ricorrente lamenta cumulativamente vizi di extra petizione e diomessa pronuncia, senza specificare su quali motivi di gravame vi sia statal’omessa pronuncia e sotto quale profilo i giudici del gravame abbianoalterato petitum e causa petendi.12.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile13.

Nulla per le spese.14.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;nulla per le spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] foro di Roma giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore-resistente –avverso la sentenza n. 215/1/2017 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, depositata in data 16.3.2017, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. In data 17/12/2014 L’Agenzia delle Entrate, a mezzo raccomandata AG n.76583037118-7, notificava, in unico plico, a [OSCURATO:PERSONA] dueNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026avvisi di accertamento, per l'anno d'imposta 2009 e per l'anno d'imposta2010, a mezzo dei quali accertava un maggior reddito, comprensivo direddito da lavoro dipendente e reddito di capitale, a fini Irpef e relativeaddizionali, a seguito di indagini bancarie.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di L’Aquila, adita dal contribuenteche impugnava l’avviso di accertamento n. TA3050102610, relativoall’anno di imposta 2009, rigettava il ricorso.3. La CTR dell’Abruzzo, previo rilievo dell’inammissibilità dei motivi diopposizione sollevati per la prima volta all’udienza di discussione, rigettaval’appello.4. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a dodicimotivi.5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare allaeventuale discussione in pubblica udienza.6. E stata fissata l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].7. La Procura Generale, in persona del sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo – rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/92,dell'art.101 del c.p.c., degli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» il ricorrente afferma che nel giudizio diappello aveva eccepito la nullità della sentenza emessa dai giudici di primecure, avendo il difensore tempestivamente inoltrato istanza di rinvio dellatrattazione del merito, in quanto non era stata fissata preliminarmentel’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato.La medesima istanza era stata presentata anche alla C.T.R., in quanto eraNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026venuto a conoscenza che anche in questo caso non era stata fissatal’apposita udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione.2. Con il secondo motivo, rubricato «Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 47 e 52 delD.Lgs. n. 546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», ilricorrente deduce che nel giudizio di appello aveva eccepito la nullità dellasentenza emessa dai giudici di prime cure per violazione dell'art.47 delD.Lgs. 546/92 ed assume altresì la nullità della sentenza di appello perviolazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto in entrambi i casinon era stata fissata apposita udienza per la trattazione dell’istanza disospensione dell’atto impugnato.2.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.2.2. La C.T.R., a proposito del primo motivo di appello, ha ritenuto lacensura infondata in quanto la decisione sull’istanza di sospensionedell’atto impugnato “può essere adottata alla stessa udienza fissata per ladecisione del merito, peraltro fissata dopo soli sei mesi dalla presentazionedel ricorso” e che “essendo stato rigettato il ricorso deve ritenersiimplicitamente rigettata anche l’istanza di sospensione del provvedimentoimpugnato”.2.3. Il ricorrente non si confronta con l’argomentazione sottesa allastatuizione di rigetto, limitandosi a riproporre il motivo di gravame.2.4. Ed invero, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il motivod'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali ladecisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata,non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base delprovvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullitàsi risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed èNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366,n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass. 9059/2025).2.5. Peraltro, la decisione è conforme all’orientamento di questa Cortesecondo cui in tema di contenzioso tributario, il giudice che, senza ritardo,decide il merito della causa, omettendo di pronunciarsi sull'istanza disospensione dell'atto impugnato, non viola il diritto di difesa delcontribuente in quanto, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del1992, gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione dellasentenza di primo grado, per cui non sussiste alcun pregiudizio per lamancata decisione sull'istanza cautelare che, pur se favorevole, vienemeno con la decisione di merito ( tra le tante, Cass. n. 1149 del 2025).3.Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art. 42del d.p.r. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», silamenta che i giudici di appello non abbiano dichiarato la nullità dell’attoimpositivo in quanto sottoscritto dal soggetto sprovvisto di ius postulandi.Infatti, il sottoscrittore dell’atto non era abilitato a firmare, in quantoall’atto non era stata allegata ed indicata “una procura o una delega e irelativi poteri a proporre l’atto medesimo”. Inoltre, l’atto impugnato erasprovvisto del timbro dell’Ufficio.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto anche in questo caso la doglianzanon si confronta con la motivazione adottata dai giudici di appello. LaC.T.R., nell’esaminare il sesto motivo di gravame (in relazione al quale nonsi menziona in sentenza la questione dell’assenza di timbro dell’Ufficio, néil ricorrente trascrive il motivo di appello, al fine di dimostrare che si trattadi questione già oggetto del ricorso di primo grado), ha affermato “ilmotivo è infondato, in quanto risulta in atti la delega conferita dal Direttoreprovinciale al Capo ufficio controlli dott. [OSCURATO:PERSONA] anche per lasottoscrizione dell’avviso de quo”, dando dunque atto della produzionedella delega.Numero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/20263.2. Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ladelega non deve necessariamente essere notificata unitamente all’attoimpositivo, essendo sufficiente la sua esistenza che, se contestata, deveessere documentata dall’Ufficio (Cass. n. 14626/2000, Cass. n.3265/2024), come appunto avvenuto nel caso in esame, secondo quantoaccertato dai giudici di appello.3.3. La doglianza circa l’assenza di timbro dell’ufficio non risultatempestivamente proposta nei gradi di merito ed è pertanto inammissibilein questa sede, trattandosi di questione nuova. In ogni caso, va osservatol’accertamento tributario, in quanto atto amministrativo scritto, è esistenteanche quando, pur mancando, nel documento che incorpora la relativadichiarazione, il sigillo, o timbro dell'Ufficio, e pur essendo illeggibile lafirma del titolare dell'Ufficio, la dichiarazione sia, per l'insieme dellecircostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione,inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del poterenel cui esercizio essa è stata adottata. Infatti, l'apposizione del sigillo è, alpari della carta intestata, un profilo esteriore del documento e non unrequisito essenziale per la sua esistenza. (v. Cass. n. 9779 del 2003).4. Con il quarto motivo, rubricato «Insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 5 del c.p.c.», si sostiene che i giudici diappello avrebbero “erroneamente percepito i fatti di causa che sisostanziano nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità risultaincontestabilmente esclusa dagli atti, o nell'esistenza di un fatto la cuiverità è inconfutabilmente accertata”. L'esame "ab intrinseco" dellasentenza impugnata rivelerebbe una carenza di plausibilità nel percorsologico che, dall'esposizione dei fatti e dall'enunciazione della lorovalutazione porta all'emissione del dispositivo. Inoltre, la sentenza sarebbeviziata da insanabile contraddizione, basandosi su affermazioni fra lorocontrastanti, che non trovano riscontro nelle precisazioni delle conclusioniNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026riportate in sentenza. Secondo il ricorrente, la motivazione apparequantitativamente abbondante, ma in realtà solo apparente, in quanto igiudici della CTR non avevano rilevato che la metodologia istruttoria edaccertativa da parte dell’Ufficio è in contrasto con norme di legge, anche dirango costituzionale. L'Ufficio nella sua attività istruttoria, trasfusa nellescarne motivazioni dell'atto di accertamento, aveva infatti violato l'art.97della Costituzione e la Legge n. 212/2000. Nelle motivazioni dell'atto diaccertamento, l'Ufficio omette di indicare lo svolgersi dell'attività istruttoriache è viziata, poichè in contrasto con le norme di legge che sovrintendonol'attività dell'Ufficio. L'Ufficio infatti, senza alcuna motivazione, attribuivacome reddito al contribuente operazioni bancarie compiute dallo stessonella qualità di amministratore di società o come delegato, riproducendouna tabella "criptica" di operazioni bancarie tipiche di società commercialied industriali.4.1. Il motivo è inammissibile, sotto vari profili.4.2. Innanzitutto, a fronte di una duplice conforme pronuncia di merito(cd. ”doppia conforme“), il ricorso per cassazione poteva essere spiegatoesclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360,comma 1, c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art.348-ter del medesimo codice, vigente «ratione temporis» e applicabileanche alle sentenze pronunciate dalle [OSCURATO:PERSONA], oraCorti di giustizia tributaria di secondo grado (cfr. Cass. Sez. Un. n.8053/2014); né l’impugnante, al fine di non incorrere nella preclusione dicui innanzi, si è premurato di dimostrare la diversità delle ragioni di fattoposte a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell’appello (cfr. Cass. n. 26934/2023, Cass. n.5947/2023, Cass. n. 26774/2016).4.3. In secondo luogo, secondo il consolidato insegnamento di questaCorte, l’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. consente di denunciar in sede diNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026legittimità l’omesso esame di un vero e proprio ”fatto“ in senso storico enormativo, e cioè di un preciso accadimento, di una specifica circostanzanaturalistica, di un dato materiale, di un episodio fenomenico rilevante.Non costituiscono, invece, ”fatti“ le questioni giuridiche, le argomentazionio deduzioni difensive e gli elementi istruttori (cfr. Cass. n. 25171/2024,Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass.22397/2019).4.4. Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanzaanche del dato extratestuale), aver costituito oggetto di discussione erivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame,avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr.Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n.21973/2021, Cass. n. 15860/2019).4.5. Ne discende che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agliartt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente ètenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fattoabbia formato oggetto di discussione processuale fra le parti e la sua”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass.n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).4.6. Ora, a prescindere dal rilievo che il suaccennato onere deduttivo non èstato adeguatamente assolto, va osservato che le censure sollevateesorbitano dal perimetro applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,non sostanziandosi nella denuncia della mancata disamina di un fattostorico, principale o secondario, oggetto di discussione e di caratteredecisivo, nei termini innanzi illustrati, risolvendosi in una complessivacritica all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dal giudice diappello, prospettato in ricorso come erroneo e deficitario.Numero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/20265. Con il quinto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.32 del d.P.R. 600/73, in. relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.» silamenta che i giudici di appello non avrebbero esaminato e non sisarebbero pronunciati sulla circostanza che il ricorrente è un privatocittadino lavoratore dipendente e che le somme contestate nell'atto diaccertamento (versamenti e prelevamenti tipici di una società commercialee/o industriale) non erano transitate sul proprio conto corrente. Evidenziainoltre che è illegittima anche la rettifica dei redditi che si basa suiversamenti effettuati anche sul conto corrente di un privato. Circostanzaneanche applicabile alla fattispecie, non essendo nessuna operazionecontestata transitata sul conto corrente del ricorrente. La presunzione che imovimenti bancari si traducano in maggiori ricavi non è utilizzabile neiconfronti di contribuenti che non svolgono attività di impresa o di lavoroautonomo come nella fattispecie, così come sancito da numerosagiurisprudenza di merito.5.1. Il motivo è inammissibile, atteso che la questione non risultaaffrontata dalla sentenza impugnata. Si richiama, in proposito, ilconsolidato insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale,ove di una determinata questione giuridica implicante accertamenti di fattonon vi sia cenno alcuno nella sentenza impugnata, il ricorrente percassazione, al fine di non incorrere in una declaratoria di inammissibilitàper novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenutadeduzione nei pregressi gradi di giudizio, ma anche di indicare, in ossequioal principio di autosufficienza del ricorso, in quale atto processuale l’abbiasollevata, in modo da consentire alla Corte di controllare «ex actis» laveridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (cfr.Cass. n. 864/2023, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021, Cass. n.25056/2020).6.Con il sesto motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 42del d.P.R. n. 600/73, dell'art.56 del d.P.R. n. 633/72 e dell'art. 7 dellaNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026Legge n. 212/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c . ilricorrente lamenta che i giudici della CTR non abbiano esaminato, né sisiano pronunciati sulla nullità dell'atto di accertamento, in quanto del tuttocarente di motivazione, in palese violazione tanto degli artt. 42 e 56 inepigrafe, quanto dell'art.7 dello Statuto dei diritti del Contribuente. Non ècondivisibile la statuizione dei primi giudici e dei giudici di appello circa lamancata allegazione dell'autorizzazione del provvedimento delle indaginibancarie. L'ufficio asseriva che tale autorizzazione è un atto preparatorioallo svolgimento della fase interna che non assume alcuna rilevanzaesterna ed è "sufficiente che esso esista e sia richiamato nella motivazionedell'atto accertamento.". Ebbene, tale esistenza non era stata provatadall'Ufficio, nè nell'atto di accertamento, nè nel corso dell'intero giudizio,tenuto conto che il ricorrente è un privato cittadino. Invece, i giudici sia diprime cure che di appello asserivano che esso esisteva senza accertarsene.L’ufficio doveva produrre l’autorizzazione nel caso di contenzioso, a pena dicarenza di motivazione.6.1. Il motivo è inammissibile.6.2. La C.T.R., a pagina 4, ultimo periodo, ha affermato che la questionecirca l’autorizzazione agli accertamenti bancari era stata sollevata per laprima volta all’udienza di discussione, sicchè, non essendo oggetto deimotivi di gravame originariamente proposti, non poteva essere presa inconsiderazione. Il ricorrente non prende posizione sulla statuizione diinammissibilità, fondata sull’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992,secondo cui in appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, néè consentito proporre motivi di gravame in corso di giudizio, eludendo iltermine perentorio per proporre impugnazione.6.3. Come già illustrato al punto 2.4 della presente ordinanza, infatti, ilmotivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per lequali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisioneNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste abase del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle qualicomporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento delloscopo; tale nullità si risolve in un "non motivo"del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata conl'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. ( tra le più recenti, Cass.9059/2025).7. Con il settimo mezzo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 del codice civile, in relazione all'art. 360,comma 1, n.3 c.p.c.», il ricorrente sostiene che i giudici di seconde curenon abbiano rilevato e non si siano pronunciati sulla violazione e falsaapplicazione dell'art.2697 del codice civile, che trova applicazione anchenel processo tributario. Le parti, dunque, devono provare le proprie ragionie il giudice, se lo ritiene opportuno, deve limitarsi a ripercorrere l'iterseguito dall'ufficio nell'emissione dell'atto impugnato, ma non puòsostituirsi a una delle parti per sostenere l'onere della prova. l primi giudicinon avevano rilevato che l'operato dell'Ufficio era illegittimo, in quanto, lapresunzione opera sul quantum debeatur e non già sull'accertamentodell'an, che deve trovare la sua giustificazione in altre norme. l giudici diseconde cure avrebbero rigettato l'appello del contribuente, senzaesaminare alcuna prova ed alcun documento. Oltre alla documentazioneprobatoria già allegata sia al ricorso introduttivo che all'atto di appello, ilcontribuente, con dispendio di energie, era riuscito dopo tanto tempo adacquisire con notevoli costi, tutta la documentazione probatoria di ognisingola operazione bancaria contestata. Le movimentazioni bancariecorrenti conto anticipi intestati a società, sui quali il ricorrente operavanella qualità di amministratore e/o delegato e tutte le operazioni eranocorrelate a normali operazioni commerciali e/o industriali, tutte registrate edocumentate come prevede la legge civilistica e fiscale nelle scrittureNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026contabili di società avente personalità giuridica. Tutta la copiosadocumentazione bancaria, contabile, extra bancaria ed extra contabileprodotta dal contribuente nel corso del giudizio provava per ogni singolacontestazione chiaramente ed inequivocabilmente che tali operazionibancarie contestate dall'Ufficio, illogicamente ed in violazione di leggeanche di rango costituzionale, non potevano essere considerate imponibilefiscale8.Con l’ottavo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.115 c. pc., dell'art.116 c.p.c., dell'art.167 c.p.c. e dell'art.23 del D.Lgs.546/92, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», si assume chenella impugnata sentenza, i giudici di appello non abbiano esaminato ladocumentazione presentata dal contribuente nel corso del giudizioomettendo di porre a fondamento della decisione le prove fornite e nonabbiano rilevato che tali prove e fatti non erano stati contestatispecificatamente dall'Ufficio. Il contribuente aveva provato per ogni singolaoperazione la sua estraneità e che le movimentazioni bancarie non eranoassolutamente da considerarsi imponibile fiscale e l’Agenzia delle Entratenon aveva contestato le giustificazioni fornite. A tali precetti non si eranoassolutamente attenuti i giudici dei appello, laddove avevano omesso diesaminare le doglianze, tanto di fatto che in diritto, puntualmente espostenel ricorso introduttivo e nell'atto di appello. In particolare, il contenutodella sentenza, così come formulato, sarebbe talmente generico e vago danon potersi desumere quale sia stato lo svolgimento del processo e l'iterlogico i base al quale i giudici avevano deciso.8.