CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25720/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]:0 POPOLA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini 113 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], PE-C: tatarano.carlo©coabrindisi.legalmail.it -ricorrenti - cantra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A. GALEONE e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 283/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/1:112022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [ coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un immobile (piano terra, scantinato e primo piano) sito in Fragagnano, e confinante con altro immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver attivato una procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 688 c.p.c. e 1172 c.c., convennero davanti al Tribunale di Taranto la Capasso perché ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c. per i danni derivanti da infiltrazioni di acqua causate dal cattivo stato di manutenzione del lastrico solare dell'immobile di proprietà della convenuta e perché fosse ordinato alla stessa di eliminare le cause dei lamentati danni nonché di consolidare la porzione di immobile sita al piano terra, sottostante quella di proprietà di essi attori; a Capasso si costituì in giudizio, chiese il rigetto delle domande e propose domanda riconvenzionale volta ad acclarare che gli attori avevano illecitamente esteso l'area del primo piano costruendo due stanze sul lastrico solare di sua proprietà e aprendo delle vedute a distanza non legittima; chiese pertanto la rimozione delle vedute e l'abbattimento delle stanze realizzate sul proprio lastrico solare; il giudice adito dispose l'espletamento di più consulenze tecniche sia per accertare lo stato dei luoghi sia per ottenere una stima di quanto necessario per mettere in sicurezza la stabilità degli immobili, all'esito delle quali accolse la domanda principale e rigettò la riconvenzionale e condannò la Capasso al risarcimento dei danni nella misura di C 7500, oltre interessi e spese; Corte d'Appello di Lecce, pronunciando sull'appello principale della Capasso e sulla impugnazione incidentale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 26/6/2018, per quanto è ancora di interesse in questa sede, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione ad una parte delle domande, ridusse sensibilmente la somma dovuta a titolo risarcitorio dalla Capasso e condannò i coniugi Lann-Forleo ad eseguire una serie di opere, tra cui la rimozione delle vedute e la demolizione delle stanze costruite sulla porzione di lastrico solare di proprietà della Capasso; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condannò la Capasso ad eseguire opere di consolidamento statico sulla porzione di immobile sottostante la loro proprietà; avverso la sentenza i coniugi Lanzo e Forleo hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; na resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; ;a causa è stata assegnata alla trattazione in adunanza camerale ricorrendone i presupposti processuali; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione dell'art. 342 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti contestano che la corte di merito non abbia rilevato come sia la comparsa di costituzione e risposta della Capasso contenente la domanda riconvenzionale svolta in primo grado sia l'atto di appello mancassero degli elementi costitutivi minimi così determinando l'assoluta aspecificità della domanda e dell'appello e la violazione dei requisiti di cui agli artt. 342 e ss. c.p.c. H motivo è infondato;il giudice ha correttamente ritenuto che il motivo di appello con il quale la Capasso aveva lamentato che il giudice di primo grado non avesse considerato la mancata prova della titolarità dominicale dei Lanzo, Forleo sulla porzione di immobile costruita sull'altrui lastrico solare, era sufficientemente specifico e tale da lasciar comprendere l'indiv duazione delle questioni e dei punti contestati; la censura era, infati:i, volta a contrastare la decisione del giudice di primo grado che aveva ritenuto sufficiente l'intervenuto condono sulle aree abusivamente costruite dagli originari attori al fine di radicare il loro diritto di proprietà sulla porzione abusivamente occupata ed in quanto tale era una doglianza sufficientemente chiara e specifica, tale da sottra -re l'impugnazione alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. la sentenza è conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instaritiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., 6-3, n. 13535 del 30/5/2018; Cass., 2, n. 7675 del 19/3/2019; Cass., 3, n. 24464 del 4/11/2020; Cass., 6-3, n. 40560 del 17/12/2021); cori il secondo motivo di ricorso -violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 333, 343 e 329 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello, sia pur con un obiter dictum, abbia ritenuto che gli appellati non avessero riproposto con appello incidentale la tesi dell'acquisto per usucapione delle vedute aperte sulla proprietà della Capasso e delle stanze costruite sul lastrico solare; il motivo è inammissibile perché privo di decisività; corne è agevole rilevare dall'esame della impugnata sentenza, la stessa, pur facendo erroneamente riferimento alla mancata riproppsizione, da parte dei Lanzo-Forleo dell'eccezione di usucapione con appello incidentale, non ha mancato di scrutinare il contenuto dell'eccezione, l'ha esaminata e rigettata nel merito, ritenendo, con ampia e diffusa motivazione, che le deposizioni dei testi escussi non fossero idonee a suffragare l'acquisto per usucapione degli appellati, essendo le stesse generiche; pertanto, avendo la corte di merito scrutinato l'eccezione di usucapione e avendola rigettata nel merito, appare del tutto pretestuoso sottolineare che gli appellati non avevano riproppsto l'eccezione con appello incidentale, con la conseguente inammissibilità del motivo; con il terzo motivo di ricorso- violazione e falsa applicazione dell'art.818 c.c., e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. -i ricorrenti contestano che la corte di merito abbia attribuito al lastrico solare posto a copertura dell'appartamento della Capasso la natura pertinenziale al solo servizio della stessa e non abbia anche valutato che, una volta realizzata da parte loro la porzione di immobile poi regdarmente condonata, il lastrico solare fungeva anche da piano di calpestio di una porzione acquisita alla loro proprietà; ove il giudice del rnerto avesse considerato tale duplice rapporto di pertinenzialità non avrebbe disposto la riduzione in pristino della porzione costruita sul lastrico solare della Capasso ma avrebbe preservato anche il diritto di essi icorrenti;iJ motivo non pare attingere adeguatamente la ratio decidendi dell'impugnata sentenza; la pronuncia ha ritenuto che la porzione di lastrico solare soprastante la proprietà Capasso fosse una pertinenza e seguisse pertanto lo stesso regime giuridico del bene cui accedeva, in assenza di prova di una diversa destinazione di quell'area; a fronte di tale motivazione i ricorrenti non censurano in iure la ritenuta pertinenzialità del lastrico solare ma si limitano a ribadire che, in base all'accertamento dell'immemorabile occupazione da parte loro del primo piano, essi avevano acquisito diritti anche sulla sfera sovrastante il piaro di proprietà della Capasso sicchè il giudice avrebbe dovuto ritenere che il vincolo pertinenziale sul lastrico solare fosse duplice, di copertura per l'immobile della Capasso e di calpestio per quello di prop-ietà di essi coniugi Lanzo-Forleo; i ricorrenti ignorano del tutto la ratio decidendi dell'impugnata declsione e ragionano presupponendo un accertamento del loro diritto reale sulla porzione contestata che non è, invero, mai stata svolta dai giudic del merito; dunque la censura, oltre ad avere natura fattuale, è eccentrica rispetto all'accertamento svolto dal giudice del merito, e come tale inammissibile; con il quarto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti sostengono che la corte di merito abbia disatteso le risultanze della C.TU percipiente, la quale, a fronte del quesito volto ad accertare quale fosse l'epoca di realizzazione del primo piano di proprietà degli attori, aveva evidenziato che, in data 31/3/1987, il Lanzo aveva chiesto la sanatoria per i locali costruiti al primo piano e che, in data 3=1/7/1996, il comune aveva rilasciato il permesso in sanatoria; il tutto, oggetto di una CTU percipiente, sarebbe stato confermato dalla presenza, sulla trave prospiciente il cortile di proprietà Capasso, di segni evidenti di carbonatazione del calcestruzzo, fenomeno causato dall'ossidazione dei ferri di armatura che si manifesta in strutture che hanno almeno 30 anni; cori il quinto motivo di ricorso - omesso esame di un fatto decisivo per H giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all'epoca di costruzione dell'ampliamento al primo piano e relativo possesso ultraventennale da parte dei ricorrenti; omesso esame di un mezzo di prova legittimamente disposto ed acquisito al giudizio - i ricorrenti lamentano che la corte di merito, omettendo di dare il giusto rilievo al contenuto delle indagini peritali, abbia trascurato un dato fondamentale per la decisione, e cioè l'epoca di costruzione dell'immobile che, ove considerata, avrebbe consentito di acclarare l'esistenza di un possesso superficiario dei [OSCURATO:PERSONA] di durata ultraventennale incompatibile con il corrispondente diritto dominicale della Capasso; ove avesse considerato tale dato, il giudice avrebbe accoto l'eccezione riconvenzionale di usucapione svolta dai ricorrenti sia de diritto superficiario dei lastrici solari sia delle servitù di veduta; cori il sesto motivo di ricorso - violazione dell'art. 115 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 115E, 1141 e 2697 c.c di legge sempre in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia violato le disposizioni indicate in epigrafe omettendo di considerare, quanto all'anirnus possidendi, che ciò che rilevava non era tanto la generica indicazione dell'epoca di costruzione dell'immobile quanto l'epoca in cui il possesso si era esteso alla porzione di lastrico solare insistente sulla sottcstante proprietà Capasso; i tre motivi ora enunciati sono da esaminare congiuntamente e sono inammissibili; nel caso in esame la corte di merito ha motivato nei limiti del "minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte laddove ha ritenuto che le deposizioni dei testi escussi non fossero idonee a provare che i coniugi Lanzo-Forleo avessero acquistato per usucapione la porzione di lastrico solare sulla quale erano state realizzate le stanze e le vedute aperte sul cortile della Capasso né quanto all'elemento temporale del possesso protratto per oltre vent'anni né quanto all'elemento soggettivo dell'animus poss,tendi; questo accertamento si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti le quali si risolvono in una richiesta di rivalutazione dei fatti di causa, rientrante nel sovrano apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità; è noto infatti che la corte di cassazione non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo soltanto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra da vizi logico giuridici; a questo esito si giunge anche attraverso il sindacato sugli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n, 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurato nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., 6-2, n. 27847 del 12/10/2021; Cass., S.U. n. 20867 del 30/9/2020); si deve peraltro ribadire che, qualora il giudice abbia preso in cons cierazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probal:ori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., S.U. n. 8053/2014); conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti sono condannati a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del pagamento di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione che liquida in C 7000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese forfetarie al 15%; ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atte della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato a