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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25127/2023

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11074/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].

SERRI S .

N .

C . [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore pro tempore , domicil iat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1865/2019 pubblicata il 4 settembre 2019 Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 4 luglio 2 023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’inammissibilità del secondo motivo e per il rigetto del primo motivo del ricorso; in subordine, per l’integrale rigetto del ricorso Udito peril ricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] In data 1° agosto 1979 [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un alloggio popolare sito in Bari, quartiere [OSCURATO:PERSONA].

Non essendosi addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, nel 1987 il Lanzone promuoveva dinanzi al Tribunale di Bari un giudizio civile nei confronti della società promittente venditrice, al fine di ottenere la pronuncia della sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c..

La domanda veniva respinta dal giudice adìto, il quale rilevava che l’attore non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge necessari per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, da documentare entro la data fissata per l’atto traslativo mediante l’esibizione di apposito certificato del Genio Civile.

La decisione veniva appellata da ambo le parti.

Con sentenza del 18 marzo 1995, respingendo l’impugnazione principale proposta dal Lanzone e accogliendo quella incidentale spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte d’Appello di Bari dichiarava che il promissario acquirente era tenuto a pagare alla promittente venditrice, nell’eventualità di una futura alienazione, la differenza di prezzo dovuta per l’indicizzazione del corrispettivo stabilito dalle convenzionali comunali (ovvero il divario fra il prezzo di mercato dell’immobile e quello previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Il giudice distrettuale riteneva irrilevante a fini decisori il certificato del 4 maggio 1981 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, depositato in grado d’appello dal Lanzone e attestante il possesso da parte sua dei requisiti di cui sopra.

Tale sentenza passava in giudicato nel 1998 a sèguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal Lanzone.

Successivamente era la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ad agire in giudizio contro il Lanzone davanti al Tribunale di Bari, con citazione notificata il 4 ottobre 2006, chiedendo di dichiarare la nullità e in subordine la risoluzione per inadempimento del preliminare stipulato inter partes, con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell’alloggio detenuto sine titulo e al pagamento della somma dovuta per i frutti civili indebitamente percepiti.

Il Tribunale adìto, ritenendo che il Lanzone si fosse reso inadempiente agli obblighi derivanti dal preliminare, non avendo esibito il certificato del Genio Civile nel termine contrattualmente previsto, lo condannava al rilascio dell’immobile e al pagamento in favore dell’attrice della somma di 148.379,84 euro, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal settembre 1981 all’agosto 2010.

In detto giudizio, anteriormente alla scadenza del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., il convenuto produceva la medesima certificazione già depositata nel grado d’appello della controversia precedente.

Il gravame successivamente spiegato dal Lanzone veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 4 settembre 2019.

Contro tale sentenza lo stesso Lanzone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c..

Con ordinanza del 9 marzo 2022, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 345, comma 3, c.p.c..

Avrebbe errato la Corte d’Appello di Bari nell’affermare che sulla questione relativa all’irrilevanza probatoria del certificato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia si era formato il giudicato esterno in conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal Lanzone avverso la sentenza del 18 marzo 1995 pronunciata dalla stessa Corte nell’àmbito del pregresso giudizio inter partes.

In realtà, l’unica statuizione che poteva ritenersi coperta dal giudicato era quella concernente la tardività della produzione in appello del suddetto documento.

Del resto, a norma dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non era consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ragion per cui, una volta accertata l’inammissibilità del deposito del certificato in discorso, e quindi la sua utilizzabilità, nessun’altra valutazione poteva essere compiuta riguardo ad esso.

Poiché, dunque, le ulteriori considerazioni espresse dalla Corte d’Appello nella citata sentenza del 1995 non erano entrate a far parte del decisum, ma rappresentavano un mero obiter dictum, il documento di cui trattasi doveva essere sottoposto ad autonoma valutazione nel presente processo, nel quale era stato tempestivamente prodotto in prime cure dal Lanzone.

Con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Nella precedente controversia intercorsa fra le parti non si era ritenuto che la mancata esibizione del certificato del Genio Civile integrasse un inadempimento del promissario acquirente alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto l’unica conseguenza che la Corte d’Appello ne aveva fatto derivare era consistita nell’affermazione dell’obbligo dello stesso promissario acquirente di corrispondere la differenza fra il prezzo di mercato dell’immobile promesso in vendita e quello previsto dalle convenzioni comunali per l’acquisto di case di tipo economico e popolare.

Per tale motivo, la domanda di risoluzione del contratto proposta nel giudizio odierno dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. poteva fondarsi soltanto sull’allegazione di un quid pluris tale da determinare l’inadempimento del nuovo contratto costituito dal preliminare del 1979 come interpretato dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 1995 .

Inoltre, il collegio territoriale non avrebbe considerato che il Lanzone aveva più volte invitato la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a procedere alla stipula del contratto definitivo alle nuove condizioni risultanti dalla sentenza del 1995 e che la prefata società si era rifiutata di accettare le varie offerte ricevute, rendendosi in tal modo inadempiente alle proprie obbligazioni.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risultando carente sotto un duplice profilo: 1)quello dell’esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), in quanto non fornisce alcuni elementi essenziali ai fini dell’esatta comprensione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non risultando indicato, in particolare, il termine convenzionalmente stabilito dalle parti per la stipula del contratto definitivo di compravendita; in più, esso riporta soltanto un singolo e isolato passo motivazionale della sentenza d’appello del 1995, dal quale non si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali la produzione del certificato del 4 maggio 1981 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Puglia fu reputato irrilevante ( nulla rileva ) a fini decisori (cfr., sull’argomento, Cass. n. 8423/2022, Cass. n. 10072/2018, Cass. n. 1167/1982); 2)quello dell’autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), non essendo stato assolto dal ricorrente il c.d. onere di localizzazione processuale , consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) dei pregressi gradi di merito in cui sono rinvenibili il contratto preliminare del 1° agosto 1979 e le sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Bari nel giudizio anteriore - ai quali viene fatto costante riferimento nell’illustrazione della censura- e la loro precisa collocazione all’interno di tale fascicolo, onde consentire alla Corte di reperirli agevolmente e di esaminarli, senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez.

Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021).

Fermo quanto precede, il ragionamento posto a base del motivo in disamina è viziato da un errore di fondo, ovvero quello di dare per scontato che nel giudizio d’appello definito dalla menzionata sentenza del 1995 trovasse applicazione l’art. 345, comma 3, c.p.c. nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile .

Invero, sfugge al ricorrente che il giudizio in questione era già pendente al 30 aprile 1995, sicchè risultavano ad esso applicabili le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 90, comma 1, dellacitata L. n. 353 del 1990: tra queste, in particolare, l’art. 345, comma 2, c.p.c., vecchio testo, in base al quale le parti potevano produrre in secondo grado nuovi documenti, salva l’applicabilità dell’art. 92, relativamente alle spese del giudizio d’appello, qualora la produzione potesse essere fatta in primo grado.

In un simile contesto, non può fondatamente sostenersi che in quella sentenza la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la produzione del nuovo documento, quando invece questa era consentita dalla normativa processuale all’epoca vigente.

Non a caso, stando a quanto si ricava dal breve stralcio trascritto in ricorso, la richiamata pronuncia non dichiarò inammissibile o inutilizzabile il certificato in parola perché per la prima volta prodotto solo in appello - affermazione che sarebbe risultata erronea in diritto, alla luce dei rilievi che precedono-, bensì lo considerò irrilevante ( nulla rileva ) al fine di dimostrare il possesso da parte del Lanzone dei requisiti di legge necessari per l’assegnazione di case economiche e popolari , atteso che detti requisiti dovevano ricorrere al momento del trasferimento della proprietà , cioè alla data fissata per la stipula del definitivo, e non a quella del 4 maggio 1981, indicata nel documento prodotto dall’odierno ricorrente: era sotto questo aspetto che andava ritenuta tardiva l’allegazione del predetto certificato, per giunta proveniente da un ente diverso dal Genio Civile, che secondo le previsioni contrattuali avrebbe dovuto rilasciare l’attestazione richiesta.

A ben vedere, quindi, la Corte pugliese espresse una valutazione sulla rilevanza probatoria del documento.

Ne discende che correttamente la medesima Corte, con la sentenza qui impugnata, ha affermato che tale accertamento doveva ormai ritenersi coperto dal giudicato esterno, svolgendo sul punto le seguenti argomentazioni (pagg. 9-10): «Il Tribunale ha… dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 1° agosto 1979 per grave inadempimento del Lanzone, in quanto ha accertato che quest’ultimo -pur avendo dichiarato espressamente di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione intercorsa, ai sensi dell’art. 35 L. n. 865/71, tra il [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) e il Comune di Bari, per l’assegnazione di case economiche e popolari, e pur essendosi obbligato ad esibire per la data di stipula dell’atto definitivo di compravendita il certificato del Genio Civile attestante il possesso dei suddetti requisiti, con espresso esonero della società venditrice ”da ogni responsabilità di accertamento in merito“- non ha mai adempiuto a siffatta obbligazione, avendo omesso di produrre tale certificato sia nel precedente giudizio… che nel corso del presente giudizio (…) Questa stessa Sezione, nella richiamata sentenza n. 266 del 24 febbraio/18 marzo 1995, confermata dalla Cassazione, ebbe a statuire come segue: L’appellante sostiene che il certificato fu consegnato alla società appellata prima del giudizio, circostanza negata dalla società appellata e, comunque, durante tutto il giudizio di primo grado il certificato, attestante il possesso dei requisiti di legge, non venne mai depositato o esibito.

È, altresì, pacifico che i requisiti di legge, necessari per l’assegnazione delle case economiche e popolari, devono ricorrere al momento del trasferimento della proprietà, per cui nulla rileva la tardiva allegazione (nella presente fase dell’appello) dell’attestazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, che porta la data del 4/5/1981 e che non è stato rilasciato dal Genio Civile, così come espressamente previsto nel contratto preliminare inter partes.

Si consideri che per contratto il Lanzone si obbligava ad esibire, per la data del trasferimento dell’immobile, il predetto certificato… .

Si tratta di statuizioni ormai coperte da giudicato esterno, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa la riproposizione nel presente giudizio, vertente tra le stesse parti, di questioni già decise da questa Corte con sentenza confermata dalla Cassazione».

Il secondo mezzo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è anch’esso inammissibile, in quanto, in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice.

Oltretutto, in osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., il ricorrente era tenuto a indicare come e quando tale fatto avrebbe formato oggetto didiscussione processuale fra le parti e a chiarirne la decisività, intesa come attitudine del fatto medesimo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez.

Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020).

A tanto, tuttavia, egli non ha provveduto, onde il motivo si appalesa inammissibile anche per questa ulteriore ragione.

Per quanto precede, il ricorso si presta ad essere definito con una statuizione di inammissibilità.

Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.11074/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. SERRI S . N . C . [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore pro tempore , domicil iat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1865/2019 pubblicata il 4 settembre 2019 Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 4 luglio 2 023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’inammissibilità del secondo motivo e per il rigetto del primo motivo del ricorso; in subordine, per l’integrale rigetto del ricorso Udito peril ricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] In data 1° agosto 1979 [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un alloggio popolare sito in Bari, quartiere [OSCURATO:PERSONA]. Non essendosi addivenuti alla conclusione del contratto definitivo, nel 1987 il Lanzone promuoveva dinanzi al Tribunale di Bari un giudizio civile nei confronti della società promittente venditrice, al fine di ottenere la pronuncia della sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932 c.c.. La domanda veniva respinta dal giudice adìto, il quale rilevava che l’attore non aveva dimostrato di essere in possesso dei requisiti di legge necessari per l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, da documentare entro la data fissata per l’atto traslativo mediante l’esibizione di apposito certificato del Genio Civile. La decisione veniva appellata da ambo le parti. Con sentenza del 18 marzo 1995, respingendo l’impugnazione principale proposta dal Lanzone e accogliendo quella incidentale spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la Corte d’Appello di Bari dichiarava che il promissario acquirente era tenuto a pagare alla promittente venditrice, nell’eventualità di una futura alienazione, la differenza di prezzo dovuta per l’indicizzazione del corrispettivo stabilito dalle convenzionali comunali (ovvero il divario fra il prezzo di mercato dell’immobile e quello previsto per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Il giudice distrettuale riteneva irrilevante a fini decisori il certificato del 4 maggio 1981 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, depositato in grado d’appello dal Lanzone e attestante il possesso da parte sua dei requisiti di cui sopra. Tale sentenza passava in giudicato nel 1998 a sèguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal Lanzone. Successivamente era la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ad agire in giudizio contro il Lanzone davanti al Tribunale di Bari, con citazione notificata il 4 ottobre 2006, chiedendo di dichiarare la nullità e in subordine la risoluzione per inadempimento del preliminare stipulato inter partes, con conseguente condanna del convenuto al rilascio dell’alloggio detenuto sine titulo e al pagamento della somma dovuta per i frutti civili indebitamente percepiti. Il Tribunale adìto, ritenendo che il Lanzone si fosse reso inadempiente agli obblighi derivanti dal preliminare, non avendo esibito il certificato del Genio Civile nel termine contrattualmente previsto, lo condannava al rilascio dell’immobile e al pagamento in favore dell’attrice della somma di 148.379,84 euro, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di indennità di occupazione per il periodo dal settembre 1981 all’agosto 2010. In detto giudizio, anteriormente alla scadenza del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c., il convenuto produceva la medesima certificazione già depositata nel grado d’appello della controversia precedente. Il gravame successivamente spiegato dal Lanzone veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 4 settembre 2019. Contro tale sentenza lo stesso Lanzone ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. Con ordinanza del 9 marzo 2022, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 345, comma 3, c.p.c.. Avrebbe errato la Corte d’Appello di Bari nell’affermare che sulla questione relativa all’irrilevanza probatoria del certificato emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia si era formato il giudicato esterno in conseguenza del rigetto del ricorso per cassazione proposto dal Lanzone avverso la sentenza del 18 marzo 1995 pronunciata dalla stessa Corte nell’àmbito del pregresso giudizio inter partes. In realtà, l’unica statuizione che poteva ritenersi coperta dal giudicato era quella concernente la tardività della produzione in appello del suddetto documento. Del resto, a norma dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, non era consentita la produzione di nuovi documenti in appello, ragion per cui, una volta accertata l’inammissibilità del deposito del certificato in discorso, e quindi la sua utilizzabilità, nessun’altra valutazione poteva essere compiuta riguardo ad esso. Poiché, dunque, le ulteriori considerazioni espresse dalla Corte d’Appello nella citata sentenza del 1995 non erano entrate a far parte del decisum, ma rappresentavano un mero obiter dictum, il documento di cui trattasi doveva essere sottoposto ad autonoma valutazione nel presente processo, nel quale era stato tempestivamente prodotto in prime cure dal Lanzone. Con il secondo motivo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Nella precedente controversia intercorsa fra le parti non si era ritenuto che la mancata esibizione del certificato del Genio Civile integrasse un inadempimento del promissario acquirente alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto l’unica conseguenza che la Corte d’Appello ne aveva fatto derivare era consistita nell’affermazione dell’obbligo dello stesso promissario acquirente di corrispondere la differenza fra il prezzo di mercato dell’immobile promesso in vendita e quello previsto dalle convenzioni comunali per l’acquisto di case di tipo economico e popolare. Per tale motivo, la domanda di risoluzione del contratto proposta nel giudizio odierno dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. poteva fondarsi soltanto sull’allegazione di un quid pluris tale da determinare l’inadempimento del nuovo contratto costituito dal preliminare del 1979 come interpretato dalla sentenza della Corte d’Appello di Bari del 1995 . Inoltre, il collegio territoriale non avrebbe considerato che il Lanzone aveva più volte invitato la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a procedere alla stipula del contratto definitivo alle nuove condizioni risultanti dalla sentenza del 1995 e che la prefata società si era rifiutata di accettare le varie offerte ricevute, rendendosi in tal modo inadempiente alle proprie obbligazioni. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risultando carente sotto un duplice profilo: 1)quello dell’esposizione sommaria dei fatti della causa (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), in quanto non fornisce alcuni elementi essenziali ai fini dell’esatta comprensione della vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non risultando indicato, in particolare, il termine convenzionalmente stabilito dalle parti per la stipula del contratto definitivo di compravendita; in più, esso riporta soltanto un singolo e isolato passo motivazionale della sentenza d’appello del 1995, dal quale non si evincono con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali la produzione del certificato del 4 maggio 1981 emesso dal [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Puglia fu reputato irrilevante ( nulla rileva ) a fini decisori (cfr., sull’argomento, Cass. n. 8423/2022, Cass. n. 10072/2018, Cass. n. 1167/1982); 2)quello dell’autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.), non essendo stato assolto dal ricorrente il c.d. onere di localizzazione processuale , consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) dei pregressi gradi di merito in cui sono rinvenibili il contratto preliminare del 1° agosto 1979 e le sentenze pronunciate dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Bari nel giudizio anteriore - ai quali viene fatto costante riferimento nell’illustrazione della censura- e la loro precisa collocazione all’interno di tale fascicolo, onde consentire alla Corte di reperirli agevolmente e di esaminarli, senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. Sez. Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021). Fermo quanto precede, il ragionamento posto a base del motivo in disamina è viziato da un errore di fondo, ovvero quello di dare per scontato che nel giudizio d’appello definito dalla menzionata sentenza del 1995 trovasse applicazione l’art. 345, comma 3, c.p.c. nella versione risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 353 del 1990, secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile . Invero, sfugge al ricorrente che il giudizio in questione era già pendente al 30 aprile 1995, sicchè risultavano ad esso applicabili le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, in virtù della disciplina transitoria contenuta nell’art. 90, comma 1, dellacitata L. n. 353 del 1990: tra queste, in particolare, l’art. 345, comma 2, c.p.c., vecchio testo, in base al quale le parti potevano produrre in secondo grado nuovi documenti, salva l’applicabilità dell’art. 92, relativamente alle spese del giudizio d’appello, qualora la produzione potesse essere fatta in primo grado. In un simile contesto, non può fondatamente sostenersi che in quella sentenza la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la produzione del nuovo documento, quando invece questa era consentita dalla normativa processuale all’epoca vigente. Non a caso, stando a quanto si ricava dal breve stralcio trascritto in ricorso, la richiamata pronuncia non dichiarò inammissibile o inutilizzabile il certificato in parola perché per la prima volta prodotto solo in appello - affermazione che sarebbe risultata erronea in diritto, alla luce dei rilievi che precedono-, bensì lo considerò irrilevante ( nulla rileva ) al fine di dimostrare il possesso da parte del Lanzone dei requisiti di legge necessari per l’assegnazione di case economiche e popolari , atteso che detti requisiti dovevano ricorrere al momento del trasferimento della proprietà , cioè alla data fissata per la stipula del definitivo, e non a quella del 4 maggio 1981, indicata nel documento prodotto dall’odierno ricorrente: era sotto questo aspetto che andava ritenuta tardiva l’allegazione del predetto certificato, per giunta proveniente da un ente diverso dal Genio Civile, che secondo le previsioni contrattuali avrebbe dovuto rilasciare l’attestazione richiesta. A ben vedere, quindi, la Corte pugliese espresse una valutazione sulla rilevanza probatoria del documento. Ne discende che correttamente la medesima Corte, con la sentenza qui impugnata, ha affermato che tale accertamento doveva ormai ritenersi coperto dal giudicato esterno, svolgendo sul punto le seguenti argomentazioni (pagg. 9-10): «Il Tribunale ha… dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di vendita del 1° agosto 1979 per grave inadempimento del Lanzone, in quanto ha accertato che quest’ultimo -pur avendo dichiarato espressamente di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 della Convenzione intercorsa, ai sensi dell’art. 35 L. n. 865/71, tra il [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].) e il Comune di Bari, per l’assegnazione di case economiche e popolari, e pur essendosi obbligato ad esibire per la data di stipula dell’atto definitivo di compravendita il certificato del Genio Civile attestante il possesso dei suddetti requisiti, con espresso esonero della società venditrice ”da ogni responsabilità di accertamento in merito“- non ha mai adempiuto a siffatta obbligazione, avendo omesso di produrre tale certificato sia nel precedente giudizio… che nel corso del presente giudizio (…) Questa stessa Sezione, nella richiamata sentenza n. 266 del 24 febbraio/18 marzo 1995, confermata dalla Cassazione, ebbe a statuire come segue: L’appellante sostiene che il certificato fu consegnato alla società appellata prima del giudizio, circostanza negata dalla società appellata e, comunque, durante tutto il giudizio di primo grado il certificato, attestante il possesso dei requisiti di legge, non venne mai depositato o esibito. È, altresì, pacifico che i requisiti di legge, necessari per l’assegnazione delle case economiche e popolari, devono ricorrere al momento del trasferimento della proprietà, per cui nulla rileva la tardiva allegazione (nella presente fase dell’appello) dell’attestazione del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] per la Puglia, che porta la data del 4/5/1981 e che non è stato rilasciato dal Genio Civile, così come espressamente previsto nel contratto preliminare inter partes. Si consideri che per contratto il Lanzone si obbligava ad esibire, per la data del trasferimento dell’immobile, il predetto certificato… . Si tratta di statuizioni ormai coperte da giudicato esterno, con la conseguenza che deve ritenersi preclusa la riproposizione nel presente giudizio, vertente tra le stesse parti, di questioni già decise da questa Corte con sentenza confermata dalla Cassazione». Il secondo mezzo, formulato come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, è anch’esso inammissibile, in quanto, in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., in virtù del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter del medesimo codice. Oltretutto, in osservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., il ricorrente era tenuto a indicare come e quando tale fatto avrebbe formato oggetto didiscussione processuale fra le parti e a chiarirne la decisività, intesa come attitudine del fatto medesimo, se esaminato, a determinare un esito diverso della controversia (cfr. Cass. n. 9986/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. n. 15784/2021, Cass. n. 20625/2020). A tanto, tuttavia, egli non ha provveduto, onde il motivo si appalesa inammissibile anche per questa ulteriore ragione. Per quanto precede, il ricorso si presta ad essere definito con una statuizione di inammissibilità. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.300 euro (di cui 200 per esborsi), oltre oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co