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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 25543/2022

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te ORDINANZA sul ricorso 25087/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA].

Apostoli, 66 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/a presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 8/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

Dedusse l'attrice di aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento T2A03FCO2730 da parte dell'Agenzia delle Entrate con il quale le era stata contestata «una indebita detrazione IVA a seguito della registrazione di fatture inesistenti emesse dalla società N&G [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale per l'importò di C 8.167,00 nonché l'infedele fatturazione di cessioni di autovetture effettuate con il regime del margine in assenza dei requisiti per un totale imponibile di 185.700,00 cui corrisponde un'IVA pari ad C 33.340,00».

L'attrice rappresentò che gli interessi conteggiati dall'Ente accertatore alla data del 21/12/09 erano pari ad C 5.561,08 mentre le sanzioni erano state quantificate in C 6.485,47 e che il predetto avviso di accertamento, a seguito dei ricorsi proposti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -2- Tributaria, era stato dichiarato illegittimo solo nella parte in cui era stata contestata l'indebita detrazione IVA per le fatture di acquisto inesistenti (C 8.167,00) e contestò, pertanto, al professionista di non aver curato con diligenza l'assistenza fiscale e la tenuta della contabilità telematica per l'anno 2004.

Si costituì il convenuto negando ogni sua responsabilità e chiedendo, in ogni caso, la chiamata in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa n. 71574796 a copertura dei rischi derivanti dall'attività libero-professionale; in via riconvenzionale chiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di C 6.412,80 per un preavviso di parcella del 31/12/2015 e di C 4.131,20 quale importo dovuto dalle società attrice per la vendita di una autovettura di proprietà del Bertollas.

Autorizzatane la chiamata in causa, si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in via subordinata, l'inoperatività della polizza.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 348/2018, rilevando che dalla lettera di incarico professionale prodotta dal convenuto era ricompresa anche l'attività di consulenza fiscale e che nelle comunicazioni firmate dal dottor [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile e 24 giugno 2013 questi aveva riconosciuto l'errata consulenza e l'errata registrazione di fatture estere, accolse la domanda attorea e condannò il convenuto al pagamento, in favore della società attrice della somma di C 46.425,00 per sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, C 25.502,83 per IVA erroneamente pagata in Germania, ed C 6.535,73 per costi di difesa nel contenzioso tributario e, ritenuta fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice, condannò quest'ultima a manlevare e tenere indenne il convenuta dal pagamento delle predette somme Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -3- nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice nei limiti del 90%; rigettò le domande riconvenzionali proposte da/ convenuto [OSCURATO:PERSONA] per carenza di prova; condannò il convenuto alle spese di giudizio in favore dell'attrice e condannò la terza chiamata in causa al pagamento delle spese in favore del convenuto.

Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravarne.

Si costituì il dott. [OSCURATO:PERSONA] proponendo, a sua volta, appello incidentale.

Si costituì anche la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. che chiese il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza gravata.

Le parti appellanti proposero domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 114/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, accolse l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale del dott. [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigettò tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C; condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. alla restituzione della somma di 41: 89.644,11 in favore del [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dal 30 maggio 2018 al soddisfo; condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 108.918,85, oltre interessi legali dal 29 maggio 2018 al soddisfo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui sarebbe„ a suo avviso, affetta da insanabile illegittimità per violazione e/o falsa applicazione delle norme suindicate relative all'obbligo per il Giudice di rendere una motivazione idonea, che dia atto dell'iter logico giuridico che lo ha condotto alla decisione, sostenendo che nella specie si configurerebbe, quindi, una palese ipotesi di "motivazione apparente", così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità.

1.1. Il motivo va rigettato.

La sentenza è motivata ed è perfettamente intellegibile né è meramente apparente.

Inoltre, il richiamo all'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 risulta del tutto eccentrico, riferendosi tale norma al contenuto dele sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali e, in virtù del richiamo di cui all'art. 61 del medesimo decreto legislativo, alle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali.

Va altresì evidenziato che le censure proposte sono impropriamente svolte attraverso l'evocazione di elementi che si connotano aliunde, il che è del tutto estraneo alla logica di deduzione della violazione delle ulteriori norme indicate in rubrica, imputandosi sostanzialmente alla Corte di merito di non aver considerato una serie di risultanze processuali (v. ricorso p. 26 e sgg.), laddove, invece, in Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -5- seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., ord., n. 7090 del 3/03/2022; Cass., ord., n. 22598 del 25/09/2018).

2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 2236 e 1176 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la società ricorrente censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di appello non hanno ritenuto sussistente la responsabilità del professionista per le irregolarità commesse in violazione della normativa citata in rubrica (artt. 2236 e 1176 c.c.), non tenendo in debita considerazione le doglianze della predetta società e le prove portate a sostegno della violazione degli obblighi contrattuali assunti dal professionista.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, con il mezzo in scrutinio, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la ricorrente non denuncia la violazione delle norme di diritto invocate ma sollecita, in realtà, una rivalutazione delle circostanze di fatto, così palesando di mirare a censurare vizi in relazione alla ricostruzione della questio facti, il che non è ammissibile in questa sede (Cass,, sez. un., n. 34476 del 27/12/2019).

Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -6-

3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione degli ,artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui i giudici della Corte di appello hanno ritenuto che la Società non avesse assolto l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) per dimostrare la responsabilità del professionista.

Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato le prove offerte da detta parte, non pronunciandosi né sull'attendibilità probatoria delle risultanze né sulla concludenza delle stesse ai fini della decisione, in palese spregio degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Evidenzia, in particolare, la ricorrente di aver prodotto i documenti che, a suo avviso, dimostrerebbero la responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA], ossia le due lettere del 22.4.2013 e del 24.6.2013, con cui lo stesso avrebbe riconosciuto il proprio errore.

Sostiene conclusivamente la ricorrente che i Giudici di appello non avrebbero deciso iuxta alligata et probata, ma basandosi su elementi del tutto inconferenti.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Va evidenziato che la ricorrente non ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i criteri da tempo indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione e da ultimo Cass., sez. un., n. 20867 del 30/09/2020).

Inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -7- fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, il che neppure è dedotto nella specie (Cass. n. 13395 del 29/05/2018).

A quanto precede va pure aggiunto che la Corte territoriale non ha ritenuto, contrariamente all'assunto della ricorrente, che sarebbe sussistente una revoca della confessione del [OSCURATO:PERSONA], ma ha affermato che, nella specie, non sussistono gli elementi per qualificare le dichiarazioni contenute nelle richiamate missive come confessione e tale ratio decidendi ciò non è stata contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C..

4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 6.00000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma Ric. 2019 n. 25087 sez.

S3 - ud. 14-04-2022 -8- 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 25087/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]. Apostoli, 66 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 17/a presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 114/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata in data 8/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trento, [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, per chiederne la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità professionale. Dedusse l'attrice di aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento T2A03FCO2730 da parte dell'Agenzia delle Entrate con il quale le era stata contestata «una indebita detrazione IVA a seguito della registrazione di fatture inesistenti emesse dalla società N&G [OSCURATO:PERSONA] srl unipersonale per l'importò di C 8.167,00 nonché l'infedele fatturazione di cessioni di autovetture effettuate con il regime del margine in assenza dei requisiti per un totale imponibile di 185.700,00 cui corrisponde un'IVA pari ad C 33.340,00». L'attrice rappresentò che gli interessi conteggiati dall'Ente accertatore alla data del 21/12/09 erano pari ad C 5.561,08 mentre le sanzioni erano state quantificate in C 6.485,47 e che il predetto avviso di accertamento, a seguito dei ricorsi proposti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -2- Tributaria, era stato dichiarato illegittimo solo nella parte in cui era stata contestata l'indebita detrazione IVA per le fatture di acquisto inesistenti (C 8.167,00) e contestò, pertanto, al professionista di non aver curato con diligenza l'assistenza fiscale e la tenuta della contabilità telematica per l'anno 2004. Si costituì il convenuto negando ogni sua responsabilità e chiedendo, in ogni caso, la chiamata in giudizio di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale aveva stipulato la polizza assicurativa n. 71574796 a copertura dei rischi derivanti dall'attività libero-professionale; in via riconvenzionale chiese la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento della somma di C 6.412,80 per un preavviso di parcella del 31/12/2015 e di C 4.131,20 quale importo dovuto dalle società attrice per la vendita di una autovettura di proprietà del Bertollas. Autorizzatane la chiamata in causa, si costituì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la fondatezza della domanda attorea ed eccependo, in via subordinata, l'inoperatività della polizza. Il Tribunale adito, con sentenza n. 348/2018, rilevando che dalla lettera di incarico professionale prodotta dal convenuto era ricompresa anche l'attività di consulenza fiscale e che nelle comunicazioni firmate dal dottor [OSCURATO:PERSONA] del 22 aprile e 24 giugno 2013 questi aveva riconosciuto l'errata consulenza e l'errata registrazione di fatture estere, accolse la domanda attorea e condannò il convenuto al pagamento, in favore della società attrice della somma di C 46.425,00 per sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate, C 25.502,83 per IVA erroneamente pagata in Germania, ed C 6.535,73 per costi di difesa nel contenzioso tributario e, ritenuta fondata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice, condannò quest'ultima a manlevare e tenere indenne il convenuta dal pagamento delle predette somme Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -3- nonché al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attrice nei limiti del 90%; rigettò le domande riconvenzionali proposte da/ convenuto [OSCURATO:PERSONA] per carenza di prova; condannò il convenuto alle spese di giudizio in favore dell'attrice e condannò la terza chiamata in causa al pagamento delle spese in favore del convenuto. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravarne. Si costituì il dott. [OSCURATO:PERSONA] proponendo, a sua volta, appello incidentale. Si costituì anche la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. che chiese il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza gravata. Le parti appellanti proposero domanda di restituzione delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado. La Corte di appello di Trento, con sentenza n. 114/2019, pubblicata in data 8 maggio 2019, accolse l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale del dott. [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, rigettò tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C; condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. alla restituzione della somma di 41: 89.644,11 in favore del [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dal 30 maggio 2018 al soddisfo; condannò [OSCURATO:PERSONA] a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di C 108.918,85, oltre interessi legali dal 29 maggio 2018 al soddisfo e condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Avverso la sentenza della Corte di appello [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c. e degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui sarebbe„ a suo avviso, affetta da insanabile illegittimità per violazione e/o falsa applicazione delle norme suindicate relative all'obbligo per il Giudice di rendere una motivazione idonea, che dia atto dell'iter logico giuridico che lo ha condotto alla decisione, sostenendo che nella specie si configurerebbe, quindi, una palese ipotesi di "motivazione apparente", così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità. 1.1. Il motivo va rigettato. La sentenza è motivata ed è perfettamente intellegibile né è meramente apparente. Inoltre, il richiamo all'art. 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 risulta del tutto eccentrico, riferendosi tale norma al contenuto dele sentenza emessa dalle Commissioni tributarie provinciali e, in virtù del richiamo di cui all'art. 61 del medesimo decreto legislativo, alle sentenze emesse dalle Commissioni tributarie regionali. Va altresì evidenziato che le censure proposte sono impropriamente svolte attraverso l'evocazione di elementi che si connotano aliunde, il che è del tutto estraneo alla logica di deduzione della violazione delle ulteriori norme indicate in rubrica, imputandosi sostanzialmente alla Corte di merito di non aver considerato una serie di risultanze processuali (v. ricorso p. 26 e sgg.), laddove, invece, in Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -5- seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., ord., n. 7090 del 3/03/2022; Cass., ord., n. 22598 del 25/09/2018). 2. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. artt. 2236 e 1176 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la società ricorrente censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici di appello non hanno ritenuto sussistente la responsabilità del professionista per le irregolarità commesse in violazione della normativa citata in rubrica (artt. 2236 e 1176 c.c.), non tenendo in debita considerazione le doglianze della predetta società e le prove portate a sostegno della violazione degli obblighi contrattuali assunti dal professionista. 2.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero, con il mezzo in scrutinio, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, la ricorrente non denuncia la violazione delle norme di diritto invocate ma sollecita, in realtà, una rivalutazione delle circostanze di fatto, così palesando di mirare a censurare vizi in relazione alla ricostruzione della questio facti, il che non è ammissibile in questa sede (Cass,, sez. un., n. 34476 del 27/12/2019). Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -6- 3. Con il terzo motivo, rubricato «Violazione degli ,artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all' art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui i giudici della Corte di appello hanno ritenuto che la Società non avesse assolto l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) per dimostrare la responsabilità del professionista. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato le prove offerte da detta parte, non pronunciandosi né sull'attendibilità probatoria delle risultanze né sulla concludenza delle stesse ai fini della decisione, in palese spregio degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Evidenzia, in particolare, la ricorrente di aver prodotto i documenti che, a suo avviso, dimostrerebbero la responsabilità del dott. [OSCURATO:PERSONA], ossia le due lettere del 22.4.2013 e del 24.6.2013, con cui lo stesso avrebbe riconosciuto il proprio errore. Sostiene conclusivamente la ricorrente che i Giudici di appello non avrebbero deciso iuxta alligata et probata, ma basandosi su elementi del tutto inconferenti. 3.1. Il motivo è inammissibile. Va evidenziato che la ricorrente non ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i criteri da tempo indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 10/06/2016, n. 11892; Cass., ord., 28/02/2018, n. 4699; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass., sez. un., 5/08/2016, n. 16598, in particolare § 14 della motivazione e da ultimo Cass., sez. un., n. 20867 del 30/09/2020). Inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -7- fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, il che neppure è dedotto nella specie (Cass. n. 13395 del 29/05/2018). A quanto precede va pure aggiunto che la Corte territoriale non ha ritenuto, contrariamente all'assunto della ricorrente, che sarebbe sussistente una revoca della confessione del [OSCURATO:PERSONA], ma ha affermato che, nella specie, non sussistono gli elementi per qualificare le dichiarazioni contenute nelle richiamate missive come confessione e tale ratio decidendi ciò non è stata contestata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C.. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede. 6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315) P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 6.00000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma Ric. 2019 n. 25087 sez. S3 - ud. 14-04-2022 -8- 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma