CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n.31430/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 39, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA]' ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difeso dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1710/2018pubblicata il 10 luglio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 672/2017 del 25 maggio 2017, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 1024/2014 e 5108/2014 R.G., il Tribunale di Pisa respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era intimato di pagare alla propria madre [OSCURATO:PERSONA] la somma di 4.000.000 di euro, proveniente dal parziale disinvestimento di una polizza assicurativa accesa a nome di quest’ultima presso l’[OSCURATO:SOCIETA]. e fatta successivamente confluire su un conto corrente di corrispondenza a firma disgiunta cointestato ad entrambe, aperto alcuni giorni prima presso l’[OSCURATO:PERSONA] C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; rigettava, inoltre, la domanda risarcitoria avanzata dalla Ferrucci nei confronti della predetta banca, accusata di aver tenuto un comportamento illegittimo finalizzato a consentire alla Agostini di appropriarsi di quella cospicua somma di danaro. Disattendendo la tesi difensiva propugnata dall’opponente, il giudice pisano escludeva che l’importo di cui all’ingiunzione di pagamento avesse costituito oggetto di una donazione indiretta fatta dalla Ferrucci in favore della figlia. La pronuncia veniva impugnata in via principale dalla Agostini, che insisteva per l’accoglimento della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo, e in via incidentale dalla Ferrucci, che invece si doleva del mancato accoglimento della domanda proposta nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. All’esito del giudizio così introdotto, con sentenza n. 1710/2018 del 10 luglio 2018, la Corte d’Appello di Firenze respingeva entrambi i gravami, confermando interamente l’impugnata decisione e condannando gli appellanti a rifondere alla rispettiva controparte le spese del grado. Avverso tale sentenza, notificata il 30 luglio 2018, la Agostini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, resistiti con controricorso dalla Ferrucci. L’[OSCURATO:PERSONA] C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso sono denunciate la nullità della sentenza gravata, nonchè la violazione e la falsa applicazione degli artt. 769 e 809 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.. Viene rimproverato alla Corte d’Appello di Firenze di aver erroneamente escluso la configurabilità dell’animus donandi nelle operazioni poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] -apertura di un conto corrente bancario cointestato con la figlia [OSCURATO:PERSONA], ordine di parziale disinvestimento di una polizza assicurativa accesa a suo nome, richiesta di accreditamento del corrispondente importo sul predetto conto corrente-, che invece risultavano in tutta evidenza caratterizzate dallo spirito di liberalità, avendo la disponente consapevolmente attribuito un vantaggio patrimoniale alla propria congiunta in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica o morale. Si sostiene che, diversamente da quanto affermato dal collegio gigliato, lo scopo liberale non poteva ritenersi escluso dalla supposta intenzione della Ferrucci di dotare la figlia delle liquidità necessarie per poter fronteggiare le esigenze connesse alla gestione di un’azienda familiare, poiché una simile finalità rappresentava al più il motivo sottostante alla donazione, privo di rilevanza giuridica. Si lamenta, inoltre, che la motivazione posta a base del decisum sarebbe solo apparente, non essendo stata offerta dal giudice a quoadeguata spiegazione della soluzione offerta. Per di più, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una serie di elementi indiziari, emersi in corso di causa, dai quali era possibile desumere lo spirito di liberalità che aveva animato la Ferrucci: deponeva in tal senso anche il negozio mezzo prescelto dalla disponente, essendo l’apertura di un conto corrente cointestato a firma disgiunta lo strumento pratico normalmente utilizzato per realizzare una donazione indiretta da parte di uno dei cointestatari in favore dell’altro. Con il secondo motivo sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 555, 556, 737, 809 c.c.. Si deduce che la decisione assunta dalla Corte di merito confliggerebbe con le norme codicistiche in materia di determinazione della porzione disponibile e di riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima. Il giudice distrettuale non avrebbe, infatti, considerato che anche le donazioni indirette di somme di denaro, al pari di quelle dirette, rientrano nell’asse ereditario e devono essere computate in sede di collazione e/o riduzione. Non vi sarebbe, quindi, alcuna valida ragione per ritenere che la donazione in discorso, per il solo fatto di essere stata realizzata senza l’osservanza della forma solenne prescritta dalla legge -a differenza di quelle anteriormente effettuate dalla stessa Ferrucci in favore di altri figli-, debba essere esclusa come tale per pretesa assenza dell’animus donandi . Si ribadisce, altresì, che nel caso di specie ricorrerebbero tanto l’elemento soggettivo quanto quello oggettivo della donazione, essendosi in presenza di operazioni fra loro collegate compiute dalla Ferrucci per mero spirito di liberalità, idonee a determinare un incremento patrimoniale in favore della Agostini e un corrispondente depauperamento in capo ad essa disponente. Con il terzo motivo vengono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 769, 809 e 1713 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.. Si assume che avrebbe errato la Corte d’Appello nell’affermare, in contrasto con la unanime e costante giurisprudenza di legittimità , che non fosse possibile scorgere nella complessa operazione costituita dal parziale disinvestimento della polizza assicurativa accesa a nome della Ferrucci e dal successivo accreditamento dell’importo disinvestito su un conto corrente bancario a firme disgiunte, cointestato a lei e alla figlia Sandra, il negozio mezzo utilizzato dalle parti per la realizzazione della programmata donazione indiretta. A torto, poi, il giudice a quo avrebbe escluso la sussi stenza dell’animus donandi nella vicenda di causa, attribuendo rilievo alla circostanza, a tal fine inconferente, che le parti si fossero reciprocamente obbligate a rendicontare le operazioni eseguite sul predetto conto corrente. Avrebbe pure sbagliato la Corte fiorentina nel sostenere che le operazioni innanzi descritte dovessero essere considerate alla stregua di negozi autonomi privi di collegamento funzionale, giacchè proprio la loro successione temporale rappresentava, al contrario, un elemento confermativo dell’intento di liberalità: sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe solo apparente, oltre che manifestamente contraddittoria, visto che lo stesso giudice distrettuale aveva accertato la volontà della Ferrucci di costituire una disponibilità liquida per la figlia . Con il quarto motivo sono allegate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente. Si imputa alla Corte toscana di aver trascurato di pronunciare sul motivo di gravame contenuto nell’undicesimo capo dell’atto di appello, con il quale era stato dedotto il mancato assolvimento, ad opera dell’originaria parte opposta, dell’onere probatorio da cui era gravata, consistente nel dimostrare che l’operazione bancaria (parziale disinvestimento polizza e apertura di c/c cointestato) non fu realizzata in funzione di una ”donazione indiretta“, bensì per una mera movimentazione di denaro . Il primo e il terzo motivo e parte del secondo possono essere scrutinati insieme perché intimamente connessi. Essi appaiono inammissibili. Giova premettere che, per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema: -le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; -non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); -la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, sicchè il motivo di ricorso che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/202, Cass. n. 2741/2015). Occorre pure tener presente che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «manca nza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un.8053/2014). Ciò posto, va osservato che con le censure in disamina la Agostini non lamenta l’inesatta ricognizione da parte della Corte d’Appello della norma regolatrice del caso o l’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha, nè si duole dell’erronea sussunzione in detta norma della concreta fattispecie accertata, bensì contesta la valutazione delle emergenze processuali compiuta dal giudice a quo. Segnatamente, la ricorrente addebita al collegio di secondo grado di non aver ravvisato un collegamento negoziale fra le operazioni di cui si discetta, effettuate in rapida successione dalla Ferrucci, e di aver escluso la sussistenza dell’animus donandi in capo alla disponente, pur risultando desumibile da una serie di elementi acquisiti al processo il suo intento di liberalità. In sostanza, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., si intende inammissibilmente sollecitare questa Corte a un riesame dei fatti valutati dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 36754/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). D’altro canto, deve escludersi che la motivazione della pronuncia gravata sia soltanto apparente o manifestamente contraddittoria. Il giudice toscano ha infatti adeguatamente argomentato sul piano logico-giuridico la decisione adottata, evidenziando a pag. 2 della sentenza: -che «dalla semplice cointestazione del conto corrente n. 1034, privo di provvista, non emerg (e) la causa donandi, non essendo derivato arricchimento per la Agostini, verificatosi solo a sèguito di una successiva e distinta attività negoziale»; -che «la cointestazione di un conto sul quale confluiscano somme versate da uno solo dei titolari, non costituisce… donazione indiretta, anche in considerazione dell’obbligo di rendicontazione reciproco tra i correntisti»; -che non «risultano impartite alla banca istruzioni esplicite e che univocamente facciano ritenere atto di liberalità nei confronti della figlia il disinvestimento di € 4.700.000,00, di cui al documento sottoscritto il 10.08.2012 , dovendo al riguardo considerarsi che l’ordine in questione… contiene una manifestazione di volontà tale da escludere scopi di liberalità a favore della Agostini, atteso che reca l’indicazione di effettuare l’accredito su un conto intestato alla stessa Ferrucci e non su un conto cointestato». Come si ricava dal passo sopra trascritto, la motivazione, oltre ad essere esistente dal punto di vista materiale e grafico, appare comprensibile e non risulta affetta da palese illogicità o contraddittorietà; né l’eventuale insufficienza o la semplice ma non irriducibile contraddittorietà di essa costituiscono vizi utilmente deducibili in cassazione, alla luce dei princìpi di diritto innanzi richiamati. Oltretutto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’impugnata decisione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandimediante l’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della detta cointestazione, altro scopo che quello di liberalità. Ne consegue che, in assenza di circostanze univocamente suffraganti l’immanenza di un intento donativo, il mero versamento di danaro personale eseguito sul conto corrente cointestato a un congiunto non basta di per sé a fondare la presunzione di appartenenza pro quota a quest’ultimo della somma accreditata (cfr. Cass. n. 25684/2021, Cass. n. 4682/2018, Cass. n. 809/2014, Cass. n. 26983/2008). Muovendo da questa corretta premessa giuridica, il collegio gigliato ha escluso, sulla base di un apprezzamento in fatto incensurabile nell’odierna sede processuale, che in corso di causa siano stati acquisiti elementi idonei a dimostrare che l’unico obiettivo della Ferrucci fosse quello di arricchire la figlia per spirito liberale. Il secondo motivo, nella partenon esaminata in precedenza, risulta incomprensibile. Non si vede, infatti, quale attinenza abbiano con la presente fattispecie le norme in tema di riduzione e collazione delle donazioni e di determinazione della porzione disponibile, evocate dalla ricorrente, né come possa desumersi lo scopo liberale asseritamente perseguito dalla Ferrucci dalla dedotta circostanza che tali norme trovino applicazione anche rispetto alle donazioni indirette. Il quarto mezzo è in parte infondato, in parte inammissibile. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che il motivo contenuto nell’undicesimo capo dell’atto di appello è stato preso in esame dalla Corte fiorentina, che lo ha scrutinato congiuntamente ad altri alle pagg. 2-3. Non ricorrendo, quindi, la denunciata omissione di pronuncia, la doglianza appare, sotto questo aspetto, destituita di fondamento. Laddove, invece, prospetta che non sarebbe stato tenuto in considerazione dal giudice distrettuale un preciso profilo di doglianza, ovvero quello relativo al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’opposta, la censura si rivela inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la Agostini riportato almeno sinteticamente in ricorso, per la parte che interessa, il contenuto del motivo di cui trattasi, né provveduto alla localizzazione processuale dell’atto di appello in cui questo era stato formulato -consistente nell’indicare il fascicolo (di parte o d’ufficio) del precedente grado di merito in cui l’atto medesimo è rinvenibile e la sua esatta collocazione all’interno del suddetto fascicolo-, onde consentire alla Corte di reperirlo agevolmente senza dover compiere particolari ricerche (cfr. Cass. n. 18968/2023, Cass. n. 13189/2023, Cass. n. 10890/2023, Cass. n. 9769/2023, Cass. n. 34428/2022, Cass. n. 6769/2022, Cass. Sez. Un. n. 32673/2021, Cass. n. 23711/2021, Cass. n. 28184/2020). Al riguardo, si rammenta che l’adempimento dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, previsto a pena della sua inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n.6) c.p.c., esige quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo all’uopo sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (cfr. Cass. n. 18824/2023, Cass. n. 28976/2021, Cass. n. 12190/2020, Cass. n. 21138/2019, Cass. n. 23452/2017), né il deposito di tali atti e documenti effettuato ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4) c.p.c., il quale costituisce incombente distinto e ulteriore prescritto ai diversi fini della procedibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 22828/2022, Cass. Sez. Un. n. 25038/2013, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010). Va aggiunto, per completezza, che il requisito di cui al citato art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., da misurarsi con riguardo alla singola censura (cfr. Cass. n. 5774/2023, Cass. n. 3256/2022, Cass. n. 28184/2020, Cass. Sez. Un. n. 16887/2013), deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali questa Corte è giudice del fattoprocessuale, giacchè l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 23873/2022, Cass.n. 18316/2018, Cass. Sez. Un. n. 8077/2012). In definitiva, il ricorso è da respingere. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] C. Banca di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rimasta intimata. Stante l’esito del ricorso, viene resa nei confronti della Agostini l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 18.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presu