CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 21844/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21080-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28 C/0 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]:0, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1498/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande proposte nei confronti della Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura; 2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha condiviso il giudizio espresso dal giudice di prime cure in merito alla genericità delle allegazioni di fatto inerenti alle mansioni svolte ed alla durata g iornal iera e settimanale della prestazione lavorativa; 3. ha aggiunto, quanto alla prescrizione delle pretese retributive relative al periodo 1995/2000, che l'appellante aveva fatto leva su atti interruttivi non prodotti o che non potevano essere qualificati tali perché non contenevano alcuna richiesta di pagamento; 4. ha precisato che solo il ricorso del 27 febbraio 2002 aveva sicuramente interrotto la prescrizione, ma il ricorrente aveva omesso ulteriori allegazioni e produzioni relative a quel giudizio, necessarie per apprezzare e valutare l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, cod. civ.; 5. infine ha evidenziato che l'appellante non aveva fornito la prova del contestato inquadramento nella qualifica di «assistente servizi amministrativi e di supporto» né aveva dedotto alcunché in relazione al pregiudizio subito in conseguenza del diverso inquadramento; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali la C.C.I.A.A. ha opposto difese con controricorso, illustrato da memoria; 7.1a proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, intitolato «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( art. 360 n. 3 c.p.c.)» censura il capo della sentenza inerente la prescrizione del diritto e addebita alla Corte territoriale di non avere esaminato la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che al ricorso del 27 febbraio 2002 aveva fatto seguito l'istanza del 16 gennaio Ric. 2020 n. 21080 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 2007, seguita dal relativo ricorso iscritto al n. 2800/2007, ed infine il nuovo atto introduttivo n. 2588/2011 ; 2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è denunciato l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti perché il giudice del merito avrebbe del tutto tralasciato di esaminare i provvedimenti datoriali con i quali erano state assegnate nel corso degli anni le funzioni di responsabile del servizio prevenzione e protezione, responsabile tecnico degli impianti, vice provveditore e, poi, provveditore, vice cassiere, progettista e direttore dei lavori in occasione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede dell'ufficio; 2.1. il ricorrente aggiunge che le circostanze desumibili dai richiamati provvedimenti non erano mai state contestate né messe in dubbio dal datore di lavoro; 3. la medesima rubrica l'Argirò antepone al terzo motivo con il quale addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto non provato l'inquadramento nel profilo di «assistente servizi amministrativi e di supporto», lesivo della sua professionalità, inquadramento che non era mai stato contestato dalla resistente; 4. il ricorso è inammissibile, in tutte le sue articolazioni, per plurime ragioni concorrenti; 4.1. il primo motivo, oltre a non indicare le norme di legge che si assumono violate e le ragioni per le quali le stesse sarebbero state erroneamente interpretate dalla Corte territoriale, è formulato senza il rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., nei termini precisati da Cass. S.U. n. :34469/2019, e sollecita un esame diretto degli atti, asseritamente interruttivi della prescrizione, non consentito alla Corte di legittimità; 4.2. nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure alla sentenza di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi ed anche il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. deve essere dedotto «mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità..» ( Cass. n. 24298/2016); Ric. 2020 n. 21080 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- 4.3. è, altresì, ius receptum l'orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrinnine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 4.4. l'Argirò si duole, genericamente, della violazione di norme di legge, ma nella sostanza censura la valutazione espressa dalla Corte territoriale quanto all'efficacia interruttiva degli atti prodotti, atti che non sono «specificamente indicati» perché il ricorrente non li trascrive nelle parti rilevanti, non li produce in questa sede né fornisce indicazioni sulla loro localizzazione nel fascicolo processuale, di parte o d'ufficio; 5. analoghi profili di inammissibilità sussistono per il secondo ed il terzo motivo che, in violazione del divieto di cui all'art. 348 ter, comrna 5, cod. proc. civ. e, comunque, oltre i limiti precisati da Cass. S.U. n. 8053/2014, denunciano il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.; 5.1. il giudizio d'appello definito dalla sentenza impugnata, che ha confermato la pronuncia del Tribunale, è stato promosso con ricorso del 1° giugno 2016 e, pertanto, opera il principio secondo cui «nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall'art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto Ric. 2020 n. 21080 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass.n.22774/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 20994/2019); 6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel