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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25220/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35759/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , INT.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già s.p.a.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, C [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4968/2018pubblicata il 2 novembre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con contratto di compravendita del 4 novembre 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. parte del complesso industriale sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), località Quintola, che l’alienante aveva in precedenza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, grande impresa in crisi.

In base ad apposita previsione contrattuale, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a prendere in carico e a tenere occupati per almeno ventiquattro mesi ventotto dipendenti assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da questa appositamente distaccati presso la prima.

Sul presupposto che la compratrice si fosse resa inadempiente alla propria obbligazione, avendo provveduto ad occupare un numero di dipendenti inferiore a quello concordato, oltretutto per un periodo di tempo molto più breve del previsto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudiziola [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Sezione Distaccata di Marcianise del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (poi soppressa con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati, nella misura di 2.115.000 euro.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale contestava il fondamento dell’avversa pretesa, chiedendone il rigetto.

Espletata l’istruttoria del caso, l’adìto Tribunale sammaritano accoglieva solo parzialmente la domanda, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’attrice la somma di 995.000 euro a titolo risarcitorio, nonchè l’ulteriore importo di 5.029,27 euro per forniture da questa effettuate in suo favore, con l’aggiunta degli interessi.

La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza n. 4968/2018 del 2 novembre 2018 condannava l’impugnante [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Contro tale sentenza la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e ss. c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli avrebbe errato nell’affermare che, in base alle previsioni contrattuali, l’obbligo dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. di prendere in carico e tenere occupati per almeno ventiquattro mesi ventotto dipendenti della venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da questa all’uopo distaccati presso la prima, costituiva parte del prezzo della compravendita.

Una corretta interpretazione della volontà negoziale espressa dalle parti, fondata sull’applicazione del criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c. e sulla valutazione del comportamento complessivo delle parti medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, avrebbe dovuto indurre il collegio partenopeo a riconoscere la natura accessoria dell’obbligazione assunta dall’odierna ricorrente.

In tal senso deponeva il fatto che i lavoratori da distaccare fossero ex dipendenti in mobilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s., che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era obbligata a riassumere in servizio sotto pena di risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes, avente ad oggetto lo stabilimento industriale poi ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]..

Occorreva, quindi, tener presente che, in base alla normativa regolante la specifica materia, il distacco di dipendenti correlato a una fase di crisi dell’impresa non poteva essere operato senza il consenso delle associazioni sindacali di categoria e della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), oltre che degli stessi lavoratori interessati.

Poiché, tuttavia, detto consenso non era mai intervenuto, se non in occasione del distacco di venti dipendenti effettuato per un periodo di sei mesi dal 26 novembre 2002 al 1° giugno 2003 -come da verbale di accordo prodotto in atti, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., dalla FIM-CISL, dalla UILM-UIL e dalla RSU di [OSCURATO:PERSONA]-, nessun inadempimento poteva imputarsi alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non si era affatto sottratta agli impegni presi nei confronti della controparte.

Con il secondo motivo sono allegate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c..

La Corte distrettuale avrebbe sbagliato nel liquidare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cospicua somma di 995.000 euro a titolo di risarcimento, sebbene la prefata società non avesse fornito la benchè minima prova del pregiudizio asseritamente sofferto.

Non risultava, infatti, in alcun modo dimostrato che l’attrice avesse provveduto al pagamento delle retribuzioni spettanti ai ventotto lavoratori che, secondo i patti conclusi, dovevano essere distaccati presso la [OSCURATO:SOCIETA]. per un periodo di ulteriori diciotto mesi (in aggiunta ai primi sei per i quali il distacco era regolarmente avvenuto).

Anzi, dall’espletata c.t.u. era persino emerso che taluni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano fruito per lungo tempo del trattamento di cassa integrazione speciale, sicchè in quel periodo nessun onere retributivo era stato sopportato dalla datrice di lavoro.

Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili.

Secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, «la circostanza che la presa in carico, da parte di Cacem, dei ventotto lavoratori di Morteo per un periodo di ventiquattro mesi costituisse parte del prezzo di acquisto del complesso industriale non è stata contestata né in primo grado né in secondo grado da Cacem e, pertanto, può ritenersi pacifica» (pag. 5 della sentenza, paragrafo 4.2, primo periodo).

A fronte di questo decisivo e assorbente rilievo, la ricorrente si limita ad obiettare di aver contestato l’anzidetta circostanza nella comparsa conclusionale depositata in prime cure.

Sennonchè, a parte il rilievo che una contestazione per la prima volta formulata soltanto in tale scritto difensivo risulterebbe tardiva, alla luce dell’onere imposto al convenuto dall’art. 167, comma 1, c.p.c. di prendere espressa posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti dedotti dall’attore a fondamento della domanda (si vedano, sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 26908/2020 e Cass.n. 18399/2009, nonché, con particolare riguardo all’interpretazione delle clausole contrattuali, Cass. n. 22701/2017), va comunque osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non indica in quale fascicolo (di parte o d’ufficio) dei precedenti gradi di giudizio siano rintracciabili gli atti e i documenti ai quali essa fa riferimento, né la loro precisa collocazione all’interno di detto fascicolo, onde la censura si appalesa, sotto questo aspetto, priva di autosufficienza per mancato assolvimento del c.d. onere di localizzazione processuale (cfr. Cass. n. 11392/2023, Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 27745/2017).

Analogo discorso deve essere fatto per il verbale di accordo sindacale del 26 novembre 2002, trascritto a pag. 6 del ricorso, e per lo stesso contratto di compravendita, di cui vengono riportati taluni stralci (in particolare, quello relativo alla dichiarazione di quietanza asseritamente rilasciata dal legale rappresentante della società venditrice).

Fermo quanto precede, va notato che nella sentenza impugnata non sono state affrontate le questioni fondamentali sulle quali si incentra la critica mossa dalla ricorrente all’interpretazione del contratto offerta dalla Corte d’Appello, ovvero quelle riguardanti: a)la necessità del previo consenso delle associazioni sindacali di categoria e della R.S.U. ai fini della validità del distacco di dipendenti collocati in mobilità dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. (così a pag. 14 del ricorso); b)la rilevanza probatoria del verbale di accordo sindacale innanzi menzionato.

Nel descritto contesto, al fine di non incorrere nella declaratoria di inammissibilità per novità della censura, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione delle predette questioni innanzi al giudice d’appello, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, al fine di consentire a questa Corte di controllare ”ex actis“ la veridicità di una simile asserzione prima di esaminare il merito (cfr. Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 54/2021, Cass. n. 25056/2020).

L’onere assertivo suaccennato non è stato, tuttavia, assolto.

Riguardo, poi, alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, tale profilo di doglianza deve ritenersi precluso dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto, essendosi in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, del medesimo codice.

In definitiva, l’interpretazione recepita dalla Corte di merito, tesa a valorizzare il dato letterale della pattuizione intercorsa fra le parti, reputato del tutto chiaro e inequivoco, non risulta efficacemente contrastata dalla ricorrente, la quale ha svolto in questa sede una censura che, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità.

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

Nella giurisprudenza di questa Corte sono ormai consolidati i seguenti princìpi di diritto: -la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021); -per poter utilmente dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo detta attivitàconsentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 10463/2022).

Orbene, deve escludersi che il collegio campano sia incorso in alcuno dei suindicati errori, non emergenti dalla lettura della sentenza e peraltro nemmeno allegati dalla stessa ricorrente.

Né può imputarsi alla Corte di merito di aver utilizzato ai fini della decisione la consulenza tecnica espletata in prime cure, trattandosi di mezzo di indagine che il giudice può legittimamente disporre anche d’ufficio, ove lo ritenga necessario (cfr. Cass. n. 9461/2010, Cass. n. 4407/2006, Cass. n. 13593/2004, Cass. n. 12116/2003).

Per completezza, va infine osservato che nel motivo in disamina si accenna anche a un preteso errore di calcolo contenuto nella sentenza d’appello.

Di esso non deve, però, occuparsi questa Corte, essendosi la [OSCURATO:SOCIETA]. espressamente riservata di farlo valere in altra sede (pag. 24 del ricorso).

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 15.800 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35759/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 7 , INT.7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già s.p.a.) [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA, C [OSCURATO:PERSONA] n. 209, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4968/2018pubblicata il 2 novembre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2 023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con contratto di compravendita del 4 novembre 2002 la [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. parte del complesso industriale sito in [OSCURATO:PERSONA] (CE), località Quintola, che l’alienante aveva in precedenza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria, grande impresa in crisi. In base ad apposita previsione contrattuale, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a prendere in carico e a tenere occupati per almeno ventiquattro mesi ventotto dipendenti assunti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da questa appositamente distaccati presso la prima. Sul presupposto che la compratrice si fosse resa inadempiente alla propria obbligazione, avendo provveduto ad occupare un numero di dipendenti inferiore a quello concordato, oltretutto per un periodo di tempo molto più breve del previsto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudiziola [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi alla Sezione Distaccata di Marcianise del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (poi soppressa con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati, nella misura di 2.115.000 euro. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale contestava il fondamento dell’avversa pretesa, chiedendone il rigetto. Espletata l’istruttoria del caso, l’adìto Tribunale sammaritano accoglieva solo parzialmente la domanda, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’attrice la somma di 995.000 euro a titolo risarcitorio, nonchè l’ulteriore importo di 5.029,27 euro per forniture da questa effettuate in suo favore, con l’aggiunta degli interessi. La decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza n. 4968/2018 del 2 novembre 2018 condannava l’impugnante [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle ulteriori spese del grado. Contro tale sentenza la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e ss. c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’Appello di Napoli avrebbe errato nell’affermare che, in base alle previsioni contrattuali, l’obbligo dell’acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. di prendere in carico e tenere occupati per almeno ventiquattro mesi ventotto dipendenti della venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., da questa all’uopo distaccati presso la prima, costituiva parte del prezzo della compravendita. Una corretta interpretazione della volontà negoziale espressa dalle parti, fondata sull’applicazione del criterio logico-sistematico di cui all’art. 1363 c.c. e sulla valutazione del comportamento complessivo delle parti medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, avrebbe dovuto indurre il collegio partenopeo a riconoscere la natura accessoria dell’obbligazione assunta dall’odierna ricorrente. In tal senso deponeva il fatto che i lavoratori da distaccare fossero ex dipendenti in mobilità della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s., che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si era obbligata a riassumere in servizio sotto pena di risoluzione del contratto di compravendita stipulato inter partes, avente ad oggetto lo stabilimento industriale poi ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA].. Occorreva, quindi, tener presente che, in base alla normativa regolante la specifica materia, il distacco di dipendenti correlato a una fase di crisi dell’impresa non poteva essere operato senza il consenso delle associazioni sindacali di categoria e della rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.), oltre che degli stessi lavoratori interessati. Poiché, tuttavia, detto consenso non era mai intervenuto, se non in occasione del distacco di venti dipendenti effettuato per un periodo di sei mesi dal 26 novembre 2002 al 1° giugno 2003 -come da verbale di accordo prodotto in atti, sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., dalla FIM-CISL, dalla UILM-UIL e dalla RSU di [OSCURATO:PERSONA]-, nessun inadempimento poteva imputarsi alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non si era affatto sottratta agli impegni presi nei confronti della controparte. Con il secondo motivo sono allegate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La Corte distrettuale avrebbe sbagliato nel liquidare in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cospicua somma di 995.000 euro a titolo di risarcimento, sebbene la prefata società non avesse fornito la benchè minima prova del pregiudizio asseritamente sofferto. Non risultava, infatti, in alcun modo dimostrato che l’attrice avesse provveduto al pagamento delle retribuzioni spettanti ai ventotto lavoratori che, secondo i patti conclusi, dovevano essere distaccati presso la [OSCURATO:SOCIETA]. per un periodo di ulteriori diciotto mesi (in aggiunta ai primi sei per i quali il distacco era regolarmente avvenuto). Anzi, dall’espletata c.t.u. era persino emerso che taluni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano fruito per lungo tempo del trattamento di cassa integrazione speciale, sicchè in quel periodo nessun onere retributivo era stato sopportato dalla datrice di lavoro. Il primo motivo è inammissibile sotto diversi profili. Secondo quanto accertato dalla Corte d’Appello, «la circostanza che la presa in carico, da parte di Cacem, dei ventotto lavoratori di Morteo per un periodo di ventiquattro mesi costituisse parte del prezzo di acquisto del complesso industriale non è stata contestata né in primo grado né in secondo grado da Cacem e, pertanto, può ritenersi pacifica» (pag. 5 della sentenza, paragrafo 4.2, primo periodo). A fronte di questo decisivo e assorbente rilievo, la ricorrente si limita ad obiettare di aver contestato l’anzidetta circostanza nella comparsa conclusionale depositata in prime cure. Sennonchè, a parte il rilievo che una contestazione per la prima volta formulata soltanto in tale scritto difensivo risulterebbe tardiva, alla luce dell’onere imposto al convenuto dall’art. 167, comma 1, c.p.c. di prendere espressa posizione, nella comparsa di risposta, sui fatti dedotti dall’attore a fondamento della domanda (si vedano, sull’argomento, ex ceteris, Cass. n. 26908/2020 e Cass.n. 18399/2009, nonché, con particolare riguardo all’interpretazione delle clausole contrattuali, Cass. n. 22701/2017), va comunque osservato che la [OSCURATO:SOCIETA]. non indica in quale fascicolo (di parte o d’ufficio) dei precedenti gradi di giudizio siano rintracciabili gli atti e i documenti ai quali essa fa riferimento, né la loro precisa collocazione all’interno di detto fascicolo, onde la censura si appalesa, sotto questo aspetto, priva di autosufficienza per mancato assolvimento del c.d. onere di localizzazione processuale (cfr. Cass. n. 11392/2023, Cass. n. 28184/2020, Cass. n. 27745/2017). Analogo discorso deve essere fatto per il verbale di accordo sindacale del 26 novembre 2002, trascritto a pag. 6 del ricorso, e per lo stesso contratto di compravendita, di cui vengono riportati taluni stralci (in particolare, quello relativo alla dichiarazione di quietanza asseritamente rilasciata dal legale rappresentante della società venditrice). Fermo quanto precede, va notato che nella sentenza impugnata non sono state affrontate le questioni fondamentali sulle quali si incentra la critica mossa dalla ricorrente all’interpretazione del contratto offerta dalla Corte d’Appello, ovvero quelle riguardanti: a)la necessità del previo consenso delle associazioni sindacali di categoria e della R.S.U. ai fini della validità del distacco di dipendenti collocati in mobilità dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in a.s. (così a pag. 14 del ricorso); b)la rilevanza probatoria del verbale di accordo sindacale innanzi menzionato. Nel descritto contesto, al fine di non incorrere nella declaratoria di inammissibilità per novità della censura, la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione delle predette questioni innanzi al giudice d’appello, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, al fine di consentire a questa Corte di controllare ”ex actis“ la veridicità di una simile asserzione prima di esaminare il merito (cfr. Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 54/2021, Cass. n. 25056/2020). L’onere assertivo suaccennato non è stato, tuttavia, assolto. Riguardo, poi, alla denuncia di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, tale profilo di doglianza deve ritenersi precluso dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, in quanto, essendosi in presenza di una c.d. doppia conforme , il ricorso per cassazione poteva essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, del medesimo codice. In definitiva, l’interpretazione recepita dalla Corte di merito, tesa a valorizzare il dato letterale della pattuizione intercorsa fra le parti, reputato del tutto chiaro e inequivoco, non risulta efficacemente contrastata dalla ricorrente, la quale ha svolto in questa sede una censura che, per come formulata, non supera il vaglio di ammissibilità. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. Nella giurisprudenza di questa Corte sono ormai consolidati i seguenti princìpi di diritto: -la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021); -per poter utilmente dedurre in sede di legittimità la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo detta attivitàconsentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 14331/2023, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 10463/2022). Orbene, deve escludersi che il collegio campano sia incorso in alcuno dei suindicati errori, non emergenti dalla lettura della sentenza e peraltro nemmeno allegati dalla stessa ricorrente. Né può imputarsi alla Corte di merito di aver utilizzato ai fini della decisione la consulenza tecnica espletata in prime cure, trattandosi di mezzo di indagine che il giudice può legittimamente disporre anche d’ufficio, ove lo ritenga necessario (cfr. Cass. n. 9461/2010, Cass. n. 4407/2006, Cass. n. 13593/2004, Cass. n. 12116/2003). Per completezza, va infine osservato che nel motivo in disamina si accenna anche a un preteso errore di calcolo contenuto nella sentenza d’appello. Di esso non deve, però, occuparsi questa Corte, essendosi la [OSCURATO:SOCIETA]. espressamente riservata di farlo valere in altra sede (pag. 24 del ricorso). Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente grado di legittimità seguonola soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistendone i relativi presupposti processuali, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 15.800 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a tit