CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 354-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - principali - contro C.A.I. S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 354/2022 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 1824/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 4583/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 25 giugno 2021, la Corte d’appello di Roma, ha rigettato l’appello in particolare dei lavoratori indicati in epigrafe (piloti – comandanti, assunti il 27 luglio 1992 da Alitalia L.A.I., poi in amministrazione straordinaria) avverso la sentenza di primo grado, di reiezione delle loro domande: a) di assunzione da Alitalia CAI s.p.a. dal 13 gennaio 2009 (a ciò obbligatasi quale cessionaria del compendio aziendale da Alitalia L.A.I. s.p.a.) e da Alitalia S.A.I. s.p.a., previa l’ottenuta autorizzazione alla sua chiamata in causa, in quanto cessionaria da Alitalia CAI s.p.a. del compendio aziendale dal 22 dicembre 2014); b) di condanna di questa società al risarcimento dei danni; c) in subordine, accertata la natura solo convenzionale della qualifica dirigenziale, di illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro subordinato e di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la condanna di Alitalia CAI s.p.a. all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 legge n. 183/2010; 2. a differenza del Tribunale, che aveva rigettato la loro domanda essenzialmente per la natura interprivata degli accordi sindacali del 2008 (su cui i lavoratori avevano fondato le domande), non reputandoli, rispetto ad essi, né parti contrattuali, né terzi beneficiari – in quanto non individuabili in base al criterio dell’anzianità e neppure con riferimento all’accordo 19 febbraio 2009 – pertanto privi di un diritto soggettivo all’assunzione, la Corte capitolina, ha invece ritenuto i lavoratori identificabili quali soggetti beneficiari, in base ai criteri di selezione contenuti nell’accordo sindacale del 30 e 31 ottobre 2008 per l’assunzione a tempo indeterminato, in attuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2008 (tra Governo e ministri competenti ed organizzazioni sindacali rappresentative, alla presenza del commissario straordinario di Alitalia, “con lo scopo di favorire il buon esito della trattativa tra CAI – società costituita con l’obiettivo di esercitare l’attività di vettore aereo – e la procedura commissariale”). Sicché, per effetto della qualificazione degli accordi alla stregua di contratto a favore di terzi, ben poteva essere individuato il personale da assumere, esclusi i lavoratori che, nel periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, avrebbero maturato il diritto ad un trattamento previdenziale; 3. i criteri contenuti nell’accordo sindacale sono i seguenti: a) esigenze organizzative coerenti con il nuovo piano industriale (suddivise per: area organizzativa di appartenenza, profilo professionale e località); b ) criteri di selezione professionali coerenti con i nuovi assetti organizzativi (sulla base di: possesso di abilitazioni o certificazioni, localizzazione, anzianità aziendale anche convenzionalmente riconosciuta, carichi familiari); con la previsione di: c) sovraordinazione dei criteri sub a), attuativi del piano industriale e del suo dimensionamento, rispetto ai criteri sub b), applicati nell’ordine di elencazione; 4. preliminarmente negato il travisamento della domanda dei lavoratori (sul presupposto del suo prospettato fondamento sulla violazione del numero minimo di assunzioni e non dei criteri di scelta), da parte del Tribunale, per l’evidente necessità, ai fini della dimostrazione di quella violazione, di fornire la prova della loro illegittima pretermissione, la Corte capitolina ha ritenuto non avere i lavoratori, in quanto tenuti al relativo onere, provato di godere dei suddetti requisiti. In particolare, ha escluso che essi abbiano dimostrato il collegamento necessario tra originaria assegnazione a categoria di aeromobile ed “area organizzativa di appartenenza”, né la riconducibilità della loro posizione al numero minimo di personale navigante tecnico assumibile; avendo pure rilevato presiedere alla deduzione dei lavoratori appellanti soltanto il criterio di anzianità, subordinato a quello delle esigenze organizzative; 5. dato poi atto della non censurata stipulazione da Alitalia CAI s.p.a. dei contratti di weat lease stipulati con la compagnia Carpatair, essa ha quindi rigettato la domanda risarcitoria, per inadempimento di Alitalia CAI s.p.a. all’obbligo di riqualificazione professionale, nell’inesistenza di un tale obbligo. Inoltre, ha escluso la natura fittizia dell’attribuzione convenzionale, da parte della contrattazione collettiva, della qualifica dirigenziale ai comandanti, per avervi essi esplicitamente consentito con la sottoscrizione del contratto di assunzione quali comandanti dirigenti; e per il riconoscimento al personale navigante tecnico comandante, da parte dell’art. 2 e dell’allegato 6 del [OSCURATO:PERSONA], della categoria dirigenziale, “atteso il ruolo ricoperto in azienda caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale e le funzioni esplicate al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa”; 6. in ordine, infine, alla concorrente legittimazione passiva di Alitalia S.A.I. s.p.a., la Corte d’appello ha rilevato – in evidente implicita condivisione – come il Tribunale, senza neppure entrare nel merito della sua sussistenza o meno, abbia ritenuto il rigetto della domanda dei lavoratori nei suoi confronti meramente consequenziale a quello della loro domanda principale nei confronti di Alitalia CAI s.p.a. In ogni caso, essa ha ritenuto l’inesistenza di alcun obbligo di Alitalia S.A.I. s.p.a. nei confronti dei predetti, siccome non compresi tra i lavoratori che avrebbero dovuto transitare in essa negli accordi di cessione sottoscritti, quale cessionaria, con la cedente Alitalia CAI s.p.a. il 5 dicembre 2014 e il 16 dicembre 2014, in applicazione dell’art. 47, comma 4bis legge n. 498/1990; 7. con atto notificato il 24 dicembre 2021, i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con diciannove motivi, cui hanno resistito CAI s.p.a. (già Alitalia CAI s.p.a.) e Alitalia S.A.I. s.p.a. in amministrazione straordinaria con distinti controricorsi: quello della prima contenente ricorso incidentale con unico motivo, cui i lavoratori ha nno replicato con controricorso; 8. tutte le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.; 9. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. questa Corte ha recentemente deciso una controversia relativa alla medesima vicenda riguardante Alitalia CAI s.p.a. e Alitalia S.A.I. s.p.a. in a.s., ritenendo in parte inammissibili e in parte infondate le censure mosse dai lavoratori, del tutto analogamente a quelli odierni, all'accordo sindacale del 30-31 ottobre 2008, avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell’attività di una delle due imprese e contenente l'impegno della subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, nonché la negazione del loro diritto all’assunzione sul rilievo della mancata allegazione e prova del possesso dei requisiti necessari a soddisfare i criteri selettivi, oggettivi e soggettivi, elencati nell’accordo sindacale. Essa ha ribadito al riguardo consolidati principi di diritto in ordine: a) alla natura di accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, dell'interpretazione degli atti negoziali ed alle modalità di una corretta denuncia degli errori di diritto in essa compiuti, non rispettate, avendo piuttosto i ricorrenti inammissibilmente contrapposto una loro lettura dell’accordo sindacale; b) all’onere della prova in ordine ai suddetti requisiti (Cass. 6 luglio 2022, n. 21447, in particolare ai p.ti da 50 a 60 in motivazione). Sicché, il collegio a tale motivazione integralmente si richiama, facendovi espresso rinvio, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per tutti i motivi riguardanti l’interpretazione dell’accordo sindacale e la sussistenza dei requisiti integranti i criteri selettivi da esso prescritti in capo ai lavoratori ricorrenti; 2. più specificamente, essi hanno dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 414, 10 116 c.p.c., per travisamento della loro domanda, in quanto riguardante il diritto all’assunzione da Alitalia CAI s.p.a., previo l’accertamento della sua violazione degli obblighi a contrarre assunti con l’accordo sindacale del 31 ottobre 2008, in attuazione dell’[OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2008, senza necessità – in assenza di formulazione di una domanda di illegittima assunzione di altri al posto dei ricorrenti – di prova dei requisiti relativi ai criteri di scelta previsti dal detto accordo, comportante l’erronea pretesa della Corte capitolina dell’assolvimento di oneri di allegazione inesistenti e il fondamento della sua decisione sull’inadempimento di oneri inesistenti (primo motivo); violazione dell’art. 115 c.p.c., per inosservanza del principio di non contestazione, da parte della società, in riferimento al possesso nei ricorrenti dei requisiti previsti dagli accordi sindacali, sia pure essendo tutti i piloti e comandanti assunti, “in possesso di requisiti superiori rispetto agli istanti (ulteriori abilitazioni o, a parità di abilitazioni, ulteriore anzianità)”: e pertanto sotto un profilo comparativo, inconferente, non avendo essi proposto una domanda di precedenza o di preferenza, bensì di violazione dell’obbligo di un numero minimo di assunzioni (quarto motivo); omesso esame di fatti decisivi, quali il mancato raggiungimento del numero minimo di piloti che CAI s.p.a. si era obbligata ad assumere, la sussistenza nei ricorrenti dei requisiti precedenti l’anzianità quale fatto incontestato, la loro collocazione – secondo il c riterio residuale di anzianità – in posizione utile per l’assunzione obbligatoria di piloti nel numero fissato (quinto motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per travisamento della domanda dei ricorrenti, avendone la Corte individuato l’esclusivo criterio orientativo nell’anzianità e ritenendo non avere essi dimostrato gli altri requisiti, avendo pure dato prevalenza al criterio dell’anzianità rispetto a quelle delle esigenze organizzative (sesto motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per ulteriore travisamento della domanda dei ricorrenti, di inadempimento dalla società dell’obbligo di assunzione del numero di piloti fissato e di possesso dei requisiti per una tale assunzione, avendo invece la Corte capitolina ritenuto la necessità di specificazione dei criteri per i quali l’accordo del 31 ottobre 2008 avrebbe comportato la loro assunzione in luogo degli assunti (decimo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto necessaria la prova del mancato raggiungimento del numero minimo di assunzioni per illegittima pretermissione dei ricorrenti, nell’inidoneità dei meccanismi adottati da CAI s.p.a. in violazione degli accordi, sempre equivocando la corretta individuazione della domanda; in ogni caso, avendo essi espressamente dedotto e provato la comparazione con la produzione in primo grado delle liste ufficiali dei piloti di CAI s.p.a., comunque essendo questa onerata della prova contraria, in applicazione del principio della sua vicinanza (undicesimo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per ulteriore travisamento della domanda dei ricorrenti, per avere la Corte territoriale, con argomentazione illogica e incomprensibile rispetto all’esatta individuazione della loro domanda, rilevato la mancanza di una loro deduzione riguardo al criterio della località (a3), essendosi limitati al rilievo di mancata adozione delle tabelle sulla distribuzione territoriale del fabbisogno di vari siti (quattordicesimo motivo); 3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 4. preliminarmente, deve essere negato il travisamento della domanda dei lavoratori (sul presupposto del prospettato fondamento sulla violazione del numero minimo di assunzioni e non dei criteri di scelta), da parte del Tribunale e, a propria volta, della Corte d’appello, per avere questa interpretato la domanda dei lavoratori, con argomentazione congrua di stringente logicità (al penultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), non viziata da errori di diritto, né in procedendo, sotto il profilo di una non corretta individuazione del petitum – pertanto non incorre ndo nel vizio di mancata corrispondenza del chiesto al pronunciato quale error in procedendo (posto che il vizio di extrapetizione ricorre qualora il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, ossia petitum o causa petendi, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, ossia petitum immediato, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, ossia petitum mediato, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori: Cass. 11 aprile 2018, n. 9002; Cass. 7 maggio 2019, n. 12014) – né in iudicando, sotto il profilo del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (neppure denunciato): attività di interpretazione della domanda riservata al giudice di mer ito, insindacabile in sede di legittimità al di fuori delle ipotesi appena escluse (Cass. 2004, n. 2148; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103); 5. neppure si configurano le censure (apparentemente) di errores in iudicando, non ricorrenti (come anche ritenuto, sempre in analoga vicenda, da altro precedente di questa Corte: Cass. 19 agosto 2020, n. 17313, in motivazione subp.ti 11, 12), posto che esse non implicano un problema interpretativo delle stesse norme di diritto denunciate di violazione, né di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass.25 settembre 2019, n. 23851); quanto piuttosto di allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 29 ottobre 2020, n. 23927), oggi peraltro nei rigorosi limiti del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 5.1. non ricorrono, in particolare, le violazioni: a) dell'art. 115 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); a’) neppure sotto il profilo di inosservanza del principio di non contestazione, posto che esso opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice come quella del diritto (Cass. 19 agosto 2019, n. 21460; Cass. 12 luglio 2021, n. 19834); di esclusiva spettanza del giudice del merito, nell'ambito del giudizio di fatto riservatogli, dell’accertamento di esistenza e valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. 7 febbraio 2019, n. 3680; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27490), quale contenuto della sua posizione processuale, rientrante nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione (Cass. 16 dicembre 2005, n. 27833; Cass. 3 maggio 2007, n. 10182; Cass. 12 maggio 2020, n. 8801): sicuramente da escludere alla luce del più rigoroso ambito devolutivo circoscritto dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass.21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), applicabile ratione temporis. Nel caso di specie, non sussiste alcuna “non contestazione” della società sul possesso nei ricorrenti dei requisiti selettivi prescritti, peraltro irrilevante ai fini della comparazione dei criteri, oggetto di controversia: sicché, in ogni caso, non sarebbe relativa ai fatti costitutivi della domanda effettivamente proposta e correttamente qualificata dal giudice di merito, bensì piuttosto in base a quella prospettata dai lavoratori; b) dell'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia, come invece qui, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395); 6. la denuncia di omesso esame è inammissibile, non avendo ad oggetto fatti storici, ma una valutazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), per giunta riguardante una pluralità di circostanze (mancato raggiungimento del numero minimo di piloti che CAI s.p.a. si era obbligata ad assumere, sussistenza nei ricorrenti dei requisiti precedenti l’anzianità quale fatto incontestato, loro collocazione – secondo il criterio residuale di anzianità – in posizione utile per l’assunzione obbligatoria di piloti nel numero fissato), nessuna di per sé sola decisiva (Cass. 5 luglio 2016, n. 13676; Cass. 28 maggio 2018, n. 13625; Cass. 3 maggio 2019, n. 11705); 7. i lavoratori hanno piuttosto contestato l’argomentato accertamento in fatto della Corte territoriale, sul presupposto dell’onere della prova dei requisiti prescritti dai criteri di selezione di assunzione del personale a loro carico (dall’ultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), per non averlo assolto, in particolare riferimento al collegamento necessario tra originaria assegnazione a categoria di aeromobile ed “area organizzativa di appartenenza”, oltre che alla riconducibilità della loro posizione al numero minimo di personale navigante tecnico assumibile; avendo pure rilevato il prioritario criterio fondativo della pretesa dei lavoratori in quello di anzianità, subvalente a quello delle esigenze organizzative (dal terzo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza); 7.1. le censure si risolvono, nella sostanza, in una diversa interpretazione e valutazione delle risultanze processuali e ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987), per esclusiva spettanza al giudice del merito, autore di un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato a giustificare il ragionamento logico-giuridico alla base della decisione; 8. i ricorrenti hanno poi dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c., per travisamento della prova documentale su un fatto decisivo, quale il riferimento della Corte d’appello al p.to B) dell’accordo sindacale del 31 ottobre 2008, relativo ai criteri di selezione professionali in coerenza con i nuovi assetti organizzativi, “in particolare per il PNC: abilitazioni / certificazioni per gli aeromobili operativi”, non appartenendo i ricorrenti al personale navigante di cabine, bensì al personale navigante tecnico comandante, cui pertanto riferito “in particolare per il PNT: abilitazione alla condotta degli aeromobili operativi”, e quindi di MD80, operativo in Alitalia CAI s.p.a. (secondo motivo); 9. esso è infondato; 10. al di là della sua qualificazione alla stregua di erronea percezione della ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circ ostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, denunciabile come error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c. (Cass. 12 aprile 20107, n. 9356; Cass. 21 dicembre 2022, n. 37382), ovvero di non più attuale deducibilità in sede di legittimità qualora il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, a seguito della novellazione del testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. 3 novembre 2020, n. 24395), ora oggetto di rimessione alle Sezioni Unite (con ordinanza di questa Corte 29 marzo 2023, n. 8895), non è decisivo l’errore nel ragionamento decisorio della Corte (all’ultimo capoverso di pg. 8 della sentenza), in quanto inserito in un più ampio ragionamento probatorio: anche qui la censura si sostanzia in una critica nel merito; 11. i ricorrenti hanno poi dedotto nullità della sentenza per violazione del divieto di reformatio in pejus, per non avere confermato, così come il Tribunale che aveva peraltro rigettato la loro domanda per altra ragione (siccome non titolari di un diritto soggettivo all’assunzione per non essere né parti contrattuali, né terzi beneficiari dell’accordo del 31 ottobre 2008, in quanto non qualificabile contratto in favore di terzi), la sussistenza, nel bilanciamento operato dalle parti sociali della prevalenza assoluta delle esigenze organizzative della società, dei “requisiti soggettivi posseduti dai lavoratori”, negandone la prova (terzo motivo); 12. anch’esso è infondato; 13. in relazione al carattere di spositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice del gravame vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può, quindi, dare luogo ad una reformatio in peius in danno di quest'ultimo (Cass. 9 gennaio 2003, n. 135; Cass. 9 giugno 2004, n. 10965): ricavandosi il principio dalla regola generale dell’art. 112 c.p.c., nel caso di appello diretto ad ottenere la condanna ad una prestazione (divisibile) in misura maggiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado, per l’effetto preclusivo della mancata impugnazione della parte condannata, che, pur non integrando un giudicato in senso proprio, comporta tuttavia la modificabilità della sentenza impugnata esclusivamente per corrispondere all'unica impugnazione e impedisce che operi in danno dell'appellante (Cass. 8 settembre 1999, n. 9526), con applicazioni successive assimilabili (Cass. 23 ottobre 2012, n. 18160; Cass. 16 ottobre 2018, n. 25933); 13.1. nel caso di specie, non è tuttavia configurabile una violazione del divieto di reformatio in pejus in riferimento ad un passaggio argomentativo di una decisione della Corte d’appello di rigetto di rigetto del gravame, senza alcuna riforma della sentenza impugnata; 14. i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art.1362 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per erronea interpretazione dell’accordo sindacale 31 ottobre 2008, in riferimento al non chiaro collegamento necessario tra originaria assegnazione del pilota a categoria di aeromobile (nel caso MB 80) ed “area organizzativa di appartenenza”, essendo sufficiente, ai fini dell’assunzione, l’abilitazione alla condotta di aeromobile operativo, quale era quello (incontestatamente MD 80) di loro appartenenza (settimo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per ulteriore travisamento della propria domanda in riferimento alla rilevanza attribuita dalla Corte d’appello al difetto di deduzioni sulle specifiche abilitazioni dei piloti assunti dalla società, neppure avendo indicato quali di essi sarebbero stati assunti al proprio posto, non essendosi essi doluti di essere stati pretermessi, ma esclusivamente dell’inadempimento della società all’obbligo di assumere un preciso numero di piloti (ottavo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’artt. 115 c.p.c., per inosservanza del principio di contestazione in ordine al collegamento tra categoria di aeromobile e area organizzativa di appartenenza, ritenuto non provato dalla Corte d’appello, ma non contestato dalla società, difesasi sotto il diverso profilo della mancata puntuale comparazione dei ricorrenti con i piloti assunti (nono motivo); violazione dell’art. 1362 c.c., per travisamento della difesa dei ricorrenti, che non si erano lamentati della formazione di due liste di piloti e di comandanti, avendo piuttosto dedotto e documentato la previsione, in sede di accordo quadro e poi sindacale, di un'unica categoria di piloti: con facoltà di scelta, da parte dei piloti comandanti in CIGS in possesso di tutti i requisiti, se essere assunti come piloti primi ufficiali o di restare in CIGS, in attesa della successiva assunzione come comandanti; posto il riferimento della distinzione detta ad un momento successivo all’assunzione, di organizzazione delle compagnie aeree (dodicesimo motivo); 15. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati; 16. devono essere qui ribadite (come anche ritenuto da precedente di questa Corte in analoga vicenda: Cass.13 novembre 2020, n. 25804, in motivazione subp.ti da 13 a 15) le ragioni di inammissibilità relative: a) all’interpretazione dell’accordo sindacale 31 ottobre 2008, attentamente scrutinato (dal penultimo capoverso di pg. 6 al terz’ultimo di pg. 7 della sentenza), in assenza di indicazione dei canoni interpretativi violati (meramente enunciato nella rubrica con il dodicesimo motivo), né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione: Cass. 14 giugno 2006, n. 13717; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350; Cass. 14 maggio 2019, n. 12791); b) alla sostanziale contestazione, per le ragioni illustrate in relazione ai primi motivi congiuntamente scrutinati, dell’accertamento compiuto dalla Corte d’appello e bene argomentato (in particolare, dall’ultimo capoverso di pg. 8 al secondo di pg. 9 della sentenza); 17. i ricorrenti hanno quindi dedotto nullità della sentenza per violazione dell’artt. 115 c.p.c., per inosservanza del principio di non contestazione in merito all’obbligo di CAI s.p.a. di riqualificazione professionale, di cui la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto l’inesistenza (così rigettandone la domanda risarcitoria per il suo inadempimento), avendo la stessa società ammesso la promozione di iniziative per il mantenimento delle abilitazioni per il personale tecnico navigante, benché avvenuto a spese dei predetti e non gratuitamente (tredicesimo motivo); 18. esso è inammissibile; 19. devono es sere qui ribaditi i principi di diritto in merito suenunciati, di insindacabilità dell’accertamento in fatto, congruamente argomentato, di inesistenza di alcun obbligo giuridico a carico di CAI s.p.a. di riqualificazione professionale dei ricorrenti (all’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza); 20. i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art.2095 c.c., per avere offerto la prova di essere pseudo – dirigenti, non esercitando mansioni caratterizzate da una propria autonomia, né discrezionalità decisionale, dall’assenza di una dipendenza gerarchica da terzi e di influenza sulla conduzione aziendale (quindicesimo motivo); nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per la mera apparenza della qualifica dirigenziale, mai effettivamente attribuita ai ricorrenti, come risultante dai documenti citati (sedicesimo motivo); 21. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono parimenti inammissibili; 22. entrambi i motivi difettano di specificità, in assenza di trascrizione dei documenti (meramente indicati ai p.ti da b) a g ) di pgg. 28 e 29 del ricorso), in violazione del principio prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. ( Cass. 13 novembre 2018 n. 29093; Cass. 4 ottobre 2018 n. 24340), sia pure interpretato (alla luce dei principi espressi dalla sentenza Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021) in maniera non eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 4 marzo 2022, n. 7186; Cass. s.u. 18 marzo 2022, n. 8950);22.1. essi si risolvono in una sostanziale contestazione dell’accertamento in fatto della Corte territoriale, congruamente argomentato (all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza); 23. i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 47, comma 4bis legge n. 428/1990, 2112 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso il loro trasferimento ad Alitalia S.A.I. s.p.a., per non avere mai avuto essa alcun rapporto con loro, sulla base dell’accordo sindacale del luglio 2014, di mantenimento parziale dell’occupazione (diciassettesimo motivo); 24. anch’esso è inammissibile; 25. l’omessa confutazione della principale ragione di rigetto della domanda dei lavoratori nei confronti di Alitalia S.A.I. s.p.a. (sul presupposto della sua legittimazione passiva), quale mera conseguenza del rigetto della loro domanda principale nei confronti di Alitalia CAI s.p.a. (ai primi sei alinea del terzo capoverso di pg. 11 della sentenza), costituendo quella censurata la seconda ratio decidendi (dal sesto all’ultimo alinea del terzo capoverso e ultimo di pg. 11 della sentenza), comporta il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti, posto che il suo accoglimento non potrebbe comunque condurre, per l’intervenuta definitività della prima ratio, alla cassazione della decisione (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 21 dicembre 2015, n. 25613; Cass.19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 15 luglio 2020, n. 15114; 11 maggio 2022, n. 14995); 25.1. tuttavia, la motivazione, siccome viziata da un errore di diritto, deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma c.p.c. (Cass. 9 novembre 2011, n. 23328), posto che: in caso di trasferimento riguardante aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lett. c) legge 675/1977, ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del d.lgs. 270/1999, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4bis, legge n. 428 del 1990, inserito dal d.l. 135/2009, conv. in legge n. 166/2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in quanto la locuzione, contenuta del predetto comma 4bis ( “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”), deve essere letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07. E pertanto, nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non “in vista della liquidazione dei beni”, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa (Cass. 1 giugno 2020, n. 10414; Cass. 10 novembre 2021, n. 33154; Cass. 9 maggio 2023, n. 12320); 26. i ricorrenti hanno dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sugli altri motivi di appello (diciottesimo motivo); 27. esso è inammissibile, per un palese difetto di specificità, neppure essendo stati indicati i motivi “altri”; 28. i ricorrenti hanno, infine, dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 92 c.p.c., per acritica applicazione del regime di soccombenza (diciannovesimo motivo); 29. esso è infondato; 30. la Corte capitolina ha correttamente applicato il criterio di soccombenza, a carico dei lavoratori ricorrenti, in quanto aventi dato causa al processo (Cass. 29 maggio 2018, n. 13498; Cass. 28 febbraio 2023, n. 5813); 31. la controricorrente a propria volta ha dedotto, in via di ricorso incidentale, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c. nell’interpretazione dell’accordo Quadro del 14 settembre 2008 e dell’[OSCURATO:PERSONA] del 30 e 31 ottobre 2008 e dell’art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale – diversamente dal Tribunale, che aveva per effetto del loro argomentato scrutinio, ritenuto il lavoratore privo di titolarità di un diritto all’assunzione – interpretato in modo non corretto i suindicati accordi, qualificandoli alla stregua di contratto a favore di terzi (unico motivo); 32. esso è inammissibile; 33. la società, integralmente vittoriosa, difetta di un interesse attuale a proporre un ricorso per cassazione al solo scopo di modificare la motivazione della sentenza impugnata, fermo restando il dispositivo, per ottenere la rimozione di una pronuncia sfavorevole, tanto più ove risulti investita la motivazione in diritto, che può essere autonomamente corretta dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 384, secondo comma c.p.c. (Cass. 5 settembre 2003, n. 13010; Cass. 14 agosto 2020, n. 17159); 34. dalle superiori argomentazioni discende il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità dell’incidentale, con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti reciprocamente soccombenti, in misura della metà, con la posizione della metà residua a carico dei ricorrent i principal i , prevalentemente soccombenti; invece poste interamente a carico dei ricorrenti principali nei confronti di Alitalia S.A.I. s.p.a. in a.s.; con raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti, principale e incidentale, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio tra i ricorrenti principali e CAI s.p.a. in misura della metà e condanna i ricorrenti principali alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, in misura della metà, che liquida in € 200,00 per esborsi e 3.000,00 (così la metà di € 6.000,00) per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Condanna i ricorrenti principali alla rifusione, in favore di Alitalia S.A.I. s.p.a. in