CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 30658/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, rappresentato e difeso in proprio; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1104/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. n. 30658/2021 sez. M3 - ud. 08-06-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 8/7/2021 (n. 1104/2021), la Corte d'ap- pello di L'Aquila ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], dell'importo di euro 500,00 a titolo di risarcimento dei danni, per avere il [OSCURATO:PERSONA] leso l'onore e la re- putazione del Colaiacovo apostrofandolo, nella sua qualità di professio- nista, all'interno dei locali del Tribunale di Sulmona, con l'espressione "avvocato di cazzo"; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vato come l'appello proposto dal Colaiacovo avverso l'importo della li- quidazione risarcitoria riconosciuta in proprio favore non fosse fondato, avendo il primo giudice correttamente contenuto l'entità di tale risar- cimento in considerazione della natura dell'offesa, palesemente gene- rica, idonea più a prestarsi ad una vaga manifestazione di astio che non ad una forma di attribuzione, al professionista, di particolari qualità negative; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1226 e 2043 c.c., per avere i giudici del merito erroneamente esercitato il proprio potere di liquidazione equitativa del danno alla persona, avendo riconosciuto in favore dell'attore un im- porto a titolo risarcitorio meramente simbolico, palese sproporzionato e incongruo rispetto all'entità dell'offesa subita;Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30658/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giu- dice d'appello dettato una motivazione meramente apparente a fonda- mento della decisione assunta, nella specie argomentata in modo con- traddittorio e irriducibilmente lacunoso; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione - sono manifestamente infondati; osserva sul punto il Collegio come, con riguardo al preteso illegit- timo esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non pa- trimoniale, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legit- timità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01); nella specie, il giudice a quo, nell'aver legato la determinazione dell'importo liquidato alle circostanze costituite dall'avvenuta pronun- cia dell'offesa, da parte del [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo il ri- fiuto del Colaiacomo di aderire alla transazione proposta dal difensore della controparte, e dalla conseguente connotazione, in termini di te- nue intensità, dell'elemento psicologico a fondamento dell'offesa (at- teso il relativo carattere maggiormente legato alla rabbia provata per la mancata accettazione della transazione che non alla volontà di of- fendere la persona del Colaiacovo), risulta aver dato conto in modo sufficientemente congruo del peso specifico attribuito ad ognuno degli indici valorizzati, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito (cfr., sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01); in particolare, con specifico riguardo alla doglianza concernente il preteso carattere apparente della motivazione dettata nella sentenza Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30658/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri impugnata, varrà sottolineare come, ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del docu- mento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del deci- dere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enun- ciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incon- grui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di ricono- scerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum; secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intes- suta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili; in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del prov- vedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica con- dotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 - 01); ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della deci- sione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il per- corso logico, avendo la corte d'appello dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, delle ragioni indicate a fondamento del conteni- mento dell'entità risarcitoria liquidata in favore del danneggiato, a ciò provvedendo sulla base di criteri interpretativi e valutativi dotati di s Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30658/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri piena ragionevolezza e congruità logica, senza che la liquidazione ope- rato sia valsa a segnalarsi per il relativo carattere meramente simbolico o manifestamente abnorme, incongruo o sproporzionato; l'iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base delle indicate premesse è dunque valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dal ricorrente; con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato la considerazione delle specifiche modalità di commissione dell'illecito ascritto alla re- sponsabilità di controparte, senza tener conto del contesto giudiziario e del particolare luogo, i locali di un tribunale, in cui l'offesa fu profe- rita; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- Adunanza del 8 giugno 2022 - R. G. n. 30658/2021 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri mente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia), rima- nendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rap- presentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, an- corché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, occorre rilevare l'inammissibilità della censura in esame, avendo il ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle occorrenze di fatto asseritamente dalla stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una sicura (e non già meramente probabile) diversa risoluzione dell'o- dierna controversia; osserva il Collegio, pertanto, come, attraverso le odierne censure, il ricorrente altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il proprio soggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere la corte territoriale erro- neamente giudicato tardiva la produzione, da parte dell'appellante, di pronunce giudiziarie costituenti precedenti utili ai fini della decisione, in contrasto con la relativa funzione meramente argomentativa e non probatoria;Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30658/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il motivo è inammissibile per carenza di interesse; osserva il Collegio come, al di là della correttezza del provvedi- mento di diniego assunto dal giudice d'appello in relazione all'ammis- sione della produzione relativa ai precedenti giurisprudenziali offerti dall'odierno ricorrente (testi ai quali va disconosciuta la qualità di 'do- cumenti' stricto sensu rilevanti ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), l'adozione di tale provvedimento, da parte del giudice a quo, fu tale da non pre- giudicare in alcun modo le prerogative di difesa della parte interessata, rimanendo quest'ultima in ogni caso pienamente abilitata ad allegare la documentazione relativa a tali precedenti giurisprudenziali alla pro- pria comparsa conclusionale al fine di avvalersene in chiave argomen- tativa; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta in- fondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ri- corrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 600,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Adunanza del 8 giugno 2022 - R.G. n. 30658/2021 - rel. cons.