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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05301/2024

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icorso iscritto al n. 24138/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Varese dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].) tre distinti avvisi di accertamento con i quali determinava i maggiori importi da questa dovuti a titolo di IRES, IRAP e IVA in riferimento agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 e contestualmente irrogava alla prefata società le sanzioni previste dalla legge.

Contro i predetti avvisi di accertamento la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese, la quale, con sentenza n. 381/01/14 del 4 luglio 2014, riuniti i procedimenti, annullava gli atti impositivi impugnati.

L’Agenzia delle Entrate spiegava, quindi, appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

Quest’ultima, con sentenza n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016, in riforma della decisione gravata, respingeva l’originario ricorso della parte privata.

Rilevava il giudice regionale: - che negli anni suindicati erano state registrate nei libri contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. diverse fatture emesse nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di qui in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), le quali si riferivano a operazioni oggettivamente inesistenti; - che la fittizietà di queste operazioni era desumibile da una serie di irregolarità e anomalie emerse dal confronto fra la contabilità della ditta emittente e quella della società contribuente (fatture registrate soltanto dalla seconda, e non anche dalla prima; importi differenti indicati nelle medesime fatture registrate dall’una e dell’altra; pluralità di fatture recanti lo stesso numero progressivo; fatture recanti un numero successivo a quello dell’ultima annotata dall’emittente nel registro IVA delle vendite; ecc.); - che, a fronte dei numerosi elementi indiziari di segno contrario offerti dall’Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’effettività delle descritte operazioni, ma di tanto non si era fatta carico.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.. 1.1 Si sostiene che la C.T.R. avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova fra le parti, facendo gravare sulla contribuente le conseguenze della mancata dimostrazione dell’effettività delle operazioni commerciali intercorse fra la stessa e la [OSCURATO:SOCIETA]., quali risultanti dalle fatture indicate negli avvisi di accertamento impugnati, sebbene l’Agenzia delle Entrate si fosse limitata ad avanzare al riguardo semplici sospetti, non suffragati da attendibili riscontri indiziari.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si lamenta l’omesso esame degli elementi di prova offerti e delle giustificazioni addotte dalla contribuente a supporto dell’esistenza delle fatture contestate . 2.1 Viene rimproverato al giudice regionale di non aver tenuto conto delle schede tecniche (altrimenti denominate schede di specifica , schede di consuntivo , distinte o più genericamente schede ) depositate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. già nell’àmbito del procedimento di verifica e allegate al processo verbale di constatazione, le quali rappresentavano un fatto storico decisivo ai fini della dimostrazione dell’esistenza delle operazioni relative alle fatture contestate , in quanto da esse era possibile risalire… a quanto era stato fornito dalla ”[OSCURATO:PERSONA]“ alla ”[OSCURATO:PERSONA]“ e contemporaneamente era possibile anche risalire ai ricavi che quei costi a(veva)no generato nella ”[OSCURATO:PERSONA]“ .

3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Dalla lettura della decisione impugnata emerge chiaramente che l’[OSCURATO:PERSONA] ha offerto numerosi indizi dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali contestate, consistenti nelle gravi irregolarità e anomalie riscontrate dalla Compagnia di Saronno della Guardia di Finanza nel corso dell’attività di verifica condotta nei confronti della contribuente e della sua apparente fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]..

Alle pagg. 4-6 della sentenza viene, infatti, evidenziato: - che negli anni 2008-2010 erano state annotate nei registri contabili dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fatture per importi diversi da quelli in esse indicati; - che, con riferimento allo stesso arco temporale, erano state rinvenute fatture recanti identico numero progressivo (la 67 del 2008, la 11 e la 12 del 2009, la 1 e la 2 del 2010) e tuttavia registrate contabilmente dalle due società per importi diversi; - che nella scheda di mastro della [OSCURATO:SOCIETA]. intestata alla cliente [OSCURATO:SOCIETA]. risultavano annotate soltanto tre fatture relative all’anno 2008 (la n. 29, la n. 41 e la n. 67); - che per gli anni 2008-2010 le annotazioni del registro IVA delle vendite tenuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. si arrestavano, rispettivamente, alle fatture n. 70 del 31 dicembre 2008, n. 15 del 31 dicembre 2009 e n. 6 del 23 novembre 2010, laddove, invece, in quello stesso triennio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato fatture passive recanti un numero progressivo superiore e una data successiva a quella dell’ultima fattura annotata dall’emittente; - che le fatture relative all’anno 2010 erano state registrate dalla contribuente senza rispettare un normale ordine cronologico (la n. 110 del 30 aprile era seguìta dalla n. 53 del 4 maggio e dalla n. 1 del 30 giugno); - che l’IVA inerente alle operazioni in discorso era stata portata a credito dalla contribuente, ma non versata all’erario dall’emittente.

3.2. In un simile contesto, rettamente il giudice tributario regionale ha addossato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere della prova contraria. 3.3 Giova, al riguardo, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di ripresa a tassazione peroperazioni oggettivamente inesistenti, ove la fattura costituisca, in tutto o in parte, mera espressione cartolare ditransazioni commerciali mai realmente concluse da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria, del fatto che l’operazione fatturata non sia stata effettuata; successivamente spetta al contribuente fornire la prova (contraria) dell’effettività delleoperazioni contestate, la quale non può risolversi nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché sono proprio questi gli espedienti normalmente utilizzati allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 2470/2023, Cass. n. 24160/2022, Cass. n. 36749/2021, Cass. n. 8919/2020). 3.4 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente attenuto il giudice d’appello, sicchè deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione di legge.

4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1 Per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ”fatto“ in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante.

Non costituiscono, invece, ”fatti“, nell’accezione indicata, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019).

Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto didiscussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019).

Ne consegue che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fatto abbia formato oggetto didiscussione processuale fra le parti e la sua ”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020). 4.2 Ciò posto, va anzitutto notato che la sollevata censura non si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, nei termini innanzi chiariti, ma si risolve in una generica doglianza circa la mancata valutazione da parte del giudice di merito di argomenti difensivi ed elementi istruttori offerti dalla contribuente a dimostrazione dell’infondatezza dell’avanzata pretesa tributaria. 4.3 Fermo quanto precede, il motivo si appalesa, in ogni caso, privo di autosufficienza, non avendo la società impugnante provveduto a trascrivere in ricorso il contenuto delle schede di cui lamenta l’omesso esame, in modo da consentire alla Corte di verificare se le circostanze ricavabili dai suddetti documenti fossero realmente «decisive», cioè dotate di tale rilievo probatorio da condurre con certezza il giudice di merito, ove questi le avesse tenute in considerazione, a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta.

5. In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 13.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso iscritto al n. 24138/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Innocenzo, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Varese dell’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] (d’ora in poi [OSCURATO:SOCIETA].) tre distinti avvisi di accertamento con i quali determinava i maggiori importi da questa dovuti a titolo di IRES, IRAP e IVA in riferimento agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010 e contestualmente irrogava alla prefata società le sanzioni previste dalla legge. Contro i predetti avvisi di accertamento la contribuente proponeva separati ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Varese, la quale, con sentenza n. 381/01/14 del 4 luglio 2014, riuniti i procedimenti, annullava gli atti impositivi impugnati. L’Agenzia delle Entrate spiegava, quindi, appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. Quest’ultima, con sentenza n. 1469/2016 depositata il 14 marzo 2016, in riforma della decisione gravata, respingeva l’originario ricorso della parte privata. Rilevava il giudice regionale: - che negli anni suindicati erano state registrate nei libri contabili della [OSCURATO:SOCIETA]. diverse fatture emesse nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. (di qui in avanti [OSCURATO:SOCIETA].), le quali si riferivano a operazioni oggettivamente inesistenti; - che la fittizietà di queste operazioni era desumibile da una serie di irregolarità e anomalie emerse dal confronto fra la contabilità della ditta emittente e quella della società contribuente (fatture registrate soltanto dalla seconda, e non anche dalla prima; importi differenti indicati nelle medesime fatture registrate dall’una e dell’altra; pluralità di fatture recanti lo stesso numero progressivo; fatture recanti un numero successivo a quello dell’ultima annotata dall’emittente nel registro IVA delle vendite; ecc.); - che, a fronte dei numerosi elementi indiziari di segno contrario offerti dall’Ufficio, la contribuente avrebbe dovuto dimostrare l’effettività delle descritte operazioni, ma di tanto non si era fatta carico. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., viene denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c.. 1.1 Si sostiene che la C.T.R. avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova fra le parti, facendo gravare sulla contribuente le conseguenze della mancata dimostrazione dell’effettività delle operazioni commerciali intercorse fra la stessa e la [OSCURATO:SOCIETA]., quali risultanti dalle fatture indicate negli avvisi di accertamento impugnati, sebbene l’Agenzia delle Entrate si fosse limitata ad avanzare al riguardo semplici sospetti, non suffragati da attendibili riscontri indiziari. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., si lamenta l’omesso esame degli elementi di prova offerti e delle giustificazioni addotte dalla contribuente a supporto dell’esistenza delle fatture contestate . 2.1 Viene rimproverato al giudice regionale di non aver tenuto conto delle schede tecniche (altrimenti denominate schede di specifica , schede di consuntivo , distinte o più genericamente schede ) depositate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. già nell’àmbito del procedimento di verifica e allegate al processo verbale di constatazione, le quali rappresentavano un fatto storico decisivo ai fini della dimostrazione dell’esistenza delle operazioni relative alle fatture contestate , in quanto da esse era possibile risalire… a quanto era stato fornito dalla ”[OSCURATO:PERSONA]“ alla ”[OSCURATO:PERSONA]“ e contemporaneamente era possibile anche risalire ai ricavi che quei costi a(veva)no generato nella ”[OSCURATO:PERSONA]“ . 3. Il primo motivo è infondato. 3.1 Dalla lettura della decisione impugnata emerge chiaramente che l’[OSCURATO:PERSONA] ha offerto numerosi indizi dell’oggettiva inesistenza delle operazioni commerciali contestate, consistenti nelle gravi irregolarità e anomalie riscontrate dalla Compagnia di Saronno della Guardia di Finanza nel corso dell’attività di verifica condotta nei confronti della contribuente e della sua apparente fornitrice [OSCURATO:SOCIETA].. Alle pagg. 4-6 della sentenza viene, infatti, evidenziato: - che negli anni 2008-2010 erano state annotate nei registri contabili dalla [OSCURATO:SOCIETA]. fatture per importi diversi da quelli in esse indicati; - che, con riferimento allo stesso arco temporale, erano state rinvenute fatture recanti identico numero progressivo (la 67 del 2008, la 11 e la 12 del 2009, la 1 e la 2 del 2010) e tuttavia registrate contabilmente dalle due società per importi diversi; - che nella scheda di mastro della [OSCURATO:SOCIETA]. intestata alla cliente [OSCURATO:SOCIETA]. risultavano annotate soltanto tre fatture relative all’anno 2008 (la n. 29, la n. 41 e la n. 67); - che per gli anni 2008-2010 le annotazioni del registro IVA delle vendite tenuto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. si arrestavano, rispettivamente, alle fatture n. 70 del 31 dicembre 2008, n. 15 del 31 dicembre 2009 e n. 6 del 23 novembre 2010, laddove, invece, in quello stesso triennio, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva contabilizzato fatture passive recanti un numero progressivo superiore e una data successiva a quella dell’ultima fattura annotata dall’emittente; - che le fatture relative all’anno 2010 erano state registrate dalla contribuente senza rispettare un normale ordine cronologico (la n. 110 del 30 aprile era seguìta dalla n. 53 del 4 maggio e dalla n. 1 del 30 giugno); - che l’IVA inerente alle operazioni in discorso era stata portata a credito dalla contribuente, ma non versata all’erario dall’emittente. 3.2. In un simile contesto, rettamente il giudice tributario regionale ha addossato alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere della prova contraria. 3.3 Giova, al riguardo, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di ripresa a tassazione peroperazioni oggettivamente inesistenti, ove la fattura costituisca, in tutto o in parte, mera espressione cartolare ditransazioni commerciali mai realmente concluse da alcuno, l’Amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria, del fatto che l’operazione fatturata non sia stata effettuata; successivamente spetta al contribuente fornire la prova (contraria) dell’effettività delleoperazioni contestate, la quale non può risolversi nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché sono proprio questi gli espedienti normalmente utilizzati allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 2470/2023, Cass. n. 24160/2022, Cass. n. 36749/2021, Cass. n. 8919/2020). 3.4 Ai surriferiti princìpi di diritto si è correttamente attenuto il giudice d’appello, sicchè deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione di legge. 4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1 Per consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ”fatto“ in sensostorico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Non costituiscono, invece, ”fatti“, nell’accezione indicata, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019). Il fatto così propriamente inteso deve risultare dal contenuto della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), aver costituito oggetto didiscussione e rivestire carattere decisivo, nel senso che, ove fosse stato preso in esame, avrebbe determinato un esito sicuramente diverso della controversia (cfr. Cass. n. 27282/2022, Cass. n. 19362/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15860/2019). Ne consegue che, in rigorosa osservanza delle previsioni di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6) e 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il ricorrente è tenuto a indicare il ”fatto storico“ non esaminato, il ”dato“, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ”come“ e il ”quando“ tale fatto abbia formato oggetto didiscussione processuale fra le parti e la sua ”decisività“ (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020). 4.2 Ciò posto, va anzitutto notato che la sollevata censura non si sostanzia nella denuncia dell’omesso esame di un fatto storico, nei termini innanzi chiariti, ma si risolve in una generica doglianza circa la mancata valutazione da parte del giudice di merito di argomenti difensivi ed elementi istruttori offerti dalla contribuente a dimostrazione dell’infondatezza dell’avanzata pretesa tributaria. 4.3 Fermo quanto precede, il motivo si appalesa, in ogni caso, privo di autosufficienza, non avendo la società impugnante provveduto a trascrivere in ricorso il contenuto delle schede di cui lamenta l’omesso esame, in modo da consentire alla Corte di verificare se le circostanze ricavabili dai suddetti documenti fossero realmente «decisive», cioè dotate di tale rilievo probatorio da condurre con certezza il giudice di merito, ove questi le avesse tenute in considerazione, a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta. 5. In definitiva, alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 13.000 euro, oltre ad eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Rom