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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 24808/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5946/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , titolare del panificio Delizie di Grano , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta AL.CA.PAN. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di AGRIGENTO n. 1018/2018 pubblicata il26 luglio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1018/2018 del 26 luglio 2018, in riforma della decisione di primo assunta dal Giudice di pace di Licata, il Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare del panificio Delizie del Grano , avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2015 del 13 marzo 2015, con il quale gli era stato intimato di pagare a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta AL.CA.PAN., la somma di 4.745,81 euro a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento dell’attività di panificazione (consistenti in una spezzatrice volumetrica, un’arrotondatrice e una planetaria); nel contempo, dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio opposto e condannava l’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Contro tale sentenza il Sacco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’Alabiso è rimasto intimato.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost..

A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue.

Alcuni giorni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 11/2015, che ha dato origine alla presente controversia, l’Alabiso aveva ottenuto dal Giudice di pace di Licata l’emissione nei confronti del Sacco di altro provvedimento monitorio, distinto dal n. 17/2015.

Sebbene le diverse pretese fatte valere dall’ingiungente fossero riconducibili al medesimo e unico contratto di vendita a consegne ripartite intercorso fra le parti, avente ad oggetto la fornitura di tutti i macchinari e gli arredi occorrenti per consentire all’odierno ricorrente di avviare l’attività del proprio panificio, il Tribunale agrigentino, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, ha erroneamente negato che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito.

Doveva, peraltro, escludersi la sussistenza in capo alla creditrice di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito vantato, non essendovi alcuna valida ragione che potesse giustificare la proposizione di due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo a distanza di soli dieci giorni.

Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il giudice d’appello avrebbe tralasciato di considerare che uno degli assegni emessi dal Sacco a favore del titolare della ditta AL.CA.PAN. in pagamento della fornitura di cui trattasi, precisamente quello dell’importo di 5.872,03 euro, recante la data del 20 maggio 2014, era stato restituito al traente.

Da tale circostanza, risultante dalla documentazione prodotta in atti, derivava la presunzione juris tantum di avvenuto pagamento del detto assegno, superabile soltanto con la prova contraria di cui doveva onerarsi la creditrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare che il possesso del titolo da parte del debitore era altrimenti spiegabile.

Sennonchè, il cennato onere probatorio non era stato assolto dalla ditta opposta, la cui pretesa non poteva, pertanto, essere accolta.

Il primo motivoè inammissibile.

Sulla base di una valutazione in fatto delle emergenze processuali, il Tribunale di Agrigento ha accertato che i crediti azionati dall’Alabiso con i due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti contro il Sacco si riferivano a «forniture autonome».

Il ricorrente contesta la ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice a quo, assumendo che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un unico contratto di vendita a consegne ripartite.

Sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di violazione di legge, la censura finisce, quindi, per risolversi nella richiesta di un diverso apprezzamento della quaestio facti, inammissibile in questa sede (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez.

Un. n. 34476/2019).

Peraltro, contrariamente a quanto obiettato in ricorso, la motivazione della sentenzarispetta il c.d.

«minimo c ostituzionale » imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale.

Giova, al riguardo, rammentare che la violazione della citata norma costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Nessuna delle ipotesi estreme innanzi richiamate ricorre nel caso di specie, avendo il giudice a quospiegato: -che «il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto e ottenuto per il saldo ancora dovuto in ordine alla fornitura di cui al preventivo n. 33 del 30 settembre 2013, avente ad oggetto una serie di strumenti di lavoro per lo svolgimento di attività di panificazione, quale ”spezzatrice volumetrica“, ”arrotondatrice“ e ”planetaria“, per un importo complessivo di € 30.366,87, comprensivo di iva»; -che «il diverso decreto ingiuntivo, richiamato dall’odierno appellato nell’atto di citazione in opposizione avverso il DI, si riferisce invece ad una più antica fattura, la n. 3 del 31 gennaio 2014, avente ad oggetto merce arredo da destinare alla panetteria (ripiani, modulo cassa, faretti ad arco)»; -che, «alla luce della documentazione richiamata e versata in atti, si evince la riferibilità delle fatture, azionate con i due decreti ingiuntivi, a forniture autonome aventi ad oggetto gruppi di beni tra loro diversi (strumenti di lavoro – arredi e mobilio) e inerenti singoli ordini»(pag. 3 della sentenza).

Da quanto precede si evince che la motivazione non solo esiste materialmente, ma appare comprensibile e non risulta affetta da palese illogicità o contraddittorietà; né l’eventuale insufficienza o non irriducibile contraddittorietà di essa - ove mai ravvisabile - potrebbe essere utilmente dedotta in cassazione, alla luce dei suenunciati princìpi di diritto.

Il secondo mezzo èin parte infondato, in parte inammissibile.

Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato in realtà valutato dal giudice d’appello, il quale ha ritenuto che l’avvenuta riconsegna al Sacco dell’assegno bancario del 20 maggio 2014 non fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, non avendo egli dato prova di quanto sostenuto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè di aver corrisposto in contanti al titolare della ditta AL.CA.PAN. l’importo di 5.000 euro in sostituzione del titolo restituitogli.

Esclusa, pertanto, la sussistenza del vizio denunciato, deve rilevarsi che la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto attinente all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova.

Nel descritto contesto, il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 2741/2015).

Quanto, poi, alla presunzione di pagamento derivante dall’avvenuta restituzione dell’assegno all’emittente, la relativa questione non risulta trattata in sentenza, sicchè il Sacco, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto non solo allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice d’appello, ma anche indicare in quale atto processuale lo avesse fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 864/2023.

Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 26147/2021).

A tanto, però, egli non ha provveduto, onde il profilo di doglianza in esame si appalesainammissibile.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente grado di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5946/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , titolare del panificio Delizie di Grano , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta AL.CA.PAN. -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di AGRIGENTO n. 1018/2018 pubblicata il26 luglio 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1018/2018 del 26 luglio 2018, in riforma della decisione di primo assunta dal Giudice di pace di Licata, il Tribunale di Agrigento rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare del panificio Delizie del Grano , avverso il decreto ingiuntivo n. 11/2015 del 13 marzo 2015, con il quale gli era stato intimato di pagare a [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta AL.CA.PAN., la somma di 4.745,81 euro a titolo di saldo del corrispettivo della fornitura di strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento dell’attività di panificazione (consistenti in una spezzatrice volumetrica, un’arrotondatrice e una planetaria); nel contempo, dichiarava esecutivo il provvedimento monitorio opposto e condannava l’opponente alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Contro tale sentenza il Sacco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’Alabiso è rimasto intimato. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost.. A sostegno della sollevata censura si deduce quanto segue. Alcuni giorni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 11/2015, che ha dato origine alla presente controversia, l’Alabiso aveva ottenuto dal Giudice di pace di Licata l’emissione nei confronti del Sacco di altro provvedimento monitorio, distinto dal n. 17/2015. Sebbene le diverse pretese fatte valere dall’ingiungente fossero riconducibili al medesimo e unico contratto di vendita a consegne ripartite intercorso fra le parti, avente ad oggetto la fornitura di tutti i macchinari e gli arredi occorrenti per consentire all’odierno ricorrente di avviare l’attività del proprio panificio, il Tribunale agrigentino, andando di contrario avviso rispetto al primo giudice, ha erroneamente negato che nel caso di specie ricorresse un’ipotesi di abusivo frazionamento del credito. Doveva, peraltro, escludersi la sussistenza in capo alla creditrice di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata del credito vantato, non essendovi alcuna valida ragione che potesse giustificare la proposizione di due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo a distanza di soli dieci giorni. Con il secondo motivo è lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il giudice d’appello avrebbe tralasciato di considerare che uno degli assegni emessi dal Sacco a favore del titolare della ditta AL.CA.PAN. in pagamento della fornitura di cui trattasi, precisamente quello dell’importo di 5.872,03 euro, recante la data del 20 maggio 2014, era stato restituito al traente. Da tale circostanza, risultante dalla documentazione prodotta in atti, derivava la presunzione juris tantum di avvenuto pagamento del detto assegno, superabile soltanto con la prova contraria di cui doveva onerarsi la creditrice, la quale avrebbe dovuto dimostrare che il possesso del titolo da parte del debitore era altrimenti spiegabile. Sennonchè, il cennato onere probatorio non era stato assolto dalla ditta opposta, la cui pretesa non poteva, pertanto, essere accolta. Il primo motivoè inammissibile. Sulla base di una valutazione in fatto delle emergenze processuali, il Tribunale di Agrigento ha accertato che i crediti azionati dall’Alabiso con i due ricorsi per decreto ingiuntivo proposti contro il Sacco si riferivano a «forniture autonome». Il ricorrente contesta la ricostruzione della vicenda sostanziale operata dal giudice a quo, assumendo che nel caso di specie si sarebbe in presenza di un unico contratto di vendita a consegne ripartite. Sotto le mentite spoglie della denuncia del vizio di violazione di legge, la censura finisce, quindi, per risolversi nella richiesta di un diverso apprezzamento della quaestio facti, inammissibile in questa sede (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Peraltro, contrariamente a quanto obiettato in ricorso, la motivazione della sentenzarispetta il c.d. «minimo c ostituzionale » imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale. Giova, al riguardo, rammentare che la violazione della citata norma costituzionale è individuabile nei soli casi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Nessuna delle ipotesi estreme innanzi richiamate ricorre nel caso di specie, avendo il giudice a quospiegato: -che «il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto e ottenuto per il saldo ancora dovuto in ordine alla fornitura di cui al preventivo n. 33 del 30 settembre 2013, avente ad oggetto una serie di strumenti di lavoro per lo svolgimento di attività di panificazione, quale ”spezzatrice volumetrica“, ”arrotondatrice“ e ”planetaria“, per un importo complessivo di € 30.366,87, comprensivo di iva»; -che «il diverso decreto ingiuntivo, richiamato dall’odierno appellato nell’atto di citazione in opposizione avverso il DI, si riferisce invece ad una più antica fattura, la n. 3 del 31 gennaio 2014, avente ad oggetto merce arredo da destinare alla panetteria (ripiani, modulo cassa, faretti ad arco)»; -che, «alla luce della documentazione richiamata e versata in atti, si evince la riferibilità delle fatture, azionate con i due decreti ingiuntivi, a forniture autonome aventi ad oggetto gruppi di beni tra loro diversi (strumenti di lavoro – arredi e mobilio) e inerenti singoli ordini»(pag. 3 della sentenza). Da quanto precede si evince che la motivazione non solo esiste materialmente, ma appare comprensibile e non risulta affetta da palese illogicità o contraddittorietà; né l’eventuale insufficienza o non irriducibile contraddittorietà di essa - ove mai ravvisabile - potrebbe essere utilmente dedotta in cassazione, alla luce dei suenunciati princìpi di diritto. Il secondo mezzo èin parte infondato, in parte inammissibile. Il fatto di cui si lamenta l’omesso esame è stato in realtà valutato dal giudice d’appello, il quale ha ritenuto che l’avvenuta riconsegna al Sacco dell’assegno bancario del 20 maggio 2014 non fosse sufficiente a dimostrare la fondatezza delle sue ragioni, non avendo egli dato prova di quanto sostenuto nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e cioè di aver corrisposto in contanti al titolare della ditta AL.CA.PAN. l’importo di 5.000 euro in sostituzione del titolo restituitogli. Esclusa, pertanto, la sussistenza del vizio denunciato, deve rilevarsi che la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto attinente all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova. Nel descritto contesto, il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 2741/2015). Quanto, poi, alla presunzione di pagamento derivante dall’avvenuta restituzione dell’assegno all’emittente, la relativa questione non risulta trattata in sentenza, sicchè il Sacco, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe dovuto non solo allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice d’appello, ma anche indicare in quale atto processuale lo avesse fatto (cfr., ex multis, Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 864/2023. Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 2254/2022, Cass. n. 26147/2021). A tanto, però, egli non ha provveduto, onde il profilo di doglianza in esame si appalesainammissibile. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente grado di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a