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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05573/2023

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10646-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la SENTENZA n. 97/2021 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a vverso la sentenza con la quale, in data Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 12/3/2020, il tribunale di Isernia, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoil fallimento de ll a stess a .

1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha esaminato il motivo con il quale la reclamante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la società debitrice, in ragione di un controcredito di €. 426.161,70 vantato nei confronti dello stesso in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva provveduto a notificare, in data 18/2/2019, il pignoramento del credito del Marcucci verso la stessa pignorante, e che, in sede di esecuzione, il tribunale, con ordinanza del 24/2/2020, aveva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], sicché il Marcucci doveva ritenersi privo di legittimazione al momento della proposizione del ricorso per fallimento, depositato in data 30/11/2019:e ne ha ritenuto l’infondatezza.

1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che era stato documentalmente dimostrato come il credito del Marcucci è fondato su una scrittura di riconoscimento di credito del 12/5/2012 per l’importo di € 100.000,00 sulla base del quale è stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, confermato dalla sentenza n. 392/19 del tribunale di Isernia in data 30/10/2019, che ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, ha ritenuto che, alla data del 24/2/2020, quando è stata emessa l’ordinanza di assegnazione, il credito del Marcucci “si sia estinto per compensazione o per confusione (come allegato con le note scritte depositate) con il controcredito della [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3

1.4. Esclusa, dunque, la legittimazione del creditore procedente per la sopravvenuta estinzione del suo credito nel corso del procedimento prefallimentare, la corte ha, tuttavia, ritenuto che restava pur sempre, quale legittimato , il creditore interveniente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha azionato il proprio credito di € 15.618,85, e che, di conseguenza, il difetto di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente non era di per sé sufficiente ai fini della revoca della sentenza di fallimento.

1.5. La corte, quindi, ha esaminato il (terzo) motivo di reclamo, relativo al mancato superamento del limite ex art. 15, ult. comma, l.fall., sul rilievo che il credito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario del Marcucci, è inferiore al limite di €. 30.000,00 posto dall’art. 15, ultimo comma, l.fall.: e ne ha ritenuto l’infondatezza.

1.6. La corte, sul punto, dopo aver condiviso l’eccepita non utilizzabilità dei rilievi relativi alla verifica dello stato passivo, pur considerando che in ogni caso è fatta salva la possibilità che nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare è consentito anche il ricorso ad elementi diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di elementi anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame, ha rilevato che: -dall’esame dei bilanci esibiti (2016-2017-2018) e, in particolare , dal bilancio al 31/12/2018 l’importo dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad €. 30.000,00, posto che, come emergedall’ultimo bilancio prodotto del 2018 (tenuto conto della proposizione della domanda di fallimento effettuata nel 2019), sussistono debiti esigibili entro l’esercizio successivo per €. 122.685,00, già transitati in parte dall’esercizio del 2017 (€. 86.876,00); - detti debiti risultano indicati nella misura complessiva nel bilancio prodotto in giudizio Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 e in via analitica nella nota integrativa al bilancio; -la situazione patrimoniale al 31/3/2020, prodotta dalla stessa reclamante, nella quale è indicato pure il saldo al 31/12/2019, alla sezione passività, riporta voci di debito corrispondenti a quelle indicate a pag. 13 (debiti esigibili entro l’esercizio successivo) della nota integrativa al bilancio al 31/12/2018, con importi transitatinel saldo al 31/12/2019 e successivamente nel saldo al 31/3/2020, nel complessoampiamente superiori al limite di €. 30.000,00 di cui all’art. 15 l.fall., tenuto conto anche del credito del creditore interveniente; - l ’ art. 2424 c.c., d ’ altro canto, esige che nello stato patrimoniale della società vengano indicati separatamente gli importi dei debiti “esigibili oltre l’esercizio successivo”; - la reclamante non ha dato prova certa della scadenza dei predetti debiti in periodo di tempo diverso dal 2019, né dell’avvenuto pagamento integrale di tutti i predetti crediti, né elementi univoci circa l’avvenuto pagamento integrale dei debiti scaduti possono essere tratti dalla situazione patrimoniale al 31/3/20, che, come sopra argomentato, riporta debiti scaduti superiori al limite di €.30.000,00.

1.7. La corte, infine, ha esaminato il motivo con il quale la reclamante aveva contestato la sussistenza dello stato di insolvenza: e l’ha ritenuto infondato.

1.8. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che “lo stato di insolvenza si realizza ogni qualvolta l’imprenditore non sia più in grado di far fronte, con regolarità e mezzi normali, all’adempimento delle proprie obbligazioni a seguito del verificarsi di eventi che pregiudicano la liquidità e il credito necessari allo svolgimento della propria attività”, ha dato rilievo a: - i l mancato pagamento del credito vantato dal creditore interveniente, e cioè l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], portato dalla sentenza che, nel definire il giudizio di opposizione al dec reto Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 ingiuntivo cit., ha condannato l’odierna società resistente a pagare le spese e i compensi legali del giudizio a favore dell’avvocato, dichiaratosi antistatario, per complessive €. 15.618,85, comprese spese e competenze dell’atto di precetto, cui seguiva atto di precetto rimasto senza riscontro; - il pignoramento mobiliare con esito negativo, per l’importo totale, comprese le spese di precetto, di €. 104.011,91 per il credito successivamente compensato nella procedura esecutiva presso séstessa instaurata dalla debitrice; - gli altri debiti indicati nel bilancio 31/12/2018, con s cadenza entro l ’ esercizio successivo ; - le limitate disponibilità liquide come risultante dal bilancio dell’anno 2018, che riporta un attivo di cassa di €.25.587 e per l’anno 2019, come dedotto dalla curatela, l’importo di €. 14.448,52, insufficienti al pagamento dei debiti scaduti e non pagati come sopra evidenziati.

1.9. Non può, invece, ritenersi provata , ha aggiunto la corte d’appello,l’allegata sussistenza del saldo positivo del conto tenuto presso la IFIR al 5 / 3 / 2020, ammontante ad € . 134.089,70, avuto riguardo al fatto che la curatela ha depositato l’estratto conto inviato alla curatela in data 26/3/2020 con importo indicato pari ad €.18.161.67.

1.10. Né vi è la prova, ha concluso la corte d’appello, che gli asseriti crediti vantati dalla fallita siano di pronta esigibilità, mentre al contrario risulta comprovato che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società partecipate rispettivamente per il 97% e per il 100% delle quote) sono state messe in liquidazione.

2.1. La corte d ’ appello , in conclusione , ha rigettato il reclamo.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso notificato il 14/4/2021, poi illustrato da memoria, ha Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 15/3/2021.

2.3. Sono rimasti intimati il Fallimento e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato il superamento del limite oggettivo da atti estranei e diversi da quelli presenti nella fase di istruttoria prefallimentare.

3.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato la ricorrente, dopo aver dato dell’inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] per l’intervenuta compensazione (rectius: confusione) e del suo conseguente difetto di legittimazione ad instare per il fallimento, ha nondimeno rigettato il motivo con il quale la reclamante aveva lamentato il mancato superamento del limite oggettivo di €. 30.000 fissato dall’art. 15, ult. co mma, l .fall. , posto che il credito residuo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 15.618,85, rilevando il superamento di tale limite da elementi diversi da quelli raccolti in sede prefallimentare, come i bilanci successivamente depositati dalla sola reclamante nel giudizio di reclamo.

3.3. Dall’istruttoria prefallimentare, infatti, una volta privato di legittimazione il Marcucci per essere stato il relativo debito estinto prima del fallimento, non risultavano debiti scaduti e non pagati superiori al limite di €. 30.000,00 , emergendo il solo credito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per €. 15.618,62.

3.4. Il motivo è infondato.

L’art. 15, comma 9°, l.fall., infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lì dove prevede che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 atti dell’istruttoria prefallimentare ̀ complessivamente inferiore a euro trentamila”, fa riferimento non solo al creditodella parte istante per fallimento ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell’istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente(Cass. n. 26926 del 2017; Cass. n. 5377 del 2016): ń può seriamente contesta rsi che la sussistenza , in capo al resistente, di debiti “ scaduti e non pagati” per almeno 30.000 euro (che indica la misura monetaria sotto la quale l’insolvenza, quale incapacità di farvi fronte con mezzi normali, non è giuridicamente rilevantepur se in fatto sussistente: cfr. Cass. n. 10952 del 2015) possa risultare (oltre che dagli atti dell’istruttoria prefallimentare svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 18, comma 2°, n. 4, e comma 8°, l.fall.)o, comunque, acquisiti dalla corte d’appello (art. 18, comma 10°, l.fall.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo ( cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.).

3.5. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in effetti, come si desume dall’art. 18, comma 10°, l.fall.,l’accertamento dello stato di insolvenza, nella misura minima stabilita dall’art. 15, comma 9°, l.fall.,dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti scaduti ed insoluti della società resistente) anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti (alla luce dei relativi bilanci) successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3

3.6. Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l ’ equivalenza, ai fini della verifica del limite oggettivo di cui all’art. 15, ult. comma,l.fall., tra“debiti scaduti e non pagati” e la voce del Passivo di bilancio “debiti entro l’esercizio successivo”.

3.7. La corte d’appello, infatti,ha osservato la ricorrente, ha ritenuto che , nei bilanci del triennio antecedente e nella situazione patrimoniale al 30/3/2020 (tutti allegati e prodotti solo in sede di reclamo dalla reclamante), la voce “ debiti entro l’esercizio successivo” riportava importi superiori al limite oggettivo in questione, richiamando anche l’art. 2424 c.c., senza, tuttavia, considerare che, in tal modo, ha finito per equiparare i“debiti scaduti e non pagati”, di cui all ’ art. 15 l.fall., con il dato contabile dei “debiti entro l’esercizio successivo” di cui all’art. 2424 c.c., essendo oggettivamente impossibile estrapolare dal dato aggregato ciò che è scaduto o impagato.

3.8. Con il terzo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, affermando che la reclamante “non ha dato prova certa della scadenza dei predetti debiti in periodo di tempo diverso dal 2019 né dell’avvenuto pagamento integrale dei debiti scaduti possono essere tratti dalla situazione patrimoniale al 31/3/20 che, come sopra argomentato, riporta debiti scaduti superiori al limite di euro 30.000,00”, ha ritenuto di porre in capo alla reclamante l’onere di provare il mancato superamento del limite oggettivo previsto dall’art. 15, ult. comma, l.fall., senza, tuttavia, considerare che la prova del superamento del limite oggettivo spetta al creditore istante Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 nell’ambito della procedura prefallimentare che si svolge innanzi al tribunale.

3.9. Il secondo ed il terzo motiv o , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.

Laricorrente, in effetti, pur denunciando il vizio della violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentatol’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, al momento della sentenza dichiarativa del suo fallimento, lasocietà reclamante era gravata da debiti scaduti ed insoluti,per un importo superiore a 30.000 euro, dei quali la stessa non aveva dimostrato l’intervenuto pagamento.

3.10. Lavalutazione delle prove raccolte, però, costituisce un ’ attività riservata in via es clusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass.

SU n. 8053del 2014).

3.11. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.12. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione, e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la società reclamante era gravata, al momento della sentenza di fallimento, di debiti scaduti e insoluti, di importo superiore al limite di €. 30.000,00, dei quali la stessa non aveva dimostrato l’intervenuto pagamento.

3.13. Ed una volta affermato- come la corte d ’ appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come visto, a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo ( nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dallaricorrente) - c he la società reclamante era gravata, al momento della sentenza dichiarativa del suo fallimento, da debiti scaduti e insoluti, di importo superiore al limite di €. 30.000,00, dei quali la stessa non aveva dimostrato il pagamento, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 15, comma 9°, l.fall., la decisione che l a stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’eccezione insussistenza di insolvenza rilevante che la reclamante aveva sollevato.

3.14. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15, comma 9°, l.fall., deveaversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare(o, come si è visto, in sede di reclamo), del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (Cass. n. 5377 del 2016).

4. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto.

5. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva dei resistenti.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10646-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procurain calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la SENTENZA n. 97/2021 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 / 2 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a vverso la sentenza con la quale, in data Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 12/3/2020, il tribunale di Isernia, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiaratoil fallimento de ll a stess a . 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha esaminato il motivo con il quale la reclamante aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che la società debitrice, in ragione di un controcredito di €. 426.161,70 vantato nei confronti dello stesso in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva provveduto a notificare, in data 18/2/2019, il pignoramento del credito del Marcucci verso la stessa pignorante, e che, in sede di esecuzione, il tribunale, con ordinanza del 24/2/2020, aveva assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA], sicché il Marcucci doveva ritenersi privo di legittimazione al momento della proposizione del ricorso per fallimento, depositato in data 30/11/2019:e ne ha ritenuto l’infondatezza. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che era stato documentalmente dimostrato come il credito del Marcucci è fondato su una scrittura di riconoscimento di credito del 12/5/2012 per l’importo di € 100.000,00 sulla base del quale è stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, confermato dalla sentenza n. 392/19 del tribunale di Isernia in data 30/10/2019, che ha rigettato l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, ha ritenuto che, alla data del 24/2/2020, quando è stata emessa l’ordinanza di assegnazione, il credito del Marcucci “si sia estinto per compensazione o per confusione (come allegato con le note scritte depositate) con il controcredito della [OSCURATO:PERSONA]”.Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 1.4. Esclusa, dunque, la legittimazione del creditore procedente per la sopravvenuta estinzione del suo credito nel corso del procedimento prefallimentare, la corte ha, tuttavia, ritenuto che restava pur sempre, quale legittimato , il creditore interveniente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha azionato il proprio credito di € 15.618,85, e che, di conseguenza, il difetto di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del creditore procedente non era di per sé sufficiente ai fini della revoca della sentenza di fallimento. 1.5. La corte, quindi, ha esaminato il (terzo) motivo di reclamo, relativo al mancato superamento del limite ex art. 15, ult. comma, l.fall., sul rilievo che il credito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario del Marcucci, è inferiore al limite di €. 30.000,00 posto dall’art. 15, ultimo comma, l.fall.: e ne ha ritenuto l’infondatezza. 1.6. La corte, sul punto, dopo aver condiviso l’eccepita non utilizzabilità dei rilievi relativi alla verifica dello stato passivo, pur considerando che in ogni caso è fatta salva la possibilità che nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare è consentito anche il ricorso ad elementi diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di elementi anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame, ha rilevato che: -dall’esame dei bilanci esibiti (2016-2017-2018) e, in particolare , dal bilancio al 31/12/2018 l’importo dei debiti scaduti e non pagati non è inferiore ad €. 30.000,00, posto che, come emergedall’ultimo bilancio prodotto del 2018 (tenuto conto della proposizione della domanda di fallimento effettuata nel 2019), sussistono debiti esigibili entro l’esercizio successivo per €. 122.685,00, già transitati in parte dall’esercizio del 2017 (€. 86.876,00); - detti debiti risultano indicati nella misura complessiva nel bilancio prodotto in giudizio Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 e in via analitica nella nota integrativa al bilancio; -la situazione patrimoniale al 31/3/2020, prodotta dalla stessa reclamante, nella quale è indicato pure il saldo al 31/12/2019, alla sezione passività, riporta voci di debito corrispondenti a quelle indicate a pag. 13 (debiti esigibili entro l’esercizio successivo) della nota integrativa al bilancio al 31/12/2018, con importi transitatinel saldo al 31/12/2019 e successivamente nel saldo al 31/3/2020, nel complessoampiamente superiori al limite di €. 30.000,00 di cui all’art. 15 l.fall., tenuto conto anche del credito del creditore interveniente; - l ’ art. 2424 c.c., d ’ altro canto, esige che nello stato patrimoniale della società vengano indicati separatamente gli importi dei debiti “esigibili oltre l’esercizio successivo”; - la reclamante non ha dato prova certa della scadenza dei predetti debiti in periodo di tempo diverso dal 2019, né dell’avvenuto pagamento integrale di tutti i predetti crediti, né elementi univoci circa l’avvenuto pagamento integrale dei debiti scaduti possono essere tratti dalla situazione patrimoniale al 31/3/20, che, come sopra argomentato, riporta debiti scaduti superiori al limite di €.30.000,00. 1.7. La corte, infine, ha esaminato il motivo con il quale la reclamante aveva contestato la sussistenza dello stato di insolvenza: e l’ha ritenuto infondato. 1.8. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che “lo stato di insolvenza si realizza ogni qualvolta l’imprenditore non sia più in grado di far fronte, con regolarità e mezzi normali, all’adempimento delle proprie obbligazioni a seguito del verificarsi di eventi che pregiudicano la liquidità e il credito necessari allo svolgimento della propria attività”, ha dato rilievo a: - i l mancato pagamento del credito vantato dal creditore interveniente, e cioè l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], portato dalla sentenza che, nel definire il giudizio di opposizione al dec reto Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 ingiuntivo cit., ha condannato l’odierna società resistente a pagare le spese e i compensi legali del giudizio a favore dell’avvocato, dichiaratosi antistatario, per complessive €. 15.618,85, comprese spese e competenze dell’atto di precetto, cui seguiva atto di precetto rimasto senza riscontro; - il pignoramento mobiliare con esito negativo, per l’importo totale, comprese le spese di precetto, di €. 104.011,91 per il credito successivamente compensato nella procedura esecutiva presso séstessa instaurata dalla debitrice; - gli altri debiti indicati nel bilancio 31/12/2018, con s cadenza entro l ’ esercizio successivo ; - le limitate disponibilità liquide come risultante dal bilancio dell’anno 2018, che riporta un attivo di cassa di €.25.587 e per l’anno 2019, come dedotto dalla curatela, l’importo di €. 14.448,52, insufficienti al pagamento dei debiti scaduti e non pagati come sopra evidenziati. 1.9. Non può, invece, ritenersi provata , ha aggiunto la corte d’appello,l’allegata sussistenza del saldo positivo del conto tenuto presso la IFIR al 5 / 3 / 2020, ammontante ad € . 134.089,70, avuto riguardo al fatto che la curatela ha depositato l’estratto conto inviato alla curatela in data 26/3/2020 con importo indicato pari ad €.18.161.67. 1.10. Né vi è la prova, ha concluso la corte d’appello, che gli asseriti crediti vantati dalla fallita siano di pronta esigibilità, mentre al contrario risulta comprovato che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (società partecipate rispettivamente per il 97% e per il 100% delle quote) sono state messe in liquidazione. 2.1. La corte d ’ appello , in conclusione , ha rigettato il reclamo. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso notificato il 14/4/2021, poi illustrato da memoria, ha Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 15/3/2021. 2.3. Sono rimasti intimati il Fallimento e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rilevato il superamento del limite oggettivo da atti estranei e diversi da quelli presenti nella fase di istruttoria prefallimentare. 3.2. La corte d’appello, infatti, ha osservato la ricorrente, dopo aver dato dell’inesistenza del credito di [OSCURATO:PERSONA] per l’intervenuta compensazione (rectius: confusione) e del suo conseguente difetto di legittimazione ad instare per il fallimento, ha nondimeno rigettato il motivo con il quale la reclamante aveva lamentato il mancato superamento del limite oggettivo di €. 30.000 fissato dall’art. 15, ult. co mma, l .fall. , posto che il credito residuo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ammontava ad euro 15.618,85, rilevando il superamento di tale limite da elementi diversi da quelli raccolti in sede prefallimentare, come i bilanci successivamente depositati dalla sola reclamante nel giudizio di reclamo. 3.3. Dall’istruttoria prefallimentare, infatti, una volta privato di legittimazione il Marcucci per essere stato il relativo debito estinto prima del fallimento, non risultavano debiti scaduti e non pagati superiori al limite di €. 30.000,00 , emergendo il solo credito dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per €. 15.618,62. 3.4. Il motivo è infondato. L’art. 15, comma 9°, l.fall., infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, lì dove prevede che “non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 atti dell’istruttoria prefallimentare ̀ complessivamente inferiore a euro trentamila”, fa riferimento non solo al creditodella parte istante per fallimento ma anche a tutti i debiti, comunque emersi nel corso dell’istruttoria, immediatamente esigibili nei confronti del debitore resistente(Cass. n. 26926 del 2017; Cass. n. 5377 del 2016): ń può seriamente contesta rsi che la sussistenza , in capo al resistente, di debiti “ scaduti e non pagati” per almeno 30.000 euro (che indica la misura monetaria sotto la quale l’insolvenza, quale incapacità di farvi fronte con mezzi normali, non è giuridicamente rilevantepur se in fatto sussistente: cfr. Cass. n. 10952 del 2015) possa risultare (oltre che dagli atti dell’istruttoria prefallimentare svoltasi innanzi al tribunale, anche) da prove fornite e documenti prodotti dalle parti (art. 18, comma 2°, n. 4, e comma 8°, l.fall.)o, comunque, acquisiti dalla corte d’appello (art. 18, comma 10°, l.fall.) per la prima volta solo nel corso del giudizio di reclamo ( cfr. Cass. n. 5377 del 2015, in motiv.). 3.5. Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in effetti, come si desume dall’art. 18, comma 10°, l.fall.,l’accertamento dello stato di insolvenza, nella misura minima stabilita dall’art. 15, comma 9°, l.fall.,dev’essere compiuto con riferimento alla situazione fattuale esistente al momento della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti (e, quindi, su documenti, dai quali gli stessi risultano) diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti (come nel caso in esame) di fatti (come i debiti scaduti ed insoluti della società resistente) anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti (alla luce dei relativi bilanci) successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. n. 24424 del 2019; Cass. n. 10952 del 2015).Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 3.6. Con il secondo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto l ’ equivalenza, ai fini della verifica del limite oggettivo di cui all’art. 15, ult. comma,l.fall., tra“debiti scaduti e non pagati” e la voce del Passivo di bilancio “debiti entro l’esercizio successivo”. 3.7. La corte d’appello, infatti,ha osservato la ricorrente, ha ritenuto che , nei bilanci del triennio antecedente e nella situazione patrimoniale al 30/3/2020 (tutti allegati e prodotti solo in sede di reclamo dalla reclamante), la voce “ debiti entro l’esercizio successivo” riportava importi superiori al limite oggettivo in questione, richiamando anche l’art. 2424 c.c., senza, tuttavia, considerare che, in tal modo, ha finito per equiparare i“debiti scaduti e non pagati”, di cui all ’ art. 15 l.fall., con il dato contabile dei “debiti entro l’esercizio successivo” di cui all’art. 2424 c.c., essendo oggettivamente impossibile estrapolare dal dato aggregato ciò che è scaduto o impagato. 3.8. Con il terzo motivo, la società ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 15 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, affermando che la reclamante “non ha dato prova certa della scadenza dei predetti debiti in periodo di tempo diverso dal 2019 né dell’avvenuto pagamento integrale dei debiti scaduti possono essere tratti dalla situazione patrimoniale al 31/3/20 che, come sopra argomentato, riporta debiti scaduti superiori al limite di euro 30.000,00”, ha ritenuto di porre in capo alla reclamante l’onere di provare il mancato superamento del limite oggettivo previsto dall’art. 15, ult. comma, l.fall., senza, tuttavia, considerare che la prova del superamento del limite oggettivo spetta al creditore istante Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 nell’ambito della procedura prefallimentare che si svolge innanzi al tribunale. 3.9. Il secondo ed il terzo motiv o , da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Laricorrente, in effetti, pur denunciando il vizio della violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentatol’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, al momento della sentenza dichiarativa del suo fallimento, lasocietà reclamante era gravata da debiti scaduti ed insoluti,per un importo superiore a 30.000 euro, dei quali la stessa non aveva dimostrato l’intervenuto pagamento. 3.10. Lavalutazione delle prove raccolte, però, costituisce un ’ attività riservata in via es clusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioniin ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ( nel caso in esame neppure invocatocome tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,nell’avere del tutto omesso, in sede diaccertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o piùfatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbianocostituito oggetto di discussione tra le parti e abbianocarattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebberodeterminato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053del 2014). 3.11. Il compito di questa Corte, infatti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effettiaccaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 3.12. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio,ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione, e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la società reclamante era gravata, al momento della sentenza di fallimento, di debiti scaduti e insoluti, di importo superiore al limite di €. 30.000,00, dei quali la stessa non aveva dimostrato l’intervenuto pagamento. 3.13. Ed una volta affermato- come la corte d ’ appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come visto, a norma dell’art. 360 n. 5, c.p.c.) per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 secondari, risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) ed aventi carattere decisivo ( nel senso che, ove esaminati, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da integrare l’ipotesi normativa invocata dallaricorrente) - c he la società reclamante era gravata, al momento della sentenza dichiarativa del suo fallimento, da debiti scaduti e insoluti, di importo superiore al limite di €. 30.000,00, dei quali la stessa non aveva dimostrato il pagamento, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 15, comma 9°, l.fall., la decisione che l a stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto dell’eccezione insussistenza di insolvenza rilevante che la reclamante aveva sollevato. 3.14. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15, comma 9°, l.fall., deveaversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento, ma anche ai debiti scaduti e non pagati emersi nel corso dell’istruttoria prefallimentare(o, come si è visto, in sede di reclamo), del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (Cass. n. 5377 del 2016). 4. Il ricorso dev’essere, dunque, respinto. 5. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva dei resistenti. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021n. 1 0646 - Sez. 1 - CC del 9 febbraio 20 2 3 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 20