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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12572/2024

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ricorso iscritto al n. 183/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1170/14/2015 depositata il 22 maggio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate, lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento e dalle cartelle di pagamento.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 90/17/2013 del 2013, l’adìta Commissione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria portati dalle cartelle esattoriali poste a base del fermo e accoglieva, per il resto, il ricorso del contribuente, annullando in parte qua l’atto impugnato.

La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che con sentenza n. 1170/14/2015 del 22 maggio 2015 respingeva l’appello spiegato dall’agente della riscossione.

Rilevava il giudice regionale: - che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, doveva ritenersi sussistente in capo all’Acquaviva la legittimazione ad agire per l’annullamento del preavviso di fermo in discorso; -che le notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte non potevano ritenersi regolari, essendo state eseguite «nelle mani di persona estranea al nucleo familiare».

Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Acquaviva ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’avversa impugnazione sotto un duplice profilo: (a)ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., non essendo stati offerti dalla ricorrente elementi che possano indurre a mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, seguìto dalla CTR, formatosi in tema di legittimazione del contribuente ad impugnare il preavviso di fermo relativo a crediti di natura tributaria; (b)per non essere state efficacemente impugnate le autonome ”rationes decidendi“ sorreggenti la pronuncia di secondo grado.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Neltermine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va anzitutto disattesa la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la pronuncia d’appello, in primo luogo e principalmente, per apparenza della relativa motivazione.

La ricorrente rimprovera, infatti, alla CTR di aver apoditticamente affermato che le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte dovevano ritenersi affette da nullità per essere state «effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare». 1.2 A fronte di un ricorso così articolato, si appalesa irrilevante la circostanza che il collegio di secondo grado abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità la questione relativa alla legittimazione del contribuente a impugnare il preavviso di fermo, trattandosi di punto della sentenza non investito da specifica censura. 1.3 A torto, poi, viene invocato dal controricorrente il principio di diritto, costantemente enunciato da questo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, «qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ”rationes decidendi“ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza».

Invero, la circostanza che nei precedenti gradi di giudizio (ma non più in questa sede) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia infondatamente contestato la legittimazione dell’Acquaviva a impugnare il preavviso di fermo di cui trattasi non osta di certo all’esame del presente ricorso per cassazione, con il quale viene criticato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice tributario d’appello a dichiarare invalide le notifiche delle cartelle esattoriali in discorso.

Ciò in quanto la riconosciuta legitimatio ad causamdel contribuente non esclude che l’azione da lui esperita possa essere ritenuta, per altre ragioni, inammissibile in rito o infondata nel merito.

2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.c. (scilicet: c.p.c. -n.d.r.), dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Si lamenta che la gravata sentenza risulterebbe priva di una motivazione comprensibile nella parte in cui ha affermato l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo, per essere state «effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare»del destinatario.

Viene, al riguardo, evidenziato che la CTR non si è minimamente curata di indicare i documenti utilizzati ai fini della formazione del proprio convincimento, né tantomeno di chiarire le ragioni per le quali la consegna a un soggetto (oltretutto neppure identificato) «estraneo al nucleo familiare» del contribuente non consentirebbe di ritenere validamente eseguite le notificazioni degli atti esattivi presupposti.

Si aggiunge, inoltre: - che una delle predette cartelle era stata direttamente consegnata all’Acquaviva; - che l’unica cartella ricevuta da persona diversa dal destinatario era quella inerente ai crediti di natura non tributaria, esulante dalla materia del contendere del presente giudizio; - che un’ulteriore cartella era stata, invece, depositata presso la casa comunale, sicchè risultava inspiegabile come il relativo procedimento notificatorio potesse essersi concluso mediante la consegna a «persona estranea al nucleo familiare».

3. Con il secondo e il terzo motivo, proposti in via subordinata, sono prospettati: (a)la violazione e la falsa applicazione dell’art.139 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c.; (b)l’omesso esame della questione attinente all’eccepita decadenza dell’Acquaviva dal diritto di contestare la produzione documentale effettuata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (c)la violazione e la falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Si deduce, in proposito: - che, in caso di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna di copia dell’atto a persona qualificatasi all’ufficiale giudiziario come ”convivente“ con il destinatario, l’intrinseca veridicità di tale dichiarazione e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo asserito difetto di un rapporto di convivenza; - che non poteva, pertanto, dubitarsi della validità della notificazione dell’unica cartella di pagamento consegnata a «persona estranea al nucleo familiare»; - che in prime cure l’agente della riscossione aveva depositato, entro il termine di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, senza che alcuna contestazione fosse stata sollevata dal contribuente, nemmeno nel corso dell’udienza di discussione successivamente tenutasi.

4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure, peraltro formulate in via meramente subordinata.

Dopo aver respinto il mezzo di gravame volto a contestare la legittimazione ad agire del contribuente -questione che, come si è già detto sopra, non forma oggetto di specifica censura nell’odierna sede di legittimità- la C.T.R. si è limitata ad argomentare, per quanto qui ancora interessa: «Risulta essere stata effettuata… ulteriore dimostrazione, non eccepita dall’Ufficio, che le notifiche delle cartelle in esame erano state effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare».

La surriportata motivazione, nella sua estrema laconicità, non consente di comprendere: (1)in quale luogo fossero state eseguite le notificazioni delle cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo (se presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario o altrove); (2)quale fosse la «persona estranea al nucleo familiare»dell’Acquaviva nelle cui mani sarebbe stata effettuata la consegna degli atti esattivi; (3)quale fosse la relazione (parentela, affinità o altro) intercorrente fra la detta persona e il destinatario; (4)da quali documenti acquisiti al processo fosse ricavabile che le notificazioni sarebbero avvenute nel modo descritto.

Da quanto precede risulta, quindi, evidente come la C.T.R. abbia adottato una motivazione meramente apparente, in quanto lacunosa, criptica e priva di ogni intelligibile aggancio con le risultanze documentali.

Ricorre, pertanto, nel caso in esame, l’anomalia motivazionale riconducibile alla categoria dell’apparenza, vizio tuttora deducibile in cassazione, anche a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, siccome idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione del cd.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Si definisce, infatti, apparente la motivazione che, pur essendo materialmente esistente, sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento contenente il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il còmpito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 17195/2023, Cass. n. 9422/2023, Cass. Sez.

Un. n. 34263/2022, Cass. n. 25070/2021).

5. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sull

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso iscritto al n. 183/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 55 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1170/14/2015 depositata il 22 maggio 2015 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 febbraio 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate, lamentando l’omessa notifica degli atti presupposti, costituiti dagli avvisi di accertamento e dalle cartelle di pagamento. All’esito del giudizio, con sentenza n. 90/17/2013 del 2013, l’adìta Commissione dichiarava il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti di natura non tributaria portati dalle cartelle esattoriali poste a base del fermo e accoglieva, per il resto, il ricorso del contribuente, annullando in parte qua l’atto impugnato. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, che con sentenza n. 1170/14/2015 del 22 maggio 2015 respingeva l’appello spiegato dall’agente della riscossione. Rilevava il giudice regionale: - che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, doveva ritenersi sussistente in capo all’Acquaviva la legittimazione ad agire per l’annullamento del preavviso di fermo in discorso; -che le notificazioni delle cartelle di pagamento presupposte non potevano ritenersi regolari, essendo state eseguite «nelle mani di persona estranea al nucleo familiare». Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Acquaviva ha resistito con controricorso, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’avversa impugnazione sotto un duplice profilo: (a)ai sensi dell’art. 360-bis n. 1) c.p.c., non essendo stati offerti dalla ricorrente elementi che possano indurre a mutare l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, seguìto dalla CTR, formatosi in tema di legittimazione del contribuente ad impugnare il preavviso di fermo relativo a crediti di natura tributaria; (b)per non essere state efficacemente impugnate le autonome ”rationes decidendi“ sorreggenti la pronuncia di secondo grado. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Neltermine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo il controricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va anzitutto disattesa la sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso. 1.1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato la pronuncia d’appello, in primo luogo e principalmente, per apparenza della relativa motivazione. La ricorrente rimprovera, infatti, alla CTR di aver apoditticamente affermato che le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte dovevano ritenersi affette da nullità per essere state «effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare». 1.2 A fronte di un ricorso così articolato, si appalesa irrilevante la circostanza che il collegio di secondo grado abbia deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità la questione relativa alla legittimazione del contribuente a impugnare il preavviso di fermo, trattandosi di punto della sentenza non investito da specifica censura. 1.3 A torto, poi, viene invocato dal controricorrente il principio di diritto, costantemente enunciato da questo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, «qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ”rationes decidendi“ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza». Invero, la circostanza che nei precedenti gradi di giudizio (ma non più in questa sede) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia infondatamente contestato la legittimazione dell’Acquaviva a impugnare il preavviso di fermo di cui trattasi non osta di certo all’esame del presente ricorso per cassazione, con il quale viene criticato il percorso motivazionale che ha condotto il giudice tributario d’appello a dichiarare invalide le notifiche delle cartelle esattoriali in discorso. Ciò in quanto la riconosciuta legitimatio ad causamdel contribuente non esclude che l’azione da lui esperita possa essere ritenuta, per altre ragioni, inammissibile in rito o infondata nel merito. 2. Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.c. (scilicet: c.p.c. -n.d.r.), dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Si lamenta che la gravata sentenza risulterebbe priva di una motivazione comprensibile nella parte in cui ha affermato l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo, per essere state «effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare»del destinatario. Viene, al riguardo, evidenziato che la CTR non si è minimamente curata di indicare i documenti utilizzati ai fini della formazione del proprio convincimento, né tantomeno di chiarire le ragioni per le quali la consegna a un soggetto (oltretutto neppure identificato) «estraneo al nucleo familiare» del contribuente non consentirebbe di ritenere validamente eseguite le notificazioni degli atti esattivi presupposti. Si aggiunge, inoltre: - che una delle predette cartelle era stata direttamente consegnata all’Acquaviva; - che l’unica cartella ricevuta da persona diversa dal destinatario era quella inerente ai crediti di natura non tributaria, esulante dalla materia del contendere del presente giudizio; - che un’ulteriore cartella era stata, invece, depositata presso la casa comunale, sicchè risultava inspiegabile come il relativo procedimento notificatorio potesse essersi concluso mediante la consegna a «persona estranea al nucleo familiare». 3. Con il secondo e il terzo motivo, proposti in via subordinata, sono prospettati: (a)la violazione e la falsa applicazione dell’art.139 c.p.c. e dell’art. 2700 c.c.; (b)l’omesso esame della questione attinente all’eccepita decadenza dell’Acquaviva dal diritto di contestare la produzione documentale effettuata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (c)la violazione e la falsa applicazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 546 del 1992. Si deduce, in proposito: - che, in caso di notificazione effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna di copia dell’atto a persona qualificatasi all’ufficiale giudiziario come ”convivente“ con il destinatario, l’intrinseca veridicità di tale dichiarazione e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo asserito difetto di un rapporto di convivenza; - che non poteva, pertanto, dubitarsi della validità della notificazione dell’unica cartella di pagamento consegnata a «persona estranea al nucleo familiare»; - che in prime cure l’agente della riscossione aveva depositato, entro il termine di cui all’art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, le relate di notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, senza che alcuna contestazione fosse stata sollevata dal contribuente, nemmeno nel corso dell’udienza di discussione successivamente tenutasi. 4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe le ulteriori censure, peraltro formulate in via meramente subordinata. Dopo aver respinto il mezzo di gravame volto a contestare la legittimazione ad agire del contribuente -questione che, come si è già detto sopra, non forma oggetto di specifica censura nell’odierna sede di legittimità- la C.T.R. si è limitata ad argomentare, per quanto qui ancora interessa: «Risulta essere stata effettuata… ulteriore dimostrazione, non eccepita dall’Ufficio, che le notifiche delle cartelle in esame erano state effettuate nelle mani di persona estranea al nucleo familiare». La surriportata motivazione, nella sua estrema laconicità, non consente di comprendere: (1)in quale luogo fossero state eseguite le notificazioni delle cartelle di pagamento prodromiche all’impugnato preavviso di fermo (se presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario o altrove); (2)quale fosse la «persona estranea al nucleo familiare»dell’Acquaviva nelle cui mani sarebbe stata effettuata la consegna degli atti esattivi; (3)quale fosse la relazione (parentela, affinità o altro) intercorrente fra la detta persona e il destinatario; (4)da quali documenti acquisiti al processo fosse ricavabile che le notificazioni sarebbero avvenute nel modo descritto. Da quanto precede risulta, quindi, evidente come la C.T.R. abbia adottato una motivazione meramente apparente, in quanto lacunosa, criptica e priva di ogni intelligibile aggancio con le risultanze documentali. Ricorre, pertanto, nel caso in esame, l’anomalia motivazionale riconducibile alla categoria dell’apparenza, vizio tuttora deducibile in cassazione, anche a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, siccome idoneo a determinare la nullità della sentenza per violazione del cd. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Si definisce, infatti, apparente la motivazione che, pur essendo materialmente esistente, sotto il profilo materiale e grafico, come parte del documento contenente il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il còmpito di integrarlo con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 17195/2023, Cass. n. 9422/2023, Cass. Sez. Un. n. 34263/2022, Cass. n. 25070/2021). 5. Va, conseguentemente, disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa. 5.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a mente dell’art. 385, comma 2, seconda parte, c.p.c.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sull