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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14823/2026

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sso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroBianconi Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 130/2023 pubblicatain data 14/02/2023, n.r.g. 826/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente per conto di [OSCURATO:SOCIETA] srlfino a quando era receduto per giusta causa.Adìva il Tribunale di Arezzo per ottenere, previo accertamento della giustacausa di recesso, la condanna della preponente al pagamento dell’indennitàsostitutiva di preavviso, dell’indennità meritocratica, dell’indennità suppletivaNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026di clientela e delle provvigioni indirette, nonché alla conseguente“riparametrazione in aumento” delle indennità meritocratica e suppletiva diclientela.2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA] contestava la domanda, dicui chiedeva il rigetto, e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale,volta ad ottenere la condanna dell’agente al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.3.- Emessa un’ordinanza ex art. 423 c.p.c. in ordine a provvigioni nonpagate, il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quellariconvenzionale.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla preponente, rigettava la domandaavente ad oggetto l’indennità meritocratica e riduceva la condanna dellasocietà al pagamento delle provvigioni indirette, confermando nel resto lasentenza di primo grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sussiste la giusta causa di recesso dell’agente, visti i molteplici e graviinadempimenti posti in essere dalla preponente in termini di violazionedel diritto di esclusiva e dei doveri di correttezza e buona fede,chiaramente emersi dalla prova testimoniale in relazione agli episodi deiprimi mesi dell’anno 2017, riferiti dai testimoni, e confermati in un piùampio arco temporale dalla documentazione prodotta, che dimostranocome la società abbia emesso fatture per forniture in favore di treclienti, che non rientrano fra quelli dell’agente, segno evidente che lapreponente ha promosso in via continuativa la conclusione di contrattinella zona riservata in esclusiva all’agente, all’insaputa di quest’ultimo;b) quanto alla visita dei tre clienti in questione da parte di un dipendentedella [OSCURATO:SOCIETA] nella sua veste di ispettore commerciale, ciò che eraprevisto nell’art. 7.6 del contratto di agenzia senza necessità diinformare l’agente, va evidenziato che la condotta di inadempimentodella preponente è rappresentata non dalla “visita” dell’ispettore, bensìdalla promozione di contratti, come confermata dai testimoni, e nonNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026rileva il fatto che tale promozione sia avvenuta tramite un dipendentepiuttosto che tramite un agente;c) in ogni caso la clausola dell’art. 7.6. prevede che se il funzionarioconclude un contratto, all’agente sarà sempre riconosciuta laprovvigione spettante;d) analoghe considerazioni valgono per il cliente [OSCURATO:PERSONA] di Todi,rapporto fra le parti i prodotti da commercializzare comprendevanoanche gli articoli per la caccia e tali erano stati proposti ad alcuni clientidal Bianconi, come i collari satellitari;e) dunque è infondato il motivo di appello, con cui la società sostiene chel’esclusiva riguardava solo i rivenditori di agraria, pet food e simili,oggetto del contratto di agenzia del 2009, e che solo nel 2013 alBianconi sarebbe stata estesa l’esclusiva anche per gli articoli da cacciama solo per alcune regioni, assunto difensivo questo rimasto del tuttoindimostrato;f) fondato è invece il motivo di appello relativo all’indennità meritocratica,posto che la dichiarazione a pag. 3 della memoria difensiva della societàin primo grado, se letta nel suo completo contesto, non èun’ammissione del fatto che il raddoppio del fatturato fosse dipeso dallabravura dell’agente, e comunque manca del tutto la prova del secondopresupposto richiesto dall’art. 1751 c.c., ossia dei “sostanziali vantaggi”rimasti alla preponente pur dopo la cessazione del rapporto;g) quanto alle provvigioni indirette, l’art. 4.2. del contratto riserva allapreponente “ogni più ampia libertà di curare direttamente affari egestire direttamente rapporti e concludere ordini con clienti direzionalinella Vs zona di competenza”; in tal caso l’art. 8.7 del contratto prevedeche per gli affari conclusi direttamente dalla preponente è in “facoltà”di quest’ultima corrispondere la provvigione;h) in tali termini generici quest’ultima clausola è nulla, perché in violazionedell’art. 1748, co. 2, c.c., che prevede il diritto dell’agente allaprovvigione per tutti gli affari conclusi nella sua zona di competenzadalla preponente, salvo che sia diversamente pattuito, ma nel sensoche la pattuizione derogatoria deve essere specifica, con individuazioneNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026di ipotesi circoscritte, pena la caducazione del diritto dell’agente edell’esclusiva pur riconosciutagli; in tal senso è la giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 4504/1997).5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta haproposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso e poi hadepositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALEPer ragioni di priorità logico-giuridica vanno esaminati dapprima il secondo,il terzo ed il quarto motivo.1.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119, 1743e 1748 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto rilevanti e gravi i fatti diviolazione di esclusiva.

In particolare addebita ai Giudici di appello di avertrascurato che, sia ai sensi di legge (artt. 1743 e 1748 c.c.), sia ai sensi delcontratto individuale di agenzia (art. 7.6), anche in presenza di un’esclusivain favore dell’agente la mandante non perde la facoltà sia di far visitare laclientela da propri funzionari ispettori, sia di stipulare contratti.

Ciò che nonpuò fare la preponente – continua la ricorrente – è far intervenire un altroagente in quella stessa zona.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119 e 2697c.c., 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale sovrapposto le diversedomande di accertamento della giusta causa e di condanna al pagamento didifferenze provvigionali per affari indiretti.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3),c.p.c. la ricorrente denunzia una nullità della sentenza per motivazioneapparente in relazione alla ritenuta appartenenza dei tre clienti, con cui essaha contrattato direttamente, all’esclusiva dell’agente anche per il periodo delrapporto antecedente all’anno 2017, con conseguente violazione dell’art.Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/20262119 c.c.I tre motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonofondati per quanto di ragione.L’art. 1743 c.c., rubricato “Diritto di esclusiva”, prevede che il preponentenon possa “valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e perlo stesso ramo di attività” e, analogamente, l’agente non possa “assumerel'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari dipiù imprese in concorrenza tra loro”.

Alla luce di tale nozione, il diritto diesclusiva dell’agente non implica, in via di principio, il divieto per lapreponente di stipulare direttamente, a mezzo propri dipendenti, contratti inquella stessa zona affidata “in esclusiva” all’agente.A sua volta l’art. 1748 c.c. al co. 2 dispone: “La provvigione è dovuta ancheper gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva inprecedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenentialla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che siadiversamente pattuito”.

Tale norma prevede, dunque, che in caso distipulazione “diretta” di specifici affari da parte della preponente, il dirittodell’agente abbia natura pur sempre di corrispettivo (provvigione) e non dirisarcimento del danno.

Anche questa norma, dunque, presuppone che lastipulazione “diretta” di contratti della preponente con clienti appartenenti allazona affidata “in esclusiva” all’agente sia un fatto lecito (e non illecito), tantoda prevedere a favore di quest’ultimo il diritto comunque alla provvigione (chepuò essere addirittura escluso, come si evince dall’inciso finale “salvo che siadiversamente pattuito”), ma non al risarcimento del danno.

Si definisceprovvigione “indiretta”, perché, contrattando direttamente in quella stessazona affidata all’agente, la preponente finisce per avvantaggiarsi, sia pureindirettamente, di tutte le attività promozionali (e di quelle accessorie estrumentali) svolte dall’agente in quella zona, che rendono la preponente (edi beni e/o servizi da essa offerti sul mercato) conoscibile, se non in concretoconosciuta, da tutti i potenziali clienti che operano nella medesima zona.

Pertale ragione il legislatore prevede comunque in favore dell’agente il diritto alcorrispettivo (id est la provvigione) e peraltro in quella stessa misura pattuitaper gli affari conclusi per il suo tramite.

In tal modo, sul piano del dirittodell’agente al corrispettivo (an e quantum), gli affari conclusi direttamenteNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026dalla mandante sono trattati e regolati come se fossero stati comunqueconclusi grazie all’opera e all’attività promozionale dell’agente.

Restaovviamente salva la facoltà delle parti di prevedere, nel contratto, un importodella provvigione c.d. indiretta diversificato rispetto a quello della provvigionediretta.In concreto, la Corte territoriale ha poi accertato che l’art. 4.2 del contrattodi agenzia riserva alla preponente “ogni più ampia libertà di curaredirettamente affari e gestire direttamente rapporti e concludere ordini conclienti direzionali nella Vs. zona di competenza” (v. sentenza impugnata, p.5).

Quindi è stato accertato in fatto che pure sul piano della pattuizioneindividuale le parti avevano stabilito che il diritto di esclusiva dell’agente nonimpedisse, comunque, alla preponente di curare direttamente determinatiaffari e segnatamente quelli con clienti direzionali.Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che il dirittodi esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non già essenziale, manaturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalleparti in forza di clausola espressa (Cass. n. 17063/2011; Cass. n.21073/2007; Cass. n. 5920/2002; già Cass. n. 5083/1992).Pertanto si rivela non conforme a diritto il convincimento raggiunto dallaCorte territoriale circa plurime violazioni di esclusiva in virtù degli affariconclusi direttamente da [OSCURATO:SOCIETA] con tre clienti (nella zona affidata inesclusiva al Bianconi), posto che la contrattazione “diretta” della preponente,mediante propri dipendenti, con clienti appartenenti alla zona assegnata “inesclusiva” all’agente – accertata in fatto in relazione soltanto a tre clienti –non integra in via di principio un illecito (rectius un inadempimento), ossiauna violazione del diritto di esclusiva dell’agente.In tale prospettiva, peraltro, questa Corte ha affermato che laresponsabilità della preponente per violazione dell’obbligo di esclusiva èintegrata dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per unadiversa zona dal medesimo preponente ed ha natura contrattuale neiconfronti del preponente, poiché quel diritto dell’agente ha fonte contrattualeossia nel contratto di agenzia nel quale sia stato pattuito, mentre ha naturaextracontrattuale nei confronti degli altri agenti concorrenti (Cass. ord. n.14763/2022; il ricorso ad altri agenti nella stessa zona affidata all’agenteNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026titolare del diritto di esclusiva in tal modo danneggiato e la conseguenteresponsabilità della preponente sono i temi affrontati anche da Cass. n.26062/2013, che ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio come mezzo diprova dei danni altrimenti indimostrabili, e da Cass. n. 15410/2000).D’altronde, l’esistenza del diritto a provvigioni indirette – come accertatodalla Corte territoriale in relazione a specifica clausola del contratto di agenzia– conferma che, anche nel contratto individuale, le parti hanno consideratolecita la stipula di contratti da parte della preponente direttamente (mediantepropri dipendenti) con clienti appartenenti alla zona assegnata “in esclusiva”all’agente, salvo il diritto di quest’ultimo alla provvigione relativa (essendonulla, ex art. 1355 c.c., la clausola che riservi alla libera ed insindacabile sceltadella preponente l’obbligo della provvigione indiretta, in quanto condizionesospensiva meramente potestativa).D’altro canto, va tuttavia precisato che la stipula diretta di contratti, daparte della preponente, nella zona assegnata “in esclusiva” all’agente non puòassumere caratteri di continuità e di sistematicità, che altrimentisnaturerebbero completamente ed inevitabilmente il diritto di esclusiva (Cass.n. 14667/2004), dovendo invece restare sporadica ed occasionale, altrimentirischierebbe di restare pregiudicata addirittura la causa negoziale in concretodel contratto di agenzia.

In tal senso questa Corte ha già affermato che ilproponente non può operare, con continuità, nella zona di competenzadell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà diconcludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cuicompimento sorge comunque il diritto dell'agente a percepire lecosiddette provvigioni indirette (Cass. n. 15069/2008).Resta salva la configurabilità di un’eventuale deroga al diritto di esclusivadell’agente mediante consenso tacito, ossia per facta concludentia, deroga ilcui accertamento di fatto compete al giudice di merito (e quindi, nel caso quiin esame, al giudice di rinvio).2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119 c.c. e115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di dare peso a tutti i fattidedotti dallo stesso Bianconi e ritenuti insussistenti e ritenuto invecesufficienti tre soli episodi di violazione dell’esclusiva da parte della mandante,Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026nonché per avere ritenuto mancante di prova le circostanze eccepite dallamandante quale effettivo motivo del recesso dell’agente.Il motivo è assorbito.RICORSO INCIDENTALE5.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1751 e 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto indimostrati i duepresupposti dell’indennità meritocratica.Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha più volte affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della provaa una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass.n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.25543/2022, Cass. n. 27270/2021).Nel caso di specie, diversamente, il ricorrente incidentale si duoledell’errata valutazione delle allegazioni e del compendio istruttorio(consulenza tecnica d’ufficio), ciò che tuttavia resta insindacabile in sede dilegittimità, qualora adeguatamente motivato, come nella specie.6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio in relazione aimotivi del ricorso principale accolti per un nuovo accertamento dell’eventualegiusta causa del recesso dell’agente, ferma restando l’esclusione dellarilevanza dei comportamenti della preponente rappresentati dalla conclusionedi contratti in via diretta mediante propri dipendenti, e non mediante altriagenti, nella stessa zona affidata in esclusiva all’agente titolare del diritto diesclusiva.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto:“in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propridipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenzaesclusiva dell’agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoliaffari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può esseresussunta nella giusta causa di recesso dell’agente”;“qualora il proponente operi direttamente, a mezzo di propri dipendenti,Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026nella zona di competenza esclusiva dell’agente, nei limiti in cui concludasingoli affari, anche se di rilevante entità, sorge il diritto dell'agente medesimoalle cosiddette provvigioni indirette e non il diritto al risarcimento del danno”.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese processuali anche del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principalee dichiara assorbito il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese processuali anche del presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorsoincidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroBianconi Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 130/2023 pubblicatain data 14/02/2023, n.r.g. 826/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato come agente per conto di [OSCURATO:SOCIETA] srlfino a quando era receduto per giusta causa.Adìva il Tribunale di Arezzo per ottenere, previo accertamento della giustacausa di recesso, la condanna della preponente al pagamento dell’indennitàsostitutiva di preavviso, dell’indennità meritocratica, dell’indennità suppletivaNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026di clientela e delle provvigioni indirette, nonché alla conseguente“riparametrazione in aumento” delle indennità meritocratica e suppletiva diclientela.2.- Costituitosi il contraddittorio, [OSCURATO:SOCIETA] contestava la domanda, dicui chiedeva il rigetto, e a sua volta proponeva domanda riconvenzionale,volta ad ottenere la condanna dell’agente al pagamento dell’indennitàsostitutiva del preavviso.3.- Emessa un’ordinanza ex art. 423 c.p.c. in ordine a provvigioni nonpagate, il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava quellariconvenzionale.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla preponente, rigettava la domandaavente ad oggetto l’indennità meritocratica e riduceva la condanna dellasocietà al pagamento delle provvigioni indirette, confermando nel resto lasentenza di primo grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sussiste la giusta causa di recesso dell’agente, visti i molteplici e graviinadempimenti posti in essere dalla preponente in termini di violazionedel diritto di esclusiva e dei doveri di correttezza e buona fede,chiaramente emersi dalla prova testimoniale in relazione agli episodi deiprimi mesi dell’anno 2017, riferiti dai testimoni, e confermati in un piùampio arco temporale dalla documentazione prodotta, che dimostranocome la società abbia emesso fatture per forniture in favore di treclienti, che non rientrano fra quelli dell’agente, segno evidente che lapreponente ha promosso in via continuativa la conclusione di contrattinella zona riservata in esclusiva all’agente, all’insaputa di quest’ultimo;b) quanto alla visita dei tre clienti in questione da parte di un dipendentedella [OSCURATO:SOCIETA] nella sua veste di ispettore commerciale, ciò che eraprevisto nell’art. 7.6 del contratto di agenzia senza necessità diinformare l’agente, va evidenziato che la condotta di inadempimentodella preponente è rappresentata non dalla “visita” dell’ispettore, bensìdalla promozione di contratti, come confermata dai testimoni, e nonNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026rileva il fatto che tale promozione sia avvenuta tramite un dipendentepiuttosto che tramite un agente;c) in ogni caso la clausola dell’art. 7.6. prevede che se il funzionarioconclude un contratto, all’agente sarà sempre riconosciuta laprovvigione spettante;d) analoghe considerazioni valgono per il cliente [OSCURATO:PERSONA] di Todi,rapporto fra le parti i prodotti da commercializzare comprendevanoanche gli articoli per la caccia e tali erano stati proposti ad alcuni clientidal Bianconi, come i collari satellitari;e) dunque è infondato il motivo di appello, con cui la società sostiene chel’esclusiva riguardava solo i rivenditori di agraria, pet food e simili,oggetto del contratto di agenzia del 2009, e che solo nel 2013 alBianconi sarebbe stata estesa l’esclusiva anche per gli articoli da cacciama solo per alcune regioni, assunto difensivo questo rimasto del tuttoindimostrato;f) fondato è invece il motivo di appello relativo all’indennità meritocratica,posto che la dichiarazione a pag. 3 della memoria difensiva della societàin primo grado, se letta nel suo completo contesto, non èun’ammissione del fatto che il raddoppio del fatturato fosse dipeso dallabravura dell’agente, e comunque manca del tutto la prova del secondopresupposto richiesto dall’art. 1751 c.c., ossia dei “sostanziali vantaggi”rimasti alla preponente pur dopo la cessazione del rapporto;g) quanto alle provvigioni indirette, l’art. 4.2. del contratto riserva allapreponente “ogni più ampia libertà di curare direttamente affari egestire direttamente rapporti e concludere ordini con clienti direzionalinella Vs zona di competenza”; in tal caso l’art. 8.7 del contratto prevedeche per gli affari conclusi direttamente dalla preponente è in “facoltà”di quest’ultima corrispondere la provvigione;h) in tali termini generici quest’ultima clausola è nulla, perché in violazionedell’art. 1748, co. 2, c.c., che prevede il diritto dell’agente allaprovvigione per tutti gli affari conclusi nella sua zona di competenzadalla preponente, salvo che sia diversamente pattuito, ma nel sensoche la pattuizione derogatoria deve essere specifica, con individuazioneNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026di ipotesi circoscritte, pena la caducazione del diritto dell’agente edell’esclusiva pur riconosciutagli; in tal senso è la giurisprudenza dilegittimità (Cass. n. 4504/1997).5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta haproposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso e poi hadepositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALEPer ragioni di priorità logico-giuridica vanno esaminati dapprima il secondo,il terzo ed il quarto motivo.1.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119, 1743e 1748 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto rilevanti e gravi i fatti diviolazione di esclusiva. In particolare addebita ai Giudici di appello di avertrascurato che, sia ai sensi di legge (artt. 1743 e 1748 c.c.), sia ai sensi delcontratto individuale di agenzia (art. 7.6), anche in presenza di un’esclusivain favore dell’agente la mandante non perde la facoltà sia di far visitare laclientela da propri funzionari ispettori, sia di stipulare contratti. Ciò che nonpuò fare la preponente – continua la ricorrente – è far intervenire un altroagente in quella stessa zona.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119 e 2697c.c., 112 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale sovrapposto le diversedomande di accertamento della giusta causa e di condanna al pagamento didifferenze provvigionali per affari indiretti.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 4) e 3),c.p.c. la ricorrente denunzia una nullità della sentenza per motivazioneapparente in relazione alla ritenuta appartenenza dei tre clienti, con cui essaha contrattato direttamente, all’esclusiva dell’agente anche per il periodo delrapporto antecedente all’anno 2017, con conseguente violazione dell’art.Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/20262119 c.c.I tre motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sonofondati per quanto di ragione.L’art. 1743 c.c., rubricato “Diritto di esclusiva”, prevede che il preponentenon possa “valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e perlo stesso ramo di attività” e, analogamente, l’agente non possa “assumerel'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari dipiù imprese in concorrenza tra loro”. Alla luce di tale nozione, il diritto diesclusiva dell’agente non implica, in via di principio, il divieto per lapreponente di stipulare direttamente, a mezzo propri dipendenti, contratti inquella stessa zona affidata “in esclusiva” all’agente.A sua volta l’art. 1748 c.c. al co. 2 dispone: “La provvigione è dovuta ancheper gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva inprecedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenentialla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che siadiversamente pattuito”. Tale norma prevede, dunque, che in caso distipulazione “diretta” di specifici affari da parte della preponente, il dirittodell’agente abbia natura pur sempre di corrispettivo (provvigione) e non dirisarcimento del danno. Anche questa norma, dunque, presuppone che lastipulazione “diretta” di contratti della preponente con clienti appartenenti allazona affidata “in esclusiva” all’agente sia un fatto lecito (e non illecito), tantoda prevedere a favore di quest’ultimo il diritto comunque alla provvigione (chepuò essere addirittura escluso, come si evince dall’inciso finale “salvo che siadiversamente pattuito”), ma non al risarcimento del danno. Si definisceprovvigione “indiretta”, perché, contrattando direttamente in quella stessazona affidata all’agente, la preponente finisce per avvantaggiarsi, sia pureindirettamente, di tutte le attività promozionali (e di quelle accessorie estrumentali) svolte dall’agente in quella zona, che rendono la preponente (edi beni e/o servizi da essa offerti sul mercato) conoscibile, se non in concretoconosciuta, da tutti i potenziali clienti che operano nella medesima zona. Pertale ragione il legislatore prevede comunque in favore dell’agente il diritto alcorrispettivo (id est la provvigione) e peraltro in quella stessa misura pattuitaper gli affari conclusi per il suo tramite. In tal modo, sul piano del dirittodell’agente al corrispettivo (an e quantum), gli affari conclusi direttamenteNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026dalla mandante sono trattati e regolati come se fossero stati comunqueconclusi grazie all’opera e all’attività promozionale dell’agente. Restaovviamente salva la facoltà delle parti di prevedere, nel contratto, un importodella provvigione c.d. indiretta diversificato rispetto a quello della provvigionediretta.In concreto, la Corte territoriale ha poi accertato che l’art. 4.2 del contrattodi agenzia riserva alla preponente “ogni più ampia libertà di curaredirettamente affari e gestire direttamente rapporti e concludere ordini conclienti direzionali nella Vs. zona di competenza” (v. sentenza impugnata, p.5). Quindi è stato accertato in fatto che pure sul piano della pattuizioneindividuale le parti avevano stabilito che il diritto di esclusiva dell’agente nonimpedisse, comunque, alla preponente di curare direttamente determinatiaffari e segnatamente quelli con clienti direzionali.Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che il dirittodi esclusiva previsto dall'art. 1743 c.c. è elemento non già essenziale, manaturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalleparti in forza di clausola espressa (Cass. n. 17063/2011; Cass. n.21073/2007; Cass. n. 5920/2002; già Cass. n. 5083/1992).Pertanto si rivela non conforme a diritto il convincimento raggiunto dallaCorte territoriale circa plurime violazioni di esclusiva in virtù degli affariconclusi direttamente da [OSCURATO:SOCIETA] con tre clienti (nella zona affidata inesclusiva al Bianconi), posto che la contrattazione “diretta” della preponente,mediante propri dipendenti, con clienti appartenenti alla zona assegnata “inesclusiva” all’agente – accertata in fatto in relazione soltanto a tre clienti –non integra in via di principio un illecito (rectius un inadempimento), ossiauna violazione del diritto di esclusiva dell’agente.In tale prospettiva, peraltro, questa Corte ha affermato che laresponsabilità della preponente per violazione dell’obbligo di esclusiva èintegrata dalla captazione dei clienti compiuta da agenti incaricati per unadiversa zona dal medesimo preponente ed ha natura contrattuale neiconfronti del preponente, poiché quel diritto dell’agente ha fonte contrattualeossia nel contratto di agenzia nel quale sia stato pattuito, mentre ha naturaextracontrattuale nei confronti degli altri agenti concorrenti (Cass. ord. n.14763/2022; il ricorso ad altri agenti nella stessa zona affidata all’agenteNumero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026titolare del diritto di esclusiva in tal modo danneggiato e la conseguenteresponsabilità della preponente sono i temi affrontati anche da Cass. n.26062/2013, che ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio come mezzo diprova dei danni altrimenti indimostrabili, e da Cass. n. 15410/2000).D’altronde, l’esistenza del diritto a provvigioni indirette – come accertatodalla Corte territoriale in relazione a specifica clausola del contratto di agenzia– conferma che, anche nel contratto individuale, le parti hanno consideratolecita la stipula di contratti da parte della preponente direttamente (mediantepropri dipendenti) con clienti appartenenti alla zona assegnata “in esclusiva”all’agente, salvo il diritto di quest’ultimo alla provvigione relativa (essendonulla, ex art. 1355 c.c., la clausola che riservi alla libera ed insindacabile sceltadella preponente l’obbligo della provvigione indiretta, in quanto condizionesospensiva meramente potestativa).D’altro canto, va tuttavia precisato che la stipula diretta di contratti, daparte della preponente, nella zona assegnata “in esclusiva” all’agente non puòassumere caratteri di continuità e di sistematicità, che altrimentisnaturerebbero completamente ed inevitabilmente il diritto di esclusiva (Cass.n. 14667/2004), dovendo invece restare sporadica ed occasionale, altrimentirischierebbe di restare pregiudicata addirittura la causa negoziale in concretodel contratto di agenzia. In tal senso questa Corte ha già affermato che ilproponente non può operare, con continuità, nella zona di competenzadell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, co. 2, c.c., ha solamente la facoltà diconcludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entità, dal cuicompimento sorge comunque il diritto dell'agente a percepire lecosiddette provvigioni indirette (Cass. n. 15069/2008).Resta salva la configurabilità di un’eventuale deroga al diritto di esclusivadell’agente mediante consenso tacito, ossia per facta concludentia, deroga ilcui accertamento di fatto compete al giudice di merito (e quindi, nel caso quiin esame, al giudice di rinvio).2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2119 c.c. e115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di dare peso a tutti i fattidedotti dallo stesso Bianconi e ritenuti insussistenti e ritenuto invecesufficienti tre soli episodi di violazione dell’esclusiva da parte della mandante,Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026nonché per avere ritenuto mancante di prova le circostanze eccepite dallamandante quale effettivo motivo del recesso dell’agente.Il motivo è assorbito.RICORSO INCIDENTALE5.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1751 e 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto indimostrati i duepresupposti dell’indennità meritocratica.Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha più volte affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. siconfigura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della provaa una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass.n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.25543/2022, Cass. n. 27270/2021).Nel caso di specie, diversamente, il ricorrente incidentale si duoledell’errata valutazione delle allegazioni e del compendio istruttorio(consulenza tecnica d’ufficio), ciò che tuttavia resta insindacabile in sede dilegittimità, qualora adeguatamente motivato, come nella specie.6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio in relazione aimotivi del ricorso principale accolti per un nuovo accertamento dell’eventualegiusta causa del recesso dell’agente, ferma restando l’esclusione dellarilevanza dei comportamenti della preponente rappresentati dalla conclusionedi contratti in via diretta mediante propri dipendenti, e non mediante altriagenti, nella stessa zona affidata in esclusiva all’agente titolare del diritto diesclusiva.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto:“in materia di rapporto di agenzia, la conclusione diretta, a mezzo di propridipendenti, di affari da parte della preponente nella zona di competenzaesclusiva dell’agente, se non continuativa e sistematica, bensì riferita a singoliaffari, anche se di rilevante entità, è un fatto lecito e come tale non può esseresussunta nella giusta causa di recesso dell’agente”;“qualora il proponente operi direttamente, a mezzo di propri dipendenti,Numero registro generale 16068/2023Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 14823/2026Data pubblicazione 18/05/2026nella zona di competenza esclusiva dell’agente, nei limiti in cui concludasingoli affari, anche se di rilevante entità, sorge il diritto dell'agente medesimoalle cosiddette provvigioni indirette e non il diritto al risarcimento del danno”.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese processuali anche del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principalee dichiara assorbito il primo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese processuali anche del presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato,ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorsoincidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]