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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08699/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5517-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 avverso la sentenza n. 2284/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che il terrazzo di copertura dell’immobile di sua proprietà, in Napoli alla via Protopisani 80, era del pari di sua proprietà e che quindi era illegittima la condotta della convenuta che aveva posto in comunicazione tale terrazzo con il suo diverso appartamento, tramite una nuova apertura ed il taglio di una ringhiera.

Si doleva altresì che la convenuta avesse appoggiato alla sua proprietà delle tubazioni di scarico e concludeva quindi per la condanna al rilascio del bene illegittimamente occupato, all’arretramento sino al rispetto della distanza legale della veduta illegittimamente realizzata ed alla rimozione delle tubazioni.

Si costituiva la convenuta che sosteneva che il terrazzo era in realtà un lastrico, e quindi un bene condominiale, aggiungendo che in ogni caso le era stato alienato dalla stessa attrice, trattandosi peraltro di bene fruibile solo dalla sua proprietà.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 2742 del 7 marzo 2012 ha accolto la domanda e la sentenza è stata appellata in via principale dalla Schetter ed in via incidentale dall’originaria Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 parte attrice, quanto al rigetto della domanda di abbattimento del balcone della convenuta, all’arretramento sino alla distanza di metri 1,5 ed alla rimozione delle tubazioni.

La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2284 del 7 giugno 2016 ha rigettato l’appello principale ed, in parziale accoglimento di quello incidentale, ha condannato la Schetter ad arretrare lo sporto del balcone della sua proprietà sino alla distanza di metri 1,5 dalla proprietà dell’Esposito, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 1.500,00.

Quanto al motivo di appello principale, con il quale si sosteneva la proprietà del bene in capo alla convenuta, la Corte distrettuale, in via prioritaria, riteneva che fosse inammissibile la censura quanto alla natura condominiale del terrazzo, in quanto il motivo era stato formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c.

In ogni caso, la soluzione del Tribunale era da condividere atteso che non poteva reputarsi di essere al cospetto di un lastrico di copertura di più unita immobiliari, e ciò perché il bene oggetto di causa fungeva da copertura alla sola proprietà esclusiva dell’Esposito.

Era da disattendere anche l’argomento secondo cui l’attrice avrebbe dovuto fornire la probatio diabolica del proprio diritto di proprietà, alla luce del fatto che la stessa convenuta aveva individuato nell’attrice la dante causa del proprio acquisto.

Era priva di fondamento la tesi della appellante principale circa il carattere pertinenziale del terrazzo rispetto al proprio Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 appartamento.

Infatti, prima che la convenuta iniziasse i lavori di ristrutturazione del suo appartamento, non esisteva alcun comodo accesso al terrazzo oggetto di causa e ciò anche perché la porta-balcone che oggi permette l’accesso al terrazzo non esisteva allorché intervenne la vendita dell’appartamento in favore della Schetter.

Mancava quindi la prova di un preesistente collegamento tra i due beni, e la conferma di tale assenza si ricavava anche dalla piantina catastale allegata alla DIA presentata per la realizzazione dei lavori.

Del pari infondata era reputata la deduzione secondo cui il terrazzo sarebbe stato acquistato con l’atto di compravendita dell’appartamento del 1998.

A tal fine riteneva la Corte che dovesse farsi riferimento al contenuto del solo definitivo di compravendita, destinato a soppiantare le eventuali diverse previsioni contenute nel contratto preliminare.

Nell’atto di trasferimento la descrizione del bene venduto deponeva senza dubbio per la conclusione dell’esclusione dal novero dei beni trasferiti anche del terrazzo oggetto di causa, ma per di più tale soluzione era avvalorata anche dalla lettura dei due preliminari che avevano preceduto il definitivo, nei quali si faceva menzione del solo appartamento e non anche del terrazzo, peraltro avente una superficie di circa mq.

85. La superficie scoperta di cui si faceva cenno nei preliminari doveva intendersi corrispondente ad una zona posta sul lato Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 opposto rispetto al terrazzo oggetto di causa, la quale era stata poi ricoperta dalla Schetter nel corso dei lavori di ristrutturazione, sino ad annetterla alla propria unità immobiliare.

D’altronde la stessa convenuta, nel costituirsi nel precedente giudizio possessorio intentato dall’attrice, non aveva rivendicato la proprietà del bene, ma si era limitata a vantare una sola servitù di veduta sul cespite, consapevole della proprietà del bene in capo alla Esposito.

Del tutto infondata era poi la pretesa di essere divenuta proprietaria del terrazzo per usucapione, e ciò perché la pretesa si fonderebbe sull’originale assunto di poter unire il proprio possesso a quello preesistente della propria dante causa, e cioè della stessa parte attrice, nei cui confronti si vorrebbe far valere l’usucapione.

Quanto all’eccezione di esistenza di una servitù di veduta acquisita per destinazione del padre di famiglia, la sentenza ne rilevava l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., non senza osservare che la stessa sarebbe comunque infondata, non essendo stata fornita la prova che già alla data della vendita del 1998 le vedute ora esistenti fossero già collocate in situ.

Quanto all’appello incidentale, una volta escluso che lo sporto balcone realizzato dalla convenuta concretasse un pericolo per la sicurezza dello stabile, ne andava disposto l’arretramento sino alla distanza di 1,5 metri trattandosi di veduta posta in essere a distanza illegale.

Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -5- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Doveva poi confermarsi il rigetto della domanda volta alla rimozione delle tubazioni, mentre andava accolto il motivo di appello relativo al risarcimento del danno, che doveva ritenersi in re ipsa e quantificabile nell’importo di € 1.500,00, in relazione al pregiudizio derivante dall’illegittima imposizione di una servitù di veduta.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1117 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio pur prospettato dalle parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Assume la ricorrente che il Ctu aveva evidenziato come al terrazzo oggetto di causa si accedesse solo dalla proprietà della ricorrente, essendo i due cespiti in comunicazione.

La sentenza gravata ha escluso che il terrazzo potesse essere qualificato come bene condominiale, in contrasto con la descrizione fatta dallo stesso ausiliario d’ufficio.

L’affermazione in punto di proprietà esclusiva del bene in capo all’Esposito sarebbe erronea ed ha inciso anche sulla conseguente applicazione delle regole in tema di onere della prova per l’azione di revindica.

Il motivo è inammissibile.

Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -6- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 In primo luogo, la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte distrettuale che, nell’esaminare il motivo di appello che invocava la natura condominiale del terrazzo, ha in via del tutto preliminare rilevato l’inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c., poiché non teneva in alcuna considerazione le motivazioni espresse dal Tribunale, salvo poi aggiungere delle ulteriori considerazioni, evidentemente al solo fine di rafforzare la decisione, volte a corroborare anche nel merito la correttezza della sentenza di primo grado.

Tale rilievo di inammissibilità in rito del motivo di appello non risulta in alcun modo attinto dal motivo di ricorso in esame, il che ne determina a sua volta l’evidente inammissibilità.

Peraltro, ritiene il Collegio che le dedotte violazioni di legge appaiono correlate ad una diversa ricostruzione delle vicende in fatto, in contrasto con quanto invece accertato dal giudice di merito, sollecitando quindi, ancor prima che una corretta applicazione delle norme di diritto, una diversa ricostruzione del fatto, compito questo precluso al giudice di legittimità.

Premesso che la denuncia circa la violazione delle regole di ermeneutica del contratto risulta in relazione a tale motivo solamente enunciata, senza che sia individuato in concreto quale sia stato l’errore commesso, mancando anche l’indicazione del contratto di cui sarebbe stata offerta una erronea esegesi, rileva la Corte che i giudici di appello hanno, conformemente a quanto sostenuto in ricorso, inquadrato l’azione proposta in quella di rivendica, quanto alla illegittima Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -7- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 occupazione del terrazzo, avendo invece riservato la qualificazione di actio negatoria servitutis alla diversa richiesta di rispetto delle distanze legali in tema di veduta esercitata dala proprietà della ricorrente sul terrazzo oggetto di causa.

Tuttavia, anche così qualificata la domanda, resta esclusa la dedotta violazione delle regole in tema di onere della prova.

Come, infatti, di recente precisato da questa Corte, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.

Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (così da ultimo Cass. n. 28865/2021).

L’attenuazione del regime probatorio per l’azione di rivendica esperita dall’attrice è stata quindi giustificata, oltre che per il fatto che si fosse dedotta l’usucapione in danno della stessa attrice, indicata quale precedente proprietaria, anche in considerazione che la modalità alternativa di acquisto del diritto di proprietà era individuata nel trasferimento da parte della stessa attrice, allegazioni queste che entrambe depongono per il riconoscimento della precedente proprietà del bene in capo all’Esposito, esonerata pertanto dal dover offrire la prova del proprio diritto con il rigore di norma imposto dall’art. 948 c.c.

Infine, la dedotta violazione di legge appare correlata alla diversa prospettazione in fatto offerta dalla ricorrente secondo cui preesistesse al proprio acquisto del vicino appartamento un collegamento tra quest’ultimo ed il terrazzo oggetto di causa, affermazione questa che risulta smentita dalla sentenza impugnata, che ha escluso che tale circostanza fosse stata provata, essendo la stessa altresì smentita anche dalle stesse piantine allegate al preliminare di vendita invocato dalla Schetter ed alla DIA da quest’ultima presentato al fine di Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -9- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 procedere alla ristrutturazione del proprio appartamento, il che denota come la censura, lungi dal denunziare un’erronea applicazione delle norme di legge, mira a sovvertire l’accertamento in fatto operato in sede di merito.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché degli artt. 817-818 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per la omessa pronuncia di un motivo di appello.

Pur concordandosi con l’affermazione della prevalenza del contenuto del definitivo su quello del preliminare, si osserva che in realtà alla data della cessione dell’appartamento da parte dell’Esposito alla ricorrente, lo stesso era parzialmente crollato.

Nel definitivo la descrizione non teneva conto dello stato effettivo di consistenza del bene, ma si rifaceva a quella precedente il crollo.

Al fine di stabilire cosa sia stato trasferito occorre quindi guardare alla situazione in cui versava il bene alla data del trasferimento, o meglio alla situazione in cui il bene era pervenuto alla dante causa dell’attrice.

In appello si era dedotto che già con l’atto del 1942, con il quale la madre dell’attrice aveva acquistato l’appartamento, emergeva come la terrazza fosse una pertinenza dell’appartamento acquistato dalla ricorrente, e tale censura è stata del tutto disattesa dalla Corte distrettuale, che ha invece tratto argomento dalle planimetrie catastali, che non possono fungere da prova.

Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -10- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Una volta ricordato che costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo, rileva il Collegio che la denuncia Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -11- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La Corte d’Appello, partendo dal tenore letterale del contratto definitivo, confortato anche dalle planimetrie allegate al precedente preliminare concluso tra l’Esposito ed il marito della Schetter, ha rilevato come la descrizione del bene operata nel primo fosse assolutamente coincidente con la raffigurazione che ne era data nelle piantine le quali, pur in presenza di un crollo parziale dell’edificio, erano idonee a ben rappresentare la condizione dell’immobile, come effettivamente trasferito all’acquirente.

In particolare, la conclusione che la terrazza fosse esclusa dalla vendita è stata tratta dalla stessa confinazione del bene fatta nel definitivo, dovendosi intendere il richiamo ad “altra proprietà della venditrice” come necessariamente riferito alla terrazza oggetto di causa, che quindi era esclusa dalla vendita.

E’ stato altresì chiarito dai giudici di appello come il riferimento agli accessori non potesse essere esteso anche al terrazzo, aggiungendo che la superficie scoperta invece alienata corrispondeva a quella posta sul lato opposto rispetto al terrazzo de quo, superficie poi oggetto di copertura ad opera della convenuta, che l’ha in tal modo inglobata nel restante appartamento.

Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -12- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Infine, ed a conferma della correttezza dell’approdo ermeneutico cui è pervenuta la sentenza gravata, è stato ricordato come tale soluzione, volta cioè ad escludere il terrazzo dal novero dei beni venduti, trovasse conforto anche nell’iniziale linea difensiva della convenuta che, nel costituirsi in un giudizio possessorio intentato dall’Esposito a tutela del godimento del terrazzo, aveva vantato solo un diritto di servitù di veduta sul bene, senza mai assumere l’intervenuto acquisto della proprietà.

Né appare idoneo ad inficiare l’esito del giudizio di appello il richiamo all’istituto della pertinenza, posto che lo stesso presuppone che fosse stato già instaurato il vincolo pertinenziale tra il bene acquisito dalla Schetter ed il terrazzo già anteriormente all’acquisto da parte della prima (affermazione che rileva anche nella parte in cui la ricorrente sostiene che occorresse guardare al rapporto tra i beni quale insorto già alla data dell’acquisto da parte della madre dell’Esposito), circostanza che però la sentenza impugnata ha negato con accertamento in fatto, nella parte in cui, a pag. 6, sottolinea che non era stata fornita la prova che il collegamento con il terrazzo preesistesse rispetto alla data in cui la convenuta aveva iniziato i lavori interessanti il suo appartamento, in epoca però successiva all’acquisto effettuato.

Tale affermazione peraltro risulta idonea anche a dare risposta al motivo di appello, asseritamente non esaminato dai giudici Ric. 2017 n. 05517 sez.

S2 - ud. 22-02-2022 -13- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 di merito, secondo cui si era sottolineata la necessità di indagare la situazione dei beni avuto riguardo allo stato in cui si trovavano in occasione dell’acquisto da parte della madre della Esposito.

4. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

Si sostiene che il Ctu nominato in primo grado aveva rimarcato l’esistenza di una comunicazione tra l’appartamento della ricorrente ed il terrazzo oggetto di causa per effetto di una soletta che dall’appartamento si prolunga sul terrazzo.

La sentenza non ha tenuto conto di tale fatto il che denota l’erroneità della soluzione cui è pervenuta.

Il motivo è infondato attesa la carenza di decisività del fatto di cui si denuncia l’omesso esame.

La decisione impugnata, infatti, lungi dall’escludere la circostanza che la soletta che si diparte dall’appartamento della ricorrente possa giungere fino al terrazzo, ha però evidenziato come dirimente fosse l’assenza di un preesistente comodo collegamento tra i due beni, aggiungendo che ove anche in passato l’accesso potesse avvenire scavalcando un muro o spostando un pannello di una veranda, ciò non permetteva di affermare, in contrasto con quanto invece emergeva anche dalle piante catastali, che vi fosse un collegamento tale da poter invocare, come vorrebbe la ricorrente anche un nesso di pertinenzialità.

Ric. 2017 n. 05517 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., e ciò sul presupposto che la preesistenza dello sporto del balcone rispetto all’atto di vendita del 1998 denoterebbe la volontà di asservire il terrazzo alla proprietà della ricorrente, essendo insorta la servitù di veduta e di uso sul terrazzo proprio per effetto dell’atto di vendita.

Il motivo è inammissibile in quanto, analogamente a quanto rilevato in occasione della disamina del primo motivo di ricorso, la sentenza gravata, ancor prima di rilevare l’infondatezza dell’eccezione di acquisto della servitù ex art. 1062 c.c. (ma con affermazioni che mirano solo a rafforzare la già raggiunta definizione in rito della disamina del motivo di appello), ha però rilevato l’inammissibilità dell’eccezione ex art. 345 c.p.c.

Trattasi di conclusione che però non è in alcun modo contestata dalla ricorrente che, ancor prima di contrastare la correttezza della soluzione di merito, avrebbe dovuto però censurare il rilievo di una causa ostativa alla disamina del motivo di natura processuale.

La carenza di una censura siffatta implica quindi l’inammissibilità anche del motivo di ricorso in esame.

6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili.

Si sostiene che i giudici di appello, nel disattendere la tesi della preesistenza delle aperture e delle vedute sul terrazzo dell’attrice hanno fatto richiamo alla descrizione dell’immobile Ric. 2017 n. 05517 sez.

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Il motivo è infondato.

Va qui ribadito che ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio).

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali).

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.

S.U. 8053/2014).

Ric. 2017 n. 05517 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nella fattispecie non ricorre l’anomalia della motivazione nel senso sopra indicato.

Non si rileva alcuna contraddizione nel ragionamento del giudice di appello che, nel ribadire la necessità di avere riguardo alla descrizione dei beni come effettuata nel definitivo, la quale si rifaceva alla condizione dell’appartamento anteriormente al crollo che lo aveva interessato, lungi dall’affermare la effettiva preesistenza delle aperture nella condizione attuale, ha più limitatamente ammesso che un vano della proprietà Schetter potesse ricevere aria e luce dalla terrazza, salvo poi precisare che in realtà non era stata offerta la prova né della preesistenza delle aperture né del fatto che le stesse avessero la caratteristiche tali da permettere l’esercizio della veduta (posto che le foto prodotte dalla convenuta, peraltro di scarsa chiarezza, riproducevano lo stato dei luoghi all’epoca del giudizio possessorio, risalente al 2001, e quindi alcuni anni dopo l’acquisto operato dalla ricorrente).

Ric. 2017 n. 05517 sez.

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7. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5517-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 avverso la sentenza n. 2284/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare che il terrazzo di copertura dell’immobile di sua proprietà, in Napoli alla via Protopisani 80, era del pari di sua proprietà e che quindi era illegittima la condotta della convenuta che aveva posto in comunicazione tale terrazzo con il suo diverso appartamento, tramite una nuova apertura ed il taglio di una ringhiera. Si doleva altresì che la convenuta avesse appoggiato alla sua proprietà delle tubazioni di scarico e concludeva quindi per la condanna al rilascio del bene illegittimamente occupato, all’arretramento sino al rispetto della distanza legale della veduta illegittimamente realizzata ed alla rimozione delle tubazioni. Si costituiva la convenuta che sosteneva che il terrazzo era in realtà un lastrico, e quindi un bene condominiale, aggiungendo che in ogni caso le era stato alienato dalla stessa attrice, trattandosi peraltro di bene fruibile solo dalla sua proprietà. Il Tribunale adito con la sentenza n. 2742 del 7 marzo 2012 ha accolto la domanda e la sentenza è stata appellata in via principale dalla Schetter ed in via incidentale dall’originaria Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 parte attrice, quanto al rigetto della domanda di abbattimento del balcone della convenuta, all’arretramento sino alla distanza di metri 1,5 ed alla rimozione delle tubazioni. La Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2284 del 7 giugno 2016 ha rigettato l’appello principale ed, in parziale accoglimento di quello incidentale, ha condannato la Schetter ad arretrare lo sporto del balcone della sua proprietà sino alla distanza di metri 1,5 dalla proprietà dell’Esposito, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 1.500,00. Quanto al motivo di appello principale, con il quale si sosteneva la proprietà del bene in capo alla convenuta, la Corte distrettuale, in via prioritaria, riteneva che fosse inammissibile la censura quanto alla natura condominiale del terrazzo, in quanto il motivo era stato formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c. In ogni caso, la soluzione del Tribunale era da condividere atteso che non poteva reputarsi di essere al cospetto di un lastrico di copertura di più unita immobiliari, e ciò perché il bene oggetto di causa fungeva da copertura alla sola proprietà esclusiva dell’Esposito. Era da disattendere anche l’argomento secondo cui l’attrice avrebbe dovuto fornire la probatio diabolica del proprio diritto di proprietà, alla luce del fatto che la stessa convenuta aveva individuato nell’attrice la dante causa del proprio acquisto. Era priva di fondamento la tesi della appellante principale circa il carattere pertinenziale del terrazzo rispetto al proprio Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 appartamento. Infatti, prima che la convenuta iniziasse i lavori di ristrutturazione del suo appartamento, non esisteva alcun comodo accesso al terrazzo oggetto di causa e ciò anche perché la porta-balcone che oggi permette l’accesso al terrazzo non esisteva allorché intervenne la vendita dell’appartamento in favore della Schetter. Mancava quindi la prova di un preesistente collegamento tra i due beni, e la conferma di tale assenza si ricavava anche dalla piantina catastale allegata alla DIA presentata per la realizzazione dei lavori. Del pari infondata era reputata la deduzione secondo cui il terrazzo sarebbe stato acquistato con l’atto di compravendita dell’appartamento del 1998. A tal fine riteneva la Corte che dovesse farsi riferimento al contenuto del solo definitivo di compravendita, destinato a soppiantare le eventuali diverse previsioni contenute nel contratto preliminare. Nell’atto di trasferimento la descrizione del bene venduto deponeva senza dubbio per la conclusione dell’esclusione dal novero dei beni trasferiti anche del terrazzo oggetto di causa, ma per di più tale soluzione era avvalorata anche dalla lettura dei due preliminari che avevano preceduto il definitivo, nei quali si faceva menzione del solo appartamento e non anche del terrazzo, peraltro avente una superficie di circa mq. 85. La superficie scoperta di cui si faceva cenno nei preliminari doveva intendersi corrispondente ad una zona posta sul lato Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 opposto rispetto al terrazzo oggetto di causa, la quale era stata poi ricoperta dalla Schetter nel corso dei lavori di ristrutturazione, sino ad annetterla alla propria unità immobiliare. D’altronde la stessa convenuta, nel costituirsi nel precedente giudizio possessorio intentato dall’attrice, non aveva rivendicato la proprietà del bene, ma si era limitata a vantare una sola servitù di veduta sul cespite, consapevole della proprietà del bene in capo alla Esposito. Del tutto infondata era poi la pretesa di essere divenuta proprietaria del terrazzo per usucapione, e ciò perché la pretesa si fonderebbe sull’originale assunto di poter unire il proprio possesso a quello preesistente della propria dante causa, e cioè della stessa parte attrice, nei cui confronti si vorrebbe far valere l’usucapione. Quanto all’eccezione di esistenza di una servitù di veduta acquisita per destinazione del padre di famiglia, la sentenza ne rilevava l’inammissibilità ex art. 345 c.p.c., non senza osservare che la stessa sarebbe comunque infondata, non essendo stata fornita la prova che già alla data della vendita del 1998 le vedute ora esistenti fossero già collocate in situ. Quanto all’appello incidentale, una volta escluso che lo sporto balcone realizzato dalla convenuta concretasse un pericolo per la sicurezza dello stabile, ne andava disposto l’arretramento sino alla distanza di 1,5 metri trattandosi di veduta posta in essere a distanza illegale. Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -5- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Doveva poi confermarsi il rigetto della domanda volta alla rimozione delle tubazioni, mentre andava accolto il motivo di appello relativo al risarcimento del danno, che doveva ritenersi in re ipsa e quantificabile nell’importo di € 1.500,00, in relazione al pregiudizio derivante dall’illegittima imposizione di una servitù di veduta. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1117 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., con omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio pur prospettato dalle parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Assume la ricorrente che il Ctu aveva evidenziato come al terrazzo oggetto di causa si accedesse solo dalla proprietà della ricorrente, essendo i due cespiti in comunicazione. La sentenza gravata ha escluso che il terrazzo potesse essere qualificato come bene condominiale, in contrasto con la descrizione fatta dallo stesso ausiliario d’ufficio. L’affermazione in punto di proprietà esclusiva del bene in capo all’Esposito sarebbe erronea ed ha inciso anche sulla conseguente applicazione delle regole in tema di onere della prova per l’azione di revindica. Il motivo è inammissibile. Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -6- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 In primo luogo, la censura non si confronta con quanto affermato dalla Corte distrettuale che, nell’esaminare il motivo di appello che invocava la natura condominiale del terrazzo, ha in via del tutto preliminare rilevato l’inammissibilità del motivo ex art. 342 c.p.c., poiché non teneva in alcuna considerazione le motivazioni espresse dal Tribunale, salvo poi aggiungere delle ulteriori considerazioni, evidentemente al solo fine di rafforzare la decisione, volte a corroborare anche nel merito la correttezza della sentenza di primo grado. Tale rilievo di inammissibilità in rito del motivo di appello non risulta in alcun modo attinto dal motivo di ricorso in esame, il che ne determina a sua volta l’evidente inammissibilità. Peraltro, ritiene il Collegio che le dedotte violazioni di legge appaiono correlate ad una diversa ricostruzione delle vicende in fatto, in contrasto con quanto invece accertato dal giudice di merito, sollecitando quindi, ancor prima che una corretta applicazione delle norme di diritto, una diversa ricostruzione del fatto, compito questo precluso al giudice di legittimità. Premesso che la denuncia circa la violazione delle regole di ermeneutica del contratto risulta in relazione a tale motivo solamente enunciata, senza che sia individuato in concreto quale sia stato l’errore commesso, mancando anche l’indicazione del contratto di cui sarebbe stata offerta una erronea esegesi, rileva la Corte che i giudici di appello hanno, conformemente a quanto sostenuto in ricorso, inquadrato l’azione proposta in quella di rivendica, quanto alla illegittima Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -7- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 occupazione del terrazzo, avendo invece riservato la qualificazione di actio negatoria servitutis alla diversa richiesta di rispetto delle distanze legali in tema di veduta esercitata dala proprietà della ricorrente sul terrazzo oggetto di causa. Tuttavia, anche così qualificata la domanda, resta esclusa la dedotta violazione delle regole in tema di onere della prova. Come, infatti, di recente precisato da questa Corte, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -8- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore (così da ultimo Cass. n. 28865/2021). L’attenuazione del regime probatorio per l’azione di rivendica esperita dall’attrice è stata quindi giustificata, oltre che per il fatto che si fosse dedotta l’usucapione in danno della stessa attrice, indicata quale precedente proprietaria, anche in considerazione che la modalità alternativa di acquisto del diritto di proprietà era individuata nel trasferimento da parte della stessa attrice, allegazioni queste che entrambe depongono per il riconoscimento della precedente proprietà del bene in capo all’Esposito, esonerata pertanto dal dover offrire la prova del proprio diritto con il rigore di norma imposto dall’art. 948 c.c. Infine, la dedotta violazione di legge appare correlata alla diversa prospettazione in fatto offerta dalla ricorrente secondo cui preesistesse al proprio acquisto del vicino appartamento un collegamento tra quest’ultimo ed il terrazzo oggetto di causa, affermazione questa che risulta smentita dalla sentenza impugnata, che ha escluso che tale circostanza fosse stata provata, essendo la stessa altresì smentita anche dalle stesse piantine allegate al preliminare di vendita invocato dalla Schetter ed alla DIA da quest’ultima presentato al fine di Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -9- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 procedere alla ristrutturazione del proprio appartamento, il che denota come la censura, lungi dal denunziare un’erronea applicazione delle norme di legge, mira a sovvertire l’accertamento in fatto operato in sede di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. nonché degli artt. 817-818 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per la omessa pronuncia di un motivo di appello. Pur concordandosi con l’affermazione della prevalenza del contenuto del definitivo su quello del preliminare, si osserva che in realtà alla data della cessione dell’appartamento da parte dell’Esposito alla ricorrente, lo stesso era parzialmente crollato. Nel definitivo la descrizione non teneva conto dello stato effettivo di consistenza del bene, ma si rifaceva a quella precedente il crollo. Al fine di stabilire cosa sia stato trasferito occorre quindi guardare alla situazione in cui versava il bene alla data del trasferimento, o meglio alla situazione in cui il bene era pervenuto alla dante causa dell’attrice. In appello si era dedotto che già con l’atto del 1942, con il quale la madre dell’attrice aveva acquistato l’appartamento, emergeva come la terrazza fosse una pertinenza dell’appartamento acquistato dalla ricorrente, e tale censura è stata del tutto disattesa dalla Corte distrettuale, che ha invece tratto argomento dalle planimetrie catastali, che non possono fungere da prova. Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -10- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Anche tale motivo va rigettato, scontando alla stessa maniera del primo motivo, la pretesa di trarre una dedotta violazione di legge sulla base però di una ricostruzione in fatto difforme da quella operata dal giudice di merito, e come tale insuscettibile di denuncia in sede di legittimità. Una volta ricordato che costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione (vizi entrambi impredicabili con riguardo alla sentenza oggi impugnata), con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo, rileva il Collegio che la denuncia Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -11- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 di violazione delle norme ermeneutiche risulta del tutto generica, e soprattutto assume la non condivisione dell’approdo del giudice di merito, senza però che sia evidenziata l’assoluta implausibilità della soluzione raggiunta. La Corte d’Appello, partendo dal tenore letterale del contratto definitivo, confortato anche dalle planimetrie allegate al precedente preliminare concluso tra l’Esposito ed il marito della Schetter, ha rilevato come la descrizione del bene operata nel primo fosse assolutamente coincidente con la raffigurazione che ne era data nelle piantine le quali, pur in presenza di un crollo parziale dell’edificio, erano idonee a ben rappresentare la condizione dell’immobile, come effettivamente trasferito all’acquirente. In particolare, la conclusione che la terrazza fosse esclusa dalla vendita è stata tratta dalla stessa confinazione del bene fatta nel definitivo, dovendosi intendere il richiamo ad “altra proprietà della venditrice” come necessariamente riferito alla terrazza oggetto di causa, che quindi era esclusa dalla vendita. E’ stato altresì chiarito dai giudici di appello come il riferimento agli accessori non potesse essere esteso anche al terrazzo, aggiungendo che la superficie scoperta invece alienata corrispondeva a quella posta sul lato opposto rispetto al terrazzo de quo, superficie poi oggetto di copertura ad opera della convenuta, che l’ha in tal modo inglobata nel restante appartamento. Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -12- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Infine, ed a conferma della correttezza dell’approdo ermeneutico cui è pervenuta la sentenza gravata, è stato ricordato come tale soluzione, volta cioè ad escludere il terrazzo dal novero dei beni venduti, trovasse conforto anche nell’iniziale linea difensiva della convenuta che, nel costituirsi in un giudizio possessorio intentato dall’Esposito a tutela del godimento del terrazzo, aveva vantato solo un diritto di servitù di veduta sul bene, senza mai assumere l’intervenuto acquisto della proprietà. Né appare idoneo ad inficiare l’esito del giudizio di appello il richiamo all’istituto della pertinenza, posto che lo stesso presuppone che fosse stato già instaurato il vincolo pertinenziale tra il bene acquisito dalla Schetter ed il terrazzo già anteriormente all’acquisto da parte della prima (affermazione che rileva anche nella parte in cui la ricorrente sostiene che occorresse guardare al rapporto tra i beni quale insorto già alla data dell’acquisto da parte della madre dell’Esposito), circostanza che però la sentenza impugnata ha negato con accertamento in fatto, nella parte in cui, a pag. 6, sottolinea che non era stata fornita la prova che il collegamento con il terrazzo preesistesse rispetto alla data in cui la convenuta aveva iniziato i lavori interessanti il suo appartamento, in epoca però successiva all’acquisto effettuato. Tale affermazione peraltro risulta idonea anche a dare risposta al motivo di appello, asseritamente non esaminato dai giudici Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -13- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 di merito, secondo cui si era sottolineata la necessità di indagare la situazione dei beni avuto riguardo allo stato in cui si trovavano in occasione dell’acquisto da parte della madre della Esposito. 4. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. Si sostiene che il Ctu nominato in primo grado aveva rimarcato l’esistenza di una comunicazione tra l’appartamento della ricorrente ed il terrazzo oggetto di causa per effetto di una soletta che dall’appartamento si prolunga sul terrazzo. La sentenza non ha tenuto conto di tale fatto il che denota l’erroneità della soluzione cui è pervenuta. Il motivo è infondato attesa la carenza di decisività del fatto di cui si denuncia l’omesso esame. La decisione impugnata, infatti, lungi dall’escludere la circostanza che la soletta che si diparte dall’appartamento della ricorrente possa giungere fino al terrazzo, ha però evidenziato come dirimente fosse l’assenza di un preesistente comodo collegamento tra i due beni, aggiungendo che ove anche in passato l’accesso potesse avvenire scavalcando un muro o spostando un pannello di una veranda, ciò non permetteva di affermare, in contrasto con quanto invece emergeva anche dalle piante catastali, che vi fosse un collegamento tale da poter invocare, come vorrebbe la ricorrente anche un nesso di pertinenzialità. Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -14- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 5. Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., e ciò sul presupposto che la preesistenza dello sporto del balcone rispetto all’atto di vendita del 1998 denoterebbe la volontà di asservire il terrazzo alla proprietà della ricorrente, essendo insorta la servitù di veduta e di uso sul terrazzo proprio per effetto dell’atto di vendita. Il motivo è inammissibile in quanto, analogamente a quanto rilevato in occasione della disamina del primo motivo di ricorso, la sentenza gravata, ancor prima di rilevare l’infondatezza dell’eccezione di acquisto della servitù ex art. 1062 c.c. (ma con affermazioni che mirano solo a rafforzare la già raggiunta definizione in rito della disamina del motivo di appello), ha però rilevato l’inammissibilità dell’eccezione ex art. 345 c.p.c. Trattasi di conclusione che però non è in alcun modo contestata dalla ricorrente che, ancor prima di contrastare la correttezza della soluzione di merito, avrebbe dovuto però censurare il rilievo di una causa ostativa alla disamina del motivo di natura processuale. La carenza di una censura siffatta implica quindi l’inammissibilità anche del motivo di ricorso in esame. 6. Il quinto motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili. Si sostiene che i giudici di appello, nel disattendere la tesi della preesistenza delle aperture e delle vedute sul terrazzo dell’attrice hanno fatto richiamo alla descrizione dell’immobile Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -15- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 quale contenuta nel preliminare di compravendita ma in tal modo hanno contraddetto quanto prima riferito circa invece la vincolatività del solo contenuto del definitivo. Il motivo è infondato. Va qui ribadito che ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 134 del 2012, il vizio denunciabile è limitato all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, essendo stata così sostituita la precedente formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio). La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata (a prescindere dal confronto con le risultanze processuali). Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. S.U. 8053/2014). Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -16- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 Pertanto, non possono essere sollevate doglianze per censurare, ai sensi dell'art. 360 n. 5 citato, la correttezza logica del percorso argomentativo della sentenza, a meno che non sia denunciato come incomprensibile il ragionamento ovvero che la contraddittorietà delle argomentazioni si risolva nella assenza o apparenza della motivazione (in tal caso, il vizio è deducibile quale violazione della legge processuale ex art. 132 c.p.c.). Nella fattispecie non ricorre l’anomalia della motivazione nel senso sopra indicato. Non si rileva alcuna contraddizione nel ragionamento del giudice di appello che, nel ribadire la necessità di avere riguardo alla descrizione dei beni come effettuata nel definitivo, la quale si rifaceva alla condizione dell’appartamento anteriormente al crollo che lo aveva interessato, lungi dall’affermare la effettiva preesistenza delle aperture nella condizione attuale, ha più limitatamente ammesso che un vano della proprietà Schetter potesse ricevere aria e luce dalla terrazza, salvo poi precisare che in realtà non era stata offerta la prova né della preesistenza delle aperture né del fatto che le stesse avessero la caratteristiche tali da permettere l’esercizio della veduta (posto che le foto prodotte dalla convenuta, peraltro di scarsa chiarezza, riproducevano lo stato dei luoghi all’epoca del giudizio possessorio, risalente al 2001, e quindi alcuni anni dopo l’acquisto operato dalla ricorrente). Ric. 2017 n. 05517 sez. S2 - ud. 22-02-2022 -17- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5517/2017 Numero sezionale 373/2022 Numero di raccolta generale 8699/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 7. Il ricorso è pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza. 8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del cont