CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente 115/02 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1094/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della seconda in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 128, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2450/2016 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2450/2016 della Corte di appello di Venezia che, confermando sul punto la sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso, lo ha condannato a pagare al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la somma di C 29.258,50 a titolo di corrispettivo di lavori svolti nella sua proprietà dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis per la costruzione di un gazebo in muratura, con copertura in legno. 2. Nell'impugnata sentenza viene ritenuta provata la conclusione del contratto di appalto dedotto dal Fallimento quale titolo della propria pretesa creditoria, giudicandosi sussistenti «elementi sufficienti per dedurre che, per facta concludentia, l'incarico per la costruzione della struttura sia stato effettivamente conferito dall'appellante alla società ora fallita» (pag. 5 della sentenza gravata, righi 6-9 contando dal fondo). Detti elementi vengono ravvisati dalla Corte veneziana nelle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giudicate coerenti con le produzioni documentali del Fallimento e con la deposizione resa dal legale rappresentate della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato di aver effettuato la fornitura e posa in opera della copertura in legno del manufatto de quo su incarico di [OSCURATO:SOCIETA]. e di essere stato da questa regolarmente pagato; nonché sul riscontro dell'effettiva esistenza del manufatto presso la proprietà [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] veneziano ha inoltre confermato la valutazione svolta dal primo giudice in ordine alla scarsa attendibilità dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non in ragione del vicolo di parentela che li legava all'attuale ricorrente quanto piuttosto per il «sostanziale contrasto con le deposizioni rese dai testi 2 di 8 C: V preventivamente escussi e dai (recte: "con i", n.d.r.) documenti prodotti» (pag.5, ultimo rigo, della sentenza). 2.3. La Corte territoriale ha inoltre rigettato la doglianza con cui l'appellante - sottolineando il valore irrisorio (C 387,81 ed C 750,49) delle fatture prodotte dal fallimento per documentare l'acquisto dei materiali utilizzati per la realizzazione del gazebo - deduceva l'assenza di prove in ordine al valore dell'opera. La Corte di appello - dopo avere evidenziato come la società appaltatrice non avesse l'onere di fornire la prova specifica e dettagliata dei materiali e della manodopera impiegati per la realizzazione dell'opera, ha condiviso la decisione del Tribunale di determinare il corrispettivo spettante all'appaltatore ai sensi dell'art. 1657 c.c., in assenza di accordo specifico tra le parti, nella misura del valore dell'opera e non già del mero costo dei materiali e della manodopera impiegata, facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio. 3. Il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato resistito dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. 4. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 settembre 2021, per la quale entrambe le parti hanno depositato una memoria. 5. Il primo motivo di ricorso contiene due distinte "rubriche". Con la prima, riferita all'art. 360 co. 1 n. 5) c.p.c., si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Con la seconda censura, riferita all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1655 c.c. per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto concluso il contratto di appalto. 5.1. Il ricorrente - sulla premessa di aver costruito autonomamente la parte in muratura del gazebo, il cui valore, sostiene, corrisponderebbe, in base ai riscontri emergenti dalla CTU, al 75% del valore complessiva del manufatto - argomenta che la motivazione riportata sopra (§ 2) sarebbe illogica, giacché 3 di 8 c , l'escussione del teste Fava dimostrerebbe soltanto che il tetto ligneo del gazebo era stato costruito dalla società [OSCURATO:SOCIETA] su incarico della [OSCURATO:PERSONA] e non anche che l'intero gazebo, compresa la parte muraria, fosse stato appaltato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. Nel motivo di impugnazione, inoltre, si censura l'impugnata sentenza per la genericità del richiamo ivi operato alle testimonianze dei testi Sut e Stefanuto, non corredato dalla menzione delle dichiarazioni dalle quali la Corte territoriale avrebbe desunto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva appaltato il gazebo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Per contro, nel motivo di ricorso il ricorrente riporta alcune dichiarazioni del teste Stefanuto da cui emergerebbe come, al contrario, la [OSCURATO:SOCIETA] non facesse opere in muratura (pag. 8-10 ricorso). Nel motivo, infine, si deduce l'assenza di prova in ordine all'acquisto, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], dei materiali utilizzati per costruire il manufatto. In definitiva, secondo il ricorrente, dagli atti istruttori non sarebbe emersa, contrariamente a quanto affermato dalla Corte veneziana, la prova del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse commissionato la costruzione del gazebo alla [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 6.1. Quanto alla censura di omesso esame di fatto decisivo, essa risulta preclusa dal disposto dell'articolo 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis nel presente giudizio - ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, convertito in legge, con modificazioni, con la legge n. 134/2012 - perché l'appello avverso la sentenza di primo grado è del 2014 e la Corte veneziana lo ha rigettato senza operare alcuna critica agli argomenti sviluppati dal Tribunale di Treviso, per come riportati nella sentenza qui impugnata. Né, peraltro, il ricorrente ha assolto all'onere, sul medesimo gravante, di comparare, nel suo ricorso, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, onde dimostrare l'eventuale diversità tra le stesse (cfr. Cass. 26774/16, Cass. 20994/19). Può comunque aggiungersi che, comunque, il ricorrente non identifica alcun fatto decisivo non esaminato dalla Corte territoriale, ma propone una rilettura complessiva della deposizione Stefanuto; deposizione i cui contenuti risultano presi in esame dal giudice di merito alla pagina 6, primo capoverso, della sentenza impugnata. 6.2. La censura di violazione di legge, per contro, non denuncia una errata interpretazione del disposto dell'articolo 1655 c.c., ma attinge l'accertamento dei fatti di causa operato nei due gradi di merito (cfr. pag. 12, rigo 5, del ricorso: «nella specie manca la prova che sia stato conferito alcun incarico»). Il riferimento ai "lavori in economia", infine, postula una ricostruzione dei fatti di causa diversa da quella operata nella sentenza gravata. 7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per non avere il Fallimento attore provato l'esistenza del credito azionato. In particolare, l'attore non avrebbe dimostrato che il gazebo era stato realizzato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in bonis, né avrebbe provato quale fosse il valore dell'opera; donde l'illegittimità della sentenza gravata. 7.1 Il motivo di ricorso va disatteso. In merito alla doglianza circa la violazione del principio del riparto dell'onere della prova, l'insegnamento di questa Corte è nel senso che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, Cass. n. 13395/2018 ; conf. Cass. n. 26769/2018, Cass.n. 15107/2013). L'argomento secondo cui «chi chieda il pagamento di opere edili deve dimostrare di essere stato incaricato di eseguirle, di averle realizzate e, da ultimo, il valore di esse» (pag. 13, righi 8 e segg., del ricorso) non articola una critica circa l'attribuzione, da parte del giudice, di un onere probatorio al quale egli non avrebbe dovuto essere sottoposto. La Corte distrettuale non ha adottato un criterio di riparto diverso da quello indicato dall'art. 2697 c.c., ma ha ritenuto, con giudizio di fatto non censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge, che il Fallimento avesse assolto all'onere probatorio di cui era gravato. 8. Col terzo e il quarto motivo di ricorso, riferiti all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa ritenendo attendibile, rispettivamente, la deposizione testimoniale della signora [OSCURATO:PERSONA] (terzo motivo) e le testimonianze rese dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo). 8.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno giudicati inammissibili alla luce del principio di diritto alla cui stregua la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un' esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; tale attività selettiva si estende all'effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull'efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (così, tra le tante, Cass. n. 16467/2017). 9. Col quinto motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.1657 c.c. in relazione alla determinazione della somma che è stato condannato a pagare a titolo di corrispettivo del manufatto de quo.Il ricorrente deduce nuovamente l'assenza di prove in ordine all'effettiva esecuzione del gazebo da parte della [OSCURATO:SOCIETA] e, conseguentemente, l'irrilevanza della stima del valore del gazebo effettuata dalla CTU svolta in primo grado. 9.1. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile perché, ancora una volta, attinge l'apprezzamento del giudice di merito in ordine ai risultati dell'istruttoria, dolendosi del fatto che la Corte territoriale ha ritenuto provata, al pari del primo giudice, la realizzazione del gazebo da parte della società poi fallita. Le censure mosse nel motivo in esame in ordine al significato indiziario attribuito dalla Corte veneziana al riconoscimento, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], della debenza della fattura emessa dalla Edilserraiotto per i coppi di copertura del gazebo, ai fini dell'accertamento della conclusione del contratto di appalto de quo, così come il rilievo che il CTU ha stimato il valore del gazebo senza operare alcun accertamento in ordine all'individuazione di chi lo abbia realizzato, si risolvono in considerazioni di merito volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie che non rientra tra le funzioni istituzionali della Corte di cassazione. 10. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. 7 di 8 , La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte