CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 36820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso n.34144/20 19 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via Pavia n. 30 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nde , per procur a special e allegat a in calce a l ricorso, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale depositata il 13.10.2022, ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] S. p . A . in liquidazione , elettivamente domiciliatoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 2 , presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresentano e dife ndon o , per procura speciale in calce OGGETTO Fallimento. Opposizionestato passivo. Ud. 26/10/2022 CC Cron. R.G.N.34144/2019 al controricorso, controricorrente; avverso il decreto del Tribunale di Latina n. 362 /201 9 depositato il 7 . 10 . 20 1 9 , nel procedimento ivi iscritto al n. 4768/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese l’ammissione al passivo d el fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. del l’importo – per quanto ancora qui d’interesse –di € 51 . 432,18 , a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR)e, quindi, in via privilegiata ex art. 2751 - bis , n. 1, c.c. Il giudice delegato ammise il credito al passivo, ma per la minor somma di € 471,24, pari al TFR maturato fino al 31.12.2006, al netto di un acconto percepito di € 14.293,87, escludendo l’importo corrispondente a quanto già versato, per il periodo successivo, dall’impresa fallita al Fondo di Tesoreria INPS e tenendo conto della continuazione del rapporto di lavoro co n l’ente cessionario dell’azienda della societàfallita. [OSCURATO:PERSONA] opposizione allo stato passivo , che venne però respinta dal Tribunale di Latina. Contro tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motiv i . Si è costituit o con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motiv o è così testualmente rubricato nel ricorso: « art. 360, n. 4, c.p.c.: vizi formali sulla formazione del giudice e sulla formazione dell’atto –nonché art. 360, n. 3, c.p.c. per violazione di legge (art. 99 l.f. – artt. 158 e 136 c.p.c. ): nullità del provvedimento decisorio per omessa emanazione e comunicazione del decreto di nomina del collegio giudicante – essenzialità dei vizi relativi alla costituzione del giudice – insanabilità e sua rilevabilità ex officio)». 1.1. A supporto del motivo, parte ricorrente produce una perizia di parte volta a dimostr are l’assenza , nel sistema informatico che gestisce gli atti del PCT ([OSCURATO:PERSONA]), di traccia di un provvedimento di designazione dei componenti del collegio giudicante in data anteriore rispetto al decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo. 1.2. Il motivo è palesemente in fondato , in quanto , da un lato, non è in discussione che il collegio che respin se l’opposizione era composto da tre magistrati del Tribunale di Latina; dall’altro lato, non si spiega (né si vede) come qualsivoglia questione attinente alle modalità della designazione dei magistrati potrebbe determinare un vizio relativo alla costituzione del giudice.Si deve infatti ribadire il principio per cui tale vizio «si determina solo nell’ipotesi di un’alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell ’ organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge» (Cass. S.U. n. 16246/2011). Viceversa, quand’anche vi fosse stata trattazione del processo da parte di magistrati diversi da quelli individuati secondo le tabelle (circostanza, a dire il vero, nemmeno allegata da parte ricorrente), non vi sarebbe luogo ad alcuna nullità del processo e della decisione, «pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del Presidente del Tribunale», come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (Cass. nn. 6964/2001; 24018/2004; 8174/2006). 2. Il secondo motivo è così rubricato: « art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione di legge (artt. 24 e 9 9 l.f. ; art. 9 e 50 - bis c.p.c.; art. 6, comma 1, CEDU, nella visione costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 24 e 11 1 Cost . ) – Infrazione della disciplina in tema di competenza funzionale inderogabile della sezione fallimentare del tribunale». 2.1.Al di là dei ridondanti riferimenti normativi, il motivo è palesemente infondato e finanche difficilmente comprensibile. L’art. 24 legge fall. individua il «tribunale che ha dichiarato il fallimento» quale giudice competente per materia a «conoscere di tutte le azioni che ne derivano», tra le quali rientrano senz’altro le cause di opposizione allo stato passivo. Nel caso di specie, è il Tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed è il Tribunale di Latina che ha deciso l’opposizione allo stato passivo di [OSCURATO:PERSONA], sicché il criterio di competenza per materiaè stato pienamente rispettato. Qualsiasi questione attinente alla formazione del collegio e alla designazione dei magistrati all’interno del Tribunale di Latina non ha nulla a che vedere con le norme sul la competenza di quell’ufficio giudiziario, né con il rispetto del la garanzia costituzionale del giudice naturale precostituit o per legge ( Cass.nn. 12969/2004; 29886/2020). 3. C on il terzo e il quarto motivo la parte denuncia, rispettivamente: «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2112 c.c. – art. 47, comma 5, l.n. 427/1990, nel prisma della previsione di tutela di cui all’art.5, Direttiva 2001/23/CE)»; «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.1362 e ss. c.c.) nell’interpretazione dei contratti (atto di cessione del ramo d’azienda del 30.12.2017; accordo sindacale del 29.12.2017 ad esso allegato; verbale di co nciliazione in sede sindacale del 29.12.2017, stipulato con la lavoratrice)». 3.1.Entrambi i motivi sono volti a contestare quella parte della motivazione del decreto impugnato con cui il tribunale ha ritenuto di ravvisare la continu azione del rapporto di lavoro subordinato di [OSCURATO:PERSONA] nel passaggio del ramo d’azienda dalla fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., presso la quale la ricorrente continua a svolgere le sue mansioni. 3.2. È opportuno posporre l’esame di questi due motivi a quello dei due successivi, il cui esito determinerà la sorte anche dei precedenti. 4. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1, comma 755 e ss., l.n.296/2006)». 4.1. Questo motivo si rivolge a quella parte del decreto impugnato che – interpretando il sistema di pagamento de l trattamento di fine rapporto introdotto, con decorrenza dal 1°.1.2007, dall’art. 1, commi 755 e ss., della legge n. 296 del 2006– ha statuito che il datore di lavoro, con il versamento delle quote di TFR via via maturate al F ondo di T esoreria gestito dall’INPS, ha « assolto il relativo pagamento nelle forme di legge», sicché l’obbligazione «deve considerarsi estinta». 4.2. Il motivo è inammissibile, perché non è calibrato sulla ratio decidendi del decreto impugnato. Si sostiene che, in base alla fonte normativa primaria, le prestazioni di TFR sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo. Sul fondamento di questa affermazione non è lecito dubitare; ma vi è che il tribunale ha stabilito che per i ratei di TFR maturati al 31.12.2006 la ricorrente era stata già ammessa al passivo, mentre per quelli maturati dopo il 1°.1.2007 – di cui si discute – la stessa non poteva essere ammessa, perché i ratei erano stati versati al Fondo di Tesoreria dell’INPS, con conseguente estinzione dell’obbligazione gravante sul Fallimento (v. Cass. nn. 24510/2021; 12009/2018). Non vale insistere, allora, sulla necessità dell’accertamento del credito in sede fallimentare onde ottenere l’accesso del lavoratore al Fondo. Rimane il fatto che il versamento al Fondo determina l’estinzione dell’obbligazione di pagamento, quando invece l’insinuazione fallimentare ne implica la necessaria persistenza, essendo diretta a far valere un credito ai fini del concorso alla soddisfazione sul patrimonio del debitore, non una mera declaratoria iuris. Per converso, l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 prevede, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro». Ne deriva che il lavoratore ha diritto di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico del Fondo, alla diversa stregua di diritto di credito a una prestazione previdenziale (tra le varie, Cass. n. 12971/2014). 5. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: «(art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione e falsa applicazione norme di diritto (art. 2696[recte: 2697]) c.c. – artt. 11 6 e 213 c.p.c. ) – Malgoverno delle regole sul riparto degli oneri probatori nonché illegittimo esercizio dei poteri officiosi del giudice concretantesi nella inversione dell’onere probatorio e nell’esercizio dei poteri del giudice praeter legem».5.1. Il motivo è inammissibile, perché sotto la dichiarata intenzione di censurare la violazione della norma di diritto sulla ripartizione degli oneri probatori, è volto in realtà a rimettere in discussione l’accertamento del fatto e, in particolare, a mettere in dubbio che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. abbia fornito la prova di avere effettivamente versato al Fondo di T esoreria i contributi mensili corrispondenti al TFRvia via maturato dalla ricorrente. Il Tribunale di Latina non ha applicato le norme sull’onere della prova (ovverosia le regole di diritto in base alle quali il giudice deve decidere la causa laddove i fatti rilevanti, all’esito dell’istruttoria, risultino ancora incerti), ma ha accertato il fatto rilevante (versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria da parte del datore di lavoro) e ha conseguentemente deciso la causa in applicazione delle relative disposizioni della diritto sostanziale. L’accertamento del fatto, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità. 6. Con il rigetto del quinto e del sesto motivo rimane definitivamente consolidata la prima e autonoma ratio decidendi utilizzata dal tribunale per respingere l’opposizione: il debito per il pagamento del TFR maturato dal 1°.1.2007 e fino alla cessione del ramo d’azienda è estinto , sicché non sussiste un corrispondente credito nei confronti della società fallita da ammettere al passivo e in forza del quale la ricorrente possa concorrere al riparto dell’attivo fallimentare. 6.1. Si ri v e l ano a questo punto inammissibili, per mancanza di interesse ad agire, il terzo e il quarto motivo di ricorso, il cui esame era stato precedentemente accantonato. Infatti, anche qualora essi fossero fondati (ovverosia, qualora si dovesse ritenere che c’è stata soluzione di continuità del rapporto di lavoro subordinato nel passaggio dalla società fallita alla cessionaria del ramo d’azienda), ciò nulla potrebbe togliere al valore giuridico assorbente dell’accertamento del fatto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva versa t o al Fondo di T esoreria i contributi corrispondenti al TFR maturato, così estinguendo il debito verso la ricorrente. 6.2. Sulla necessità di impugnare tutte le autonome rationes decidendi che sorreg gono la decisione, onde evitar n e il passaggio in giudicato sulla base de lla ratio non impugnata , e sull’inammissibilità di un motivo di impugnazione limitato ad una sola ratio decidendi, laddove non siano proposti o siano da rigettare i motivi diretti contro le altre, esiste un consolidato orientamento di questa Corte, al quale si inten d e qui dare convinta adesione e continuità (v., tra le più recenti, Cass. nn. 4678/2022; 17182/2020; 13880/2020; 10815/2019 ; 6985/2019; 15399/2018). 7. Con il settimo motivo, la ricorrente denuncia l’asserita violazione dell’art. 92 c.p.c.(«nel prisma dell’art. 24 Cost.» e con «invocazione delle regulae juris fissate in C .cost., sent. n. 77/2018»),per averla il tribunale condannata alla rifusione delle spese di lite, ritenendo implicitamente insussistenti « gravi ed eccezionali ragioni» per disporne la compensazione totale o parzialedelle spese. 7.1. Il motivo è inammissibile, perché si deve ribadire – anche in questo caso seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità– che « In materia di procedimento civile il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare» (C ass. n. 26912/2020 ; conf. Cass. nn. 11744/20 0 4;6756/2004; 10009/2003). Il richiamo al principio di soccombenza è sufficiente per dare conto delladecisione adottata nella regolazione delle spese, essendo al contrario la compensazione, totale o parziale, che necessita di adeguata illustrazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono (Cass. nn. 14 5 46/2020 ; 11217/2016 ; 14546/2015). 8. Anche le spese di questo grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. P. Q. M. La Corte rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore d el controricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 4.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi e agli accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, co . 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ ulte