CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09986/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8979/2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 63 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 82/30/12, depositata il 1°/10/2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 Rilevato che: 1. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Piemonte ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza (n. 68/2/10) con la quale la Commissione tributaria provinciale di Asti, dopo averli riuniti, rigettava i ricorsi del contribuente contro due avvisi di accertamento ai fini Irpef e Irap, per gli anni 2003 e 2004, che ricostruivano con metodo analitico il maggiore reddito della ditta di quest’ultimo (svolgente attività di “meccanica generale”), previo disconoscimento di costi per prestazioni di consulenza perché non documentati; 2. il contribuente ricorre con sei motivi (illustrati con una memoria) per la cassazione della sentenza di appello, mentre l’Agenzia delle entrate non partecipa al giudizio; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«-1- Nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Censura ex art. 360 nr. 4 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso di pronunciare sul motivo di appello in punto di (testualmente a pag. 6 del ricorso per cassazione) «mancata motivazione, negli atti di accertamento impugnati, delle ragioni di aggravamento del provvedimento amministrativo di accertamento (e dell’attività di verifica effettivamente compiuta) così come di mancanza di indicazione e vaglio di tutte le risultanze del procedimento di verifica compiuto»; 2. con il secondo motivo [«-2- Violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 l. 212/2000, art. 42 dpr 600/73 art. 1 d.lgs. 32/2001 in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto che in caso di accertamento analitico l’avviso è sufficientemente motivato anche se fa riferimento r.g. n. 8979/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 ad atti non conosciuti dal contribuente, non allegati all’atto impositivo e nemmeno riprodotti, nei termini essenziali, nell’avviso medesimo; 3. con il terzo motivo [«-3- Omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio. Censura ex art. 360 nr. 5 c.p.c.»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che ha omesso l’esame (così testualmente a pag. 19 del ricorso per cassazione) «del fatto denunciato dal ricorrente (mancanza di effettiva e valida motivazione degli atti di accertamento in conformità a legge).»; 4. con il quarto motivo [«-4- Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e 2729 c.c., 42 dpr 600/73, art. 39 1° co dpr 600/73, 62 sexies co. 3 l. 427/93 in relazione all’art. 360 nr. 3 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che non ha fatto buon governo delle disposizioni in tema di riparto dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente e non ha considerato che l’ufficio non ha dimostrato la fondatezza delle pretese impositive. Infatti, per il ricorrente, non integra una presunzione grave, precisa e concordante, circa l’inesistenza dei costi asseverata dal giudice d’appello, il fatto che la nota contabile oggetto di ripresa fiscale fosse stata scritta a mano su un foglio di carta; 5. con il quinto motivo [«-[5]- Nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Censura ex art. 360 nr. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva omesso di statuire sulle questioni sollevate dal contribuente nei ricorsi introduttivi, riguardanti: la mancata indicazione negli atti impugnati del funzionario responsabile del procedimento; la mancata indicazione in essi del funzionario responsabile del procedimento di notifica; la richiesta di documentazione già in possesso dell’ufficio; l’illegittima convocazione di terzi e la violazione della legge sulla privacy; r.g. n. 8979/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 6. con il sesto motivo [«-[6]- Nullità della sentenza o del procedimento, violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia, difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Censura ex art. 360 nr. 4 c.p.c.»], si censura la sentenza impugnata che ha confermato la decisione di primo grado che non aveva pronunciato sulle questioni sollevate dal contribuente nei ricorsi introduttivi, vale a dire: la mancata indicazione delle aliquote applicate; errori nel conteggio della liquidazione d’imposta; violazione dell’art. 42 del d.p.r. n. 600 del 1973; motivazione a “stampone”; 7. il primo, il quinto e il sesto motivo, attinenti ad errores in procedendo, suscettibili di esame congiunto per connessione, non sono fondati; è utile ricordare che, per giurisprudenza consolidata, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. 6/12/2017, n. 29191 - conf. ex multis: 08/03/2007, n. 5351; 13/10/2017, n. 24155; 04/06/2019, n. 15255; 30/01/2020 n. 2153; 02/04/2020, n. 7662; 13/01/2022, n. 864 - ha affermato che: «Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.»). Nella fattispecie concreta, è chiaro che la C.T.R. (e prima di essa la C.T.P.), nel riconoscere la legittimità r.g. n. 8979/2013 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 degli avvisi, ha implicitamente escluso la fondatezza degli argomenti offerti dal contribuente a sostegno dell’asserita nullità degli atti impositivi; 8. il secondo motivo è inammissibile; per la giurisprudenza sezionale (Cass. 10/07/2020, n. 14723) «In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo.». Ciò precisato, la censura pecca d’autosufficiente a causa della mancata trascrizione, nel ricorso per cassazione, dei passi salienti degli accertamenti, il che non consente alla Corte di verificare se la motivazione degli atti impositivi si fondi o meno su atti non conosciuti dal contribuente; 9. il terzo motivo è inammissibile; fin da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, si è andato consolidando il principio di diritto per cui l’attuale art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in questa causa applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività». Ciò r.g. n. 8979/2013 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 premesso, il ricorrente non ascrive alla Commissione regionale l’omesso esame di un fatto storico, ma le imputa, in maniera non consentita, di non avere rilevato la nullità degli avvisi perché privi di “effettiva e valida motivazione” (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione); 10. il quarto motivo non è fondato; risulta dalla sentenza (cfr. pag. 3), e tale aspetto non è contestato dal contribuente, che (per ciascuna annualità) si tratti di accertamento analitico, o meglio di accertamento analitico induttivo del reddito che, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, è previsto in caso di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e delle registrazioni contabili, con la precisazione, in base alla stessa norma, che (per quanto qui rileva) «la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi precise e concordanti.». Ebbene, la C.T.R., senza violare le disposizioni tema di riparto dell’onere della prova, ha ritenuto, alla stregua del libero apprezzamento di elementi oggettivi e del materiale probatorio, che i costi indicati in dichiarazione non fossero affatto documentati, poiché attestati soltanto da «una semplice “nota contabile” redatta manualmente genericamente riferita a proposta di future parcelle di consulenza per complessivi euro 81.000,00 nel 2003 e euro 115.000,00 nel 2004». Al riguardo, va rimarcato che non sarebbe ammissibile, in questa sede di legittimità, la mera rivalutazione del merito della controversia. Per la Corte, infatti, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’àmbito di quest’ultimo, r.g. n. 8979/2013 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C R U C I T T I R O B E R T A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f 9 5 4 0 6 1 5 7 d 6 c 4 a c e 1 a c 1 9 d 6 8 f d c 5 e 4 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 8979/2013 Numero sezionale 863/2022 Numero di raccolta generale 9986/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex multis Cass. 7/04/2017, n. 9097; 07/03/2018, n. 5355); 11. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimità a cui l’Agenzia non ha partecipato; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte