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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 06169/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33690/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.4082/2018 pubblicata il 07/08/2018 RGN 2247/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.4082 del 7 agosto 2018, la Corte d i appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di F r ancesco Innocenti, quale titolare dell’omonima ditta, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. , condannando le resistenti in solido al pagamento in favore della lavoratrice della complessiva somma di euro 56.934,78 a titolo di differenze retributive, in luogo della somma di euro 150.654,04 richiesta dalla ricorrente.

1.1. Aveva allegato la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, di essere stata assunta come segretaria dall’Innocenti, ricevendo direttive dal medesimo nonché dal fratello Alessandro, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], essendo le due attività imprenditoriali sostanzialmente facenti capo al medesimo centro di imputazione di interessi.

Aveva aggiunto di essere stata inquadrata dall’Innocenti a partire dalprimo giugno 1999 e fino al maggio 2005 al primo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e, dal mese successivo, al secondo livello, ma che le mansioni svolte erano , invece, riconducibili al quarto livello del medesimo contratto collettivo;che la retribuzione percepita era inferiore a quella spettantele e che non aveva percepito più nulla a decorrere al gennaio 2010, talchè era stata costretta a dimettersi.

2. La Corte, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che sussistessero adeguati indici probatori circa la ricorrenza di un collegamento societario tra le due attività imprenditoriali , reputando irrilevante che la ricorrente apparisse formalmente alle dipendenzedella ditta individuale ovvero della s.r.l.,sussistendo un unico centro di imputazione, cui ricondurre l’attività espletata.

Ha concluso, poi, conformemente al giudice di primo grado, ritenendo doversi riconoscere l’inquadramento al terzo livello a decorrere dal gennaio 2006 allorquando la ricorrente era divenuta Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Da mpin s.r.l. affidandolo a tre motivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e , con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché nel corpo della stessa e nel dispositivo non si dà atto che trattavasi di giudizi riuniti in cui ciascuna delleparti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. rivestiva la posizione di appellante ed appellato per distinti, autonomi motivi. 1.1.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1293, 1294 cod. civ., in relazione agli artt. 1175, 1375 e 2729, 2721 e 2722 cod. civ., allegandosi l’erroneo ricorso alle presunzioni semplici con riguardo alla ritenuta sussistenza di un unico centro di imputazione con riguardo alla ditta individuale Innocenti ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo ad un documento che, ove esaminato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia.

3. Il primo motivo è infondato.

Parte ricorrente si duole, nella sostanza, del mancato riferimento esplicito, contenuto, in sentenza, alla riunione dei giudizi in considerazione dei distinti appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] e dal la appellata Sorrentino.

Va preliminarmente rilevato come riferimenti specifici ai singoli atti di impugnazione, inrealtà, si rinvengano nella sentenza, per esempio, a pag. 3 della sentenza, primi cinque righi,ove testualmente si afferma che la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] “impugnarono” la sentenza di primo grado, così come al quinto capoverso della medesima pagina e a pagina 4 si fa riferimento non solo alle censure proposte da parte appellante,ma anche al secondo motivo di appello degli appellanti, mentre nel dispositivo la Corte così provvede: “rigetta gli appelli e, per l’effetto…”.

Emerge, quindi, ictu oculi il compiuto riferimento alle posizioni processuali delle parti.

Ma deve, poi, evidenziarsi come la notazione di parte ricorrente non incida sul contenuto delle domande e delle relative statuizioni: segnatamente, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione impugnata allegandone l’erronea definizione delle vicende controverse o la mancata pronunzia su qualcuna delle domande che, sola, avrebbe potuto condurre a reputare sussistente una ipotesi di nullità.

In particolare, già da epoca risalente, questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 8694 del 1987) ha affermato che soltanto la sentenza che ometta totalmente di pronunciare su una di due cause riunite per connessione soggettiva, ma autonome e distinte per il titolo e l'oggetto, ignorandone l'esistenza nello svolgimento del processo, nei motivi della decisione e nel dispositivo, deve ritenersi, al riguardo di tale causa, inesistente, in quanto priva di quel minimo di elementi o requisiti indispensabili perché l'atto possa configurarsi giuridicamente come sentenza; né sono configurabili altre ipotesi di nullità rispetto al difetto dei requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ.

2. Il secondo motivo è inammissibile.

Parte ricorrente, nel prospettare una violazione di legge mira, in realtàad una inammissibile rivisitazione in fatto della vicenda,nella parte in cui la Corte, in base agli indici rivelatori esaminati, ha condiviso l’opzione interpretativa del giudice di primo grado, secondo cui le attività svolte facevano capo al medesimo centro di imputazione, costituito da entrambe le attività imprenditoriali.

Invero, la articolata e diffusa motivazione della Corte d’appello circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’uno e con l’altro soggetto, anche a prescindere dalla circostanza che amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] fosse [OSCURATO:PERSONA], figlio di Francesco, titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], non incontra adeguate contrapposte allegazioni di parte ricorrente, limitatasi ad addurre una diversa opzione interpretativa, non suffragata da elementi idonei ad incidere sulla prima.

Appare evidente che, propugnando una diversa lettura delle risultanze probatorie, la parte mira ad una nuova valutazione della vicenda, talchè deve concludersi che la stessa non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021).

3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);nella specie, non solo parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio.

Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12609 del 2021) si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014).

3.1. Va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022).

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei difensori della Sorrentino, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso .

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore de i difensor i antistatari della Sorrentino.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33690/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.4082/2018 pubblicata il 07/08/2018 RGN 2247/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n.4082 del 7 agosto 2018, la Corte d i appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di F r ancesco Innocenti, quale titolare dell’omonima ditta, nonché di [OSCURATO:SOCIETA]. , condannando le resistenti in solido al pagamento in favore della lavoratrice della complessiva somma di euro 56.934,78 a titolo di differenze retributive, in luogo della somma di euro 150.654,04 richiesta dalla ricorrente. 1.1. Aveva allegato la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, di essere stata assunta come segretaria dall’Innocenti, ricevendo direttive dal medesimo nonché dal fratello Alessandro, amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA], essendo le due attività imprenditoriali sostanzialmente facenti capo al medesimo centro di imputazione di interessi. Aveva aggiunto di essere stata inquadrata dall’Innocenti a partire dalprimo giugno 1999 e fino al maggio 2005 al primo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e, dal mese successivo, al secondo livello, ma che le mansioni svolte erano , invece, riconducibili al quarto livello del medesimo contratto collettivo;che la retribuzione percepita era inferiore a quella spettantele e che non aveva percepito più nulla a decorrere al gennaio 2010, talchè era stata costretta a dimettersi. 2. La Corte, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che sussistessero adeguati indici probatori circa la ricorrenza di un collegamento societario tra le due attività imprenditoriali , reputando irrilevante che la ricorrente apparisse formalmente alle dipendenzedella ditta individuale ovvero della s.r.l.,sussistendo un unico centro di imputazione, cui ricondurre l’attività espletata. Ha concluso, poi, conformemente al giudice di primo grado, ritenendo doversi riconoscere l’inquadramento al terzo livello a decorrere dal gennaio 2006 allorquando la ricorrente era divenuta Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Da mpin s.r.l. affidandolo a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e , con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., poiché nel corpo della stessa e nel dispositivo non si dà atto che trattavasi di giudizi riuniti in cui ciascuna delleparti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. rivestiva la posizione di appellante ed appellato per distinti, autonomi motivi. 1.1.Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1293, 1294 cod. civ., in relazione agli artt. 1175, 1375 e 2729, 2721 e 2722 cod. civ., allegandosi l’erroneo ricorso alle presunzioni semplici con riguardo alla ritenuta sussistenza di un unico centro di imputazione con riguardo alla ditta individuale Innocenti ed alla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.2.Con il terzo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con riguardo ad un documento che, ove esaminato, avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia. 3. Il primo motivo è infondato. Parte ricorrente si duole, nella sostanza, del mancato riferimento esplicito, contenuto, in sentenza, alla riunione dei giudizi in considerazione dei distinti appelli proposti da [OSCURATO:SOCIETA]., da [OSCURATO:PERSONA] e dal la appellata Sorrentino. Va preliminarmente rilevato come riferimenti specifici ai singoli atti di impugnazione, inrealtà, si rinvengano nella sentenza, per esempio, a pag. 3 della sentenza, primi cinque righi,ove testualmente si afferma che la ditta [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] “impugnarono” la sentenza di primo grado, così come al quinto capoverso della medesima pagina e a pagina 4 si fa riferimento non solo alle censure proposte da parte appellante,ma anche al secondo motivo di appello degli appellanti, mentre nel dispositivo la Corte così provvede: “rigetta gli appelli e, per l’effetto…”. Emerge, quindi, ictu oculi il compiuto riferimento alle posizioni processuali delle parti. Ma deve, poi, evidenziarsi come la notazione di parte ricorrente non incida sul contenuto delle domande e delle relative statuizioni: segnatamente, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] censura la decisione impugnata allegandone l’erronea definizione delle vicende controverse o la mancata pronunzia su qualcuna delle domande che, sola, avrebbe potuto condurre a reputare sussistente una ipotesi di nullità. In particolare, già da epoca risalente, questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 8694 del 1987) ha affermato che soltanto la sentenza che ometta totalmente di pronunciare su una di due cause riunite per connessione soggettiva, ma autonome e distinte per il titolo e l'oggetto, ignorandone l'esistenza nello svolgimento del processo, nei motivi della decisione e nel dispositivo, deve ritenersi, al riguardo di tale causa, inesistente, in quanto priva di quel minimo di elementi o requisiti indispensabili perché l'atto possa configurarsi giuridicamente come sentenza; né sono configurabili altre ipotesi di nullità rispetto al difetto dei requisiti di cui all’art. 132 cod. proc. civ. 2. Il secondo motivo è inammissibile. Parte ricorrente, nel prospettare una violazione di legge mira, in realtàad una inammissibile rivisitazione in fatto della vicenda,nella parte in cui la Corte, in base agli indici rivelatori esaminati, ha condiviso l’opzione interpretativa del giudice di primo grado, secondo cui le attività svolte facevano capo al medesimo centro di imputazione, costituito da entrambe le attività imprenditoriali. Invero, la articolata e diffusa motivazione della Corte d’appello circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’uno e con l’altro soggetto, anche a prescindere dalla circostanza che amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] fosse [OSCURATO:PERSONA], figlio di Francesco, titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], non incontra adeguate contrapposte allegazioni di parte ricorrente, limitatasi ad addurre una diversa opzione interpretativa, non suffragata da elementi idonei ad incidere sulla prima. Appare evidente che, propugnando una diversa lettura delle risultanze probatorie, la parte mira ad una nuova valutazione della vicenda, talchè deve concludersi che la stessa non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn. 3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021). 3. Anche il terzo motivo è inammissibile. Va rilevato, infatti, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario-in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017);nella specie, non solo parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio. Invero, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l' " omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022); nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12609 del 2021) si evidenzia la centralità del riferimento ad un fatto storico (principale o secondario), precisandosi che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014). 3.1. Va poi rilevato, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022). 4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei difensori della Sorrentino, giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso . Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in euro 5000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore de i difensor i antistatari della Sorrentino. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, de