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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23378/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35491/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CATANZARO depositata i l 7giugno 2018 nel procedimento iscritto al n. 4407/2017 R.G.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 29 agosto 2017 il Tribunale di Catanzaro revocava l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del gratuito patrocinio, disposta in via anticipata e provvisoria dal locale Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione a una causa civile svoltasi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.

La successiva opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dal Russo veniva respinta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2018, avverso la quale egli ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo al Ministero della Giustizia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzie delle Entrate, rimasti tutti intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in due motivi, con i quali vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia).

Si rimprovera al Tribunale di Catanzaro di aver malamente interpretato la citata disposizione normativa e di avere a torto ritenuto - sulla scorta di una motivazione incomprensibile, incongrua e illogica , inficiata da un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali- che il Russo avrebbe agito in giudizio con colpa grave.

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati insieme perché fra loro intimamente connessi, appaiono inammissibili.

Giova premettere che,per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema: -le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; -non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); -la pretesa di un migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, sicchè il motivo di ricorso che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/202, Cass. n. 2741/2015).

Occorre pure tener presente che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 3799/2023, Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. Sez.

Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. Sez.

Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez.

Un. n. 17564/2019, Cass. Sez.

Un. n. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. Sez.

Un. 8053/2014).

Ciò posto, va osservato che nel caso di specie non ricorre la denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, nel senso sopra precisato.

Il Tribunale ha accertato la colpa grave del Russo, consistita nell’aver proposto una domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale «nei confronti di soggetti… estranei alla vicenda processuale…, con la consapevolezza dell’infondatezza dell’azione», e nel non aver articolato mezzi di prova anteriormente alla maturazione delle preclusioni istruttoria, in tal modo determinando i presupposti per il rigetto dell’avanzata pretesa.

Riguardo al primo aspetto, ha sottolineato che l’attore aveva incautamente instaurato la lite mediante la «chiamata in giudizio di una compagnia assicuratrice per un evento esulante dalla fattispecie di circolazione di veicoli, nonché di un soggetto privato che aveva assistito al sinistro dalla propria finestra».

Il ricorrente contesta le surriferite argomentazioni, obiettando che la compagnia assicuratrice menzionata dal Tribunale era stata legittimamente convenuta in giudizio nella qualità di litisconsorte processuale necessaria e che il soggetto privato descritto dal giudice a quo come semplice spettatore del sinistro oggetto di causa era, in realtà, il proprietario del veicolo responsabile dell’evento, a pieno titolo coinvolto nella controversia.

Dal tenore delle sue deduzioni emerge chiaramente che il Russo non lamenta l’inesatta ricognizione da parte del giudice a quo della norma regolatrice del caso o l’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha, nè si duole dell’erronea sussunzione in detta norma della concreta fattispecie accertata, bensì contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudice a quo.

Di qui l’inammissibilità delle sollevate censure, alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto.

Per quanto attiene, poi, al profilo di doglianza investente la motivazione dell’ordinanza, deve escludersi che il ragionamento decisorio seguìto dal Tribunale sia del tutto mancante o incomprensibile o manifestamente illogico o irriducibilmente contraddittorio.

Invero, l’esperimento di un’azione risarcitoria nei confronti di soggetti estranei alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la mancata formulazione di richieste istruttorie tese a supportare la domanda sul piano probatorio integra senza dubbio un comportamento gravemente negligente.

Peraltro, poiché l’anomalia motivazionale tuttora deducibile in cassazione -come si è già innanzi avuto modo di chiarire- deve emergere direttamente e immediatamente dal testo del provvedimento, non compete a questa Corte verificare la sufficienza o la razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti, il che comporterebbe un non consentito raffronto fra le ragioni del decidere espresse dal giudice di merito e le risultanze processuali sottoposte al suo vaglio (cfr. Cass. Sez.

Un.n. 18843/2023, Cass. Sez.

Un. n. 15931/2023, Cass. Sez. n. 5422/2021, Cass. Sez.

Un. 28220/2018, Cass. Sez.

Un. n. 8053/2014).

Va infine rilevato che nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha dedotto anche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost..

La lagnanza è inammissibile, in quanto il predetto scritto difensivo assolve la funzione di illustrare e chiarire i motivi già debitamente enunciati nelricorso, non già di integrarli (cfr. Cass. n. 18857/2023, Cass. n. 17893/2020, Cass. n. 27729/2019, Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011).

Oltretutto, il contrasto fra la decisione gravata e i parametri costituzionali non può essere direttamente prospettato come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in quanto, realizzandosi sempre per il tramite di una norma di legge, va portato ad emersione mediantel’eccezione di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. n. 16400/2023, Cass. n. 8715/2023, Cass. Sez.

Un. n. 28468/2022, Cass. Sez.

Un. n. 25573/2020, Cass. n. 15879/2018), salvo il caso che i precetti della Carta fondamentale siano di immediata applicazione, in assenza di disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti medesimi (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 11167/2022).

L’esito del giudizio esime dal valutare l’opportunità di disporre il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, unico legittimato passivo (cfr. Cass. n. 5318/2023, Cass. n. 15219/2022, Cass. n. 22281/2020), irritualmente eseguita dal Russo presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catanzaro (per errore definita Generale nella relata), anziché presso l’Avvocatura Generale, avente sede in Roma.

Soccorre, in proposito, l’orientamento invalso a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), nell’ipotesi di ricorso per cassazione prima facieinammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013).

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35491/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di CATANZARO depositata i l 7giugno 2018 nel procedimento iscritto al n. 4407/2017 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con provvedimento del 29 agosto 2017 il Tribunale di Catanzaro revocava l’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del gratuito patrocinio, disposta in via anticipata e provvisoria dal locale Consiglio dell’[OSCURATO:PERSONA] in relazione a una causa civile svoltasi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario. La successiva opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002 introdotta dal Russo veniva respinta dallo stesso Tribunale con ordinanza del 7 giugno 2018, avverso la quale egli ha proposto ricorso per cassazione, notificandolo al Ministero della Giustizia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzie delle Entrate, rimasti tutti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è articolato in due motivi, con i quali vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia). Si rimprovera al Tribunale di Catanzaro di aver malamente interpretato la citata disposizione normativa e di avere a torto ritenuto - sulla scorta di una motivazione incomprensibile, incongrua e illogica , inficiata da un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali- che il Russo avrebbe agito in giudizio con colpa grave. I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati insieme perché fra loro intimamente connessi, appaiono inammissibili. Giova premettere che,per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema: -le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; -non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020); -la pretesa di un migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti al processo involge un aspetto interno all’àmbito della discrezionalità del giudice di merito nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, sicchè il motivo di ricorso che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (cfr., ex ceteris, Cass. n. 5782/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/202, Cass. n. 2741/2015). Occorre pure tener presente che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 3799/2023, Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014). Ciò posto, va osservato che nel caso di specie non ricorre la denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 136, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002, nel senso sopra precisato. Il Tribunale ha accertato la colpa grave del Russo, consistita nell’aver proposto una domanda di risarcimento dei danni da sinistro stradale «nei confronti di soggetti… estranei alla vicenda processuale…, con la consapevolezza dell’infondatezza dell’azione», e nel non aver articolato mezzi di prova anteriormente alla maturazione delle preclusioni istruttoria, in tal modo determinando i presupposti per il rigetto dell’avanzata pretesa. Riguardo al primo aspetto, ha sottolineato che l’attore aveva incautamente instaurato la lite mediante la «chiamata in giudizio di una compagnia assicuratrice per un evento esulante dalla fattispecie di circolazione di veicoli, nonché di un soggetto privato che aveva assistito al sinistro dalla propria finestra». Il ricorrente contesta le surriferite argomentazioni, obiettando che la compagnia assicuratrice menzionata dal Tribunale era stata legittimamente convenuta in giudizio nella qualità di litisconsorte processuale necessaria e che il soggetto privato descritto dal giudice a quo come semplice spettatore del sinistro oggetto di causa era, in realtà, il proprietario del veicolo responsabile dell’evento, a pieno titolo coinvolto nella controversia. Dal tenore delle sue deduzioni emerge chiaramente che il Russo non lamenta l’inesatta ricognizione da parte del giudice a quo della norma regolatrice del caso o l’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha, nè si duole dell’erronea sussunzione in detta norma della concreta fattispecie accertata, bensì contesta la ricostruzione in fatto operata dal giudice a quo. Di qui l’inammissibilità delle sollevate censure, alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto. Per quanto attiene, poi, al profilo di doglianza investente la motivazione dell’ordinanza, deve escludersi che il ragionamento decisorio seguìto dal Tribunale sia del tutto mancante o incomprensibile o manifestamente illogico o irriducibilmente contraddittorio. Invero, l’esperimento di un’azione risarcitoria nei confronti di soggetti estranei alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la mancata formulazione di richieste istruttorie tese a supportare la domanda sul piano probatorio integra senza dubbio un comportamento gravemente negligente. Peraltro, poiché l’anomalia motivazionale tuttora deducibile in cassazione -come si è già innanzi avuto modo di chiarire- deve emergere direttamente e immediatamente dal testo del provvedimento, non compete a questa Corte verificare la sufficienza o la razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti, il che comporterebbe un non consentito raffronto fra le ragioni del decidere espresse dal giudice di merito e le risultanze processuali sottoposte al suo vaglio (cfr. Cass. Sez. Un.n. 18843/2023, Cass. Sez. Un. n. 15931/2023, Cass. Sez. n. 5422/2021, Cass. Sez. Un. 28220/2018, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Va infine rilevato che nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. il ricorrente ha dedotto anche la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost.. La lagnanza è inammissibile, in quanto il predetto scritto difensivo assolve la funzione di illustrare e chiarire i motivi già debitamente enunciati nelricorso, non già di integrarli (cfr. Cass. n. 18857/2023, Cass. n. 17893/2020, Cass. n. 27729/2019, Cass. n. 30760/2018, Cass. n. 17603/2011). Oltretutto, il contrasto fra la decisione gravata e i parametri costituzionali non può essere direttamente prospettato come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in quanto, realizzandosi sempre per il tramite di una norma di legge, va portato ad emersione mediantel’eccezione di illegittimità costituzionale (cfr. Cass. n. 16400/2023, Cass. n. 8715/2023, Cass. Sez. Un. n. 28468/2022, Cass. Sez. Un. n. 25573/2020, Cass. n. 15879/2018), salvo il caso che i precetti della Carta fondamentale siano di immediata applicazione, in assenza di disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti medesimi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11167/2022). L’esito del giudizio esime dal valutare l’opportunità di disporre il rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, unico legittimato passivo (cfr. Cass. n. 5318/2023, Cass. n. 15219/2022, Cass. n. 22281/2020), irritualmente eseguita dal Russo presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catanzaro (per errore definita Generale nella relata), anziché presso l’Avvocatura Generale, avente sede in Roma. Soccorre, in proposito, l’orientamento invalso a partire dall’arresto delle Sezioni Unite n. 6826/2010, teso a ritenere superflua, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111, comma 2, Cost., la fissazione di un termine per l’espletamento di taluni incombenti previsti dal codice di rito (in particolare per l’integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione di una notifica nulla), nell’ipotesi di ricorso per cassazione prima facieinammissibile o infondato (sull’argomento si vedano, ex ceteris, Cass. n. 7338/2022 e Cass. n. 15106/2013). Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que