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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10890/2023

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21285/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bari n. 2467 /201 9 , pubblicata in data26 novembre 201 9 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] propo se opposizione al precetto, notificatogli in data 7 novembre 2011 da [OSCURATO:PERSONA] , architetto, con il quale gli era stato intima to il pagamento della somma di euro 149.760,00 a titolo di prestazioni professionali.

Dedusse, a sostegno della opposizione, che il titolo posto a base della preannunciata esecuzione, costituito da una scrittura privata autenticata, non era munito di formula esecutiva e che la quantificazione dei diritti ed onorari dell’atto di precetto comprendeva voci non dovute; contest ò , inolt re, la pretesa azionata per insussistenza del credito.

All’esito della costituzione dell’opposto, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1235/14, rigettò l’opposizione.

2. La Corte d’appello di Bari, dinanzi alla quale il Camporeale ha proposto gravame, ha confermato la sentenza impugnata.

Premettendo che l’appellante aveva sostenuto che il credito era inesistente, in quanto la scrittura privata azionata aveva natura chiaramente simulatoria, se non in frode alla legge, dato che l’importo di euro 120.000,00, che il Porcelli pretendeva a titolo di consulenze professionali, rappresentava un corrispettivo ‹‹a nero›› in relazione ad una compravendita commerciale (acquisto di un bar), perfezionatasi tra le parti in data 25 settembre 2008, da pagarsi in aggiunta all’importoindicato nell’atto di compravendita, inizialmente corrisposto a mezzo assegno bancario e successivamente sostituito con la scrittura privata oggetto di causa, la Corte ha posto in rilievo che il Camporeale aveva dedotto che la scrittura ricognit iva di debito trovava il suo fondamento causale non nell’asserita attività professionale, bensì in un patto contra legem – assunto in violazione delle disposizioni fiscali e della normativa antiriciclaggio – inteso ad occultare una parte del corrispettivo della transazione commerciale intervenuta tra le parti, tanto che aveva deferito giuramento decisorio per dimostrare la nullità della scrittura privata.

I giudici di appello, dandoatto che il giudice di primo grado aveva qualificato la scrittura privata come atto ricognitivo di debito, hanno precisato che, nel caso in cui la promessa di pagamento coesist eva con l’indicazione del fatto costitutivo del debito, tale indicazione aveva natura di confessione e poteva essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, ai sensi dell’art. 2732 cod. civ., l’errore di fatto o la violenza che aveva determinato la dichiarazione, non potendo la scrittura essere impugnata per simulazione.

Hanno soggiunto che la questione della simulazione assoluta e quella di nullità della scrittura privata erano state sollevate per la prima volta con l’atto di appello, essendosi l’appellante in primo grado limitato a negare la sussistenza dell’obbligo di pagamento, eccependo il difetto di prova del rapporto causale da cui esso derivava, ed hanno precisato che, pur potendo la nullità di un contratto posto a fondamento dell’azione di adempimento essere rilevata d’ufficio anche in appello, essa non poteva essere accertata sulla base di contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte delle quali l’appellato sarebbe stato costretto a subire il vulnus della maturate preclusioni processuali.

Hanno pure escluso l’ammissibilità del giuramento decisorio sia perché l’atto di appello, con il quale era stato deferito, non era stato sottoscritto dalla parte, ma soltanto dal suo difensore, al quale, tuttavia, non risultava essere stato conferito il relativo potere, sia perché con tale mezzo si intendevano dimostrare fatti e circostanze mai dedotte in primo grado; hanno pure rilevato la violazione dell’art. 2739 cod. civ., che vietava l’ammissione del giuramento decisorio preordinato alla prova di fatti illeciti, considerato che, nel caso di specie, si chiedeva all’appellato di ammettere di avere dissimulato,con la scrittura del 5 maggio 2010, un pagamento diretto ad occultare, in violazione della normativa fiscale e di quella antiriciclaggio, parte del corrispettivo in realtà convenuto per la compravendita di un esercizio commerciale.

La Corte territorialeha, infine , rilevato che le allegazioni difensive dell’appellante risultavano prive di fondamento, in quanto fondate su domande ed eccezioni nuove e non riscontrate da risultanze probatorie idonee a superare gli effetti della dichiarazione confessoria relativa all’esistenza del rapporto causale sottostante all’assunzione dell’obbligo di pagamento contenuto nella scrittura privata del 5 maggio 2010.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, de nunciando la ‹‹ violazione del combinato disposto tra gli artt. 345 c.p.c., 2732 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – illegittimità ›› , il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura privata, posta a fondamento del precetto, conteneva una ‹‹confessione››, in tal modo discostandosi dalla qualificazione di ‹‹promessa di pagamento›› data dal giudice di primo grado.Richiamando la differenza tra confessione e promessa di pagamento (o ricognizione), evidenzia che la dichiarazione contenuta nella scrittura privata integra un riconoscimento di debito titolato e che i giudici di appello non hanno tenuto conto che, in primo grado, il Porcelli, pur potendo giovarsi del principio dell’inversione dell’onere della prova, aveva chiesto di provare per testi lo svolgimento degli incarichi professionali; poiché la richiesta era stata respinta dal Tribunale, l’attività che il Porcelli sosteneva di avere svolto era rimasta sfornita di prova.

2. Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, partendo dalla considerazione che il giudice d’appello non può mutare la qualificazione giuridica compiuta dal giudice di primo grado se non in presenza di una specifica impugnazione delle parti, il ricorrente sostiene che, nella specie, in assenza di impugnazione sul punto, la qualificazione giuridica della scrittura non può che essere quella di ‹‹ ricognizione di debito ›› , ‹‹suscettibile di eccezione di simulazione ex art. 1388 c.c. ›› e non di ‹‹confessione›› contestabile solo per errore ex art. 2732 cod. civ., come ritenuto dai giudici di appello.

3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – il ricorrente censura la decisione impugnata là dove la Corte d’appello ha affermato che la dedotta sim ulazione della scrittura privata viola il divieto di ius novorum e ri badisce che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello.

4. Con il quarto motivo, denunciando la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e 2739 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, il ricorrente sostiene che erroneamente è stata rilevata l’inammissibilità del giuramento decisorio.

Contesta, in particolare, alla Corte territoriale sia di avere trascurato che le pagine dell’atto d’appello contenenti i capitoli sui quali era stato articolato il giuramento decisorio risultavano sottoscritte anche dall’appellante, che aveva in tal modo confermato il proprio assenso al mezzo istruttorio, così sanando qualsiasi irregolarità, sia di avere ritenuto che il giuramento fosse fondato su capitoli finalizzati a provare un fatto illecito, posto che, per atto illecito, nonostante l’ampia formula dell’art. 2739 cod. civ., doveva intendersi solo l’illecito penale oamministrativo o anche l’atto turpe o riprovevole, mentre restava fuori dalla definizione l’atto illecito che generava mera responsabilità civile.

5. Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e, comunque, infondato.

5.1. Come è stato chiarito anche di recente da questa Corte (Cass. sez. 1, 01/03/2 022, n. 6769), p erché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez.

L, 28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6 - 3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez.

L, 22 /06/ 2020, n. 1 2191; Cass. , sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso,che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez.

U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 3, 04/11/2021, n. 31796 ; Cass. , sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590 ; Cass. , sez. 6 - 5, 03/11/2021, n. 31377; Cass. , sez. 6 - 5, 22/10/2021, n . 29667), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare particolariricerche.

L’odierno ricorrente, pur richiamando a sostegno del mezzo di ricorso in esame la scrittura privata del 5 maggio 2010, azionata con l’atto di precetto, omette di riportarne in ricorso l’integrale contenuto e, comunque, di localizzarla, specificando, altresì, se essa è stata prodotta nel giudizio di legittimità, in tal modo non rispettando le prescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ..

5.2. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il motivo è, comunque, privo difondamento.

E’ pacifica nella giurisprudenza di questaCorte la distinzione tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e la confessione.

La prima, disciplinata dall'art. 1988 cod. civ., ha per oggetto rapporti giuridici e comporta la presunzione, fino a prova contraria, del rapporto fondamentale; mentre la seconda, disciplinata dagli artt.2730 e seguenti cod. civ. , ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte.

Sulla base di questa distinzione, la giurisprudenza afferma che la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria.

Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola -stabilita dall'ultima parte dell'art.1988 cod. civ. - seco ndo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa, mentre, le particolari limitazioni di prova poste dall'art. 2732 cod. civ. per la confessione, consistenti nell’impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza, possono trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass., sez. 3, 05/07/2004, n. 12285; Cass., sez. 2, 31/07/2012, n. 13689; Cass., sez. 2, 05/10/2017, n. 23246).

Nella sentenza qui impugnata è stato ben evidenziato che la pretesa creditoria si fonda sulla scrittura del 5 maggio 2010, sottoscritta dal ricorrente e dal controricorrente, con la quale il Camporeale, ‹‹premesso che l’arch.

Porcelli aveva svolto per suo conto varie consulenze tecniche di natura immobiliare, dallo stesso commissionategli, e che per tali consulenze tecniche era stato convenuto, di comune accordo tra le parti, la somma complessiva di euro 120.000,00, oltre IVA, CNPAIA, come per legge, si obbligava ad effettuarne il pagamento entro e non oltre il 31.10.2010, nei modi in essa espressamente concordati tra le parti››.

A siffatta dichiarazione la Corte territoriale ha attribuito natura confessoria, sul rilievo che non risultava specificato il rapporto sottostante la promessa di restituzione, e talestatuizione è conforme al richiamatoindirizzo di questa Corte.

La confessione, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 cod. civ., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass., n.23246/17, cit.).

Ne segue che non è ravvisabile la dedotta violazione di legge.

6. Il secondo motivo di ricorsoè infondato.

La limitazione del potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti riguarda l'individuazione dei soli elementi essenziali della domanda, segnatamente integrati dalla causa petendi (ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) e dal petitum , ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitu m indiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto) (Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n. 9002).

Il giudice d'appello è, dunque, libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi, anche se incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass., sez. 1, 12/10/2001, n. 12471 ; Cass., sez. 3, 07/12/2005, n. 26999 ; Cass., sez. 2, 31/03/2006, n. 7620) e di nonmutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass., 2, 12/10/2007, n. 21484 ; Cass., sez. 3, 28/06/2010, n. 15383).

Nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica della scrittura privata,allegata da una delle parti a sostegno della pretesa creditoria azionata,così come operata dal giudice d'appello, non ha comportato una alterazione o un mutamento del fatto costitutivo della pretesa di pagamento, trattandosi di un potere che al giudice rimane costantemente conservato ogni qualvolta, sui fattidedotti in giudizio, persista la contestazione tra le parti.

Nel caso di specie, avendo l'odiernoricorrente proposto in appello la propria contestazione sull'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in relazione ai fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dal Porcelli, così devolvendo in sede di appello la questione della concreta sussistenza di tali fatti, del tutto correttamente il giudice d'appello ha esteso la propria cognizione alla valutazione anche de lla scrittura privata.

D ev e essere, pertanto, escluso il ricorso di alcuna questione di giudicato sulla qualificazione della scrittura come atto ricognitivo di debito operata dal giudice di primo grado, dovendo limitarsi, il tema del giudicato, all'eventuale carattere contestato (o incontestato) dei fatti invocati dalle parti a fondamento delle proprie domande.

7. Il terzo motivo è in fondato, perché, come correttamente rilevato dai giudici di appello, la domanda di simulazione è stata tardivamente introdotta in secondo grado.

La nullità di un contratto posto a fondamento dell’azione di adempimento può essere rilevata d’ufficio anche in appello, ma essa non può essere basata su contestazioni in fatto non sollevate in precedenza (Cass., sez. 2, 09/08/2019, n. 21243; Cass., sez. 3, 19/02/2020, n. 4175.)

8. Anche il quarto motivo va rigettato.

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte.

Tuttavia, è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura ad litem, anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado (Cass., sez. 3, 28/10/2014, n. 22805; Cass., sez. 2, 25/08/2020, n. 17718).

A ciò deve aggiungersi che il giuramento decisorio è pure inammissibile perché volto a dimostrare la denunciata simulazione assoluta della scrittura privata, non dedotta in primo grado (Cass., sez. 3, 19/10/2015, n. 21073).

Il difetto delle condizioni di ammissibilità del mezzo istruttorio rende superfluo verificare se il giuramento fosse fondato su capitoli formulati in violazione dell’art. 2739 cod. civ.

9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21285/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Bari n. 2467 /201 9 , pubblicata in data26 novembre 201 9 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2023dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] propo se opposizione al precetto, notificatogli in data 7 novembre 2011 da [OSCURATO:PERSONA] , architetto, con il quale gli era stato intima to il pagamento della somma di euro 149.760,00 a titolo di prestazioni professionali. Dedusse, a sostegno della opposizione, che il titolo posto a base della preannunciata esecuzione, costituito da una scrittura privata autenticata, non era munito di formula esecutiva e che la quantificazione dei diritti ed onorari dell’atto di precetto comprendeva voci non dovute; contest ò , inolt re, la pretesa azionata per insussistenza del credito. All’esito della costituzione dell’opposto, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1235/14, rigettò l’opposizione. 2. La Corte d’appello di Bari, dinanzi alla quale il Camporeale ha proposto gravame, ha confermato la sentenza impugnata. Premettendo che l’appellante aveva sostenuto che il credito era inesistente, in quanto la scrittura privata azionata aveva natura chiaramente simulatoria, se non in frode alla legge, dato che l’importo di euro 120.000,00, che il Porcelli pretendeva a titolo di consulenze professionali, rappresentava un corrispettivo ‹‹a nero›› in relazione ad una compravendita commerciale (acquisto di un bar), perfezionatasi tra le parti in data 25 settembre 2008, da pagarsi in aggiunta all’importoindicato nell’atto di compravendita, inizialmente corrisposto a mezzo assegno bancario e successivamente sostituito con la scrittura privata oggetto di causa, la Corte ha posto in rilievo che il Camporeale aveva dedotto che la scrittura ricognit iva di debito trovava il suo fondamento causale non nell’asserita attività professionale, bensì in un patto contra legem – assunto in violazione delle disposizioni fiscali e della normativa antiriciclaggio – inteso ad occultare una parte del corrispettivo della transazione commerciale intervenuta tra le parti, tanto che aveva deferito giuramento decisorio per dimostrare la nullità della scrittura privata. I giudici di appello, dandoatto che il giudice di primo grado aveva qualificato la scrittura privata come atto ricognitivo di debito, hanno precisato che, nel caso in cui la promessa di pagamento coesist eva con l’indicazione del fatto costitutivo del debito, tale indicazione aveva natura di confessione e poteva essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, ai sensi dell’art. 2732 cod. civ., l’errore di fatto o la violenza che aveva determinato la dichiarazione, non potendo la scrittura essere impugnata per simulazione. Hanno soggiunto che la questione della simulazione assoluta e quella di nullità della scrittura privata erano state sollevate per la prima volta con l’atto di appello, essendosi l’appellante in primo grado limitato a negare la sussistenza dell’obbligo di pagamento, eccependo il difetto di prova del rapporto causale da cui esso derivava, ed hanno precisato che, pur potendo la nullità di un contratto posto a fondamento dell’azione di adempimento essere rilevata d’ufficio anche in appello, essa non poteva essere accertata sulla base di contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte delle quali l’appellato sarebbe stato costretto a subire il vulnus della maturate preclusioni processuali. Hanno pure escluso l’ammissibilità del giuramento decisorio sia perché l’atto di appello, con il quale era stato deferito, non era stato sottoscritto dalla parte, ma soltanto dal suo difensore, al quale, tuttavia, non risultava essere stato conferito il relativo potere, sia perché con tale mezzo si intendevano dimostrare fatti e circostanze mai dedotte in primo grado; hanno pure rilevato la violazione dell’art. 2739 cod. civ., che vietava l’ammissione del giuramento decisorio preordinato alla prova di fatti illeciti, considerato che, nel caso di specie, si chiedeva all’appellato di ammettere di avere dissimulato,con la scrittura del 5 maggio 2010, un pagamento diretto ad occultare, in violazione della normativa fiscale e di quella antiriciclaggio, parte del corrispettivo in realtà convenuto per la compravendita di un esercizio commerciale. La Corte territorialeha, infine , rilevato che le allegazioni difensive dell’appellante risultavano prive di fondamento, in quanto fondate su domande ed eccezioni nuove e non riscontrate da risultanze probatorie idonee a superare gli effetti della dichiarazione confessoria relativa all’esistenza del rapporto causale sottostante all’assunzione dell’obbligo di pagamento contenuto nella scrittura privata del 5 maggio 2010. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la decisione d’appello, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, de nunciando la ‹‹ violazione del combinato disposto tra gli artt. 345 c.p.c., 2732 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. – illegittimità ›› , il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la scrittura privata, posta a fondamento del precetto, conteneva una ‹‹confessione››, in tal modo discostandosi dalla qualificazione di ‹‹promessa di pagamento›› data dal giudice di primo grado.Richiamando la differenza tra confessione e promessa di pagamento (o ricognizione), evidenzia che la dichiarazione contenuta nella scrittura privata integra un riconoscimento di debito titolato e che i giudici di appello non hanno tenuto conto che, in primo grado, il Porcelli, pur potendo giovarsi del principio dell’inversione dell’onere della prova, aveva chiesto di provare per testi lo svolgimento degli incarichi professionali; poiché la richiesta era stata respinta dal Tribunale, l’attività che il Porcelli sosteneva di avere svolto era rimasta sfornita di prova. 2. Con il secondo motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, partendo dalla considerazione che il giudice d’appello non può mutare la qualificazione giuridica compiuta dal giudice di primo grado se non in presenza di una specifica impugnazione delle parti, il ricorrente sostiene che, nella specie, in assenza di impugnazione sul punto, la qualificazione giuridica della scrittura non può che essere quella di ‹‹ ricognizione di debito ›› , ‹‹suscettibile di eccezione di simulazione ex art. 1388 c.c. ›› e non di ‹‹confessione›› contestabile solo per errore ex art. 2732 cod. civ., come ritenuto dai giudici di appello. 3. Con il terzo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – il ricorrente censura la decisione impugnata là dove la Corte d’appello ha affermato che la dedotta sim ulazione della scrittura privata viola il divieto di ius novorum e ri badisce che la nullità del contratto può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello. 4. Con il quarto motivo, denunciando la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 233 c.p.c. e 2739 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››, il ricorrente sostiene che erroneamente è stata rilevata l’inammissibilità del giuramento decisorio. Contesta, in particolare, alla Corte territoriale sia di avere trascurato che le pagine dell’atto d’appello contenenti i capitoli sui quali era stato articolato il giuramento decisorio risultavano sottoscritte anche dall’appellante, che aveva in tal modo confermato il proprio assenso al mezzo istruttorio, così sanando qualsiasi irregolarità, sia di avere ritenuto che il giuramento fosse fondato su capitoli finalizzati a provare un fatto illecito, posto che, per atto illecito, nonostante l’ampia formula dell’art. 2739 cod. civ., doveva intendersi solo l’illecito penale oamministrativo o anche l’atto turpe o riprovevole, mentre restava fuori dalla definizione l’atto illecito che generava mera responsabilità civile. 5. Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e, comunque, infondato. 5.1. Come è stato chiarito anche di recente da questa Corte (Cass. sez. 1, 01/03/2 022, n. 6769), p erché il principio di autosufficienza possa dirsi osservato, occorre, per un verso, sul piano contenutistico, che il ricorso per cassazione esponga tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass., sez. L, 28 /12/ 2017, n. 31082; Cass. , sez. 6 - 3, 03/02/2015, n. 1926; Cass., sez. L, 22 /06/ 2020, n. 1 2191; Cass. , sez. 5, 28/05/2020, n. 10143), sicché il ricorrente per cassazione deve esplicitare quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti che pone a fondamento del ricorso, riassumendoli o trascrivendoli a seconda di quanto di volta in volta occorra; per altro verso,che il ricorso soddisfi l’onere di «localizzazione processuale» di ciascun atto o documento su cui il ricorso si fonda (Cass., sez. U, 9/11/2021, n. 32673; Cass., sez. 3, 04/11/2021, n. 31796 ; Cass. , sez. 6-5, 04/11/2021, n. 31590 ; Cass. , sez. 6 - 5, 03/11/2021, n. 31377; Cass. , sez. 6 - 5, 22/10/2021, n . 29667), onere di localizzazione indispensabile perché la Corte di cassazione sia posta in condizione di individuare ciascun atto o documento senza effettuare particolariricerche. L’odierno ricorrente, pur richiamando a sostegno del mezzo di ricorso in esame la scrittura privata del 5 maggio 2010, azionata con l’atto di precetto, omette di riportarne in ricorso l’integrale contenuto e, comunque, di localizzarla, specificando, altresì, se essa è stata prodotta nel giudizio di legittimità, in tal modo non rispettando le prescrizioni dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. 5.2. Anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il motivo è, comunque, privo difondamento. E’ pacifica nella giurisprudenza di questaCorte la distinzione tra le figure giuridiche della ricognizione di debito titolata e la confessione. La prima, disciplinata dall'art. 1988 cod. civ., ha per oggetto rapporti giuridici e comporta la presunzione, fino a prova contraria, del rapporto fondamentale; mentre la seconda, disciplinata dagli artt.2730 e seguenti cod. civ. , ha per oggetto fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Sulla base di questa distinzione, la giurisprudenza afferma che la promessa di pagamento, anche quando sia titolata, perché contenente l'indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, vige la regola -stabilita dall'ultima parte dell'art.1988 cod. civ. - seco ndo cui il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e, perciò, la nullità della promessa, mentre, le particolari limitazioni di prova poste dall'art. 2732 cod. civ. per la confessione, consistenti nell’impossibilità di revocare la confessione non determinata da errore di fatto o da violenza, possono trovare applicazione quando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa, coesista la dichiarazione di fatti storici dai quali scaturisce il rapporto fondamentale (Cass., sez. 3, 05/07/2004, n. 12285; Cass., sez. 2, 31/07/2012, n. 13689; Cass., sez. 2, 05/10/2017, n. 23246). Nella sentenza qui impugnata è stato ben evidenziato che la pretesa creditoria si fonda sulla scrittura del 5 maggio 2010, sottoscritta dal ricorrente e dal controricorrente, con la quale il Camporeale, ‹‹premesso che l’arch. Porcelli aveva svolto per suo conto varie consulenze tecniche di natura immobiliare, dallo stesso commissionategli, e che per tali consulenze tecniche era stato convenuto, di comune accordo tra le parti, la somma complessiva di euro 120.000,00, oltre IVA, CNPAIA, come per legge, si obbligava ad effettuarne il pagamento entro e non oltre il 31.10.2010, nei modi in essa espressamente concordati tra le parti››. A siffatta dichiarazione la Corte territoriale ha attribuito natura confessoria, sul rilievo che non risultava specificato il rapporto sottostante la promessa di restituzione, e talestatuizione è conforme al richiamatoindirizzo di questa Corte. La confessione, avendo valore di prova legale, può essere vinta soltanto a mezzo revoca della stessa, provando, secondo quanto previsto dall'art. 2732 cod. civ., l'errore di fatto o la violenza che ha determinato la dichiarazione (Cass., n.23246/17, cit.). Ne segue che non è ravvisabile la dedotta violazione di legge. 6. Il secondo motivo di ricorsoè infondato. La limitazione del potere del giudice di pronunciare entro i confini delle domande proposte dalle parti riguarda l'individuazione dei soli elementi essenziali della domanda, segnatamente integrati dalla causa petendi (ossia dai fatti posti a fondamento della pretesa spiegata in giudizio) e dal petitum , ossia dal bene della vita concretamente perseguito (c.d. petitu m indiretto) o, alternativamente, dalla pronuncia giudiziale strumentale al conseguimento di detto bene (c.d. petitum diretto) (Cass., sez. 2, 21/03/2019, n. 8048; Cass., sez. 1, 11/04/2018, n. 9002). Il giudice d'appello è, dunque, libero di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice con riferimento all'individuazione della causa petendi, anche se incontra il limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (Cass., sez. 1, 12/10/2001, n. 12471 ; Cass., sez. 3, 07/12/2005, n. 26999 ; Cass., sez. 2, 31/03/2006, n. 7620) e di nonmutare l'effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (Cass., 2, 12/10/2007, n. 21484 ; Cass., sez. 3, 28/06/2010, n. 15383). Nel caso di specie, la diversa qualificazione giuridica della scrittura privata,allegata da una delle parti a sostegno della pretesa creditoria azionata,così come operata dal giudice d'appello, non ha comportato una alterazione o un mutamento del fatto costitutivo della pretesa di pagamento, trattandosi di un potere che al giudice rimane costantemente conservato ogni qualvolta, sui fattidedotti in giudizio, persista la contestazione tra le parti. Nel caso di specie, avendo l'odiernoricorrente proposto in appello la propria contestazione sull'accertamento compiuto dal giudice di primo grado in relazione ai fatti posti a fondamento della pretesa creditoria azionata dal Porcelli, così devolvendo in sede di appello la questione della concreta sussistenza di tali fatti, del tutto correttamente il giudice d'appello ha esteso la propria cognizione alla valutazione anche de lla scrittura privata. D ev e essere, pertanto, escluso il ricorso di alcuna questione di giudicato sulla qualificazione della scrittura come atto ricognitivo di debito operata dal giudice di primo grado, dovendo limitarsi, il tema del giudicato, all'eventuale carattere contestato (o incontestato) dei fatti invocati dalle parti a fondamento delle proprie domande. 7. Il terzo motivo è in fondato, perché, come correttamente rilevato dai giudici di appello, la domanda di simulazione è stata tardivamente introdotta in secondo grado. La nullità di un contratto posto a fondamento dell’azione di adempimento può essere rilevata d’ufficio anche in appello, ma essa non può essere basata su contestazioni in fatto non sollevate in precedenza (Cass., sez. 2, 09/08/2019, n. 21243; Cass., sez. 3, 19/02/2020, n. 4175.) 8. Anche il quarto motivo va rigettato. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Tuttavia, è inammissibile il giuramento decisorio deferito con atto di appello non sottoscritto personalmente dalla parte o da difensore munito di mandato speciale, come richiesto dall'art. 233 cod. proc. civ., ma dal difensore munito soltanto dell'ordinaria procura ad litem, anche se il giuramento sia stato ritualmente deferito in primo grado (Cass., sez. 3, 28/10/2014, n. 22805; Cass., sez. 2, 25/08/2020, n. 17718). A ciò deve aggiungersi che il giuramento decisorio è pure inammissibile perché volto a dimostrare la denunciata simulazione assoluta della scrittura privata, non dedotta in primo grado (Cass., sez. 3, 19/10/2015, n. 21073). Il difetto delle condizioni di ammissibilità del mezzo istruttorio rende superfluo verificare se il giuramento fosse fondato su capitoli formulati in violazione dell’art. 2739 cod. civ. 9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitàche liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 10890/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris