CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilberto [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin [OSCURATO:PERSONA] n. 100, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Manfredi.controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1039/2023 pubblicatain data 28/03/2023, n.r.g. 2000/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] dal31/10/2013 al 31/12/2017 con mansioni di muratore e manovale, in virtù dicontratto di lavoro subordinato part time. Deduceva di avere invece osservatol’orario di lavoro dalle 07,00 alle 18,00 per sei giorni a settimana e di averelavorato anche durante alcune festività senza fruire di riposi compensativi, néNumero registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/2026di permessi. Negava, inoltre, di aver ricevuto tutti gli importi indicati nellebuste paga.Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamentodell’avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro full time e la condanna diDICAR s.r.l. al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari allacomplessiva somma di euro 82.073,41 a titolo di retribuzione ordinaria,lavoro straordinario, t.f.r., cassa edile e permessi non goduti.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunalerigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Grumeza.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) circa l’imputazione dei pagamenti, risultano prodotte in atti sia le bustepaga depositate dal lavoratore, invero solo in modo parziale, sia lericevute dei bonifici effettuati dalla società in favore del Grumeza perl’importo complessivo di euro 104.624,62 per l’intero periodo, tutterecanti come causale la dicitura “pagamento retribuzioni” oppure “pagaretribuzione”, “saldo buste paga”, “acconto su retribuzioni”, “pagam.retribuzioni”;b) spetta al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei relativi pagamentiin relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cuisussistenza sia stata acquisita la prova (Cass. n. 4512/1992);c) tuttavia, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri diaver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione delmedesimo, spetta al creditore, che sostenga l’imputazione a un debitodiverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo, nonché lecondizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. n.3008/2012; Cass. n. 3194/2016; Cass. ord. n. 26275/2017; Cass. ord.n. 115/2020);d) quindi correttamente il Tribunale ha ritenuto imputabili i pagamentidella società, come documentati, ai crediti retributivi vantati dallavoratore, il quale allora avrebbe dovuto dimostrare in modo specificole imputazioni alternative che invece egli ha solo genericamenteNumero registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/2026allegato, laddove gli importi oggetto dei pagamenti non sonoincompatibili con la retribuzione di un unico lavoratore se riferiti adacconti di più mensilità oltre che alle voci retributive richieste nelpresente giudizio;e) quanto alla somma di euro 14.707,13 pretesa a titolo di mancatoversamento alla “cassa edile”, va condiviso il convincimento delTribunale circa la mancanza di qualunque allegazione in ricorso conconseguente impossibilità di verificare la correttezza o meno deipagamenti ovvero se si tatti di pretese relative ai contributi oppure agliistituti delle mensilità aggiuntive e delle ferie;f) in ogni caso il Tribunale ha altresì rilevato che il DUCR prodottotempestivamente dalla società attesta la regolarità dei versamentiverso la Cassa anche per i periodi precedenti al relativo trimestre diriferimento (marzo-giugno 2018);g) infine, quanto alle retribuzioni dei mesi di agosto 2014, 2015, 2016 e2017, del t.f.r. e dei permessi retribuiti, è sufficiente richiamare quantogià rilevato dal Tribunale, secondo cui a fronte di un importocomplessivo dichiarato come percepito dal lavoratore di euro 73.263,60la società ha documentato di aver corrisposto la complessiva somma dieuro 104.629,12, con una differenza di euro 31.365,52 quindi superiorealla somma di euro 19.417,14 richiesta dal lavoratore a titolo didifferenze retributive per lavoro ordinario, t.f.r. e permessi non godutie quindi è pienamente satisfattiva di tali pretese.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta didefinizione accelerata in termini di inammissibilità del ricorso, avverso laquale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.7.- Le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto senza indicarne la sussunzione in uno diquelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/2026lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2697 c.c. sul ripartodell’onere della prova relativamente ai crediti relativi sia alle retribuzioni deimesi di agosto degli anni dal 2014 al 2017, sia al t.f.r. e alla cassa edile.Deduce che la giurisprudenza di legittimità invocata dalla Corte territoriale siriferisce ai crediti ordinari e non a quelli di lavoro, per i quali invece il datoredi lavoro ha l’onere di dimostrare l’imputazione specifica del pagamento aisingoli titoli vantati dal lavoratore.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha premesso che l’onere della prova del pagamentospetta al debitore. Poi, valutando i documenti prodotti in giudizio e inparticolare ponendo a raffronto da un lato le buste paga prodotte – soloparzialmente – dal lavoratore e dall’altro le ricevute dei bonifici bancaridepositate dalla società, ha ritenuto che quest’ultima avesse adempiuto ilpredetto onere, anche con riguardo alle imputazioni dichiarate, appunto, nellebuste paga quanto alle voci retributive corrisposte. Ha infine evidenziato chela somma complessivamente dimostrata come pagata era di gran lungasuperiore a quella pretesa dal lavoratore per le specifiche voci rivendicate,come tale certamente idonea a giustificare il convincimento circa l’avvenutointegrale adempimento del debito.A fronte della tesi del lavoratore, secondo cui quelle somme maggiori eranoin realtà retribuzioni destinate ad altri dipendenti, quindi aventi una diversaimputazione “soggettiva”, i Giudici d’appello hanno correttamente applicato ilprincipio di diritto, secondo cui spetta in tal caso al creditore, che invochi unadiversa imputazione, l’onere di darne la prova. Ed hanno ritenuto tale onereinadempiuto.Dunque non sussiste alcuna violazione dell’art. 2967 c.c. Al riguardo questaCorte ha più volte affermato che la violazione della predetta norma siconfigura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della provaa una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo leregole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi, da un lato, e fatti impeditivi, modificativi o estintivi dall’altro (Cass.n. 25220/2023; Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n.25543/2022, Cass. n. 27270/2021). Tale vizio, per le ragioni sopra dette, nonsussiste.Numero registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/20262.- Con il secondo motivo, proposto senza indicarne la sussunzione in unodi quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrentelamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato il versamento alla Cassaedile. In particolare lamenta che, considerata la “pacifica fittizietà delle bustepaga”, ritenuta anche dalla Corte territoriale in quanto gli importi risultaticorrisposti dalla società (mediante i bonifici bancari) erano risultati di granlunga maggiori, il DURC potrebbe al più riferirsi alle somme indicate in bustapaga e non agli importi effettivamente corrisposti. Aggiunge che il difetto diallegazione, ravvisato dalla Corte territoriale, non sussiste, posto che l’art. 18CCNL edilizia industria, applicato al rapporto di lavoro, prevede testualmenteche il trattamento per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dal datoredi lavoro con la percentuale del 18,5% calcolata sulla retribuzione per lavoroordinario e sulla retribuzione per le festività.Il motivo è inammissibile.Con riguardo alla domanda relativa ai versamenti alla Cassa edile, la Corteterritoriale ha deciso sulla base di due rationes decidendi: con la prima haevidenziato che, come già ritenuto dal Tribunale, le allegazioni sottese aquella domanda erano del tutto generiche, con conseguente impossibilità dicomprendere se il credito vantato attenesse al mancato versamento deicontributi oppure degli istituti delle mensilità aggiuntive e delle ferie; con laseconda ha affermato che “in ogni caso” il DURC prodotto dalla società eraidoneo a dimostrare la regolarità dei versamenti contributivi per l’interoperiodo.Il ricorrente ha censurato entrambi i profili, ma in modo non autosufficientecon riguardo al primo.In particolare, con riguardo alla prima ratio decidendi, la censura si risolvenell’addebito di un difetto di interpretazione e di valutazione del ricorsointroduttivo del giudizio di primo grado, le cui allegazioni non sarebberoaffatto generiche. Ne consegue che il ricorrente aveva l’onere di trascriverequell’atto processuale, almeno nei passaggi salienti relativi alla Cassa edile, edi prospettare il vizio ermeneutico per violazione dell’art. 1362 ss. c.c.piuttosto che in termini di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.In più occasioni, anche in sede nomofilattica, questa Corte ha già affermatoNumero registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/2026che, mentre in tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali sideve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui all’art.12 ss. disp.prel.c.c., in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, pernatura ed effetti, agli atti normativi, nell'interpretazione degli atti processualidelle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362ss. c.c., che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati inmateria di contratti, hanno portata generale (Cass. ord. n. 25826/2022; Cass.n. 4205/2014; Cass. sez. un. n. 11501/2008).Nessuno di tali oneri risulta soddisfatto.Inoltre, nella censura il ricorrente prospetta l’applicazione dell’art. 18 CCNL,di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata e che, quindi, rappresentauna questione nuova. Ne consegue che il ricorrente, per superare il rilievodell’inammissibilità per novità, aveva l’onere di specificare l’atto processualein cui avesse prospettato tale questione, riportarne i passaggi salienti,indicare e riportare il motivo di appello con il quale, a fronte del rigettopronunziato dal Tribunale, aveva riproposto la questione in secondo grado edinfine dolersi, con il ricorso per cassazione, dell’omessa pronunzia da partedella Corte territoriale su quel motivo.Nessuno di tali oneri risulta adempiuto.Dunque la prima ratio decidendi resta ferma e tale esito rendeinammissibile la censura avverso la seconda.Va infatti ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso percassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea agiustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che taleimpugnazione non sia rivolta oppure venga rigettata contro una di essedetermina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sullaratio decidendi non censurata oppure confermata (Cass. n. 13880/2020), ocomunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolta l’altracensura, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, inquanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dalla prima ratiodecidendi.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Considerata la sostanziale conformità della presente decisione alla propostadi definizione accelerata, a carico del ricorrente seguono altresì le pronunzieNumero registro generale 9918/2023Numero sezionale 2829/2026Numero di raccolta generale 22653/2026Data pubblicazione 03/07/2026di cui all’art. 96, co 3 e 4, c.p.c., nelle misure specificate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge, nonché a pagare alla controricorrente lasomma di euro 1.000,00 e alla cassa delle ammende la somma di euro1.000,00.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data09/06/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]