CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 gennaio 2026
Cassazione n. 03264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4464/2025r.g., proposto [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, Roma , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliarin. 108/2024 pubblicata in data 23/12/2024, n.r.g. 110/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/01/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] da marzo 1984, da ultimo con inquadramento nella terza area professionale, 2^ livello, CCNL per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali dell’Agenzia. OGGETTO: licenziamento disciplinare - valutazione della giusta causa -riserva al giudice di merito - dichiarazioni rese dall’incolpato dinanzi alla polizia giudiziaria in veste di persona informata sui fatti - rilevanza In data 08/02/2018 aveva comunicato all’Agenzia di essere stato destinatario di un avviso di conclusione di indagini preliminari relative ad un procedimento nel quale risultava indagato insieme ad altri dipendenti per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 615 ter cpv. c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico). In data 01/02/2019 l’Agenzia aveva ricevuto dal dipendente la comunicazione dell’avvenuto rinvio a giudizio e pertanto aveva avviato una propria attività di accertamento, conclusasi con relazione finale del 19/05/2020. Con provvedimento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Batzella era stato licenziato per ragioni disciplinari (n. 2.042 accessi abusivi al sistema informatico “SET/CAD” non giustificate da ragioni d’ufficio e n. 4 accessi abusivi al sistema informatico “Lampo” non giustificate da ragioni d’ufficio). [OSCURATO:PERSONA] deduceva l’illegittimità del licenziamento per tardività e genericità della contestazione disciplinare; per insussistenza del fatto, posto che i suoi accessi al sistema informatico erano avvenuti per ragioni di ufficio; per la punibilità delle condotte contestate con sanzione conservativa. Quindi adìva il Tribunale di Cagliari per impugnare il licenziamento e chiederne l’annullamento, nonché la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell’Agenzia al pagamento dell’indennità risarcitoria. 2.- Costituitosi il contraddittorio, nelle more interveniva sentenza del Tribunale penale di Cagliari n. 2781/2022 del 12/10/2022, con cui il procedimento penale era definito con pronunzia di non dovesi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione. All’esito della fase c.d. sommaria, introdotta dalla legge n. 92/2012, il Tribunale rigettava l’impugnazione del licenziamento . Ma all’esito dell’opposizione proposta dal Batzella, il Tribunale accoglieva la domanda, annullava il licenziamento, ordinava la reintegrazione dell’opponente nel posto di lavoro e condannava l’Agenzia a pagargli l’indennità risarcitoria liquidata in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il reclamo interposto dall’Agenzia e rigettava le domande del Batzella. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è infondata l’eccezione di inammissibilità del reclamo, posto che l’ambiguità o la ridondanza del ricorso non ne comporta l’inammissibilità tutte le volte in cui possano essere superate dal giudicante facendo ricorso ad una interpretazione complessiva dell’atto; b) in parte questa tecnica di redazione del reclamo è la conseguenza del modo in cui è stata redatta la sentenza di primo grado, che contiene la giustapposizione di risultanze istruttorie letteralmente trascritte, esami di sommari informatori, dichiarazioni della stessa parte e così via; c) sul piano istruttorio gli atti isolati ed oggetto di contestazione disciplinare sono soltanto quelli compiuti abbondantemente dopo la chiusura dell’orario di sportello e non riferibili ad alcuna persona che fosse stata presente nell’ufficio (come richiedente) nel corso di quella stessa mattinata; d) il Tribunale ha valutato i singoli elementi indiziari, ritenendoli non significativi, ma non ha compiuto la valutazione complessiva; e) le dichiarazioni rese dal lavoratore alla polizia giudiziaria, pur non specifiche –come ha ritenuto il Tribunale – con riguardo alle migliaia di operazioni poi contestate disciplinarmente, sono invece molto specifiche con riguardo 1) all’esistenza di circolari che imponevano la presentazione di un’istanza da pate del soggetto interessato e la sua registrazione informatica; 2) alla conoscenza ed applicazione o mancata applicazione di queste regole da parte del reclamato e nell’ufficio di appartenenza; 3) alla prassi di asportare il codice operatore e la dicitura “estratto di ruolo” da determinate stampe; 4) alla consapevolezza che il reclamato aveva che tale comportamento era dovuto al fatto che il destinatario dell’atto non aveva titolo per richiederlo; f) dunque a tali dichiarazioni non si può negare valore indiziario in relazione alla molteplicità degli accessi illeciti al sistema informatico; g) è irrilevante il contenuto contrario delle successive dichiarazioni del reclamato, se non altro perché le prime sono state rese in qualità di persona informata sui fatti alla p.g. e quindi in posizione psicologica di estraneità e indifferenza rispetto a quanto riferito, mentre le successive sono state rese in posizione di persona incolpata dei fatti, sia in sede penale che disciplinare, quindi in posizione di persona interessata ad un esito a sé favorevole; h) dire, come fa il Tribunale, che la regola della registrazione delle istanze “non era sempre rispettata” non equivale a presupporre che non lo fosse mai; i) basti considerare il rilevante numero di accessi oggetto di contestazione disciplinare, che relega nel campo della mera illazione ritenere che per ciascuna di esse ci fosse stato un originario accesso da parte dell’interessato negli uffici; j) pacificamente da luglio 2012 era sempre prevista l’obbligatoria presentazione di un’istanza cartacea per qualsiasi rilascio di documentazione e tale istanza doveva poi essere necessariamente registrata tramite il sistema OTRS, prima, e poi dal febbraio 2017 nel sistema DOCWAY per consentirne la tracciatura; k) dal 2017 era stato poi introdotto un nuovo applicativo (“scrivania di sportello”), che non era un miglioramento del sistema di tracciatura, bensì un ulteriore sistema volto a facilitare all’operatore di sportello l’accesso ai vari servizi ITC; quindi la registrazione dell’utente tramite la “scrivania di sportello” era solo un’ulteriore traccia informatica della sua presenza in ufficio, che si associava alle altre, poiché continuava ad essere necessaria la registrazione dell’istanza con il sistema OTRS; l) dunque, anche la mancata registrazione della presenza di un utente con la “scrivania di sportello” non escludeva che comunque si dovesse presentare un’istanza per avere documentazione e che tale istanza dovesse essere registrata con il sistema OTRS; m)circa la selezione degli accessi, dal dato di partenza di n. 98.251 accessi si è arrivati ad isolarne 2.548, poi ridottisi a 2.042 a seguito di valutazione in concreto da parte dei diretti responsabili del reclamato; n) per ritenere insussistente l’addebito dovrebbe ritenersi che per tutti i 2.042 accessi sussistessero le concorrenti condizioni: 1) alla richiesta non era stata data risposta immediata durante l’orario di sportello; 2) la richiesta non era stata registrata neppure dopo la chiusura dello sportello nell’attività di “retro sportello”, sia in OTRS o DOCWAY, sia nella “scrivania di sportello”; 3) le attività di estrazione di dati e di registrazione della richiesta non erano state compiute neppure nelle fasce orarie immediatamente successive; 4) qualora si trattasse di esaurimento del lavoro introitato durante lo sportello, la persona interessata si sarebbe dovuta trattenere nell’ufficioma di tale presenza non vi è traccia e comunque, in tal caso, le richieste introitate entro l’orario di sportello avrebbero dovuto essere soddisfatte mediante la procedura di “evasione differita”, di cui non vi è traccia; o) ritenere che tali condizioni si siano realizzate in tutti i 2.042 accessi abusivi è del tutto irrealistico; p) il presupposto logico del ragionamento del Tribunale è che si trattasse di una situazione di normalità, ossia che l’ufficio in cui prestava la sua opera il reclamato fosse in una situazione di marasma organizzativo e gestionale, in cui non vi era certezza su chi entrata e usciva, su chi richiedeva e riceveva informazioni su dati sensibili etc.; q) orbene, considerato che si tratta di una pubblica amministrazione, per di più destinata ad occuparsi della materia finanziaria, e considerato l’estremo rigore con cui l’Agenzia tratta la materia del rilascio delle informazioni a livello di normazione interna (circolari), la valutazione espressa dal Tribunale non può in alcun modo essere condivisa, perché irrealistica; r) si può anche concedere che il sistema adottato per isolare gli accessi abusivi non sia perfetto, in quanto anch’esso basato su stime probabilistiche, ma in tal senso possono essere esclusi gli accessi abusivi anteriori al luglio 2012 (n. 93), momento in cui si è stabilizzato il regime della registrazione informatica della persona interessata, sicché restano abusivi n. 1.949 accessi; s) ipotizzando un ulteriore margine di errore, dovuto a qualche giornata con carico di lavoro eccezionale da smaltire e qualche errore nella registrazione informatica delle richieste del pubblico, può operarsi un’ulteriore riduzione del 10%, con il risultato che restano abusivi n. 1.754 accessi nell’arco di tempo considerato; t) dunque i plurimi indizi sono rappresentati dal sistema di registrazione informatica esistente, dalle dichiarazioni rese dal reclamato dinanzi alla polizia giudiziaria come persona informata dei fatti, le dichiarazioni rese dai sommari informatori, che non hanno messo in luce particolari elementi di dubbio, anche quando hanno parlato di una situazione di eccezionali carichi di lavoro in particolari periodi dell’anno, di cui si è comunque tenuto conto; u) la commissione del rilevante numero di accessi illeciti è un comportamento già più che sufficiente a giustificare il provvedimento espulsivo, con conseguente assorbimento di tutte le questioni relative alla sussistenza degli addebiti oggetto degli altri due capi di contestazione disciplinare; v) comunque a tutto voler escludere, anche a considerare i soli accessi abusivi successivi all’introduzione della “scrivania di sportello” nell’anno 2017, periodo nel quale il Tribunale ha ritenuto il sistema più affidabile, comunque risultano effettuate n. 66 operazioni riguardanti n. 43 posizioni, senza alcuna registrazione della persona interessata; w)non sussiste tardività della contestazione disciplinare, poiché tutti gli accessi abusivi accertati non facevano parte degli atti del procedimento penale, ma sono stati riscontrati solo in sede di accertamento interno, sicché occorre guardare a tale momento e a quello in cui la relazione finale è stata comunicata agli organismi aziendali titolari del potere disciplinare; x) sussiste la giusta causa di recesso, anche in considerazione delle fattispecie previste dal codice disciplinare; y) le violazioni commesse dal reclamato riguardano molteplici e specifiche disposizioni, da cui emerge l’estrema rilevanza data alla protezione dei dati personali; basta ricordare il documento programmatico sulla sicurezza in materia di protezione dei dati personali, il codice etico aziendale, la circolare n. 35 del 2012, per confermare il rigore delle regole di condotte imposte al dipendente in questa materia, da cui è possibile desumere quindi la gravità della condotta lesiva; z) questa valutazione è confermata ed aggravata dal fatto che l’estrazione dei dati non riguardava casualmente soggetti sempre diversi, bensì riguardavano posizioni specifiche, nei cui confronti venivano effettuati numerosi accessi; aa)ne deriva che non si è trattato di negligenza, bensì di vero e proprio dolo nell’indagare posizioni specifiche al di fuori dei doveri istituzionali, con una rilevanza anche penale della condotta contestata. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5.-L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il ricorrente denuncia nullità della sentenza per “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 132, 156, co. 2, c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 111 Cost. per avere la Corte territoriale motivato con ampi rinvii all’ordinanza conclusiva della fase c.d. sommaria di primo grado, senza spiegare le fonti del proprio convincimento, ivi comprese le prove acquisite nel primo grado di giudizio, nonché per avere modificato il fatto noto sulla base del quale risalire a quello ignoto. Il motivo è infondato. La motivazione, oltre a sussistere dal punto di vista grafico, consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale, che ha valutato i vari indizi –prime fra tutte le dichiarazioni rese dall’incolpato dinanzi alla polizia giudiziaria in veste di persona informata sui fatti – secondo un’ottica complessiva invece dichiaratamente mancata da parte del Tribunale in sede di opposizione. Infondata è altresì l’ulteriore censura, secondo cui sarebbe illegittima la nuova qualificazione giuridica data dalla Corte territoriale a quegli accessi come “abusivi”, invece che “in assenza di ragioni d’ufficio”, pur non essendovi alcun richiamo in sentenza all’art. 615 ter c.p. Va infatti considerato che, sul piano del rapporto di lavoro, l’accesso eseguito senza ragioni di ufficio implica un abuso del ruolo e delle funzioni svolte, sicché il termine “abusivi” rappresenta solo una sintesi del fatto –ritenuto accertato – che quegli accessi erano avvenuti “in assenza di ragioni d’ufficio”. Che poi sia mancato qualunque richiamo all’art. 615 ter c.p. è del pari irrilevante, poiché la Corte territoriale ha pronunziato in veste di giudice del lavoro e non di giudice penale, sicché l’assenza di quel riferimento normativo non spiega alcuna incidenza invalidante sulla motivazione. Per il resto le censure sono inammissibili, perché sollecitano a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie (fra cui le dichiarazioni rese dal Batzella alla polizia giudiziaria) interdetto in sede di legittimità, in quanto riservatoal giudice di merito. Sul piano dell’inferenza logica ex art. 2729 c.c., risponde ai criteri dettati da tale norma la conclusione tratta dal fatto che le operazioni compiute dal Batzella fuori dalla fascia oraria di ricezione del pubblico, ma pur sempre in orario di lavoro, potevano trovare giustificazione solo in presenza di un’istanza del singolo utente, che avrebbe dovuto essere registrato ed invece lo non era stato in connessione a quella operazione. Anzi, la Corte territoriale ha pure evidenziato che dalle dichiarazioni rese dall’incolpato alla p.g. in veste di persona informata sui fatti era risultato che al momento del rilascio della documentazione relativa a una determinata posizione venivano asportati dalla stampa sia il codice identificativo dell’operatore, sia i dati della persona alla quale quella documentazione veniva consegnata, senza che di ciò fossero informati i dirigenti di Equitalia. Sotto tale profilo i Giudici del reclamo hanno ricostruito l’elemento soggettivo in termini di dolo, ossia di ulteriore aggravamento della condotta disciplinarmente rilevante. In conclusione, si rivela del tutto apodittica ed infondata la censura conclusiva del ricorrente, secondo cui “La CdA ha omesso di chiarire sulla base di quali risultanze istruttorie e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuta alla propria determinazione” (v. ricorsoper cassazione, p. 27, pen. cpv.). 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt.115 e 116 c.p.c., 2697, 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrati gli addebiti disciplinari sulla base di elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il motivo è infondato. Nella valutazione complessiva i Giudici del reclamo hanno considerato in modo concorrente il numero di accessi privi di elementi di identificazione della persona interessata, il sistema di registrazione informatica esistente presso l’ufficio, le dichiarazioni rese dall’incolpato alla polizia giudiziaria e le dichiarazioni rese dai sommari informatori. Secondo un consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, “non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 4513/2023, che richiama Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007; Cass. n. 27197/2006; Cass. n. 14267/2006; Cass. n. 12446/2006; Cass. n. 9368/2006; Cass. n. 9233/2006; Cass. n. 3881/2006; e ricorda che sin da Cass. n. 1674/1963 venne affermato il principio secondo cui “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). Con riguardo, poi, alla prova presuntiva,va ribadito che in tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass. ord. n. 21762/2025). La Corte territoriale ha correttamente applicato e motivato il metodo presuntivo, evidenziando l’alto grado di probabilità del ragionamento che l’ha portata ad inferire dai fatti noti quello ignoto (il carattere abusivo degli accessi oggetto di contestazione disciplinare) e la coerente relazione di ogni indizio con tutti gli altri, univocamente diretti verso un unico risultato probatorio. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24 e 111 Cost., 115, 116, 210, 421 c.p.c., 2697 c.c., 94 disp.att.c.p.c. per avere la Corte territoriale negato l’ammissione delle istanze istruttorie e di quella relativa all’ordine di esibizione. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass.n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022, Cass. n. 27270/2021). Nel caso inesame non è prospettata la predetta violazione. Si è altresì affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. sez. un.30/09/2020, n. 20867). Analogamente, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). Infine, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solo se si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato come facenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementi probatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016; Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022). Nessuna di tali ipotesi è prospettata dal ricorrente. Inoltre si è pure affermato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. ord. n. 18285/2021; Cass.n. 6167/2020, Cass. n. 24205/2019; Cass. n. 8357/2005; Cass. n. 11491/1992; Cass. n. 5915/1981; Cass. n. 1627/1979; Cass. n. 2867/1975; Cass. n. 789/1963). Non è questo il vizio prospettato dal ricorrente. Infine, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il ricorrente non allega in alcun modo l’elemento dell’indispensabilità della documentazione oggetto dell’esibizione da lui richiesta, atteso che è stato dato per acclarato e non contestato neppure dal lavoratore il fatto che per i 2.042 accessi oggetto della contestazione disciplinare non vi erano state istanze delle persone interessate registrate nel sistema informatico. Al riguardo la Corte territoriale ha evidenziato che, in sede di informazione rese alla p.g. da persona informata sui fatti, il Batzella aveva reso puntuali dichiarazioni su questo modus operandi, contrario ad una specifica circolare risalente all’anno 2012 e all’insaputa dei dirigenti aziendali. A fronte di questo elemento istruttorio, era vieppiù onere del ricorrente allegare e dedurre l’indispensabilità dei documenti oggetto della sua istanza di esibizione. Tale onere non è stato adempiuto. 4.-Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 18, co. 4, L. n. 300/1970, 2106 e 2119 c.c., nonché del codice disciplinare e dell’art. 6 del codice etico per avere la Corte territoriale ritenuto proporzionato il licenziamento sul piano sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte affermato che in materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia, sempre che tale ultimo vizio non sia precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 360, pen.co., c.p.c. (ex multisCass. n. 107/2024). 5.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese g