CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 26211-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di commissario straordinario e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]-ARAS, rappresentatoe difeso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SICILIA-ARAS, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrenti - Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la SENTENZA n. 1628/2018della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 3 /1/202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Catania , con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-ARASavverso la sentenza con la quale, in data 23/2-2/3/2017, il Tribunale di Palermo , su istanza di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 [OSCURATO:PERSONA] , suoi dipendenti, ne aveva dichiarato il fallimento. 1.2. La corteha premesso che : - l a reclamante è, sotto il profilo formale, un ’ associazione avente ad oggetto “ la promozione, il coordinamento e l’attuazione di tutte le iniziative intese a valorizzare e perfezionare l’organizzazione zootecnica periferica, nonché ad assicurare la funzionalità della stessa , nell’interesse degli allevatori, in Sicilia ” ; - ai fini dell’assoggettamento alla procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 1 l.fall., assume rilievo “lo status effettivo di imprenditore commerciale, … attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo o comunque prevalente, l’attività di impresa commerciale”; - per la qualifica di imprenditore commerciale non è, invece, necessario “lo scopo di lucro”, essendo, piuttosto, sufficiente “l’idoneità (almeno tendenziale) dei ricavi per perseguire il pareggio di bilancio”, né assume rilievo decisivo “il dato formale della mancata iscrizione dell’Associazione … nel registro delle imprese” e neppure “ la natura giuridica dell ’ associazione reclamante”, dovendosi, per contro , riconoscere l’assoggettabilità a fallimento anche delle associazioni quando le medesime esercitino un ’ impresa commerciale . Ha quindi ritenuto che il tribunale a ve sse correttamente affermato che ARAS era un imprenditore commerciale,poiché “svolgeva la sua attività, volta alla produzione e allo scambio di servizi, in modo professionale e con criteri di economicità”, non assumendo, al riguardo, un rilievo decisivo, per escludere il carattere imprenditoriale dell’attività svolta, il fatto che la stessa si avvalesse anche dell’erogazione della provvista alimentata “in via prevalente”dal concorso finanziario fornito dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 delle risorse agricole e forestali della Regione Sicilia, nonché dall’esazione dei “contributi”degli associati. 1.3. Del resto, ha aggiunto la corte, l’Associazione reclamante si avvaleva di “una stabile organizzazione di mezzi e persone”ed aveva, comunque, nelle diverse sedi, strutturate a livello provinciale, più di cento dipendenti; eanche la circostanza che avessefatto più volte ricorso alla “Cassa integrazione ed ai contratti di solidarietà”induceva a conferma re il convincimento espresso in ordine alla “natura imprenditoriale dell’attività” da essa svolta. 1.4. La corte d’appello, inoltre, dopo aver evidenziato che ARASaveva tra i propri scopi anche quello di “fornire ai propri associati (allevatori di bestiame e, quindi, imprenditori agricoli) servizi per il miglioramento, l’incremento e la valorizzazione della produzione zootecnica, per consentire la riproduzione assistita, per selezionare il bestiame e salvaguardare le razze in via d’estinzione, nonché per migliorare il livello qualitativo e quello genetico delle produzioni”, ha escluso che fosse stato provato che “ l ’ attività svolta dalla reclamante rientrasse nell’ambito dell’impresa agricola”, nella forma dalla stessa prospettata di attività ausiliare di servizi, “diretta alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici degli animali allevati dalla imprese associate”. 1.5. La corte, infine, ha escluso ogni rilievo alla “normativa comunitaria in materia di divieto degli aiuti di stato, in quanto la suddetta materia non riguarda la questione della fallibilità o meno dell’ente, secondo le regole previste dall’ordinamento nazionale”. 2.1. L’[OSCURATO:PERSONA] della Sicilia- ARAS, con ricorso notificato il 5 / 9 /20 18 , ha chiesto, per sei Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 6/8/2018. 2.2. Hanno resistito , con unico controricors o , i sei creditori istanti, nonché, con separato controricorso, il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia- ARAS. 2.3. Sonoinvece rimasti intimat i [OSCURATO:PERSONA] e gli altri dipendenti di ARASindividuati in epigrafe, intervenuti nel giudizio di merito per sostenere le ragioni della reclamante. 2.4. Il Pubblico Ministero, con le conclusioni scritte depositate in data 6/10/2022, ha chiesto il rigetto del ricorso. 2.5. La ricorrente ed il Fallimento hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2082, 14 ss., 2188 ss., 2195, 2200, 2201 c.c., degli artt. 1 ss. l.fall., del d.m. 43900 del 18/7/2008 e degli artt. 1 e 21 della l. n. 223/1991, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 132, comma2°, n. 4, c.p.c. e la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata, innanzitutto, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutoche essa, svolge ndo in modo professionale e con criteri di economicità la sua attività volta alla produzione e allo scambio di servizi, ave sse assunto la qualità di imprenditore commercialee fosse, come tale, assoggettata alle norme sul fallimento.Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 3.2. A dire della ricorrente la corte non avrebbe considerato che, in realtà, la sua qual ità di associazione riconosciuta (con decreto del presidente della Regione Sicilia del 27/5/1952), statutariamente priva di scopo di lucro e non iscritta nel registro delle imprese, la esclude dal novero de gli imprenditori commerciali e che le attività istituzionali svolte, previste dagli artt. 3, 5 e 6 dello statuto, che consistono nella tenuta nell’intero territorio regionale dei libri genealogici delle diverse specie e razze di bestiame e dei registri anagrafici relativi alle razze bovine ed equina e nei controlli funzionali alla riproduzione assistita, realizzano con tutta evidenza finalità d’interesse generale di competenza pubblica attribuitele da norme comunitarie, nazionali e regionali; ma, soprattutto, la corte del merito non avrebbe in alcun modo chiarito in che cosa consistala sua pretesa attività commerciale, né perché questa debba ritenersi prevalen te rispetto a lla sua attività non economicaed istituzionale ovvero, come accertato dalla stessa corte, rispetto all’erogazione ai propri associati (allevatori di bestiame) di servizi per il miglioramento, l’incremento e la valorizzazione della produzione zootecnica, per la riproduzione assistita, la selezione del bestiame e la salvaguardia delle razze in via di estinzione e per il miglioramento del livello qualitativo e di quello genetico delle produzioni. 3.3. Il giudice del reclamo, ha proseguito la ricorrente, ha poi erroneamente ritenuto che la circostanza che essa si avvale in via prevalente del concorso finanziario fornito dall’[OSCURATO:PERSONA] e dei contributi versati dagli associati non avesse rilievo decisivo per escludere la natura commerciale della sua attività, omettendo di considerare che, al contrario, poiché il suo capitale di gestione deriva in misura esclusiva o preponderante dal concorso finanziario “costantemente” fornito Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 dallo Stato e dalla Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali affidatele dal Ministero delle politiche agricole e dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricolturanonché dai contributi annuali degli iscritti, essa non persegue l’obiettivo, quantomeno tendenziale, del rimborso dei fattori produttivi impiegati mediante il corrispettivo ricavato dai beni e dai servizi scambiati, ovvero dell’equilibrio fra costi e ricavi, ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte al fine dell’attribuzione della qualità di imprenditore assoggettabile a fallimento. 3.4. La corte d’appello, infine, ha concluso la ricorrente, ha ritenuto provata la sua qualità di imprenditore commerciale anche perché essa si avvale di una stabile organizzazione di mezzi e personeed ha fatto più volte ricorso agli strumenti della Cassa integrazione ed ai contratti di solidarietà, ma non ha tenuto conto, per un verso, ch e l ’ organizzazione di mezzi e persone è un elemento richiesto dal Ministero delle politiche agricole per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali, ovvero per garantire la qualità e la sicurezza alimentare delle produzioni zootecniche, mantenendo il presidio del territorio ed evitando perdite di occupazione di personale specializzato, e, per altro verso, che la sua amm issione a godere del beneficio dell’integrazione salariale in deroga è stata disposta, ai sensi dell’art. 21 della l. n. 223/1991 e del d.m. 43900 del 18/7/2008, riconoscendole la qualità di imprenditore agricolo. 3.5. Con i motivi dal secondo al quinto, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2082, 14 ss.e 2135, commi 1°, 2° e 3°, c.c. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. e all’art. 1 l.fall., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2729 c.c. e 112, 113, 115 e 116 c.p.c. nonché l’omesso esame difatti decisiv i per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato punto per punto le argomentazioni in base alle quali la corte d’appelloha ritenuto non provata la sua qualità di impresa agricola. 4.1. Con il sesto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2082 e 2135 c.c., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, degli artt. 1 e 26 del d.lgs. n. 99/2004, dell’art. 3 della direttiva comunitaria n. 159/1972, dell’art. 13 della l. n. 153/1975, dell’art. 16 del regolamento CE n. 1857/2006, delle direttive CE n. 2009/157 e n. 2007/371, del comb. disp. dell’art. 4 della l. n. 752/1986 e dell’art. 66, comma 2°, lett. D, del d.P.R. n. 616/1977, della comunicazione n. 2016/C262/01 della Commissione UE, della giurisprudenza della Corte di giustizia del 19/1/1994 n. C364/92 e del 18/3/1997 n. C343/95, dell’art. 14 della l.r. Sicilia n. 24/2016 e dell’art. 12 del Regolamento UE n. 1306/2013, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato non rileva ai fini della fallibilità o meno dell’ente secondo le regole previste dall’ordinamento nazionale, senza, tuttavia, considerare che, come chiarito dalla Commissione UE, gli enti ai quali è vietato concedere gli aiuti di Stato sono esclusivamente quelli che svolgono attività economica organizzata, e che i finanziamenti pubblici non sono, pertanto, vietati quando gli enti di qualunque genere non svolgano detta attività.Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 4.2. Il primo motivo è fondatoladdove denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, con conseguente assorbimento di ogni altra censura illustrata in ricorso. 4.3. Nel caso in esame, la corte d’appello, dopo aver correttamente premesso che, ai fini dell ’ assoggettamento alla procedura fallimentare, assume rilievo “lo status effettivo di imprenditore commerciale, … attribuibile anche agli enti di tipo associativo, che, in concreto, svolgano, in modo esclusivo o comunque prevalente, l’attività di impresa commerciale”e che “per la qualifica di imprenditore commerciale non è invece necessario lo scopo di lucro” , si è, come visto, limitata ad affermare che era stato accertato che l ’ [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia “svolgeva professionalmente un’attività economica organizzata, quanto meno in via prevalente”e che, “in tale situazione”, il tribunale aveva correttamente ritenutoche la stessa fosse un imprenditore commerciale poiché, per l’appunto, (secondo un’argomentazione meramente tautologica) “svolgeva la sua attività, volta alla produzione e allo scambio di servizi, in modo professionale e con criteri di economicità”, senza, tuttavia, provvedere: a) né ad illustrare, in fatto, l’esatta e concreta consistenza dell’“attività economica organizzata” asseritamente svolta dall’associazione reclamante (a partire dalla precisa indicazione dei servizi resi agli associati ed ai terzi), non potendo a tal fine bastare il mero ed incompleto rilievo per cui la stessa provvedeva ad affidare agli allevatori che ne facevano richiesta “animali riproduttori selezionati”, curandone “l’acquisto e l’affidamento e il controllo”; - b) n é a chiarire il generico riferimento al “criteri(o) di economicità” al quale, a suo dire, tale attività era ispirata, in difetto di un preciso accertamento tanto della misura del compenso ad ARAS, a Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 quanto pare, versato o comunque dovuto dagli associati e/o dai terzi quale corrispettivo dei servizi erogati, quanto del titolo giuridico in forza del quale i costi di gestione dell’associazione venivano coperti dai “contributi” degli associati e dalla provvista finanziaria erogata “in via prevalente” dalla Regione; - c) né, infine, ad esporre le ragioni per cui , sul piano fat tuale, ha ritenuto che l’“attività economica organizzata” svolta dalla reclamante “in modo professionale e con criteri di economicità” fosse “quanto meno … prevalente” rispetto alle attività non economiche svolte dalla stessa, come “la promozione, il coordinamento e l’attuazione di tutte le iniziative intese a valorizzare e perfezionare l’organizzazione zootecnica periferica, nonché ad assicurare la funzionalità della stessa, nell ’ interesse degli allevatori, in Sicilia ” ; così esponendosi , in difetto degli accertamenti fattuali resi necessari da i principi richiamati in premessa, e, comunque, in mancanza dell’esposizione dei motivi per i quali ha ritenuto che taluni fatti erano stati accertati, alle censure formulate,sul punto, dalla ricorrente . 4.4. Per costante orientamento di questa Corte, infatti, il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111, comma 6°, Cost.), ossia dell’art. 132 c.p.c., comma 2°, n. 4, c.p.c., omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla propria determinazione. 4.5. La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentino un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e presentino “una motivazione Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SU n. 8053 del 2014) ma anche quelle che, come la sentenza impugnata, contengano una motivazione meramente apparente perch̀ , dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente, in realtà, di “ comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (vale a dire, appunto, la natura asseritamente economica dell’attività svolta dall’associazione reclamante e la sua dichiarata prevalenza rispetto all’attività non economica svolta dalla stessa), non assolvendo in tal modo alla finalit à di esternare un “ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo”, logico e consequenziale, “a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi” (Cass. SU. n. 22232 del 2016). 4.6. Come questa Corte ha pì volte affermato, la motivazione ̀ solo apparente e la sentenza ̀ nulla perch ̀ affetta daerror in procedendo quando, bench ̀ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perch̀ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pì varie, ipotetiche congetture (Cass. SU n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758del 2022, in motiv.). 4.7. Né, del resto, può ritenersi sufficiente il rinvio, che la corte d’appello ha fatto, alla sentenza di primo grado: l a sentenza pronunziata in sede di gravame ̀ , infatti, legittimamente motivata per relationemsolo a condizione, nella specie insussistente, che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo Ric. 2018n.26211 - Sez. 1 - CC del 1 3 gennaio 20 2 3 sintetico,le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, s̀ da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero che il rinvio sia operato (ma non è questo il caso) in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata (Cass. SU n. 642 del 2015, Cass. n. 14786 del 2016; Cass. n. 25794 del 2021, in motiv.). 5. Il ricorso dev ’ essere , quindi, accolto e l a sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Palermo che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ric