CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 2568/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.2568/2020 la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio da parte di questa Corte (sentenza n. 25542/2018), ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede e respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo genuino l’appalto gestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. per la gestione dell’archivi, la gestione dei dati e la movimentazione dei fascicoli. 2. Questa Corte (con la sentenza n. 25542/2018), accogliendo il decimo motivo di ricorso (concernente, ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la mancata valutazione di un fatto storico decisivo consistente nell'utilizzo, da parte dell'appaltatrice, di strumenti, attrezzature e beni aziendali in proprietà della committente, circostanza potenzialmente idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 1369/1960), ha rinviato la causa alla Corte territoriale affinchè accertasse la rilevanza o la modestia (in quanto marginale ed accessorio) del conferimento dei mezzi da parte del committente. 3. La Corte di appello, investita – dalla sentenza rescindente – di verificare la deduzione della lavoratrice circa l’utilizzo, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], di strumenti, attrezzature e beni aziendali in proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto che il materiale istruttorio acquisito, di fonte testimoniale e documentale, dimostrava che la [OSCURATO:SOCIETA] utilizzava proprie attrezzature allocate presso la committente, Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 la quale metteva a disposizione locali e strumentazione informatica che costituivano il contributo minimo e necessario perché il servizio appaltato (di archiviazione, localizzazione e reperimento dei fascicoli) potesse essere reso; difettava, pertanto, totalmente la prova dei fatti che faceva sorgere la presunzione assoluta di illiceità in base alla legge n. 1369 del 1960. 4. Avverso la sentenza la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, e la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 383-384, comma 2, c.p.c., 2727, 2729 e 2696 c.c. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato di uniformarsi alla intangibilità della sentenza rescindente ove ha ritenuto che i macchinari e le attrezzature utilizzati dalla lavoratrice fossero di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA] e che l’attività della lavoratrice fosse diretta dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica e apparente (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4), cod.proc.civ., laddove la Corte territoriale ha accertato che gli strumenti utilizzati dalla lavoratrice erano di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], così relegando l’apporto della Cassa al “minimo e necessario”; non è dato comprendere come il giudice abbia potuto Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 ricavare che i macchinari e le attrezzature fossero di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA], avendo la lavoratrice provato il contrario. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.) essendosi attribuita alla lavoratrice una mancanza di prova sulla proprietà dei mezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], quando invece nessun teste aveva mai messo in discussione la proprietà da parte della Cassa. 4. Con il quarto motivo si denuncia illogicità, insufficienza, contraddittorietà della motivazione che incidono sulla credibilità della motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.) non comprendendosi quali statuizioni della sentenza precedente la Corte territoriale abbia ritenuto di confermare. 5. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurimi motivi. 6. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione (come nel caso di specie), si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (sentenza n. 18303 del 2020). 7. Ebbene, la Corte territoriale, valutando gli elementi probatori acquisiti e attenendosi all’orientamento giurisprudenziale rammentato dalla sentenza rescindente di questa Corte (in base al quale la utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, Cass. n. 2852 del 2004), ha ritenuto – con apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità – che la [OSCURATO:SOCIETA] utilizzava propri strumenti ed attrezzature per la gestione del materiale cartaceo e che l’apporto della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] (consistente nei locali e nella strumentazione informatica) rappresentava il contributo minimo e necessario perché il servizio appaltato (di archiviazione, localizzazione e reperimento fascicoli) potesse essere reso. 8. I motivi si sostanziano, in realtà, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame. 8.1. Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 9. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali e dei documenti prodotti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto alla proprietà degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’appalto e dal potere di gestione e controllo del personale addetto all’appalto) non consentita in questa sede di legittimità, a maggior ragione in virtù del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5. 10. I motivi vengono, inoltre, sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione della condotta tenuta dal committente, e profili giuridici. Anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l'orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l'inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all'accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass.n. 33399 del 2019). 11. In ordine ai denunciati vizi di motivazione, poi, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, in data 19.12.2016, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza «così radicale da comportare» in linea con «quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione». E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -7- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata. 12. Infine, la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante sul lavoratore che intenda dimostrare come l'intermediario- appaltatore sia un imprenditore solo apparente (Cass. n. 13388 del 2000 e Cass. n. 670 del 2004). 13. In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis c.p.c., accennata nella memoria depositata dal ricorrente e fondata sulla inammissibile compressione del contraddittorio tipica del rito prescelto, il Collegio condivide ed intende far proprie le considerazioni - di portata generale e dunque senz'altro estensibili al presente procedimento- sviluppate da questa Corte in ordine alla compatibilità costituzionale e convenzionale del "nuovo rito camerale non partecipato" a motivazione della reiezione di un' analoga istanza (Cass. n. 395 del 2017, Cass. n. 5371 del 2017). Ric. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -8- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 5160/2021 Numero sezionale 1234/2022 Numero di raccolta generale 9333/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 14. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusto il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15 % e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 1 febbraio 2022. Il Presidente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05160 sez. ML - ud. 01-02-2022 -9- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B