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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 17927/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15131/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difes i dall'avvocatoDIEGO MANZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 106/2018 pubblicata il12/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché Valerio e [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], citavano davanti al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di essere proprietari di un terreno sito in Barano d’Ischia alla contrada [OSCURATO:PERSONA], al quale erano annessi due cellai; che a tale terreno essi attori accedevano da almeno trent’anni attraverso una strada sterrata; che il passaggio lungo detta strada era stato recentemente impedito dal [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo confinante, mediante l’apposizione di due cancelli; che, per effetto di ciò, si erano venuti a trovare nell’impossibilità di godere della parte del loro fondo comprendente i due cellai.

Chiedevano, pertanto, previa declaratoria dell’abusiva occupazione dell’indicata porzione di terreno e dell’illegittima apposizione dei cancelli, effettuata in violazione della servitù di passaggio esistente a favore del fondo attoreo e a carico di quello dei convenuti, la condanna dei [OSCURATO:PERSONA]Conte al rilascio degli immobili occupati e al ripristino dello status quo ante, oltre che al risarcimento dei danni cagionati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano il fondamento delle avverse pretese, deducendo: di essere proprietari dei due cellai innanzi descritti; che la zona di terreno ad essi antistante non era mai stata posseduta dai Borrelli-Capodacqua; che al fondo di proprietà degli attori si accedeva soltanto da una strada diversa da quella descritta in citazione.

All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza del 30 novembre 2011, il Tribunale partenopeo dichiarava gli attori proprietari dei beni contesi, ordinandone ai convenuti il rilascio, previa rimozione delle opere ivi realizzate; rigettava la domanda attorea di acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sulla strada costruita dai convenuti per accedere al proprio fondo; condannava i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione dell’area contesa, liquidati in 30.000 euro, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Proposta impugnazione dai prefati coniugi, l’adìta Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 106/2018 pubblicata il 12 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, regolando le spese del grado in base alcriterio della soccombenza.

Contro quest’ultima sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 14 marzo 2018, i predetti coniugi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistiti con controricorso dai Borrelli-Capodacqua.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022.

Le parti hanno depositato memorie. ***** Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione degli articoli 948, 840, 1159 e 2697 c.c., in relazione agli articoli 112, 115, 116 c.p.c. , nonché l’ omesso esame di un punto essenziale con difetto di motivazione logica ed adeguata .

Si sostiene: -che gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero fornito prova rigorosa della proprietà dei cellai rivendicati; -che la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe adeguatamente valutato lo stato dei luoghi, e in particolare la circostanza che i fondi dei contendenti sono divisi da una parete naturale perpendicolare alta più di trenta metri e si trovano l’uno a monte l’altro a valle , senza che fra di loro sia mai esistito alcun collegamento; -che il titolo di provenienza degli attori, rappresentato dall’atto pubblico per notar Nonno del 1963, non reca menzione dei cellai di cui si discute; -che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie in esame la norma di cui all’art. 840 c.c., trascurando di considerare che per raggiungere i cellai è necessario percorrere una strada attraversante il fondo dei convenuti, sulla quale è stata negata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo attoreo.

Si contesta, inoltre, l’iter motivazionale seguìto dal collegio campano, in quanto assolutamente insufficiente, illogico e contrastante con le risultanze della relazione peritale redatta dal c.t.u. nominato in prime cure, nella quale era stato evidenziato che l’esame dei rispettivi titoli di provenienza non consentiva di stabilire con certezza l’appartenenza dei cellai a uno dei due fondi.

Il giudice a quo avrebbe, inoltre, erroneamente valutato il titolo di proprietà dei convenuti, costituito dall’atto pubblico di compravendita per notar Arturo del 14 febbraio 1994, in cui veniva precisato che la proprietà dei due cellai era pervenuta all’alienante [OSCURATO:PERSONA] in virtù di atto di divisione del 17 luglio 1962: se di tale rilevante circostanza si fosse tenuto conto, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere all’acquirente [OSCURATO:PERSONA], che già da tempo utilizzava quei cellai in qualità di colono , la possibilità di unire al proprio possesso quello del suo autore, ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c., e conseguentemente dichiarare maturata in suo favore l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c..

Con il secondo motivo, rubricato violazione degli articoli 948 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c. a norma dell’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 per insufficiente e illogica motivazione in relazione ad un punto essenziale , si deduce che, al fine di veder accolta l’esperita azione di rivendica, i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto impugnare il titolo di provenienza esibito dai [OSCURATO:PERSONA]Conte, chiedendo l’accertamento della sua inefficacia e fornendo la relativa prova.

Per contro, la Corte napoletana ha affermato che incombeva sui convenuti l’onere di dimostrare che il loro dante causa fosse proprietario dei cellai in questione, senza pretendere, per ragioni di coerenza, che analoga prova venisse offerta dagli attori.

Si contesta, inoltre, al giudice d’appello di aver erroneamente escluso che in primo grado fosse stata proposta dai convenuti espressa e tempestiva domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione dei cellai e dell’area antistante, assumendosi che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado era stata invece sollevata una eccezione di usucapione chiara e precisa .

Con il terzo motivo, rubricato violazione degli articoli 1158, 950 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. -nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3, n. 4, per errore nel giudicare, e n. 5 per omesso esame di un punto essenziale con insufficiente ed illogica motivazione , si rimprovera al giudice di merito di aver ordinato ai [OSCURATO:PERSONA]Conte il rilascio in favore dei [OSCURATO:PERSONA] della porzione di terreno con annessi cellai individuata nell’allegato C) alla relazione di c.t.u., tralasciando di considerare che detta area corrisponde al percorso viario su cui è stata esclusa l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo degli attori.

Si lamenta, inoltre, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stata contestata la statuizione di condanna al rilascio della intera porzione della particella 824, adibita a strada , contenuta nella sentenza di primo grado.

Il quarto motivo, rubricato nullità della sentenza per violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione agli articoli 113, 115, 116 e 432 c.p.c., con violazione dell’articolo 360 numeri 3, 4, 5 c.p.c. , investe la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai Borrelli-Capodacqua.

Si obietta, al riguardo: che il danno lamentato dagli attori era rimasto sfornito di idoneo supporto probatorio; che non poteva, in ogni caso, farsi risalire all’anno 1998 l’inizio dell’abusiva occupazione degli immobili rivendicati; che nella liquidazione equitativa del danno doveva aversi riguardo alle concreta utilità ricavabili dal godimento dei cellai, trattandosi di cavità prive di pavimento e di porte funzionanti e destinate a deposito di rifiuti e di bottiglie inutilizzabili ; che l’importo di 30.000 euro attribuito a titolo di risarcimento dal giudice di merito appare eccessivo e spropositato; che il valore della porzione di suolo occupata è stato determinato dal c.t.u. in complessivi 1.400 euro (pari a 20 euro al metro quadro x 70 mq), e non in 14.000 euro, come erroneamente indicato nell’impugnata sentenza; che il primo giudice non aveva riconosciuto alcun risarcimento agli attori per l’occupazione di tale parte di terreno, sicchè, in assenza di appello incidentale sul punto, la Corte avrebbe dovuto ridurre sensibilmente l’indennizzo .

Con il quinto e ultimo mezzo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., aisensi dell’art. 360 numeri 3, 4, 5 c.p.c. , si imputa alla Corte d’Appello di aver erroneamente respinto il motivo di gravame con il quale era stata contestata l’omessa compensazione delle spese di primo grado, che il Tribunale aveva interamente addossato ai convenuti nonostante il disposto rigetto di una delle domande avanzate nei loro confronti dagli attori, ovvero quella volta ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo.

I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché accomunati da diffusi profili di inammissibilità.