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi, sonoinammissibili.8.2. In primo luogo, va stigmatizzata la genericità del riferimento alla“documentazione” che sarebbe stata depositata nel corso del giudizio, cheNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026rende la doglianza priva del requisito dell’autosufficienza imposto dall’art.366 c.p.c..8.3. In secondo luogo, va ricordato che la violazione dell’art. 2967 c.c. èconfigurabile solo ove si contesti al giudice di aver attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni, e non invece quando oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice medesimo abbia svolto delle prove proposte dalle parti,essendo la stessa sindacabile in cassazione entro i ristretti limiti stabilitidal novellato art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n.32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).8.4. E’ stato altresì precisato da questa Corte che, mentre la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, perdedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice,contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da taledisposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c.(tra le più recenti, Cass. n. 26739/2024).8.5. Infine, il mancato esame di un documento può essere denunciato percassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su unpunto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documentonon esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare,con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altreNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice dimerito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva difondamento. 8.6. Il ricorrente non deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360c.p.c., che peraltro sarebbe ostacolato dall’esistenza di una dupliceconforme pronuncia di merito (cd. ”doppia conforme“) sfavorevole e tenta,piuttosto, di ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio,preclusa in sede di legittimità.9. Con il nono motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 2979 del c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3c.p.c.», il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., stante la motivazione apparente. Leargomentazioni del giudice sarebbero del tutto inidonee a rivelare leragioni della decisione e non consentirebbero l'identificazione dell'iterlogico seguito dalla Commissione per giungere alla conclusione fattapropria nel dispositivo. l giudici di appello non avevano rilevato che l'atto diaccertamento si basava su presunzioni neppure semplici, ma ipersemplici,e quindi in contrasto con la legge. Esse erano prive dei requisiti di gravità,precisione e concordanza. I giudici di appello si erano pertanto pronunciatisu semplici affermazioni contenute nell'Avviso di accertamento emessodall'Ufficio, che non aveva fornito alcuna prova sia nell'atto che nellacostituzione in giudizio. In questo caso le presunzioni risultano esserearbitrarie, imprecise e discordanti.9.1. Il motivo denuncia cumulativamente e dunque inammissibilmenteerrores in procedendo (motivazione apparente) ed errores in iudicando (violazione degli articoli 2967 c.c. e 115 c.p.c.), ontologicamenteincompatibili.9.2. Invero, nella sentenza impugnata la C.T.R. prende in esame tutti imotivi di appello formulati dal contribuente, descrivendone l’oggetto emotivando la decisione per ognuno di essi, rilevandone in alcuni casiNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026l’inammissibilità per difetto di specificità e in altri l’infondatezza,rispettando abbondantemente il parametro del “minimo costituzionale”. Ilricorrente non specifica quali motivi del ricorso in appello non sarebberostati esaminati, né tampoco ne illustra il contenuto. Infine, reitera ladoglianza di violazione degli articoli 2967 c.c. e 115 c.p.c., già ritenutainammissibile in occasione dell’esame dei motivi numeri sette e otto.10.Con il decimo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» deduce che lastatuizione dei giudici di primo grado circa la regolarità della notificazionedell'atto di accertamento non trovava riscontro nelle norme di legge chedisciplinano la notifica degli atti tributari. Osserva di aver eccepito nelcorso del giudizio la nullità dell'atto de quo, in quanto l'Ufficio in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo raccomandata AG n. 76583037118- 7, in unico plico,aveva notificato due avvisi di accertamento, uno per l'anno d'imposta 2009e l’altro l'anno d'imposta 2010. Essendo gli accertamenti riferiti a due annidi imposta differenti risulterebbe del tutto evidente che tale notifica debbaconsiderarsi inesistente e di conseguenza gli stessi avvisi di accertamento(anno 2009 e anno 2010) devono essere considerati nulli a tutti gli effettidi legge. Nella fattispecie, non può infatti trovare applicazione l'art.156 delc.p.c., essendo l'avviso di accertamento un atto amministrativo unilateralerecettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza delcontribuente mediante notifica a termini di legge e, avendo la stessanatura sostanziale e non processuale, lo scopo della notifica vieneraggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto, senzapossibilità di applicazione degli articoli 156 e seguenti del c.p.c.10.1. La censura è inammissibile. La questione, decisa sfavorevolmente daigiudici di primo grado (per come si dà atto a pagina 1 della sentenzaimpugnata), non risulta tempestivamente dedotta quale motivo digravame. La C.T.R. ha analiticamente riprodotto il contenuto dei motivi diappello e li ha esaminati partitamente. Non vi è traccia in sentenza di unNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026motivo di gravame avente ad oggetto la questione sulla quale i giudici diprimo grado si erano pronunciati negativamente, dovendosene pertantodesumere che sulla validità della notifica è sceso il giudicato interno.10.2. Peraltro, premessa l’incontestata ricezione di entrambi gli avvisi diaccertamento e la loro tempestiva impugnazione, è consolidatol’orientamento di legittimità secondo cui non si ha violazione dell'art. 137cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimocontribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualorapiù atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusiin unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l'atto non sifaccia parte diligente con gli altri destinatari (Cass. 14635/2019, Cass. n.3195/2015, Cass. n. 17134/2007).10.3. In ogni caso, assolutamente consolidato è l’orientamento di questaCorte secondo cui, in caso di nullità (provocata da qualunque vizio)della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtùdell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c. ( ex multis, Cass. S.U. 19854/2004, Cass. n. 15554 del02/07/2009, nonchè Cass. nn. 2272/2011, 654/2014, 5057/2015,18480/2016, 11043/2018, 27561/2018, 6417/2019 e, tra le più recenti,Cass. n. 16163/2025).11. Con l’undicesimo mezzo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsaapplicazione della Legge 241/90, della Legge 212/2000 e dell'art.97 dellaCostituzione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», il ricorrentelamenta che i giudici della CTR non abbiano ritenuto che nessun atto citatonelle motivazioni dell'accertamento era stato allegato allo stesso, né eraNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, nonostante essoricorrente lo avesse “eccepito”. Eccepisce, pertanto, la nullità dell'attoimpositivo, per mancata allegazione degli atti prodromici, ai sensi dell'art.3comma 3 della Legge 241/90 e dell'art.7 della Legge 212/2000. Poichél'atto impugnato è inquadrabile tra quelli a cui è applicabile l'obbligo dellamotivazione ex art. 7 della Legge 212/2000, quando faccia riferimento adun altro atto deve essere corredato da quest'ultimo.11.1. Il motivo è inammissibile.11.2. La questione, per come si desume dalla sentenza, non risultaoggetto di motivo di gravame. La parte ricorrente, oltre a non trascrivere ilcontenuto dell’avviso di accertamento e a non specificare quali atti, in tesinon notificati unitamente all’atto impositivo, erano stati richiamatinell’avviso di accertamento, non dimostra di aver formulato un tempestivomotivo di gravame avverso la statuizione di rigetto della doglianza adottatadai giudici di primo grado, riportata dalla C.T.R a pagina 1 della sentenzaimpugnata. Se ne deve concludere che, sul punto, la sentenza di primogrado è passata in giudicato, sicchè la doglianza è in questa sedeinammissibile.12. Con il dodicesimo ed ultimo motivo, rubricato «Nullità della sentenzaex artt. 36, comma 2, del D. Lgs 546/1992, 112 cpc e 118 disp.att. c.p.c.,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», il ricorrente assume che lasentenza emessa dai giudici di appello è da considerarsi nulla anche aisensi dell'art.112 del c.p.c., in quanto non vi è corrispondenza tra il chiestoed il pronunciato. La sentenza sarebbe viziata da ultra-extra petizione e daomessa pronuncia (artt.112, 115, 116 e 167 del c. p. c.). Osserva, alriguardo, che l'art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del DLgs n.546 del1992 -la cuiformulazione è quasi del tutto identica a quella dell'art. 132 comma 2 n. 4cpc -, prevede che la sentenza della commissione tributaria debbacontenere, tra l'altro, "la concisa esposizione dello svolgimento delNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026processo" e la "succinta esposizione dei motivi in fatto ed in diritto."Senonchè, i giudici del gravame non si erano pronunciati nè in fatto nè indiritto su tutte le eccezioni sollevate da esso ricorrente, nè si eranopronunciati sull’eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata nelleproprie controdeduzioni.12.1. Neppure tale motivo si sottrae al rilievo di inammissibilità.12.2. Il ricorrente lamenta cumulativamente vizi di extra petizione e diomessa pronuncia, senza specificare su quali motivi di gravame vi sia statal’omessa pronuncia e sotto quale profilo i giudici del gravame abbianoalterato petitum e causa petendi.12. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile13. Nulla per le spese.14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Cortedà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;nulla per le spese.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.3.2026.Il PresidenteNumero registro generale 24224/2017Numero sezionale 1968/2026Numero di raccolta generale 11118/2026Data pubblicazione 25/04/2026([OSCURATO:PERSONA])