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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19629/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16374/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1759/2018pubblicata il 19/11/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto d’appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a copertura di alcuni immobili di sua proprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] di Piave, previa rimozione e bonifica dell’esistente tetto in eternit.

Successivamente, l’impresa appaltatrice cedeva il credito costituito dal corrispettivo dei suddetti lavori alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. (breviter B.C.C.), la quale chiedeva al Tribunale di Brescia di emettere nei confronti del debitore ceduto decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 165.714,12 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, portata dalla fattura n. 328 emessa dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. il 4 maggio 2010.

Il giudice adìto pronunciava la chiesta ingiunzione di pagamento, avverso la quale il Secco proponeva tempestiva opposizione.

Il giudizio di cognizione così introdotto era definito con sentenza del 25 luglio 2014, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, il Tribunale bresciano respingeva l’opposizione, dichiarando inammissibili le domande ed eccezioni formulate dal Secco nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., e condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali anche in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), resasi nelle more cessionaria del credito azionato dalla B.C.C. e chiamata in causa dalla cedente ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c..

La successiva impugnazione dispiegata dal soccombente veniva respinta dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con sentenza n. 1759/2018 pubblicata il 19 novembre 2018, confermava la decisione gravata.

Avverso tale sentenza il Secco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già B.C.C.) è invece rimasta intimata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si rimprovera alla Corte d’Appello bresciana di aver erroneamente respinto, per ritenuto difetto di idonee allegazioni in fatto, la domanda di risoluzione per inadempimento e l’eccezione di inadempimento proposte in primo grado dall’opponente Secco.

Il motivo è inammissibile, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare un vero e proprio fatto in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non invece una questione o un punto , né tantomeno leargomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. Sez.

Un. n. 11453/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 27415/2018, Cass. n. 21439/2015).

Sotto le mentite spoglie dell’evocato parametro cassatorio, la censura sollevata dal ricorrente degrada, in realtà, verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione degli atti processuali esaminati dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 3743/2023, Cass. n. 25348/2022, Cass. n. 10764/2022, Cass. n. 38074/2022, Cass. n. 20753/2021) e si risolve in una critica alla motivazione della sentenza impugnata.

Giova, al riguardo, rammentare che, in tema di interpretazione degli atti processuali, la parte che intenda censurare il significato ad essi attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aventi portata generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando, altresì, a pena di inammissibilità, le considerazioni del giudice che si pongono in contrasto con i suddetti criteri (cfr. Cass. n. 16057/2016, Cass. n. 6226/2014, Cass. n. 11343/2003).

Occorre, inoltre, tener presente che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operatadal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità per vizio di motivazione resta circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza impugnata, di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, dimotivazione apparente - cioè recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento-, di contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e dimotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 37406/2022, Cass. n. 33541/2022, Cass. n. 13398/2019, Cass. Sez.

Un. n. 26119/2016, Cass. Sez.

Un. n. 19881/2014,Cass.

Sez.

Un. n. 8053/2014).

Nel nostro caso, il Secco non ha assolto l’onere deduttivo al quale innanzi si è fatto cenno, essendosi limitato a riportare alcuni passaggi dell’atto di citazione in opposizione a d.i. e della successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. da cui si evincerebbe, al più, l’insufficienza ed erroneità della motivazione sorreggente il decisum, che tuttavia non potrebbe essere ritenuta, per ciò solo, assente o meramente apparente.

Con il secondo motivo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia, al pari del Tribunale della stessa città, condannato il Secco a rifondere le spese di lite anche all’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), chiamata in causa dalla B.C.C., ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., in veste di cessionaria del credito azionato in giudizio.

Si obietta che, essendo la cessione del credito un evento dipendente dalla sola volontà del cedente e del cessionario, ragioni logiche e di equità sostanziale avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a non gravare l’odierno ricorrente delle spese sostenute dalla prefata società.

Il motivo è infondato.

Una volta costituitasi in giudizio, l’[OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta a tutti gli effetti una delle parti attive del processo, nell’àmbito del quale aveva assunto una posizione antagonistica rispetto a quella del debitore ceduto.

In un simile contesto, la condanna del Secco al pagamento delle spese a favore della cessionaria del credito appare corretta, in quanto conforme al criterio della soccombenza, stante l’accertata infondatezza delle ragioni da questi addotte a sostegno della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo.

D’altronde, con il ricorso per cassazione non può farsi valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, essendo quello di legittimità un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi (cfr. Cass. n. 10870/2023, Cass. n. 3454/202 3, Cass. n. 11663/2021, Cass. n. 11289/2020, Cass. n. 22914/2018).

Non va, inoltre, tralasciato di considerare che lacompensazione delle spese di lite configura esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 36820/2022, Cass.n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez.

Un. n. 14989/2005, Cass. n. 18916/2003).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Stante l’esito del giudizio, viene resa a carico del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16374/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'URSO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 1759/2018pubblicata il 19/11/2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stipulava con la [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto d’appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico a copertura di alcuni immobili di sua proprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] di Piave, previa rimozione e bonifica dell’esistente tetto in eternit. Successivamente, l’impresa appaltatrice cedeva il credito costituito dal corrispettivo dei suddetti lavori alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. (breviter B.C.C.), la quale chiedeva al Tribunale di Brescia di emettere nei confronti del debitore ceduto decreto ingiuntivo di pagamento della somma di 165.714,12 euro, oltre interessi moratori e spese della procedura, portata dalla fattura n. 328 emessa dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA]. il 4 maggio 2010. Il giudice adìto pronunciava la chiesta ingiunzione di pagamento, avverso la quale il Secco proponeva tempestiva opposizione. Il giudizio di cognizione così introdotto era definito con sentenza del 25 luglio 2014, con la quale, per quanto in questa sede ancora interessa, il Tribunale bresciano respingeva l’opposizione, dichiarando inammissibili le domande ed eccezioni formulate dal Secco nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., e condannava l’opponente alla rifusione delle spese processuali anche in favore dell’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), resasi nelle more cessionaria del credito azionato dalla B.C.C. e chiamata in causa dalla cedente ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c.. La successiva impugnazione dispiegata dal soccombente veniva respinta dalla Corte d’Appello di Brescia, la quale, con sentenza n. 1759/2018 pubblicata il 19 novembre 2018, confermava la decisione gravata. Avverso tale sentenza il Secco ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti con controricorso dalla [OSCURATO:SOCIETA].. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già B.C.C.) è invece rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si rimprovera alla Corte d’Appello bresciana di aver erroneamente respinto, per ritenuto difetto di idonee allegazioni in fatto, la domanda di risoluzione per inadempimento e l’eccezione di inadempimento proposte in primo grado dall’opponente Secco. Il motivo è inammissibile, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’omesso esame di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. deve riguardare un vero e proprio fatto in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una specifica circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e non invece una questione o un punto , né tantomeno leargomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. Sez. Un. n. 11453/2022, Cass. n. 17536/2020, Cass. n. 27415/2018, Cass. n. 21439/2015). Sotto le mentite spoglie dell’evocato parametro cassatorio, la censura sollevata dal ricorrente degrada, in realtà, verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione degli atti processuali esaminati dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 3743/2023, Cass. n. 25348/2022, Cass. n. 10764/2022, Cass. n. 38074/2022, Cass. n. 20753/2021) e si risolve in una critica alla motivazione della sentenza impugnata. Giova, al riguardo, rammentare che, in tema di interpretazione degli atti processuali, la parte che intenda censurare il significato ad essi attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aventi portata generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando, altresì, a pena di inammissibilità, le considerazioni del giudice che si pongono in contrasto con i suddetti criteri (cfr. Cass. n. 16057/2016, Cass. n. 6226/2014, Cass. n. 11343/2003). Occorre, inoltre, tener presente che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. operatadal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità per vizio di motivazione resta circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi, che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza impugnata, di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, dimotivazione apparente - cioè recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento-, di contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e dimotivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. n. 33541/2022, Cass. n. 13398/2019, Cass. Sez. Un. n. 26119/2016, Cass. Sez. Un. n. 19881/2014,Cass. Sez. Un. n. 8053/2014). Nel nostro caso, il Secco non ha assolto l’onere deduttivo al quale innanzi si è fatto cenno, essendosi limitato a riportare alcuni passaggi dell’atto di citazione in opposizione a d.i. e della successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. da cui si evincerebbe, al più, l’insufficienza ed erroneità della motivazione sorreggente il decisum, che tuttavia non potrebbe essere ritenuta, per ciò solo, assente o meramente apparente. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia, al pari del Tribunale della stessa città, condannato il Secco a rifondere le spese di lite anche all’[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), chiamata in causa dalla B.C.C., ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., in veste di cessionaria del credito azionato in giudizio. Si obietta che, essendo la cessione del credito un evento dipendente dalla sola volontà del cedente e del cessionario, ragioni logiche e di equità sostanziale avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a non gravare l’odierno ricorrente delle spese sostenute dalla prefata società. Il motivo è infondato. Una volta costituitasi in giudizio, l’[OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta a tutti gli effetti una delle parti attive del processo, nell’àmbito del quale aveva assunto una posizione antagonistica rispetto a quella del debitore ceduto. In un simile contesto, la condanna del Secco al pagamento delle spese a favore della cessionaria del credito appare corretta, in quanto conforme al criterio della soccombenza, stante l’accertata infondatezza delle ragioni da questi addotte a sostegno della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo. D’altronde, con il ricorso per cassazione non può farsi valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, essendo quello di legittimità un giudizio acritica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi (cfr. Cass. n. 10870/2023, Cass. n. 3454/202 3, Cass. n. 11663/2021, Cass. n. 11289/2020, Cass. n. 22914/2018). Non va, inoltre, tralasciato di considerare che lacompensazione delle spese di lite configura esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio è insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 36820/2022, Cass.n. 11329/2019, Cass. n. 7607/2006, Cass. Sez. Un. n. 14989/2005, Cass. n. 18916/2003). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa a carico del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no