CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA] e Luigi del Conte.ricorrente – controricorrente incidentalecontroEricsson [OSCURATO:SOCIETA]. - ric inc, in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via di Ripetta n. 22, Roma,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];controricorrente – ricorrente incidentalenonchéConexus s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in P.zzaMattei n. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3165/2024 pubblicatain data 27/09/2024, n. r.g. 623/2023.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataData pubblicazione 22/07/2026Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di VodafoneOmnitel NV e poi ceduto ex art. 2112 c.c. ad [OSCURATO:PERSONA] spanell’anno 2011. Presso quest’ultima era stato adibito ad attività di semplicemanutenzione, senza alcuna autonomia decisionale. Aveva quindi propostodomanda giudiziale volta all’accertamento dell’avvenuto demansionamentoe la condanna della nuova datrice di lavoro al risarcimento del danno.Con sentenza n. 23/2016 della Corte d’Appello di Roma la sua domandaera stata accolta integralmente e la società era stata condannata arisarcirgli il danno alla professionalità liquidato fino al 07/08/2012, data dideposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Questasentenza d’appello era stata confermata dalla Corte di Cassazione conordinanza n. 6679/2019.Con lettera del 21/07/2017 era stato licenziato all’esito della procedura dilicenziamento collettivo avviata con lettera del 14/03/2017.Impugnato il licenziamento, questo veniva annullato dal Tribunale conordinanza secondo il rito di cui alla legge n. 92/2012, per ritenuta violazionedei criteri di scelta.Nell’ottemperare all’ordine di reintegrazione la società lo avevacontestualmente trasferito presso la sede di Venezia.Il trasferimento era stato dichiarato illegittimo ed annullato dal Tribunalecon sentenza passata in giudicato.In data 22/02/2019 la società aveva creato il ramo d’azienda “Networkbuild field services Italy” al dichiarato scopo di raggruppare alcune risorseoccupate in ambiti diversi su vari progetti. Quindi, per ottemperare allasentenza di annullamento del trasferimento, nel marzo 2019 la società loaveva ritrasferito alla sede di Roma e lo aveva adibito al ruolo di fieldengineer, inserito nell’unità organizzativa facente parte del predetto ramoaziendale.Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026In data 29/03/2019 la società aveva comunicato alle organizzazionisindacali che il predetto ramo aziendale sarebbe stato ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]) con decorrenza 01/05/2019. Poi gli avevacomunicato che il suo rapporto di lavoro sarebbe stato ceduto alla predettasocietà.Assumeva che il demansionamento era perdurato per l’intero periodo dal2012 al 2019.Sulla base di queste deduzioni, il Colabuono adìva il Tribunale di Romaper ottenere la declaratoria di nullità/illegittimità/inefficacia della predettacessione di ramo aziendale e l’ordine di ripristino del rapporto di lavoro alledipendenze della cedente, nonché l’accertamento del perdurantedemansionamento dal 07/08/2012 in poi e la condanna della cedente e dellacessionaria, per quanto di ragione ed in solido fra loro, al risarcimento deldanno alla professionalità, da liquidare nella misura del 50% o, insubordine, del 30% della retribuzione globale di fatto percepita pari ad euro34.000,00 annui o in quella maggiore o minore somma ritenuta equa egiusta; infine, la condanna della cedente a rimborsargli la somma di euro2.487,00 a titolo di spese di viaggio e di alloggio conseguenti all’illegittimotrasferimento a Venezia, nonché la somma di euro 1.626,00 a titolo diindennità dovuta per le ore di viaggio impiegate per i continui trasferimentida Roma a Venezia e da Venezia a Roma.2.- Costituitosi il contradittorio, il Tribunale accoglieva le domande,dichiarava illegittima la cessione del ramo d’azienda, ordinava il ripristinodel rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente, dichiarava l’illegittimitàdel demansionamento e della dequalificazione professionale dal 07/08/2012in poi, condannava la cedente e la cessionaria al risarcimento del danno allaprofessionalità, liquidato equitativamente nelle somme di euro 90.500,00 acarico della cedente e di euro 32.500,00 a carico della cessionaria;condannava la cedente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 4.113,00per gli ulteriori titoli di cui alla domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] spa e diquello incidentale del lavoratore nonché dell’appello separatamenteproposto da [OSCURATO:SOCIETA] e poi riunito, rigettava la domanda del lavoratore diNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026accertamento dell’illegittimità della cessione del ramo d’azienda; quanto aldemansionamento, condannava la cedente a risarcire il danno nella misuradi euro 113.108,00 (in luogo della minor somma di euro 90.500,00 liquidatadal Tribunale) e la cessionaria a risarcire il danno nella misura di euro9.892,00 (in luogo della maggior somma di euro 32.500,00 liquidata dalTribunale) e dichiarava l’obbligo del Colabuono di restituire l’eventualemaggior somma corrisposta dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] in esecuzione dellasentenza di primo grado.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla questione relativa alla legittimità della cessione del ramod’azienda la stessa Corte territoriale si era già pronunziata in variesentenze; si richiama quella n. 714/2023 perché inerente a fattispeciesostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio;b) premessa quindi la legittimità della cessione “in astratto” conriferimento al ramo di azienda succitato, occorre verificare seeffettivamente il Colabuono appartenesse o no legittimamente al ramod’azienda ceduto nel maggio 2019;c) in fatto, quando fu licenziato nel luglio 2017, il Colabuono faceva partedel ramo tecnico dell’azienda, con il ruolo di “field manager”;d) il ruolo di “field manager” gli era stato assegnato al momento del suoingresso in Ericsson nell’anno 2011, a seguito di cessione di ramod’azienda da Vodafone;e) dalla ricostruzione in fatto offerta dallo stesso lavoratore si evince chele mansioni da lui svolte dal 2011 consistevano nella manutenzionedegli elementi di rete mobile;f) impugnato il licenziamento, in occasione della reintegrazione e deltrasferimento a Venezia il lavoratore era stato inserito nuovamentenel ruolo tecnico, ma lamentava di essere rimasto sostanzialmenteinattivo ed impiegato in saltuarie mansioni esecutive;g) in esito all’accertamento dell’illegittimità del predetto trasferimento ilColabuono era stato riassegnato alla sede di Roma, senza che, a suodire, gli fossero indicate le mansioni da svolgere; egli ha però dedottoche da marzo 2019 era stato nuovamente assegnato nel solito ruolo diNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026“field manager” e inquadrato nel 5^ livello, addetto all’attività diData pubblicazione 22/07/2026manutenzione della rete radiomobile con funzioni operative;h) il ramo d’azienda cui era stato destinato all’esito dell’annullamento deltrasferimento era dunque, per ammissione dello stesso lavoratore,sempre il ramo d’azienda che si occupava della manutenzione;i) il Colabuono ha rappresentato che pure dopo il 2012, salvi periodi ditotale inattività, si è sempre occupato di semplice manutenzione;j) il demansionamento eventualmente patito non è idoneo a porre indiscussione la legittimità della cessione del contratto di lavoro in esitoalla cessione del ramo d’azienda;k) infatti il Colabuono, a decorrere dalla sua assunzione in Ericsson eanche in precedenza, secondo quanto da lui rappresentato nel ricorsoavverso il demansionamento definito con la sentenza n. 23/2016 dellaCorte d’Appello di Roma, si è sempre esclusivamente occupato –quanto meno da giugno 2010 – dell’attività di manutenzione, con laconseguenza che la cessione del ramo d’azienda cui era statoassegnato per lo svolgimento di tale attività (prima in Vodafone, poi inEricsson) aveva comportato il suo passaggio alla cessionaria;l) in sostanza, l’attività di manutenzione non era estranea al ruolo delColabuono, ma rappresentava una delle attività che fino a giugno2010 gli erano state delegate congiuntamente all’attività diintegrazione, configurazione, implementazione e controllo delle attivitàdelle ditte appaltatrici, attività che il Colabuono lamentava di non averpiù svolto da giugno 2010, come poi definitivamente accertato dallaCorte d’Appello di Roma con sentenza n. 23/2016;m) vi è una considerazione aggiuntiva a confortare la tesi della legittimitàdella cessione del contratto di lavoro in esito alla cessione del ramod’azienda: dalla ricostruzione in fatto di Ericsson non specificamentecontestata dal lavoratore, emerge che nella cessione di ramod’azienda in favore di [OSCURATO:SOCIETA] transitarono anche le attività dicostruzione e manutenzione di reti di telecomunicazioni, così come lagestione dei progetti nelle fasi regionali di installazione e diintegrazione delle reti di telecomunicazioni, sicché anche per losvolgimento di siffatte attività, conformemente alla qualifica e alleNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026mansioni svolte dal Colabuono in Vodafone fino a giugno 2010,correttamente il contratto di lavoro avrebbe dovuto costituire oggettodi cessione;n) il lavoratore in nessun passaggio dei suoi atti difensivi indica in qualediverso settore o ramo d’azienda avrebbe avuto diritto di essereassegnato nel 2011, a seguito del passaggio da Vodafone a Ericssonoppure a seguito della reintegrazione nel 2018 (in esitoall’annullamento del licenziamento del luglio 2017) o a seguitodell’annullamento del suo trasferimento a Venezia;o) peraltro la pretesa illegittimità della cessione del ramo d’azienda daVodafone e Ericsson è stata già esclusa dalla stessa Corte d’Appellonella sentenza n. 23/2016 passata in giudicato;p) quanto alla domanda risarcitoria da demansionamento, il suoaccertamento passato in giudicato ne esclude la controvertibilità per ilperiodo ivi accertato, ossia da giugno 2010 fino ad agosto 2012;q) in ricorso il lavoratore ha dedotto di avere continuatoininterrottamente a svolgere quelle stesse mansioni che la Corted’Appello aveva accertato essere non coerenti con il profilo e laqualifica professionale posseduta;r) quindi era onere di Ericsson contestare specificamente questadeduzione in fatto, ma tale contestazione è mancata;s) in ogni caso dall’istruttoria espletata dal Tribunale è risultataconfermata la predetta deduzione, avendo i testi addotti dallavoratore, suoi colleghi di lavoro che avevano lavorato a suo strettocontatto, specificamente confermato che il Colabuono svolgevaesclusivamente attività di manutenzione e non pure le attività svoltein passato in Vodafone;t) trattandosi di demansionamento e di dequalificazione attuatetradottisi in periodi di inattività assoluta, è irrilevante la novelladell’art. 2103 c.c. apportata dal d.lgs. n. 81/2015;u) i testimoni addotti dalla società, invece, hanno reso solo dichiarazionide relato, ossia circostanze apprese da terzi, oppure hanno riferito inrelazione a periodi molto ridotti;Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026v) quindi la condanna risarcitoria va confermata anche con riguardo allaquantificazione del danno;w) nel caso di specie, infatti, l’inerzia del datore di lavoro rispetto allelegittime istanze del Colabuono, avanzate anche in sede giudiziale, èevidente;x) risulta provato il periodo di inattività, con rischio di obsolescenza delknow how maturato in Vodafone fino a giugno 2010;y) il demansionamento dal 2012 in poi è durato altri sette anni, conperiodi accertati di sostanziale inattività, sicché il danno allaprofessionalità si è aggravato nel tempo;z) la ripartizione dei periodi va invece parzialmente riformata nei sensipretesi sia dal lavoratore, sia dalla cessionaria.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso e asua volta ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.7.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.8.- Il P.G. ha depositato memoria, con cui ha illustrato le ragioni in virtùdelle quali ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quelloincidentale.9.- Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso diCONEXUS spa, in quanto il relativo difensore non ha depositato la procuraspeciale.RICORSO PRINCIPALE2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113, 115 e116 c.p.c., 2697 e 2103 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che, insede di ritrasferimento da Venezia a Roma, egli fosse stato riassegnatoall’unità organizzativa presso cui era in forza prima del licenziamento (alquale era poi seguita la reintegrazione ma con contestuale trasferimento aVenezia). Deduce al riguardo che i Giudici d’appello sono caduti in erroreNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026circa l’interpretazione delle sigle identificative delle varie unità organizzativee comunque hanno erroneamente ritenuto, in difetto di qualunque prova,che le attività svolte dagli addetti a quelle unità fossero pur sempre dimanutenzione di reti mobili.Il motivo è inammissibile.In primo luogo il ricorrente non si confronta con quello specificoargomento della motivazione, con cui la Corte territoriale, sulla base dellestesse deduzioni in fatto ravvisate negli scritti difensivi del lavoratore, haaffermato: “Il ramo di azienda cui era stato destinato il Colabuono in esitoall’accertamento dell’illegittimità del suo trasferimento a Venezia eradunque, per stessa ammissione del Colabuono, sempre il ramo di aziendache si occupava della manutenzione” (v. sentenza impugnata, p. 16, 1^cpv.). Ne consegue l’infondatezza dell’addebito mosso dal ricorrente,secondo cui l’affermazione della Corte territoriale sarebbe “frutto soltanto diuna non fondata presunzione, con recepimento acritico di una confusa egenerica versione dei fatti offerta da Ericsson” (v. ricorso per cassazione, p.14, 1^ cpv.).In secondo luogo il ricorrente non si confronta neppure con quelloulteriore e specifico argomento, con cui la Corte territoriale, sulla base dellamancata specifica contestazione del lavoratore rispetto alle deduzioni infatto della società, ha affermato: “… Dalla ricostruzione in fatto di Ericsson,non specificamente contestata dal Colabuono, emerge che nella cessione diramo d’azienda disposta in favore di [OSCURATO:SOCIETA] … transitarono anche le attivitàdi costruzione e manutenzione di reti di telecomunicazioni, così come lagestione dei progetti nelle fasi regionali di installazione e di integrazionedelle reti di telecomunicazioni, con la conseguenza che, anche per losvolgimento di siffatte attività, laddove onerato conformemente alla qualificae alle mansioni svolte in Vodafone fino al giugno 2010, correttamente ilcontratto del Colabuono avrebbe dovuto costituire oggetto di cessione” (v.sentenza impugnata, p. 17, 2^ cpv.). Ne consegue l’evidente difetto dipertinenza – rispetto al predetto passaggio motivazionale – dell’ulteriorecensura del ricorrente, secondo cui “sia al momento della reintegra delgiugno 2018 che al momento del suo rientro da Venezia nel marzo 2019, gliimpiegati con il ruolo di Field service non erano più presenti in EricssonNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026essendo stati tutti ceduti ad EXI in virtù della cessione del ramo che sioccupava, appunto, della manutenzione degli impianti” (v. ricorso percassazione, p. 14, 6^ cpv.).Peraltro quest’ultima circostanza (ossia che “al momento del suo rientroda Venezia nel marzo 2019, gli impiegati con il ruolo di Field service nonerano più presenti in Ericsson essendo stati tutti ceduti ad EXI in virtù dellacessione del ramo che si occupava, appunto, della manutenzione degliimpianti”) e la conseguente deduzione, secondo cui al ricorrente, diconseguenza, “non poteva e non doveva essere assegnato il ruolo disemplice Field service, non più presente in Ericsson …” (v. ricorso percassazione, p. 15), rappresentano un novum allo luce dello “storico di lite”come ricostruito dalla Corte territoriale. Pertanto sarebbe stato onere delricorrente specificare e riportare almeno i passi salienti del suo ricorsointroduttivo per dimostrare che quella circostanza era stata da lui dedotta ingiudizio e quindi introdotta nel thema decidendum, sia specificare eriportare almeno i passi salienti della sua memoria difensiva di appello, incui aveva riproposto quella circostanza e la conseguente deduzione. Talioneri non sono stati adempiuti.Infine, le ulteriori censure sono volte a sollecitare a questa Corte unadiversa valutazione di determinati documenti, interdetta in sede dilegittimità, in quanto riservata al giudice di merito.Quanto, poi, alle censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. varicordato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laviolazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cuiNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass.sez. un. 30/09/2020, n. 20867).Analogamente, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867).In definitiva la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimitàsolo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia consideratocome facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico)elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n.27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Nessuno di tali vizi è stato prospettato dal ricorrente.Con riguardo alla censura di violazione dell’art. 2697 c.c., questa Corte hapiù volte affermato che tale violazione si configura nella sola ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fattiimpeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n.12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n.27270/2021). Tale vizio non risulta prospettato dal ricorrente, né comunqueè ravvisabile nelle molteplici censure da lui articolate avverso la sentenzaimpugnata.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113,115, 116 c.p.c., 2112, 1406, 2697 e 2343 ter, co. 2, lett. b), c.c. e 3 d.l. n.Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/20265/2009 (conv. in L. n. 33/2009) per avere la Corte territoriale ritenutosussistente:a) il requisito della preesistenza, negando rilevanza – mediante ilrichiamo ad un suo specifico precedente – alla brevità del tempo intercorsofra la costituzione del ramo d’azienda in data 22/02/2019 e la sua cessionein data 30/04/2019;b) il requisito dell’autonomia funzionale sulla base della relazione del dott.[OSCURATO:PERSONA], ossia della perizia allegata all’atto di cessione stipulatofra le società, e delle prove testimoniali raccolte in un altro giudizio, che nonpotevano avere alcuna rilevanza probatoria.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. il ricorrente rispettivamente lamenta “violazione e falsa applicazione”degli artt. 115, 116 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 2697 c.c. e denunzia nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. sull’integrità delcontraddittorio per avere la Corte territoriale deciso sulla base di provetestimoniali raccolte in altro processo e mai acquisite nel presente giudizio,ma solo riprese dai Giudici d’appello attraverso una loro precedentesentenza.I due motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro strettacorrelazione.La censura sub a) del secondo motivo è inammissibile.L’apprezzamento del lasso temporale sufficiente a rendere “preesistente”il ramo d’azienda oggetto della cessione ai fini dell’art. 2112 c.c. costituisceuna quaestio facti, come tale riservata al giudice di merito e la cuivalutazione, quindi, è interdetta in sede di legittimità.Invece, con riguardo sia alla censura sub b) del secondo motivo sia alterzo motivo, da un lato va evidenziato che, a prescindere dall’idoneitàprobatoria di una perizia di parte, la Corte territoriale ha fatto propri gli esitidelle prove testimoniali raccolte in altro giudizio, che ben possono costituirefonte per il convincimento del giudice, in qualità di prove cc.dd. atipiche. Insecondo luogo in quel precedente il Collegio aveva utilizzato non soltanto leprove testimoniali, ma anche altri elementi istruttori.Quanto, poi, alla perizia di parte, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], vapremesso che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa laNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice,nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbiaoperato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo"prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differenterisultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure,qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiadichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui essoancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez.un. 30/09/2020, n. 20867). Dunque per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n.20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimitàsolo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia consideratocome facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico)elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n.27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia di parte, pur nonassurgendo a fonte di prova, nondimeno ha valore di indizio (Cass. ord. n.34450/2022; Cass. ord. n. 33503/2018).Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026Nel caso in esame, con un accertamento adeguatamente motivato, laCorte territoriale ha ritenuto che la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] corroborata da una pluralità di altri elementi riscontrati in fatto.Proprio per tale ragione – nel suo prudente apprezzamento – halegittimamente attribuito a quella perizia l’idoneità dimostrativa dei fattirilevanti per il giudizio.Con riguardo al profilo evidenziato dal difensore del ricorrente in udienza,ossia che le valutazioni del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] si fermavano al[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il ramo ceduto non esisteva, sicché quella perizia nonpoteva certo essere utilizzata per affermare la preesistenza del ramod’azienda poi ceduto, si tratta di apprezzamenti di fatto, riservati al giudicedi merito e quindi interdetti in sede di legittimità. In ogni caso la Corteterritoriale ha valorizzato la prospettiva di quella perizia di partedichiaratamente proiettata nel futuro, perché elaborata proprio in vista dellavalutazione economica delle componenti incluse nel ramo oggetto dellafutura cessione, attività di stima che necessariamente deve precedere lacessione e che in nessun modo incide sull’accertamento della preesistenzadel ramo.RICORSO INCIDENTALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt.2697 e 2103 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. per avere laCorte territoriale riconosciuto il diritto del Colabuono al risarcimento deldanno da demansionamento, nonostante che il ricorso introduttivo fossecarente “sotto il profilo probatorio in relazione alle mancate attività,all’aggiornamento e alla vita professionale” (v. controricorso, p. 30).Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo la ricorrente non si confronta con quella parte dellamotivazione, con cui la Corte territoriale ha evidenziato che l’accertatodemansionamento per il periodo dal 2010 a tutto agosto 2012 fosse ormai“coperto” dal giudicato rappresentato dalla precedente sentenza d’appello n.23/2016. Ne consegue che rimane non pertinente la doglianza dellaricorrente, secondo cui “… era pacificamente emerso nel corso del giudizio diprimo grado come, conseguentemente al passaggio alle dipendenze diNumero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/2026Ericsson [OSCURATO:SOCIETA] S.p.Q. con decorrenza dal 1^ luglio 2011,avesse continuato a svolgere, così come aveva fatto in Vodafone, mansioniperfettamente confacenti al proprio livello di inquadramento” (v.controricorso, pp. 30-31). Questa circostanza, infatti, era stata già esclusada quel giudicato, nel quale era stato appunto accertato il perdurare deldemansionamento fino ad agosto 2012.In secondo luogo viene sollecitato a questa Corte un diversoapprezzamento di determinate circostanze di fatto, all’evidenza attinenti almerito e, quindi, interdette in sede di legittimità.Ancora, la censura con cui la ricorrente addebita ai Giudici d’appello diavere ritenuto erroneamente non contestata la continuità dello svolgimentodelle medesime mansioni da parte del Colabuono è priva di autosufficienzae, quindi, di specificità. Era infatti onere della ricorrente riportare almeno ipassi salienti dei propri atti difensivi, nei quali – a suo dire – quellacontestazione vi era stata ed era avvenuta anche in modo specifico. Taleonere è rimasto inadempiuto.Inammissibile è pure la censura relativa agli artt. 115 e 116 c.p.c. per leragioni già sopra esposte in relazione ad analogo motivo del ricorso percassazione proposto dal lavoratore.Analogamente è a dirsi, poi, con riguardo alla denunciata violazionedell’art. 2697 c.c.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1226e 2697 c.c., 432 e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale liquidato in modoillogico in via equitativa il danno.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.E’ infondato laddove la Corte territoriale ha motivato la sua liquidazioneequitativa facendo leva sia sui “periodi accertati di sostanziale inattività” delColabuono, sia sulla lunga durata del suo demansionamento (alternato aperiodi di inattività), pari a circa sette anni dal 2012 al 2019. Si tratta di duecriteri che rispondono a logica giuridica e quindi si sottraggono alla censuraprospettata dalla ricorrente.Il motivo è poi inammissibile in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.per le medesime ragioni già sopra evidenziate in relazione al primo motivo.Numero registro generale 23648/2024Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 23814/2026Data pubblicazione 22/07/20266.- La reciproca soccombenza induce a compensare le spese fra ilricorrente principale e la ricorrente incidentale. Nulla va invece disposto frail ricorrente principale e [OSCURATO:SOCIETA], attesa l’inammissibilità del suocontroricorso per difetto di procura. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spesedel presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale, a normadell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]