Con tali motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di numerose disposizioni di diritto sostanziale e processuale, i ricorrenti intendono, in realtà, sollecitare una diversa (e per loro più favorevole) valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito e censurare la motivazione della sentenza impugnata, che in più punti del ricorso viene definita insufficiente e illogica .

Essi, tuttavia, tralasciano di considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema: (a)le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; (b)non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020); (c)a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d.

«minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «man canza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez.

Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass.n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022); (d)la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti involge un aspetto del giudizio interno all’àmbito della discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attinente al libero convincimento del giudice di merito, sicchè il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. n. 2741/2015, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 5782/2023); (e)per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbia posto a fondamento del decisum prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez.

Un. n. 20867/2020); (f)una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020); (g)qualora, come nel caso di specie, la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto (c.d.

«doppia conforme»), non è ammissibile la denuncia di omesso esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio, potendo il ricorso per cassazione essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 6169/2023, Cass. n. 37382/2022, Cass. n. 7724/2022, Cass. n. 23033/2017).

Nel riaffermare in questa sede i princìpi di diritto innanzi ricordati, si osserva che la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sull’esame dei rispettivi titoli di provenienza allegati dalle parti, risalenti per gli attori fino al 1922, e quindi ben oltre il ventennio necessario per la maturazione dell’acquisto a titolo originario.

Il giudice distrettuale ha pure evidenziato che, a norma dell’art. 840, comma 1, c.c., la proprietà del sottosuolo appartiene al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo o che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia in virtù di un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario, che non può tuttavia consistere nella mera situazione dei luoghi, come l’esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo dal fondo altrui (cfr., in tal senso, Cass. n. 3989/2001 e Cass. n. 3318/1987, riguardanti fattispecie analoghe), così superando l’argomento difensivo degli appellanti (odierni ricorrenti), poggiante sul dato di fatto che l’ingresso dei cellai è raggiungibile solo percorrendo una strada che attraversa il loro fondo.

Ha, altresì, precisato che gli attori non erano tenuti ad impugnare il titolo di provenienza esibito dai convenuti, costituito dall’atto pubblico per notar Arturo del 1994 (pag. 5, punto n. 4).

I ricorrenti inammissibilmente sollecitano una nuova e diversa valutazione dei titoli esaminati dal giudice di merito, senza peraltro chiarire per quale ragione avrebbe errato il collegio d’appello nell’escludere la necessità di una specifica impugnazione dell’atto innanzi indicato.

Riguardo, poi, alla lamentata omessa pronuncia sul motivo di gravame diretto a contestare la legittimità dell’adottata statuizione di condanna al rilascio dell’intera porzione di fondo ricadente sulla particella 824 del foglio di mappa 25, la doglianza difetta di autosufficienza, non riportando almeno sinteticamente il contenuto dell’atto di appello, per la parte che interessa, onde consentire a questa Corte di verificare se su tale questione fosse stata effettivamente articolata una specifica censura.

Quanto, infine, all’eccezione di usucapione, l’impugnata sentenza ha escluso che la stessa sia stata tempestivamente proposta dai convenuti, non potendo «ritenersi implicitamente formulata con riguardo al contenuto delle prove orali articolate nella comparsa di costituzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro prive di riferimenti specifici, anche temporali»(pag. 5, punto n. 5).

Ciò posto, va tenuto presente che nell’interpretazionedegli atti processuali occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362e ss. c.c., i quali valorizzano l’intenzione delle parti e, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (cfr. Cass. n. 25826/2022); conseguentemente, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito al contenuto di un determinato atto deve dedurre la specifica violazione dei suddetti criteri o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena di inammissibilità, le considerazioni del giudice che si pongono in contrasto con gli stessi (cfr. Cass. n. 16057/2016, Cass. n. 6226/2014, Cass. n. 11343/2003).

