CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24849/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocatoVINCENZO CICCARELLI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , entrambi nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA] e il primo anche in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 2474/2020pubblicata il 3 luglio 2 020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari dell’immobile sito in Parete (CE) alla via Cirillo n. 55, citavano in giudizio, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sua moglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella rispettiva qualità di nudi proprietari e usufruttuaria di due fabbricati posti al confine con quello di essi attori, chiedendo la condanna dei convenuti all’arretramento delle tubazioni di adduzione e scarico dell’acqua installate in violazione delle distanze legali. I Sagiomo-Toti si costituivano in giudizio e contestavano l’avversa pretesa. Espletata l’istruttoria, con sentenza n. 1273/2017 dell’11 aprile 2017 il Tribunale sammaritano condannava i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad arretrare alla distanza di un metro dal confine fra le due proprietà non soltanto le tubazioni dell’acqua, ma anche quelle del gas, «con riguardo sia al piano terra che a quello mansardato del fabbricato in costruzione sul lato nord ed al piano terra ed al bagno al piano primo del fabbricato in costruzione sul lato sud». La predetta decisione veniva impugnata in via principale dai Sagiomo-Toti e in via incidentale dai Minerva-Mauriello davanti alla Corte d’Appello di Napoli. All’esito del giudizio di secondo grado, con sentenza n. 2474/2020 del 3 luglio 2020, l’adìta Corte partenopea così definitivamente statuiva: a)dichiarava la nullità della sentenza gravata, per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nella parte in cui aveva condannato i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (erroneamente indicata come [OSCURATO:PERSONA]) all’arretramento delle tubazioni del gas; B)condannavai suddetti coniugi ad arretrare alla distanza di un metro dal confine, oltre a quelle già indicate dal Tribunale, anche le tubazioni di adduzione e scarico dell’acqua «realizzate a Nord e a Sud ai piani interrati»; C)condannava i soccombenti al pagamento delle spese processuali -quelle di primo grado in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, quelle di secondo grado in favore del procuratore antistatario dei coniugi Minerva-Mauriello-, ponendo a loro esclusivo carico anche gli oneri relativi alla c.t.u. espletata in prime cure; D)dichiarava interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio nel rapporto processuale tra i Minerva-Mauriello e [OSCURATO:PERSONA]. Contro tale sentenza, notificata il 6 luglio 2020, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, contrastati con controricorso da Domenico e [OSCURATO:PERSONA], entrambi nella qualità di eredi della defunta [OSCURATO:PERSONA] e il primo anche proprio. [OSCURATO:PERSONA], altra erede della predetta Mauriello, è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le particostituite hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 273 c.p.c. Secondo i ricorrenti, avrebbe errato la Corte d’Appello nel respingere il motivo di gravame mediante il quale i Sagiomo-Toti si erano doluti della mancata riunione del procedimento iscritto al n. 777/2010 R.G., definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza da loro impugnata, a quello distinto dal n. 1726/2008 R.G., già pendente fra le parti dinanzi allo stesso Tribunale. Invero,nel giudizio anteriormente instaurato i Minerva - Mauriello avevano già proposto, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., la domanda di arretramento delle tubazioni dell’acqua in sèguito reiterata con l’atto di citazione introduttivo del secondo giudizio. Indipendentemente dal diverso stato dei procedimenti, la riunione risultava obbligatoria ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.c., norma di carattere pubblicistico finalizzata ad evitare che due diversi giudici, ancorchè appartenenti al medesimo ufficio, abbiano a pronunciare sulla stessa domanda. Il vizio processuale derivante dall’inosservanza della citata previsione codicistica si sarebbe riverberato sulle sentenze di primo e secondo grado pronunciate nel giudizio successivamente introdotto, provocandone la nullità. Con il secondo motivo è allegata la violazione degli artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c.. Si assume che, nonostante il parziale accoglimento del gravame principale proposto dai Sagiomo-Toti, la Corte d’Appello di Napoli non avrebbe provveduto a una nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo in base all’esito finale della lite. Il giudice distrettuale si sarebbe, infatti, limitato a confermare la statuizione sulle spese adottata dal Tribunale, ponendo a carico degli appellanti principali le spese di secondo grado. Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 91 c.p.c.. La motivazione della sentenza gravata risulterebbe affetta da irriducibile contraddittorietà, in quanto la Corte di Napoli, dopo aver affermato che l’accoglimento del primo motivo dell’appello principale imponeva di provvedere d’ufficio a una nuova regolamentazione delle spese dell’intero processo, avrebbe poi di fatto assunto una decisione del tutto incoerente rispetto a tale premessa, confermando la liquidazione delle spese di primo grado operata dal Tribunale. Il primo motivo è inammissibile. Per consolidato orientamento di legittimità, poiché il concetto di giudice, ai fini sia della competenza che dellalitispendenza, implica il riferimento all’ufficio giudiziario, inteso come unità organica cui è attribuita una porzione di giurisdizione, la contemporanea pendenza della stessa causa innanzi adiversi magistrati, monocratici o collegiali, appartenenti alla medesima unità non dà luogo a una questione dilitispendenza, da risolversi con il ricorso ai meccanismi processuali predisposti per prevenire o dirimere contrasti fra più organi giudicanti o per rimuovere pronunce erronee capaci di passare in giudicato, ma costituisce una diversa anomalia da eliminare con i provvedimenti diriunione previsti dagliartt. 273 e 274 c.p.c., o altrimenti, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione e una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, mediante l’istituto della sospensione di cui agliartt. 295 e 337, comma 2, dello stesso codice (cfr. Cass. n. 4068/2023, Cass. n. 2984/2023, Cass. n. 7876/2021, Cass. n. 21761/2013, Cass. n. 9510/2010, Cass. n. 12376/2006, Cass. n. 4792/1984). È altresì costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione che il provvedimento di riunione di cause -come la mancata assunzione di esso, per giunta non sanzionata da nullità- costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita incensurabilmente, sì da non poter essere impugnato in cassazione (cfr. Cass. n. 35134/2021, Cass. n. 12989/2010, Cass.n. 19693/2008, Cass. n.8101/2004, Cass. n. 9906/2001, Cass. n. 7377/2000, Cass. n. 671/1997). Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, che vanno qui ribaditi, la sollevata doglianza non può trovare ingresso in questa sede, in quanto diretta a contestare la mancata riunione dei due procedimenti originariamente pendenti fra le parti dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il secondo e il terzo motivo, da esaminare insieme p erchè intimamente connessi, sono infondati. Giova rammentare che, in tema di spese processuali, ilsindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell’osservanza del principio secondo cui talispese non possono essere poste, nemmeno in minima misura, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 36820/2022, Cass. n. 23744/2022, Cass. Sez. Un. n. 19876/2022, Cass. n. 18120/2020, Cass. n. 13229/2011, Cass. n. 12963/2007). Nella fattispecie in esame, deve escludersi che detto principio sia stato violato dalla Corte d’Appello, non potendo affatto ritenersi che i coniugi Sagiomo-Toti siano risultati totalmente vittoriosi al termine dei due gradi di merito, visto che la domanda di arretramento delle tubazioni dell’acqua proposta nei loro confronti dai Minerva-Mauriello è stata pienamente accolta. Va, inoltre, notato che la Corte partenopea, in conseguenza della disposta riforma della decisione impugnata, ha provveduto a regolare ex novo le spese del doppio grado di giudizio sulla scorta di una valutazione dell’esito complessivo della controversia, individuando la parte soccombente nei coniugi Sagiomo-Toti, in considerazione del fatto che essi erano già stati condannati dal primo giudice ad arretrare le tubazioni dell’acqua alla distanza legale e che, per effetto dell’integrale accoglimento del gravame incidentale proposto dagli avversari, detta condanna era stata persino ampliata in appello. Il ragionamento condotto dal giudice distrettuale appare tutt’altro che illogico o contraddittorio, onde neppure sotto questo profilo l’impugnata decisione si presta a critiche. Quanto, poi, alla lamentata incoerenza fra le affermazioni contenute a pag. 8 della sentenza, paragrafo 7 -ove leggesi che il sesto motivo dell’appello incidentale, con il quale veniva sostenuta l’applicabilità della decurtazione prevista dall’art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002, doveva ritenersi «assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo…, che determina(va) la riforma parziale della sentenza gravata e quindi la caducazione della regolamentazione delle spese di lite»-, e quelle svolte a pag. 9, paragrafo 9 - ove veniva affrontato il tema posto dal motivo in precedenza dichiarato assorbito-, il preteso contrasto è solo apparente e comunque non irriducibile, in quanto, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla correttezza dell’utilizzo della nozione di assorbimento, dall’integrale lettura della motivazione risulta chiaro che la Corte territoriale ha semplicemente spostato la trattazione dell’anzidetta questione nella sede reputata più opportuna, ovvero nella parte specificamente dedicata alla regolamentazione delle spese di lite. Per il resto, nulla impediva al collegio napoletano di liquidare le spese di primo grado nella stessa misura stabilita dal Tribunale, da essa ritenuta congrua. Va infine soggiunto, per completezza, che la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare conto delle ragioni del mancato uso di tale suo potere. Ne discende che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza considerare l’eventualità di unaloro compensazione, non può essere censurata in cassazione neppure sotto il profilo del difetto motivazionale (cfr. Cass. n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez. Un. n. 14989/2005, Cass. n. 8540/2005, Cass. n. 10861/2002). Indefinitiva, il ricorso deve essere respinto. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese in favore della parte rimasta intimata. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, a rifondere a Domenico e [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 4.200,00 (di cui 200,00per esborsi). Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore impo