CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 18342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15741/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 60, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentata e difes a dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 4781/2017pubblicata il 16/11/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, società di ingegneria, citava in giudizio davanti al Tribunale di Monza la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendone la condanna al pagamento della somma di 290.024,19 euro a titolo di saldo del compenso delle prestazioni professionali rese in favore della convenuta in esecuzione di vari contratti stipulati inter partes fra il marzo 2005 e il settembre 2006, con i quali era stato ad essa affidato l’incarico di realizzare i progetti, nonché di ottenere i permessi e quant’altro necessario per la ristrutturazione di un complesso residenziale sito in Triuggio (MB), secondo fasi operative predeterminate. L’atto di citazione era proposto anche nell’interesse dell’arch. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella veste di liquidatore della stessa [OSCURATO:SOCIETA]., il quale chiedeva di essere riconosciuto creditore solidale della somma pretesa dalla suddetta società, sull’assunto che le prestazioni formanti oggetto dei contratti sarebbero state da lui personalmente eseguite quale professionista incaricato dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la quale contestava la fondatezza delle avverse domande, eccependo che il Giovenzana era carente di legittimazione ad agire in proprio e che i contratti stipulati con la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione risultavano affetti da nullità per contrarietà a norme imperative o altrimenti per illiceità dell’oggetto; per l’ipotesi in cui i contratti in questione fossero ritenuti validi, eccepiva l’inadempimento della società di ingegneria per non aver raggiunto i risultati pattuiti e per aver tenuto un comportamento contrario a buona fede. All’esito del giudizio, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, il Tribunale brianzolo condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla società attrice la somma di 84.272,68 euro, oltre agli interessi moratori e alle spese processuali; «rigettava», invece, per ritenuto difetto di legittimazione attiva, la domanda avanzata dal Giovenzana in proprio, compensando interamente le spese di lite nei rapporti tra lo stesso e la [OSCURATO:SOCIETA].. Quest’ultima interponeva appello, al quale resistevano sia la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione sia il Giovenzana, che a sua volta spiegava impugnazione incidentale dolendosi della pronuncia sfavorevole resa nei suoi confronti dal primo giudice. Con sentenza n. 4781/2017 pubblicata il 16 novembre 2017 la Corte d’Appello di Milano respingeva entrambe le impugnazioni, compensando interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. A fondamento della decisione il collegio meneghino osservava: che nei rapporti fra privati il divieto di esercizio in forma societaria di professioni protette, posto dall’art. 2 L. n. 1815 del 1939, era stato eliminato per le società di capitali soltanto dalla L. 183 del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; che, pertanto, erroneamente il primo giudice aveva escluso la nullità dei contratti dedotti in giudizio, stipulati in epoca anteriore alla data innanzi indicata e aventi ad oggetto l’espletamento di prestazioni rientranti nell’attività professionale tipica dell’architetto e dell’ingegnere; che, tuttavia, nelle more del giudizio di appello era sopravvenuta la L. n. 124 del 2017, la quale, al comma 148 del suo unico articolo, aveva previsto, in via retroattiva, la sanatoria di tutti i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della L. n. 266 del 1997, fra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o di società cooperative; che, alla luce della nuova disciplina normativa della materia, dovevano ritenersi non più sussistenti i profili di nullità dei contratti prospettati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale, conseguentemente, nulla era dovuto in restituzione; che era infondato il gravame del Giovenzana, avendo il Tribunale rettamente dichiarato il suo difetto di legittimazione attiva, atteso che i contratti erano stati da lui stipulati nell’esclusiva qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].; che l’esito del giudizio e la novità normativa intervenuta in corso di causa giustificavano la compensazione delle spese dell’intero processo. Contro tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e il Giovenzana sono rimasti intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, prospettante la violazione dell’art.1418 c.c., viene contestata la correttezza del percorso logico - giuridico seguìto dalla Corte d’Appello di Milano per addivenire alla decisione, incentrato sul rilievo che l’originaria nullità dei contratti stipulati fra le parti per contrarietà a norme imperative deve ritenersi sanata in via retroattiva per effetto dell’entrata in vigore della sopravvenuta L. n. 124 del 2017. Si oppone che la menzionata legge non avrebbe inciso sui requisiti necessari per la validità dei contratti stipulati con società di ingegneria, i quali, in basealla normativa succedutasi nel tempo (L. n. 109 del 1994 [c.d. Merloni], L. n. 266 del 1997, L. n. 415 del 1998 [c.d. Merloni-ter], D.L. n. 223 del 2006 [c.d. decreto [OSCURATO:PERSONA]], convertito in L. n. 248 del 2006) e al generale principio del carattere personale dell’attività professionale protetta, sancito dall’art. 2232 c.c., devono necessariamente prevedere l’individuazione del professionista iscritto al competente albo personalmente responsabile dell’esecuzione delle prestazioni protette e l’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; requisiti che invece difettano con riguardo ai contratti stipulati fra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nei quali l’arch. Giovenzana risultaindicato soltanto come legale rappresentante della società di ingegneria e non anche come professionista incaricato dalla committente. Il motivo èinfondato. Come rettamente affermato dalla Corte d’Appello, il comma 148 dell’articolo unico della L. n. 124 del 2017 ha disposto la sanatoria totale ( sono validi a ogni effetto ) deirapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della L. n. 266 del 1997, fra soggetti privati e società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o di società cooperative. Soltanto per i contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della stessa legge viene espressamente stabilito che le società di ingegneria debbano garantire che le attività professionali in essi dedotte siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali . In argomento, giova segnalare la sentenza n. 22534/2022 pronunciata da questa stessa Sezione, con la quale è stato statuito che, nel nuovo quadro normativo risultante a sèguito dell’abrogazione dell’art. 2 L. n. 1815 del 1939 per effetto del richiamo all’art. 24 L. n. 266 del 1997 da parte dell’art. 1, commi 148 e 149, L. n. 124 del 2017, «il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile, non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all’albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative». La ricorrente fonda la sua tesi difensiva sulla previsione recata dall’art. 90, comma 7, dell’abrogato D. Lgs. n. 163 del 2006, il quale dispone che l’incarico avente ad oggetto la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico - amministrative connesse alla progettazione, deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali , e che deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche . Il provvedimento normativo richiamato non appare, però, pertinente al caso di specie, in quanto volto a disciplinare esclusivamente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulati da stazioni appaltanti, enti e soggetti aggiudicatori (come siricava dagli artt. 1, comma 1, e 2, comma 2 della stessa legge), e non anche quelli conclusi da società di ingegneria con soggetti privati. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale interamente compensato le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti fra il Giovenzana in proprio e la [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene la domanda proposta dal primo nei confronti della seconda fosse stata «rigettata» per difetto di legittimazione ad agire. Il motivo appare carente di specificità, in quanto si limita a censurare la sentenza di appello per non aver applicato il criterio della soccombenza ai fini della regolamentazione delle spese nei rapporti fra le predette parti, senza svolgere alcuna critica alla correttezza delle ragioni addotte dal giudice distrettuale a fondamento dell’adottata pronuncia di integrale compensazione delle dette spese («esito del giudizio» e «innovazione normativa intervenuta in corso di causa»). Peraltro, in termini generali, va tenuto presente che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità in materia dispese processuali è unicamente diretto ad evitare che la pronuncia di merito violi il principio secondo cui dettespese non possono essere poste nemme no parzialmente a carico della parte totalmentevittoriosa (cfr. Cass. n. 36820/2022, Cass. n. 26912/2020, Cass. n. 19327/2020). Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. Nulla va statuito in ordine alle spese del presente grado, non avendo gli intimati svolto difese. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previ