L’onere deduttivo suaccennato non è stato assolto dai ricorrenti, limitatisi ad asserire che nella comparsa di risposta depositata in prime cure sarebbe stata proposta una eccezione di usucapione chiara e precisa , come si ricaverebbe da alcune espressioni ivi contenute (pag. 13 del ricorso).

In ogni caso i ricorrenti non hanno dimostrato neppure di avere proposto uno specifico motivo di appello sulla domanda di usucapione così contravvenendo all’onere di specificità.

Il quarto motivo è inammissibile.

Non ricorre, nel caso di specie, la lamentata violazione di legge, non essendo stata prospettata dai ricorrenti l’erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie normativa astratta, nel senso già chiarito sopra in sede di scrutinio dei primi tre motivi.

Sotto l’apparente denuncia del vizio di cui al n. 3) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la sollevata censura si sostanzia, ancora una volta, in una lunga critica alla motivazione della sentenza d’appello, la quale non può però trovare ingresso in questa sede di legittimità, per le ragioni che pure sono state illustrate in precedenza, essendosi nel caso di specie al di fuori dell’ipotesi di violazione del c.d.

«minimo costituzionale».

Invero, l’iter logico-argomentativo seguìto dalla Corte partenopea risulta chiaro e pienamente comprensibile, avendo essa anzitutto spiegato che il pregiudizio patrimoniale sofferto dagli attori è consistito nella prolungata impossibilità di utilizzare direttamente la porzione di suolo occupata e gli annessi cellai per la funzione loro propria, ovvero quella di «deposito di beni attrezzature», e sùbito dopo confermato la stima equitativa del danno effettuata dal Tribunale, ritenuta congrua in rapporto alla durata dell’occupazione abusiva, nonchè al valore venale e alla superficie dei beni occupati, quali emergenti dalla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure, anche in considerazione del fatto che da parte degli appellanti coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte non sono stati offerti «specifici e rilevanti elementi di segno contrario».

I ricorrenti censurano la correttezza del ragionamento decisorio del collegio d’appello, proponendo una diversa valutazione del materiale istruttorio e insistendo nella richiesta di una ricostruzione alternativa dei termini materiali della fattispecie concreta.

Sennonchè, una simile attività deve ritenersi preclusa in questa sede, non potendo con la proposizione del ricorso per cassazione rimettersi in discussione l’apprezzamento in fatto operato dal giudice a quo, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 17543/2020, Cass. n. 29404/2017, Cass. n. 9097/2017, Cass. n. 8758/2017).

Anche il denunciato errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di Napoli nella determinazione del valore venale della porzione di suolo occupata –costituente solo uno dei parametri dalla stessa utilizzati ai fini della liquidazione equitativa del danno- si risolve in una contestazione della sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più proponibile come motivo di ricorso per cassazione in base all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., applicabile ratione temporis.

L’ultimo motivo è inammissibile.

La facoltà di compensare le spese processuali fra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di unaloro compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell’assenza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez.

Un. n. 14989/2005, Cass. n. 8540/2005, Cass. n. 10861/2002).

Deve, al riguardo, rammentarsi che, in tema di spese processuali, ilsindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui talispese non possono essere poste, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex permultis , Cass. n. 36820/2022, Cass. n. 23744/2022, Cass. Sez.

Un. n. 19876/2022, Cass. n. 18120/2020, Cass. n. 13229/2011, Cass. n. 12963/2007).

Nel caso in esame, va escluso che detto principio sia rimasto inosservato, in quanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte non sono affatto risultati totalmente vittoriosi all’esito dei gradi di merito.

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.

Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15131/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentat i e difes i dall'avvocatoDIEGO MANZO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 106/2018 pubblicata il12/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché Valerio e [OSCURATO:PERSONA], tutti quanti eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA], citavano davanti al Tribunale di Napoli i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo: di essere proprietari di un terreno sito in Barano d’Ischia alla contrada [OSCURATO:PERSONA], al quale erano annessi due cellai; che a tale terreno essi attori accedevano da almeno trent’anni attraverso una strada sterrata; che il passaggio lungo detta strada era stato recentemente impedito dal [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo confinante, mediante l’apposizione di due cancelli; che, per effetto di ciò, si erano venuti a trovare nell’impossibilità di godere della parte del loro fondo comprendente i due cellai. Chiedevano, pertanto, previa declaratoria dell’abusiva occupazione dell’indicata porzione di terreno e dell’illegittima apposizione dei cancelli, effettuata in violazione della servitù di passaggio esistente a favore del fondo attoreo e a carico di quello dei convenuti, la condanna dei [OSCURATO:PERSONA]Conte al rilascio degli immobili occupati e al ripristino dello status quo ante, oltre che al risarcimento dei danni cagionati. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano il fondamento delle avverse pretese, deducendo: di essere proprietari dei due cellai innanzi descritti; che la zona di terreno ad essi antistante non era mai stata posseduta dai Borrelli-Capodacqua; che al fondo di proprietà degli attori si accedeva soltanto da una strada diversa da quella descritta in citazione. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza del 30 novembre 2011, il Tribunale partenopeo dichiarava gli attori proprietari dei beni contesi, ordinandone ai convenuti il rilascio, previa rimozione delle opere ivi realizzate; rigettava la domanda attorea di acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sulla strada costruita dai convenuti per accedere al proprio fondo; condannava i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione dell’area contesa, liquidati in 30.000 euro, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali. Proposta impugnazione dai prefati coniugi, l’adìta Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 106/2018 pubblicata il 12 gennaio 2018, confermava integralmente la decisione di primo grado, regolando le spese del grado in base alcriterio della soccombenza. Contro quest’ultima sentenza, notificata ai sensi dell’art. 285 c.p.c. il 14 marzo 2018, i predetti coniugi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, resistiti con controricorso dai Borrelli-Capodacqua. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022. Le parti hanno depositato memorie. ***** Con il primo motivo di ricorso vengono denunciati la violazione degli articoli 948, 840, 1159 e 2697 c.c., in relazione agli articoli 112, 115, 116 c.p.c. , nonché l’ omesso esame di un punto essenziale con difetto di motivazione logica ed adeguata . Si sostiene: -che gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero fornito prova rigorosa della proprietà dei cellai rivendicati; -che la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe adeguatamente valutato lo stato dei luoghi, e in particolare la circostanza che i fondi dei contendenti sono divisi da una parete naturale perpendicolare alta più di trenta metri e si trovano l’uno a monte l’altro a valle , senza che fra di loro sia mai esistito alcun collegamento; -che il titolo di provenienza degli attori, rappresentato dall’atto pubblico per notar Nonno del 1963, non reca menzione dei cellai di cui si discute; -che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie in esame la norma di cui all’art. 840 c.c., trascurando di considerare che per raggiungere i cellai è necessario percorrere una strada attraversante il fondo dei convenuti, sulla quale è stata negata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo attoreo. Si contesta, inoltre, l’iter motivazionale seguìto dal collegio campano, in quanto assolutamente insufficiente, illogico e contrastante con le risultanze della relazione peritale redatta dal c.t.u. nominato in prime cure, nella quale era stato evidenziato che l’esame dei rispettivi titoli di provenienza non consentiva di stabilire con certezza l’appartenenza dei cellai a uno dei due fondi. Il giudice a quo avrebbe, inoltre, erroneamente valutato il titolo di proprietà dei convenuti, costituito dall’atto pubblico di compravendita per notar Arturo del 14 febbraio 1994, in cui veniva precisato che la proprietà dei due cellai era pervenuta all’alienante [OSCURATO:PERSONA] in virtù di atto di divisione del 17 luglio 1962: se di tale rilevante circostanza si fosse tenuto conto, la Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere all’acquirente [OSCURATO:PERSONA], che già da tempo utilizzava quei cellai in qualità di colono , la possibilità di unire al proprio possesso quello del suo autore, ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c., e conseguentemente dichiarare maturata in suo favore l’usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c.. Con il secondo motivo, rubricato violazione degli articoli 948 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c. a norma dell’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 per insufficiente e illogica motivazione in relazione ad un punto essenziale , si deduce che, al fine di veder accolta l’esperita azione di rivendica, i [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto impugnare il titolo di provenienza esibito dai [OSCURATO:PERSONA]Conte, chiedendo l’accertamento della sua inefficacia e fornendo la relativa prova. Per contro, la Corte napoletana ha affermato che incombeva sui convenuti l’onere di dimostrare che il loro dante causa fosse proprietario dei cellai in questione, senza pretendere, per ragioni di coerenza, che analoga prova venisse offerta dagli attori. Si contesta, inoltre, al giudice d’appello di aver erroneamente escluso che in primo grado fosse stata proposta dai convenuti espressa e tempestiva domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione dei cellai e dell’area antistante, assumendosi che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado era stata invece sollevata una eccezione di usucapione chiara e precisa . Con il terzo motivo, rubricato violazione degli articoli 1158, 950 e 2697 c.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c. -nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 3, n. 4, per errore nel giudicare, e n. 5 per omesso esame di un punto essenziale con insufficiente ed illogica motivazione , si rimprovera al giudice di merito di aver ordinato ai [OSCURATO:PERSONA]Conte il rilascio in favore dei [OSCURATO:PERSONA] della porzione di terreno con annessi cellai individuata nell’allegato C) alla relazione di c.t.u., tralasciando di considerare che detta area corrisponde al percorso viario su cui è stata esclusa l’esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo degli attori. Si lamenta, inoltre, che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stata contestata la statuizione di condanna al rilascio della intera porzione della particella 824, adibita a strada , contenuta nella sentenza di primo grado. Il quarto motivo, rubricato nullità della sentenza per violazione dell’art. 1226 c.c., in relazione agli articoli 113, 115, 116 e 432 c.p.c., con violazione dell’articolo 360 numeri 3, 4, 5 c.p.c. , investe la pronuncia di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai Borrelli-Capodacqua. Si obietta, al riguardo: che il danno lamentato dagli attori era rimasto sfornito di idoneo supporto probatorio; che non poteva, in ogni caso, farsi risalire all’anno 1998 l’inizio dell’abusiva occupazione degli immobili rivendicati; che nella liquidazione equitativa del danno doveva aversi riguardo alle concreta utilità ricavabili dal godimento dei cellai, trattandosi di cavità prive di pavimento e di porte funzionanti e destinate a deposito di rifiuti e di bottiglie inutilizzabili ; che l’importo di 30.000 euro attribuito a titolo di risarcimento dal giudice di merito appare eccessivo e spropositato; che il valore della porzione di suolo occupata è stato determinato dal c.t.u. in complessivi 1.400 euro (pari a 20 euro al metro quadro x 70 mq), e non in 14.000 euro, come erroneamente indicato nell’impugnata sentenza; che il primo giudice non aveva riconosciuto alcun risarcimento agli attori per l’occupazione di tale parte di terreno, sicchè, in assenza di appello incidentale sul punto, la Corte avrebbe dovuto ridurre sensibilmente l’indennizzo . Con il quinto e ultimo mezzo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., aisensi dell’art. 360 numeri 3, 4, 5 c.p.c. , si imputa alla Corte d’Appello di aver erroneamente respinto il motivo di gravame con il quale era stata contestata l’omessa compensazione delle spese di primo grado, che il Tribunale aveva interamente addossato ai convenuti nonostante il disposto rigetto di una delle domande avanzate nei loro confronti dagli attori, ovvero quella volta ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico del loro fondo. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente perché accomunati da diffusi profili di inammissibilità. Con tali motivi, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di numerose disposizioni di diritto sostanziale e processuale, i ricorrenti intendono, in realtà, sollecitare una diversa (e per loro più favorevole) valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dal giudice di merito e censurare la motivazione della sentenza impugnata, che in più punti del ricorso viene definita insufficiente e illogica . Essi, tuttavia, tralasciano di considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema: (a)le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nella negazione o affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; (b)non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020); (c)a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dall’art. 54 D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «man canza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass.n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022); (d)la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti involge un aspetto del giudizio interno all’àmbito della discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attinente al libero convincimento del giudice di merito, sicchè il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris, Cass. n. 2741/2015, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 5573/2023, Cass. n. 5782/2023); (e)per dedurre laviolazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbia posto a fondamento del decisum prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); (f)una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020); (g)qualora, come nel caso di specie, la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado per le medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto (c.d. «doppia conforme»), non è ammissibile la denuncia di omesso esame di fatti ritenuti decisivi per il giudizio, potendo il ricorso per cassazione essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) c.p.c., in base al combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 6169/2023, Cass. n. 37382/2022, Cass. n. 7724/2022, Cass. n. 23033/2017). Nel riaffermare in questa sede i princìpi di diritto innanzi ricordati, si osserva che la Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sull’esame dei rispettivi titoli di provenienza allegati dalle parti, risalenti per gli attori fino al 1922, e quindi ben oltre il ventennio necessario per la maturazione dell’acquisto a titolo originario. Il giudice distrettuale ha pure evidenziato che, a norma dell’art. 840, comma 1, c.c., la proprietà del sottosuolo appartiene al proprietario del suolo sovrastante, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di questo o che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo, ossia in virtù di un negozio antecedentemente trascritto o per un fatto di acquisto originario, che non può tuttavia consistere nella mera situazione dei luoghi, come l’esclusiva possibilità di accesso al sottosuolo dal fondo altrui (cfr., in tal senso, Cass. n. 3989/2001 e Cass. n. 3318/1987, riguardanti fattispecie analoghe), così superando l’argomento difensivo degli appellanti (odierni ricorrenti), poggiante sul dato di fatto che l’ingresso dei cellai è raggiungibile solo percorrendo una strada che attraversa il loro fondo. Ha, altresì, precisato che gli attori non erano tenuti ad impugnare il titolo di provenienza esibito dai convenuti, costituito dall’atto pubblico per notar Arturo del 1994 (pag. 5, punto n. 4). I ricorrenti inammissibilmente sollecitano una nuova e diversa valutazione dei titoli esaminati dal giudice di merito, senza peraltro chiarire per quale ragione avrebbe errato il collegio d’appello nell’escludere la necessità di una specifica impugnazione dell’atto innanzi indicato. Riguardo, poi, alla lamentata omessa pronuncia sul motivo di gravame diretto a contestare la legittimità dell’adottata statuizione di condanna al rilascio dell’intera porzione di fondo ricadente sulla particella 824 del foglio di mappa 25, la doglianza difetta di autosufficienza, non riportando almeno sinteticamente il contenuto dell’atto di appello, per la parte che interessa, onde consentire a questa Corte di verificare se su tale questione fosse stata effettivamente articolata una specifica censura. Quanto, infine, all’eccezione di usucapione, l’impugnata sentenza ha escluso che la stessa sia stata tempestivamente proposta dai convenuti, non potendo «ritenersi implicitamente formulata con riguardo al contenuto delle prove orali articolate nella comparsa di costituzione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro prive di riferimenti specifici, anche temporali»(pag. 5, punto n. 5). Ciò posto, va tenuto presente che nell’interpretazionedegli atti processuali occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui agli artt. 1362e ss. c.c., i quali valorizzano l’intenzione delle parti e, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale (cfr. Cass. n. 25826/2022); conseguentemente, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito al contenuto di un determinato atto deve dedurre la specifica violazione dei suddetti criteri o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena di inammissibilità, le considerazioni del giudice che si pongono in contrasto con gli stessi (cfr. Cass. n. 16057/2016, Cass. n. 6226/2014, Cass. n. 11343/2003). L’onere deduttivo suaccennato non è stato assolto dai ricorrenti, limitatisi ad asserire che nella comparsa di risposta depositata in prime cure sarebbe stata proposta una eccezione di usucapione chiara e precisa , come si ricaverebbe da alcune espressioni ivi contenute (pag. 13 del ricorso). In ogni caso i ricorrenti non hanno dimostrato neppure di avere proposto uno specifico motivo di appello sulla domanda di usucapione così contravvenendo all’onere di specificità. Il quarto motivo è inammissibile. Non ricorre, nel caso di specie, la lamentata violazione di legge, non essendo stata prospettata dai ricorrenti l’erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, della fattispecie normativa astratta, nel senso già chiarito sopra in sede di scrutinio dei primi tre motivi. Sotto l’apparente denuncia del vizio di cui al n. 3) dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la sollevata censura si sostanzia, ancora una volta, in una lunga critica alla motivazione della sentenza d’appello, la quale non può però trovare ingresso in questa sede di legittimità, per le ragioni che pure sono state illustrate in precedenza, essendosi nel caso di specie al di fuori dell’ipotesi di violazione del c.d. «minimo costituzionale». Invero, l’iter logico-argomentativo seguìto dalla Corte partenopea risulta chiaro e pienamente comprensibile, avendo essa anzitutto spiegato che il pregiudizio patrimoniale sofferto dagli attori è consistito nella prolungata impossibilità di utilizzare direttamente la porzione di suolo occupata e gli annessi cellai per la funzione loro propria, ovvero quella di «deposito di beni attrezzature», e sùbito dopo confermato la stima equitativa del danno effettuata dal Tribunale, ritenuta congrua in rapporto alla durata dell’occupazione abusiva, nonchè al valore venale e alla superficie dei beni occupati, quali emergenti dalla relazione redatta dal c.t.u. nominato in prime cure, anche in considerazione del fatto che da parte degli appellanti coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte non sono stati offerti «specifici e rilevanti elementi di segno contrario». I ricorrenti censurano la correttezza del ragionamento decisorio del collegio d’appello, proponendo una diversa valutazione del materiale istruttorio e insistendo nella richiesta di una ricostruzione alternativa dei termini materiali della fattispecie concreta. Sennonchè, una simile attività deve ritenersi preclusa in questa sede, non potendo con la proposizione del ricorso per cassazione rimettersi in discussione l’apprezzamento in fatto operato dal giudice a quo, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 17543/2020, Cass. n. 29404/2017, Cass. n. 9097/2017, Cass. n. 8758/2017). Anche il denunciato errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di Napoli nella determinazione del valore venale della porzione di suolo occupata –costituente solo uno dei parametri dalla stessa utilizzati ai fini della liquidazione equitativa del danno- si risolve in una contestazione della sufficienza e adeguatezza della motivazione, non più proponibile come motivo di ricorso per cassazione in base all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., applicabile ratione temporis. L’ultimo motivo è inammissibile. La facoltà di compensare le spese processuali fra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di unaloro compensazione, non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo dell’assenza di motivazione (cfr. Cass. n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez. Un. n. 14989/2005, Cass. n. 8540/2005, Cass. n. 10861/2002). Deve, al riguardo, rammentarsi che, in tema di spese processuali, ilsindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui talispese non possono essere poste, nemmeno in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr., ex permultis , Cass. n. 36820/2022, Cass. n. 23744/2022, Cass. Sez. Un. n. 19876/2022, Cass. n. 18120/2020, Cass. n. 13229/2011, Cass. n. 12963/2007). Nel caso in esame, va escluso che detto principio sia rimasto inosservato, in quanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Conte non sono affatto risultati totalmente vittoriosi all’esito dei gradi di merito. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.200 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quat