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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23395/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32957/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 184/2019pubblicata il 24 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi Arca) citava in giudizio, davanti al Tribunale di Rovereto (TN), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di aver acquistato dai convenuti, con contratto di compravendita del 30 dicembre 2005, le particelle fondiarie 2615, 2616/1 e 2616/2 site nel Comune di Dro (TN), corrispondenti all’attuale particella edificiale 1295; che prima della stipula dell’atto pubblico di trasferimento i venditori avevano ottenuto dal predetto Comune il rilascio della concessione edilizia occorrente per costruire un complesso residenziale sul fondo in questione; che tale concessione edilizia prevedeva la realizzazione di due accessi (uno in entrata, l’altro in uscita) dalla [OSCURATO:PERSONA] 45-bis alle parti celle di terreno innanzi indicate; che in pari data era stato sottoscritto fra le parti un contratto d’appalto con il quale i convenuti avevano affidato ad essa attrice l’incarico di ristrutturare la loro casa di abitazione, costruita su un terreno confinante con quello compravenduto; che verso la fine dell’anno 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento aveva negato l’autorizzazione all’apertura di qualsiasi accesso dalla S.S. 45-bis alle particelle fondiarie 2615, 2616/1 e 2616/2; che il 2 febbraio 2008 le parti avevano concluso un accordo transattivo prevedente la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo acquistato da essa esponente e a carico di quello dei convenuti, dietro il pagamento del corrispettivo di 10.000 euro; che alla scrittura privata documentante l’accordo raggiunto erano stati allegati la contabilità finale dei lavori realizzati in esecuzione del contratto d’appalto e l’elenco dei vizi lamentati dai committenti; che detto accordo era rimasto inadempiuto.

Sulla scorta di tale premessa fattuale, chiedeva la condanna dei Camelia-Leoni al pagamento della somma di 85.645,05 euro a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza dell’avversa pretesa creditoria, opponendo di aver già pagato all’Arca la somma di 445.000 euro, superiore all’importo dei lavori dalla stessa eseguiti, quantificato in 426.554,13 euro, e chiedendo, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato inter partes e di condannare la società attrice al risarcimento dei danni cagionati dai vizi delle opere realizzate.

Espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale adìto definiva la controversia con sentenza n. 208/2018 del 28 agosto 2018, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, condannava l’Arca a restituire ai Camelia-Leoni la somma di 18.445,87 euro, maggiorata di interessi, pari alla differenza fra quanto già corrisposto da questi ultimi in adempimento del contratto d’appalto (445.000 euro) e l’importo dei lavori effettivamente eseguiti (426.554,13 euro).

L’appello successivamente interposto dall’Arca avverso tale decisione veniva respinto dalla Corte distrettuale di Trento con sentenza n. 184/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, che condannava l’impugnante alla rifusione delle spese del grado.

Contro quest’ultima sentenza, notificata il 26 luglio 2019, l’Arca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dai Camelia-Leoni.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Si addebita alla Corte d’Appello di aver erroneamente ritenuto incontestata la circostanza dedotta dai convenuti Camelia-Leoni nella comparsa di risposta depositata in primo grado, secondo cui l’Arca avrebbe realmente versato a titolo di prezzo del fondo acquistato con contratto di compravendita del 30 dicembre 2005 la somma di 260.000 euro, in luogo di quella di 475.000 euro indicata nell’atto pubblico, trattenendo per sé la differenza di 215.000 euro quale acconto sul corrispettivo dei lavori oggetto del separato contratto d’appalto stipulato in pari datafra le stesse parti.

L’anzidetta circostanza risultava smentita dalla quietanza di pagamento dell’intero prezzo rilasciata dai venditori nel rogito notarile - la quale, avendo valore di confessione stragiudiziale, formava piena prova contro i dichiaranti-, nonché dalla ricostruzione dei fatti operata dalla società istante nel libello introduttivo della lite, che risultava assolutamente inconciliabile con quella in sèguito offerta dai convenuti, sì da rendere superflua la specifica contestazione, da parte dell’attrice, delle difese svolte da questi ultimi.

Si era, dunque, in presenza di una contestazione implicita , sufficiente a rendere abbisognevoli di prova i fatti allegati dalla controparte.

Avrebbe, in ogni caso, sbagliato il giudice a quo nell’assegnare alla ritenuta non contestazione un rilievo probatorio maggiore rispetto alle altre risultanze istruttorie acquisite al processo, non essendo evincibile dal sistema normativo un principio di carattere generale che sancisca tale prevalenza.

Peraltro, nemmeno nel contratto di transazione del 2 febbraio 2008, concluso in un momento in cui i rapporti fra le parti erano ormai tesi , si accennava al fatto che il prezzo della compravendita non fosse stato interamente corrisposto dall’acquirente, né una simile circostanza emergeva dalla perizia redatta dal tecnico incaricato dai Camelia-Leoni di verificare la contabilità dei lavori appaltati, dalla quale risultava un credito dell’impresa appaltatrice di 85.645,05 euro.

Con il secondo motivo viene prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e degli artt. 1, 6, 13, 18 e 21 D.P.R. n. 633 del 1972.

Si rimprovera alla Corte di merito di averimputato esclusivamente al capitale i pagamenti eseguiti dai Camelia-Leoni, senza tener conto dell’IVA che il prestatore di un servizio deve addebitare al committente a titolo di rivalsa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972.

Viene, in particolare, criticato il ragionamento seguìto dal collegio tridentino per escludere la debenza dell’imposta, incentrato sul duplice rilievo che l’attrice non avrebbe formulato una specifica istanza in tal senso e che non risulterebbero prodotte in giudizio le fatture relative alle prestazioni imponibili.

Si obietta, in proposito, che non era necessario proporre un’apposita domanda di pagamento dell’IVA, avendo l’Arca richiesto la corresponsione di quanto ad essa spettante al netto degli acconti versati dai committenti, comprensivi dell’imposta addebitata.

D’altro canto, a differenza di quanto affermato nell’impugnata sentenza, le fatture di riferimento erano state regolarmente prodotte in giudizio; per giunta, gli stessi convenuti avevano dedotto che la somma da loro complessivamente pagata ammontava a 445.000 euro, IVA compresa .

Applicati, quindi, i corretti criteri di imputazione dei pagamenti, pur volendo dare per assodato che i Camelia-Leoni avessero effettivamente corrisposto la somma di 445.000 euro, residuava comunque un credito in favore dell’Arca.

Il primo motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di unanon contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, compete al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio motivazionale (cfr., ex ceteris, Cass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014).

La censura in esameè stata, invece, formulata ai sensi d ell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e non può, pertanto, trovare ingresso.

Quanto, poi, all’operato richiamo all’art. 2697 c.c., giova rammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, laviolazione della citata norma si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare in applicazione delle regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022).

La descritta situazione certamente non ricorre nel caso di cui si tratta, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su una compiuta disamina delle risultanze processuali, senza in alcun modo alterare le regole di riparto dell’onere probatorio fra le parti.

Nello svolgimento di tale attività valutativa il giudice distrettuale si è soffermato anche sulla quietanza di pagamento contenuta nell’atto di compravendita, precisando, al riguardo (pag. 14, righi 4-13), che i Leoni «non sostennero che il prezzo non fosse stato integralmente versato (ed in causa, infatti, non si discute affatto del prezzo della compravendita, che non si discute essere stato corrisposto), ma affermarono che il pagamento era avvenuto con diverse modalità e peraltro documentarono anche che, in effetti, il pagamento da parte di Arca non era avvenuto con le modalità indicate nel contratto stesso, bensì con modalità ed in tempi diversi»(pag.

Dal passo della sentenza sopra trascritto si ricava che il collegio trentino, senza affatto negare il valore di confessione stragiudiziale alla quietanza in discorso, ha accertato le concrete modalità di pagamento del prezzo indicato nel contratto.

Il secondo motivo è inammissibile.

Non ricorre la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto richiamate in rubrica, intesa come inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta o erronea sussunzione in essa della fattispecie concreta, quale accertata in sentenza (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020).

Invero, la Corte trentina ha motivatamente escluso l’esistenza del credito per rivalsa dell’IVA vantato dall’Arca, evidenziando, per un verso, che la società appellante non aveva formulato in prime cure una specifica domanda di pagamento dell’imposta, per altro verso, che tale preteso credito non poteva ritenersi sorto in mancanza di emissione della fattura da parte del prestatore del servizio (pagg. 16-17 della pronuncia gravata).

Sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la ricorrente intende, in realtà, contestare la correttezza della motivazione addotta dal giudice territoriale a fondamento del decisum , muovendo una censura palesemente esulante dal paradigma processuale evocato.

D’altro canto, nemmeno può riqualificarsi la doglianza come proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., in quanto, in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione era proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello stesso comma, in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis .

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.200 euro (di cui 200 per esborsi).

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32957/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 184/2019pubblicata il 24 luglio 2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi Arca) citava in giudizio, davanti al Tribunale di Rovereto (TN), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di aver acquistato dai convenuti, con contratto di compravendita del 30 dicembre 2005, le particelle fondiarie 2615, 2616/1 e 2616/2 site nel Comune di Dro (TN), corrispondenti all’attuale particella edificiale 1295; che prima della stipula dell’atto pubblico di trasferimento i venditori avevano ottenuto dal predetto Comune il rilascio della concessione edilizia occorrente per costruire un complesso residenziale sul fondo in questione; che tale concessione edilizia prevedeva la realizzazione di due accessi (uno in entrata, l’altro in uscita) dalla [OSCURATO:PERSONA] 45-bis alle parti celle di terreno innanzi indicate; che in pari data era stato sottoscritto fra le parti un contratto d’appalto con il quale i convenuti avevano affidato ad essa attrice l’incarico di ristrutturare la loro casa di abitazione, costruita su un terreno confinante con quello compravenduto; che verso la fine dell’anno 2006 l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Trento aveva negato l’autorizzazione all’apertura di qualsiasi accesso dalla S.S. 45-bis alle particelle fondiarie 2615, 2616/1 e 2616/2; che il 2 febbraio 2008 le parti avevano concluso un accordo transattivo prevedente la costituzione di una servitù di passaggio a favore del fondo acquistato da essa esponente e a carico di quello dei convenuti, dietro il pagamento del corrispettivo di 10.000 euro; che alla scrittura privata documentante l’accordo raggiunto erano stati allegati la contabilità finale dei lavori realizzati in esecuzione del contratto d’appalto e l’elenco dei vizi lamentati dai committenti; che detto accordo era rimasto inadempiuto. Sulla scorta di tale premessa fattuale, chiedeva la condanna dei Camelia-Leoni al pagamento della somma di 85.645,05 euro a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano la fondatezza dell’avversa pretesa creditoria, opponendo di aver già pagato all’Arca la somma di 445.000 euro, superiore all’importo dei lavori dalla stessa eseguiti, quantificato in 426.554,13 euro, e chiedendo, in via riconvenzionale, di pronunciare la risoluzione del contratto di transazione stipulato inter partes e di condannare la società attrice al risarcimento dei danni cagionati dai vizi delle opere realizzate. Espletata l’istruttoria del caso, il Tribunale adìto definiva la controversia con sentenza n. 208/2018 del 28 agosto 2018, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, condannava l’Arca a restituire ai Camelia-Leoni la somma di 18.445,87 euro, maggiorata di interessi, pari alla differenza fra quanto già corrisposto da questi ultimi in adempimento del contratto d’appalto (445.000 euro) e l’importo dei lavori effettivamente eseguiti (426.554,13 euro). L’appello successivamente interposto dall’Arca avverso tale decisione veniva respinto dalla Corte distrettuale di Trento con sentenza n. 184/2019 pubblicata il 24 luglio 2019, che condannava l’impugnante alla rifusione delle spese del grado. Contro quest’ultima sentenza, notificata il 26 luglio 2019, l’Arca ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dai Camelia-Leoni. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.. Si addebita alla Corte d’Appello di aver erroneamente ritenuto incontestata la circostanza dedotta dai convenuti Camelia-Leoni nella comparsa di risposta depositata in primo grado, secondo cui l’Arca avrebbe realmente versato a titolo di prezzo del fondo acquistato con contratto di compravendita del 30 dicembre 2005 la somma di 260.000 euro, in luogo di quella di 475.000 euro indicata nell’atto pubblico, trattenendo per sé la differenza di 215.000 euro quale acconto sul corrispettivo dei lavori oggetto del separato contratto d’appalto stipulato in pari datafra le stesse parti. L’anzidetta circostanza risultava smentita dalla quietanza di pagamento dell’intero prezzo rilasciata dai venditori nel rogito notarile - la quale, avendo valore di confessione stragiudiziale, formava piena prova contro i dichiaranti-, nonché dalla ricostruzione dei fatti operata dalla società istante nel libello introduttivo della lite, che risultava assolutamente inconciliabile con quella in sèguito offerta dai convenuti, sì da rendere superflua la specifica contestazione, da parte dell’attrice, delle difese svolte da questi ultimi. Si era, dunque, in presenza di una contestazione implicita , sufficiente a rendere abbisognevoli di prova i fatti allegati dalla controparte. Avrebbe, in ogni caso, sbagliato il giudice a quo nell’assegnare alla ritenuta non contestazione un rilievo probatorio maggiore rispetto alle altre risultanze istruttorie acquisite al processo, non essendo evincibile dal sistema normativo un principio di carattere generale che sancisca tale prevalenza. Peraltro, nemmeno nel contratto di transazione del 2 febbraio 2008, concluso in un momento in cui i rapporti fra le parti erano ormai tesi , si accennava al fatto che il prezzo della compravendita non fosse stato interamente corrisposto dall’acquirente, né una simile circostanza emergeva dalla perizia redatta dal tecnico incaricato dai Camelia-Leoni di verificare la contabilità dei lavori appaltati, dalla quale risultava un credito dell’impresa appaltatrice di 85.645,05 euro. Con il secondo motivo viene prospettata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1193 e 1194 c.c. e degli artt. 1, 6, 13, 18 e 21 D.P.R. n. 633 del 1972. Si rimprovera alla Corte di merito di averimputato esclusivamente al capitale i pagamenti eseguiti dai Camelia-Leoni, senza tener conto dell’IVA che il prestatore di un servizio deve addebitare al committente a titolo di rivalsa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972. Viene, in particolare, criticato il ragionamento seguìto dal collegio tridentino per escludere la debenza dell’imposta, incentrato sul duplice rilievo che l’attrice non avrebbe formulato una specifica istanza in tal senso e che non risulterebbero prodotte in giudizio le fatture relative alle prestazioni imponibili. Si obietta, in proposito, che non era necessario proporre un’apposita domanda di pagamento dell’IVA, avendo l’Arca richiesto la corresponsione di quanto ad essa spettante al netto degli acconti versati dai committenti, comprensivi dell’imposta addebitata. D’altro canto, a differenza di quanto affermato nell’impugnata sentenza, le fatture di riferimento erano state regolarmente prodotte in giudizio; per giunta, gli stessi convenuti avevano dedotto che la somma da loro complessivamente pagata ammontava a 445.000 euro, IVA compresa . Applicati, quindi, i corretti criteri di imputazione dei pagamenti, pur volendo dare per assodato che i Camelia-Leoni avessero effettivamente corrisposto la somma di 445.000 euro, residuava comunque un credito in favore dell’Arca. Il primo motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della sussistenza di unacontestazione (ovvero di unanon contestazione), rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte, compete al giudice del merito ed è sindacabile in cassazione esclusivamente per vizio motivazionale (cfr., ex ceteris, Cass. n. 27279/2022, Cass. n. 6799/2022, Cass. n. 20963/2020, Cass. n. 3680/2019, Cass. n. 13217/2014). La censura in esameè stata, invece, formulata ai sensi d ell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e non può, pertanto, trovare ingresso. Quanto, poi, all’operato richiamo all’art. 2697 c.c., giova rammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, laviolazione della citata norma si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare in applicazione delle regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 17287/2022). La descritta situazione certamente non ricorre nel caso di cui si tratta, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su una compiuta disamina delle risultanze processuali, senza in alcun modo alterare le regole di riparto dell’onere probatorio fra le parti. Nello svolgimento di tale attività valutativa il giudice distrettuale si è soffermato anche sulla quietanza di pagamento contenuta nell’atto di compravendita, precisando, al riguardo (pag. 14, righi 4-13), che i Leoni «non sostennero che il prezzo non fosse stato integralmente versato (ed in causa, infatti, non si discute affatto del prezzo della compravendita, che non si discute essere stato corrisposto), ma affermarono che il pagamento era avvenuto con diverse modalità e peraltro documentarono anche che, in effetti, il pagamento da parte di Arca non era avvenuto con le modalità indicate nel contratto stesso, bensì con modalità ed in tempi diversi»(pag. Dal passo della sentenza sopra trascritto si ricava che il collegio trentino, senza affatto negare il valore di confessione stragiudiziale alla quietanza in discorso, ha accertato le concrete modalità di pagamento del prezzo indicato nel contratto. Il secondo motivo è inammissibile. Non ricorre la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto richiamate in rubrica, intesa come inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta o erronea sussunzione in essa della fattispecie concreta, quale accertata in sentenza (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020). Invero, la Corte trentina ha motivatamente escluso l’esistenza del credito per rivalsa dell’IVA vantato dall’Arca, evidenziando, per un verso, che la società appellante non aveva formulato in prime cure una specifica domanda di pagamento dell’imposta, per altro verso, che tale preteso credito non poteva ritenersi sorto in mancanza di emissione della fattura da parte del prestatore del servizio (pagg. 16-17 della pronuncia gravata). Sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la ricorrente intende, in realtà, contestare la correttezza della motivazione addotta dal giudice territoriale a fondamento del decisum , muovendo una censura palesemente esulante dal paradigma processuale evocato. D’altro canto, nemmeno può riqualificarsi la doglianza come proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., in quanto, in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione era proponibile esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dello stesso comma, in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis . In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.200 euro (di cui 200 per esborsi). Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
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