CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiAngela [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroY.E. , elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Chiaffi.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 26/2023 pubblicatain data 26/01/2023, n.r.g. 227/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Y.E. dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], esercente attività di gestionedi supermercati e centri commerciali, da maggio 2014, a seguito di ripetutevisite del medico competente della società e di rilevati problemi di salute, chesconsigliavano l’assegnazione a reparti che comportassero la necessità diingressi in celle frigorifere, era stato spostato dal reparto pizzeria a quello deiOscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026prodotti di grande consumo e adibito a mansioni proprie del IV livello diinquadramento secondo il CCNL, inferiore al III livello da lui posseduto inconsiderazione delle mansioni fino a quel momento svolte.Deduceva che, a seguito della sua manifestata insoddisfazione per le nuovemansioni, era stato fatto oggetto di comportamenti vessatori e discriminatori,integranti il mobbing, dal quale erano derivati danni alla salute.Pertanto adìva il Tribunale di Massa per ottenere l’accertamento deldemansionamento, la condanna della società alla riadibizione a mansioniproprie del III livello di inquadramento e al risarcimento del danno dademansionamento, quantificato in euro 17.599,20, nonché da mobbing,quantificato in euro 93.775,00.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale ed unaconsulenza tecnica d’ufficio di tipo medico-legale, il Tribunale rigettava ledomande.3.- Dopo aver tentato una conciliazione della lite, con la sentenza indicatain epigrafe la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame interpostodal lavoratore, accertava il demansionamento ed il mobbing, condannava lasocietà a riassegnare il lavoratore a mansioni proprie del III livello previstodal CCNL, salve le prescrizioni mediche della competente commissione,nonché al risarcimento del danno alla salute, liquidato in euro 18.583,11, edel danno alla professionalità, liquidato in euro 5.866,20.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) dalla prova testimoniale risulta effettivamente il demansionamento dal2 giugno 2014 fino alla data di deposito del ricorso di primo grado(30/12/2016);b) non è possibile riconoscere il risarcimento del danno per il periodosuccessivo, per il quale la domanda sarebbe inammissibile perchénuova (Cass. n. 31558/2021);c) a partire dalla predetta data al lavoratore sono state assegnatemansioni solo esecutive senza alcuna autonomia operativa propria delIII livello posseduto, come descritto dall’art. 97 CCNL;Oscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026d) deve altresì escludersi che tale demansionamento sia stato in alcunmodo collegabile e tanto meno giustificato dalle condizioni di salute dellavoratore;e) in primo luogo va considerato che anche dopo le certificate condizioni,egli aveva continuato a svolgere le sue precedenti mansioni (pizzaiolo)per un considerevole periodo di tempo; si trattava inoltre di mansionipienamente compatibili con le predette certificazioni, che imponevanosolo di non accedere a celle frigorifere;f) ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto adassegnare il lavoratore divenuto inidoneo alle precedenti mansioni, anuove mansioni compatibili con le precedenti, a queste equivalentiquanto ad inquadramento e solo ove ciò non sia possibile puòassegnarlo a mansioni inferiori;g) la prova di questa impossibilità grava sul datore di lavoro, ma non èstata offerta;h) risulta provato anche il mobbing;i) infatti i testimoni hanno confermato i più rilevanti episodi prospettati inricorso, che sono certamente comportamenti di carattere persecutorio,motivati da un intento vessatorio e tenuti in modo sistematico eprolungato nel tempo;j) in particolare si è trattato di ingiustificata ed eccessiva attività dicontrollo nei confronti del lavoratore, una disparità di trattamentorispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, immotivatanegazione di permessi, il già accertato demansionamento;k) è provato anche l’evento lesivo della salute ed il nesso eziologico fra ipredetti comportamenti e il danno all’integrità psico-fisica;l) tali prove si ricavano anche dalla copiosa ed esaustiva documentazionemedica prodotta dal ricorrente, da cui risulta attestato un danno allasalute correlativo esclusivamente alla situazione lavorativa;m) il nesso causale è stato poi confermato anche dal CTU, il quale haaccertato altresì un danno biologico di natura psichica e permanentedell’8% e di inabilità temporanea al 50% per 30 giorni, al 30% per 55giorni, al 20% per 25 giorni e al 10% per 25 giorni;Oscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026n) utilizzando le tabelle del 2021 elaborate dal Tribunale di Milano, per ildanno da inabilità temporanea va usato il valore monetario di euro99,00 previsto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta,rapportato alle percentuali sopra viste, a cui va aggiunto un equoaumento personalizzato del 30%, con il risultato finale di euro5.019,30;o) con le stesse tabelle va liquidato il danno biologico permanente, con ilrisultato finale di euro 19.752,20; poiché si tratta di danno differenziale,va detratto l’importo cui avrebbe avuto diritto a titolo di indennizzo didanno biologico per malattia professionale, indicato dall’INAIL in euro6.118,39, con il risultato finale di euro 13.563,81;p) va riconosciuto pure il danno alla professionalità conseguente aldemansionamento, ma limitato al periodo di tempo sopra indicato percomplessivi 30 mesi;q) in via equitativa, considerati la qualità dell’attività lavorativa, il tipo e lanatura della professionalità coinvolta, tale danno va liquidatocommisurandolo al 10% della retribuzione di base spettante allavoratore;r) non sussiste un giudicato cautelare preclusivo, sicché la relativaeccezione della società va rigettata.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.5.- Y.E. ha resistito con controricorso.6.- La società ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per avere laCorte territoriale motivato riportando quasi pedissequamente la motivazionedell’ordinanza cautelare emessa in fase di reclamo dal Tribunale di Massa,senza considerare che quell’ordinanza era ormai da considerarsigiuridicamente caducata a seguito della sentenza di merito di rigetto delledomande del lavoratore.Il motivo è infondato.Oscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte territoriale non haData pubblicazione 04/05/2026considerato quell’ordinanza cautelare ancora giuridicamente esistente eproduttiva di effetti, ma ne ha solo condiviso gran parte delle considerazionirelative alle risultanze istruttorie, di cui peraltro ha compiuto ancheun’analitica disamina ed un’autonoma valutazione. La motivazione dellasentenza impugnata, dunque, sussiste e rispetta il c.d. minimo costituzionale(Cass. sez. un. n. 8053/2014) e si contrappone a quella di primo grado, dellaquale, peraltro, la Corte territoriale non era affatto tenuta a confutare i singolipassaggi argomentativi e valutativi circa l’attendibilità o l’inattendibilità deitestimoni escussi, ma solo a spiegare – come è avvenuto – le ragioni delproprio convincimento circa il giudizio di attendibilità espresso per alcunitestimoni e di inattendibilità per altri.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 42 d.lgs. n.81/2008 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare ilgiudizio di idoneità emesso dal medico competente in data 23/06/2014, nonimpugnato, secondo cui il Y.E. era “idoneo al reparto NO Food in quanto lemansioni di addetto pizzeria può esporlo, anche occasionalmente, a cellefrigorifere cui non è idoneo”. In particolare addebita ai Giudici di appello diavere ritenuto che essa società fosse tenuta a mantenere ferme le precedentimansioni di pizzaiolo, laddove invece l’art. 42 d.lgs. cit. impone di modificarequelle mansioni.Il motivo è infondato e a tratti inammissibile.Sotto il primo profilo, contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corteterritoriale non ha affermato che la norma impone di tenere ferme lemansioni, ma ha evidenziato che il datore è tenuto ad adibire il lavoratore anuove mansioni equivalenti a quelle precedenti e solo ove ciò non sia possibilesarà legittima l’adibizione a mansioni inferiori (v. sentenza impugnata, p. 11:“… ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il datore dilavoro deve assegnare il lavoratore, divenuto inidoneo a svolgere leprecedenti mansioni per le sue condizioni di salute, a nuove mansionicompatibili con quest’ultime, che devono essere equivalenti, quanto adinquadramento, e solo se ciò non sia possibile può assegnarlo a mansioniinferiori …”).Oscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026Le ulteriori censure sono inammissibili, perché volte a criticare ilconvincimento della Corte territoriale circa la mancata prova dell’impossibilitàdi adibizione a mansioni equivalenti. In tal modo la ricorrente sollecita aquesta Corte un diverso apprezzamento di determinati elementi istruttori(come ad esempio la richiesta del lavoratore di essere spostato ad altrireparti), inammissibile in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice dimerito.Inammissibile è altresì la denunziata violazione dell’art. 2697 c.c. QuestaCorte ha più volte affermato che tale vizio si configura nella sola ipotesi in cuiil giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella sucui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fattiimpeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass. n. 25220/2023; Cass. n.12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n.27270/2021). Tale vizio non è quello prospettato dalla ricorrente.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4),c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli att. 2103c.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che le nuove mansioninon fossero connotate da autonomia o specializzazione proprie del III livelloprevisto dal CCNL di categoria.Il motivo è inammissibile perché, partendo da una determinata nozione di“autonomia”, a dire della ricorrente diversa da quella che sarebbe stata fattapropria dalla Corte territoriale, tende a sollecitare a questa Corte una diversavalutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità.L’ulteriore censura di non aver tenuto in alcun conto il grado di autonomiarichiesto dalle nuove mansioni (v. ricorso per cassazione, p. 19) èinammissibile, perché non si confronta con la specifica motivazione al riguardospesa dalla Corte territoriale, secondo cui l’autonomia era totalmente assentenelle nuove mansioni, connotate esclusivamente da un profilo prettamente emeramente esecutivo.L’ulteriore doglianza di “un palese travisamento della prova” (v. ricorso percassazione, p. 19 ss.) è inammissibile, perché con essa la ricorrente nondenunzia un “errore di percezione” delle dichiarazioni rese dai testimoni, masolo un’errata, o parziale o incompleta, valutazione di quelle dichiarazioni,Oscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026ossia un vizio estraneo a quello sindacabile in sede di legittimità nei limitiprecisati da questa Corte (Cass. sez. un. n. 5792/2024).4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2087 e 2697c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrata la nocività dell’ambientedi lavoro e, all’opposto, indimostrata l’adozione di tutte le cautele necessarieper impedire il danno.Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.E’ inammissibile laddove non si traduce in una censura all’interpretazionedelle norme invocate, né alla loro applicazione, ma al convincimento espressodalla Corte territoriale – secondo la ricorrente in modo apodittico – circa laraggiunta prova anche dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio cheha retto le condotte mobbizzanti.E’ poi infondato, poiché, contrariamente all’assunto della ricorrente, laCorte territoriale ha desunto quell’elemento dalle peculiarità delle condottetenute dai superiori del Y.E. individuate in un’ingiustificata ed eccessivarispetto agli altri colleghi, continui ed immotivati richiami, un’immotivatanegazione di permessi, oltre al demansionamento, ossia tutte condotteconnotate dal dolo (animus nocendi) sotto il profilo psicologico del loro autore.In tal modo, dunque, risulta soddisfatta e rispettata quella nozione dimobbing, che la stessa ricorrente invoca (v. ricorso per cassazione, pp. 25-26) citando alcune massime di questa Corte di legittimità.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio relativi almobbing.Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.In primo luogo, per definizione la pluralità dei fatti, da valutare anchesecondo la ricorrente in modo complessivo, esclude il carattere di decisività,che invece il legislatore pretende ai fini della configurazione del vizio: peressere decisivo, il fatto – di cui il giudice avrebbe omesso l’esame – deveessere necessariamente unico.In secondo luogo la ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione dialcune circostanze di fatto, della loro esatta portata e del loro esattoOscuramento disposto Numero registro generale 15893/2023Numero sezionale 849/2026Numero di raccolta generale 12547/2026Data pubblicazione 04/05/2026significato, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice dimerito.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.7.- In caso di diffusione, dovrà essere omessa l’indicazione delle generalitàe degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs.n. 196/2003. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alcontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.In caso di diffusione dispone che sia omessa l’indicazione delle generalità edegli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n.196/2003.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]