CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23181/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6272/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] dell’edificio sito in G rado (GO) alla via G. Carducci n. 42, in persona dell’amministratore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 362, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 654/2017pubblicata il 5 agosto 2 017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 654/2017 pubblicata il 5 agosto 2017, la Corte d’Appello di Trieste confermava integralmente la decisione di primo grado assunta dal Tribunale di Gorizia, il quale, per quanto in questa sede ancora interessa, aveva così statuito sulle domande avanzate dal [OSCURATO:PERSONA] di via G. Carducci n. 42 in Grado (GO) (d’ora in avanti, per brevità, [OSCURATO:PERSONA] o semplicemente Condominio) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: «1)accertato che gli interventi realizzati dalla convenuta, consistenti nella realizzazione, sul lastrico solare di proprietà comune, di un pergolato in acciaio, di un ampliamento di un vano tecnico e dei cavidotti, di una veranda sul lato est, poggiante su mensole strutturali in putrelle, di una vasca idromassaggio, costituiscono innovazioni mai autorizzate dall’assemblea condominiale, tutte, salvo la vasca idromassaggio, lesive, altresì, del decoro architettonico dello stabile, condanna la convenuta alla demolizione delle opere citate ed alla riduzione in pristino; 2)accertata la fisica incorporazione nell’ente condominiale n. 43 del vano destinato ad ospitare le macchine dell’ascensore, posto a quota m 28,90, di proprietà comune, condanna altresì la convenuta alla demolizione delle opere con le quali l’incorporazione è stata attuata ed a riportare la situazione allo stato preesistente». Contro questa sentenza la Sperolini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, contrastati con controricorso dal [OSCURATO:PERSONA] . La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la falsa applicazione dell’art. 1117 c.c. con riferimento alla presunzione di condominialità del lastrico solare posto a quota 32,50 del [OSCURATO:PERSONA] . Si contesta alla Corte d’Appello di Trieste di aver erroneamente affermato che tale lastrico rientra fra i beni di proprietà comune di tutti i condòmini, pur avendo l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] fornito la prova contraria alla presunzione di condominialità sancita dalla norma summenzionata, mercè la produzione del titolo di proprietà costituito dal decreto di trasferimento tavolare emesso il 3 novembre 2014 dal Tribunale di Gorizia in favore del fratelloGianfranco Sperolini, suo dante causa. Con il suddetto decreto era stata trasferita a quest’ultimo la proprietà dell’appartamento posto al nono piano dell’edificio condominiale, con l’uso perpetuo ed esclusivo di due lastrici solari, uno dei quali corrispondente a quello per cui è causa. Peraltro – aggiunge la ricorrente - nella perizia redatta dal geom. Scocco, espressamente richiamata nel provvedimento traslativo, veniva evidenziato che i lastrici solari dovevano essere ritenuti parte inscindibile dell’unità immobiliare tavolare . Alla luce di ciò, gli interventi realizzati dalla Sperolini non necessitavano di alcuna autorizzazione da parte del Condominio, trattandosi di modifiche e trasformazioni compiute nell’esercizio dei poteri dominicali e finalizzate a migliorare il godimento del bene, senza recare danno alle parti comuni dell’edificio né ledere i diritti degli altri condòmini. Con il secondo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Si imputa alla Corte territoriale di aver posto a carico della Sperolini l’onere di dimostrare che le opere realizzate sul lastrico solare non recassero pregiudizio alla statica del fabbricato, quando invece sarebbe spettato al Condominio attore fornire la prova dell’esistenza di un simile pericolo. Con i motivi dal terzo al sesto viene prospettata la violazione dell’art. 115 c.p.c.. Si rimprovera al collegio giuliano: 1)di non aver tenuto conto, a fini decisori, del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dall’ing. [OSCURATO:PERSONA] in data 29 ottobre 2008, dal quale si evincerebbe che gli interventi realizzati dalla Sperolini hanno comportato un notevole alleggerimento del carico statico del solaio e delle fondazioni dell’edificio; 2)di aver affermato l’esistenza di un pregiudizio al decoro e all’aspetto architettonico del fabbricato in aperto e immotivato contrasto con le valutazioni espresse in proposito dal c.t.u. nominato in prime cure; 3)di aver ritenuto che la realizzabilità della veranda installata sul lato est del lastrico solare fosse subordinata a un meglio specificato obbligo di autorizzazione ; 4)di aver erroneamente ravvisato la mancanza di calcoli statici relativi alla detta veranda, pur risultando prodotto in atti il certificato di cui sopra; 5)di aver posto a base della decisione in punto c.d. ”vano ascensore“ una ritenuta impossibilità di usucapione e/o di uso esclusivo, fattispecie estranee al punto in questione, nonché contrarie alla CTU… . Con il settimo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1372 c.c. per avere la Corte di merito affermato, contrariamente al vero, che il regolamento condominiale prevede limiti a tutela del decoro architettonico e impone divieti di modificare l’architettura indipendentemente dall’impatto sull’estetica e sulla simmetria . Il primo motivo è infondato. Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata. Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie normativa astratta e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma stessa, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 21994/2020, Cass. n. 640/2019,Cass. n. 18782/2005). Il motivo in esame, così come articolato, non implica un problema interpretativo della fattispecie normativa astratta di cui all’art. 1117 n. 1) c.c., essendo invece volto a contestare la correttezza dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’Appello, la quale, sulla scorta della valutazione del compendio probatorio, ha escluso che la Sperolini sia riuscita a superare la presunzione di condominialità del lastrico solare posta dalla citata disposizione codicistica. Viene, quindi, allegata dalla ricorrente l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale costituisce questione esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente a un tipico apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020). Fermo quanto precede, deve comunque rilevarsi che la Corte triestina ha correttamente deciso la controversia in applicazione del principio di diritto, costantemente enunciato da questo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la presunzione di proprietà condominiale del lastrico solare di copertura del fabbricato può essere vinta solo con la dimostrazione di un titolo di acquisto originario successivo alla venuta ad esistenza del lastrico medesimo ovvero di un titolo proveniente da colui che ebbe a costituire il Condominio, contenente la prima alienazione di una porzione di esso a soggetti diversi dai proprietari delle singole unità immobiliari, o, infine, proveniente in epoca successiva da tutti i condòmini (cfr. Cass.5850/2023, Cass. n. 21440/2022, Cass. n. 9035/2016, Cass. n. 16367/2015). È stato, inoltre, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: -che il lastrico solare è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell’edificio -ove non risulti il contrario, in modo chiaro ed univoco, dal titolo di acquisto originario-, in quanto, quale superficie terminale, esso svolge la naturale funzione di copertura dell’edificio medesimo, pur potendo essere utilizzato per altri usi accessori (cfr. Cass. n. 4906/2018, Cass. n. 4501/2015); -che, ai fini della prova della proprietà esclusiva del lastrico, non hanno rilevanza né i dati catastali né la circostanza che questo sia raggiungibile da una sola unità immobiliare o serva all’uso esclusivo di un singolo condòmino (cfr. Cass. n. 22339/2019, Cass. n. 20287/2017, Cass. n. 1501/1974). Alla stregua delle surriferite regulae juris , la prova dell’appartenenza del lastrico alla Sperolini non poteva, evidentemente, essere fornita mediante la produzione del decreto di trasferimento emesso in favore del suo dante causa, né all’uopo era sufficiente l’attribuzione dell’uso perpetuo ed esclusivo del bene, risultante dal suddetto provvedimento giudiziale; tantomeno erano valorizzabili a tal fine le considerazioni di carattere giuridico svolte dal tecnico autore della perizia di stima ivi richiamata. Il secondo motivo è anch’esso infondato. Laviolazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed e ccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 9333/2022, Cass. n. 5934/2021). Deve escludersi che ciò sia accaduto nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale non ha addossato alla Sperolini l’onere di provare che l’esecuzione delle opere di cui si discute non abbia compromesso la stabilità e la sicurezza del fabbricato, né ha fatto ricadere su di essa le conseguenze del mancato assolvimento di un simile onere. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che il pregiudizio alla statica dell’edificio è stato accertato in positivo dal collegio triestino sulla scorta della valutazione delle risultanze dell’espletata c.t.u. e dell’esame diretto delle fotografie a questa allegate (paragrafo II, pagg. 5-6). A ben vedere, la critica della ricorrente si appunta su un passaggio della motivazione in cui il giudice a quo ha r itenuto «opportuno anche evidenziare chedell’intero complesso creato non è stata data alcuna prova dall’appellante circa l’assenza di un vulnus strutturale sulle parti orizzontali (solai, travi), e verticali (pilastri) del fabbricato, a nulla valendo le numerose dichiarazioni di certificazione statica e di collaudo, ma sempre e solo delle medesime opere realizzate, ovvero non in rapporto con le originarie strutture del fabbricato»(pag. 7, penultimo periodo). Trattasi, in tutta evidenza, di rilievo svolto ad abundantiam dalla Corte territoriale e non rivestente portata decisiva ai fini della soluzione della vertenza, con il quale si è semplicemente voluto sottolineare che il giudizio finale espresso all’esito del complessivo apprezzamento delle emergenze istruttorie non risulta posto in discussione da eventuali elementi di prova contraria offerti dalla Sperolini, dovendo, in particolare, escludersi che i certificati di collaudo statico da lei prodotti in corso di causa, riguardanti le sole opere realizzate sul lastrico, siano di per sé sufficienti a dimostrare l’assenza di pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza «in rapporto con le originarie strutture del fabbricato». E, del resto, l’art. 2697 comma 2 cc pone a carico del convenuto l’onere di provare i fatti impeditivi e modificativi. I motivi dal terzo al sesto possono essere esaminati congiuntamente in quanto accomunati dalla prospettazione della medesima questione di diritto. Essi sono destituiti di fondamento. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre nella sola ipotesi in cui il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione normativa, abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli dalla legge, non anche quando il medesimo, nel valutare le prove offerte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020). Nel caso in esame, la Corte d’Appello, nel suo prudente apprezzamento, ha ritenuto di dover attribuire maggior rilievo probatorio ad alcuni elementi istruttori (in particolare alle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi allegate alla relazione peritale) piuttosto che ad altri (quelli indicati dalla ricorrente), senza giudicare sulla base di prove non acquisite al processo o disposte ex officiofuori dai limiti legali. Le censure mosse dalla ricorrente, come innanzi riassunte, si risolvono nella contestazione della correttezza della valutazione delle risultanze processuali operata dal primo giudice, e quindi attengono a un profilo che nulla ha a che vedere con l’interpretazione dell’art. 115 c.p.c. e con la sua applicazione alla fattispecie concreta. Giova, in proposito, richiamare il costante insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA], secondo cui lavalutazione dei documenti prodotti dalle parti e della prova testimoniale assunta, il giudizio sull’attendibilità dei testi escussi e sulla maggiore credibilità di alcuni rispetto ad altri, come pure la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, incontra l’unico limite dell’indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex permultis, Cass. n. 10506/2023, Cass. n. 8375/2023, Cass. n. 36802/2022, Cass. n. 15319/2022, Cass. n. 10469/2022). Deve, inoltre, rammentarsi che ilcattivo esercizio del potere diapprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio deducibile in cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma l, n. 5), c.p.c., come modificato dall’art. 54, comma 1, lettera b), D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, il quale consente di lamentare in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione fra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio, né in quello del precedente n. 4), che, per il tramite dell’art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c., dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale tramutantesi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n. 12632/2021, Cass. n. 30595/2018, Cass. n. 24903/2018, Cass. n. 13459/2017). Va aggiunto, per completezza, che alcune delle doglianze formulate dalla Sperolini, sotto l’apparente deduzione delvizio di violazione di legge, si sostanziano nella denuncia della mancata valutazione di elementi istruttori. Esse non possono, pertanto, trovare ingresso nel presente giudizio, considerato, per un verso, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 7472/2017, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014), per altro verso, che, qualora la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto (c.d. doppia conforme ), come per l’appunto è accaduto nel caso di specie, il ricorso per cassazione è proponibile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348 - ter c.p.c., applicabile ratione temporis. Con specifico riferimento alla veranda presente sul lato est del lastrico solare, già la pronuncia di primo grado -per quanto si ricava dal suo dispositivo, trascritto a pag. 7 del ricorso- aveva sta tuito che tale opera, insieme alle altre ivi realizzate dalla Sperolini (pergolato in acciaio, ampliamento di un vano tecnico e dei cavidotti, vasca idromassaggio), costituiva innovazione «mai autorizzata dall’assemblea condominiale». Non si vede, pertanto, come possano sorgere dubbi circa il significato da attribuire alla locuzione «senza alcuna autorizzazione»contenuta nella sentenza d’appello. Quanto, invece, ai calcoli statici, la Corte triestina ha esaminato le certificazioni versate in atti dall’odierna ricorrente ma le ha ritenute inidonee ad escludere la configurabilità di un «vulnus strutturale sulle parti orizzontali (solai, travi) e verticali (pilastri)» dell’edificio, rilevando che le stesse si limitano ad assicurare la stabilità e la sicurezza delle «medesime opere realizzate…, non in rapporto con le originarie strutture del fabbricato» (pag. 7 della sentenza, penultimo periodo). Sotto questo aspetto, la censura si risolve in una critica alla valutazione in fatto espressa dal giudice di merito, inammissibile in questa sede. Analogo discorso vale per la questione relativa all’occupazionedel c.d. vano ascensore , riguardo alla quale deve solo precisarsi che la Corte d’Appello, confermando la decisione assunta dal giudice di prime cure, ha evidentemente inteso riferirsi al «vano destinato ad ospitare le macchine dell’ascensore», posto a una quota di 28,90 metri, che l’espletata c.t.u. ha accertato costituire spazio di proprietà comune in base al piano tavolare G.T. 99/59 ( vedasi, in proposito, lo stralcio della relazione peritale riportato a pag. 27 del ricorso), e non a quello sito all’ottavo piano a una quota di 25 metri. Il settimo motivo, infine, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendosi la ricorrente premurata di trascrivere, almeno in sintesi, per quanto qui interessa, il regolamento condominiale per la parte di rilievo sulla assenza di limiti e i divieti imposti ai proprietari delle singole unità immobiliari. Risulta in tal modo impedito alla Corte di apprezzare la fondatezza della censura sulla base del solo contenuto del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenz