CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 04068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 1608-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2022 n. 01608 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 07/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha chiesto l’accoglimento delricorso. Rilevato che: 1. in data 3.11.2020 è stato depositato presso il Tribunale di Foggia un ricorso, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., per il pagamento di differenze retributive rivendicate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MVM Technology srl; il ricorso è stato iscritto al n. di R.G. 8321/2020; 2. fallito il tentativo di deposito dei documenti allegati al ricorso, il difensore del Catania non ha provveduto a notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza ed ha depositato un nuovo ricorso, avente lo stesso contenuto e rubricato al n. di R.G. 8472/2020; il deposito telematico dei documenti in tal caso è andato a buon fine; 3. con ordinanza del 7.12.2021, emessa nel proc. R.G. n. 8472/2020, il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, rilevata l’identità della causa rispetto a quella oggetto del proc. R.G. n. 8321/2020, ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo. 4. avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. con un motivo di censura; la MVM Technology srl ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c.; Ric. 2022 n. 01608 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 5. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., chiedendo l’accoglimento del ricorso. Considerato che: 6. il ricorrente censura l’ordinanza dichiarativa della litispendenza sotto un duplice profilo; sostiene, anzitutto, che per effetto della mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non si sarebbe costituito il contradditorio nel primo procedimento (R.G. n. 8321/2020) e che quindi non sarebbe configurabile una litispendenza; affermache, comunque, difetterebbero i presupposti di cui all’art. 39 c.p.c., poiché la litispendenza presuppone che le cause pendano dinanzi a uffici giudiziari diversi mentre i due ricorsi sono entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di Foggia; 7. preliminarmente, deve respingersi l’eccezione sollevata dalla società, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, avendo la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere la rimozione del provvedimento di litispendenza e di cancellazione della causa (R.G. n. 8472/2020) dal ruolo, e quindi la trattazione del procedimento nel corso del quale dovranno essere affrontate le questioni attinenti alla tempestività o meno della produzione documentale effettuata; 8. il primo profilo di censura di parte ricorrente è infondato atteso che il giudizio introdotto con ricorso deve ritenersi pendente alla data di deposito di quest'ultimo (v. Cass. n. 7433 del 2002; Cass. n. 6511 del 2012), come peraltro desumibile dallo stesso art. 39, comma 3, c.p.c. secondo cui “la prevenzione è determinata […] dal deposito del ricorso”; 9. questa Corte ha infatti precisato che, nel rito del lavoro, per individuare, ai fini dellalitispendenza (e della continenza), il giudice preventivamente adito, deve farsi riferimento Ric. 2022 n. 01608 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- aldeposito del ricorso presso la cancelleria, realizzandosi in tale momento, con l'adizione del giudice, l'instaurazione del rapporto tra due dei tre soggetti (tra i quali si svolge il processo) e non alla successiva notificazione delricorso medesimo con in calce il decreto di fissazione dell'udienza, secondo il criterio del terzo comma dell'art. 39 cod. proc. civ. (così Cass., S.U. n. 4676 del 1992); 10. è invece fondata la seconda censura, poiché gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio) operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell'art. 39 cod. proc. civ.; pertanto, se le cause identiche o connesse pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 cod. proc. civ., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all'altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. (v. Cass. n. 21761 del 2013; Cass. n. 9510 del 2010); 11. nel caso in esame, la pendenza delle due cause dinanzi al medesimo ufficio giudiziario impedisce di ritenere esistente una condizione di litispendenza; 12. per tale ragione, il ricorso per regolamento di competenza va accolto, l'ordinanza dichiarativa della litispendenza deve essere annullata e le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso Tribunale di Foggia, il quale provvederà sulle spese del presente regolamento unitamente al merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, al Ric. 2022 n. 01608 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- quale demanda di provved