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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 05249/2023

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17293/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4, [OSCURATO:PERSONA] 2-3-4-13-14 PALERMO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2099/2021 depositata il 29/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza n. n. 2099/2021 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 29 dicembre 2021.

Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA] n. 4, [OSCURATO:PERSONA] 2-3-4-13-14 di Palermo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con citazione dell’8 luglio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di Palermo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 39.613,14 per cattiva gestione dell’incarico rivestito. [OSCURATO:PERSONA] domandò in riconvenzionale la restituzione della somma di € 23.000,00 da lui indebitamente versata a ristoro di un danno poi rivelatosi insussistente, nonché il pagamento della somma di € 24.171,77 a titolo di compenso dovuto per la gestione dei lavori di rifacimento dei prospetti dell’edificio condominiale.

Dopo l’espletamento di c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3932 del 14 luglio 2017, condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del credito del [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ammontante a € 6.013,13, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accogliendo ad un tempo la domanda riconvenzionale in ordine alla ripetizione della somma di € 23.000,00 oltre interessi legali.

Proposti reciproci gravami dalle parti, la Corte di Palermo ha rigettato l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del terzo motivo dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 4, riformando la prima pronuncia, ha rigettato la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 23.000,00.

Con il proprio appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva criticato la decisione del Tribunale per avere accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 23.000,00 sull’erroneo assunto che la stessa era stata indebitamente versata al condominio.

Piuttosto, a dire del Condominio, tale somma era stata corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di un debito, originato da errori contabili relativi al periodo 2008/2012, da lui espressamente riconosciuto nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio.

Applicando i principi in tema di onere probatorio dell’indebito oggettivo, la Corte d’appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva provato di avere corrisposto il suddetto importo, ma non aveva fornito elementi probatori tali da far ritenere il pagamento privo di causa, a fronte della lettera del 7 febbraio 2014, da lui inviata al Condominio, in cui si precisava che il pagamento era stato effettuato a compensazione del “debito maturato e approvato nel rendiconto 2008/2012”.

L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione (o falsa applicazione) dell'art. 115 c.p.c. e 2033 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero, in particolare, “l'omesso esame delle comparse di costituzione e risposta depositate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizio e delle pertinenti allegazioni”, atti che vengono riportati per ampi stralci in ricorso, contenenti altresì richiamo all’elencata documentazione.

Il ricorrente osserva che la Corte d’appello ha, appunto, omesso l'esame dei propri atti difensivi, “recepiti nella [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio che … aveva evidenziato l'erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bontà delle richieste avanzate dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/03/2006, n. 5896).

La Corte d’appello di Palermo, operato l’apprezzamento delle risultanze probatorie che costituisce prerogativa dei giudici del merito, ha affermato non solo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l'inesistenza della "causa debendi" del pagamento della somma di € 23.000,00, ma che era addirittura provato che tale importo fosse dovuto al [OSCURATO:PERSONA] n. 4 dall’ex amministratore a titolo di adempimento di un debito di rimborso per errori contabili nella gestione condominiale relativi al periodo 2008/2012, giacché tale debito era stato espressamente riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al Condominio.

Ora, la ricognizione di debito, come osserva il ricorrente, certamente non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha comunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", comportante una "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (ex multis, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091). [OSCURATO:PERSONA] era dunque onerato di dar prova sia di non essere tenuto a pagare la somma per la quale agiva in ripetizione sia, ed allo stesso tempo, che non esisteva il debito per la cattiva gestione contabile che aveva riconosciuto come esistente nella scrittura del verbale di assemblea del 7 febbraio 2014.

Il ricorrente, deducendo un vizio di violazione di norme di diritto (artt. 115 c.p.c. e 2033 c.c.), invoca in realtà una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie.

In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. Sez.

Unite, 30/09/2020, n. 20867).

Lo stesso art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Neppure l'omesso esame di elementi istruttori integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Unite, 07/04/2014, n. 8053).

Il motivo di ricorso si limita a chiedere a questa Corte una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne “l'erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bontà delle richieste avanzate dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”.

Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale.

Il ricorso va, perciò, rigettato, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17293/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 4, [OSCURATO:PERSONA] 2-3-4-13-14 PALERMO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2099/2021 depositata il 29/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza n. n. 2099/2021 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 29 dicembre 2021. Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA] n. 4, [OSCURATO:PERSONA] 2-3-4-13-14 di Palermo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria. Con citazione dell’8 luglio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di Palermo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo l’ex amministratore [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al pagamento della complessiva somma di € 39.613,14 per cattiva gestione dell’incarico rivestito. [OSCURATO:PERSONA] domandò in riconvenzionale la restituzione della somma di € 23.000,00 da lui indebitamente versata a ristoro di un danno poi rivelatosi insussistente, nonché il pagamento della somma di € 24.171,77 a titolo di compenso dovuto per la gestione dei lavori di rifacimento dei prospetti dell’edificio condominiale. Dopo l’espletamento di c.t.u., il Tribunale, con sentenza n. 3932 del 14 luglio 2017, condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del credito del [OSCURATO:PERSONA] n. 4 ammontante a € 6.013,13, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, accogliendo ad un tempo la domanda riconvenzionale in ordine alla ripetizione della somma di € 23.000,00 oltre interessi legali. Proposti reciproci gravami dalle parti, la Corte di Palermo ha rigettato l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del terzo motivo dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 4, riformando la prima pronuncia, ha rigettato la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 23.000,00. Con il proprio appello, il [OSCURATO:PERSONA] aveva criticato la decisione del Tribunale per avere accolto la domanda riconvenzionale di ripetizione della somma di € 23.000,00 sull’erroneo assunto che la stessa era stata indebitamente versata al condominio. Piuttosto, a dire del Condominio, tale somma era stata corrisposta da [OSCURATO:PERSONA] in adempimento di un debito, originato da errori contabili relativi al periodo 2008/2012, da lui espressamente riconosciuto nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio. Applicando i principi in tema di onere probatorio dell’indebito oggettivo, la Corte d’appello ha affermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva provato di avere corrisposto il suddetto importo, ma non aveva fornito elementi probatori tali da far ritenere il pagamento privo di causa, a fronte della lettera del 7 febbraio 2014, da lui inviata al Condominio, in cui si precisava che il pagamento era stato effettuato a compensazione del “debito maturato e approvato nel rendiconto 2008/2012”. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione (o falsa applicazione) dell'art. 115 c.p.c. e 2033 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo, ovvero, in particolare, “l'omesso esame delle comparse di costituzione e risposta depositate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei precedenti gradi di giudizio e delle pertinenti allegazioni”, atti che vengono riportati per ampi stralci in ricorso, contenenti altresì richiamo all’elencata documentazione. Il ricorrente osserva che la Corte d’appello ha, appunto, omesso l'esame dei propri atti difensivi, “recepiti nella [OSCURATO:PERSONA] di Ufficio che … aveva evidenziato l'erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bontà delle richieste avanzate dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), la relativa prova incombe all'attore (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/03/2006, n. 5896). La Corte d’appello di Palermo, operato l’apprezzamento delle risultanze probatorie che costituisce prerogativa dei giudici del merito, ha affermato non solo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato l'inesistenza della "causa debendi" del pagamento della somma di € 23.000,00, ma che era addirittura provato che tale importo fosse dovuto al [OSCURATO:PERSONA] n. 4 dall’ex amministratore a titolo di adempimento di un debito di rimborso per errori contabili nella gestione condominiale relativi al periodo 2008/2012, giacché tale debito era stato espressamente riconosciuto dal [OSCURATO:PERSONA] nel verbale di assemblea del 7 febbraio 2014 e in una lettera inviata dal lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al Condominio. Ora, la ricognizione di debito, come osserva il ricorrente, certamente non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha comunque effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione processuale della "causa debendi", comportante una "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria (ex multis, Cass. Sez. 1, 25/01/2022, n. 2091). [OSCURATO:PERSONA] era dunque onerato di dar prova sia di non essere tenuto a pagare la somma per la quale agiva in ripetizione sia, ed allo stesso tempo, che non esisteva il debito per la cattiva gestione contabile che aveva riconosciuto come esistente nella scrittura del verbale di assemblea del 7 febbraio 2014. Il ricorrente, deducendo un vizio di violazione di norme di diritto (artt. 115 c.p.c. e 2033 c.c.), invoca in realtà una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie. In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c. (Cass. Sez. Unite, 30/09/2020, n. 20867). Lo stesso art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neppure l'omesso esame di elementi istruttori integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Unite, 07/04/2014, n. 8053). Il motivo di ricorso si limita a chiedere a questa Corte una rilettura complessiva delle allegazioni difensive svolte nei gradi di merito, per inferirne “l'erronea lettura del bilancio da parte del Condominio e la bontà delle richieste avanzate dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”. Tale operazione è estranea alle regole del giudizio di legittimità, in quanto suppone un accesso diretto agli atti e una delibazione degli stessi in via inferenziale. Il ricorso va, perciò, rigettato, non dovendosi regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso a