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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25348/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2058-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell' Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 528/09/2019 della CTR per il Veneto che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto un atto impositivo emesso ai fini IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2012.

Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria.

Il ricorso è affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni e richiedendo la remissione in pubblica udienza.

CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. di violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 2697 c.c. e 116, co. 1, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto la CTR che le perdite sui crediti insoluti (pari a 238.313,94), oggetto di cessione pro soluto a fronte di una cifra simbolica (pari a 134,23) ed in assenza di preventive iniziative legali volte al recupero del credito, ne impedisca la deducibilità.

Con il secondo motivo gai prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione per non aver la CTR considerato, nella valutazione delle prove offerte, che il contribuente si era previamente rivolto ad una società di recupero credito che aveva concluso l'indagine preliminare con Ric. 2020 n. 02058 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- una valutazione negativa e che tale circostanza non era stata contestata dall'Amministrazione finanziaria.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

In disparte alcuni profili di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza giacché, non trascrivendo compiutamente le controdeduzioni dell'Ufficio, non consente a questa Corte di valutare l'omessa contestazione oggetto di censura, questa Corte ha affermato che la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non dà luogo a minusvalenze patrimoniali deducibili, ma comporta la deducibilità degli stessi solo laddove ricorrano le condizioni di cui all' art. 101, co. 5, Tuir.

È quindi necessario che le perdite risultino da elementi certi precisi ovvero [cioè in alternativa] che il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, non comportando la cessione pro soluto "comunque" la deducibilità delle perdite (Cfr. Cass., V, n. 2229/2022).

Il corrispettivo pattuito per la cessione di un credito non ha in sé alcun rilievo ai fini dell'accertamento dell'esistenza di elementi "certi" e "precisi", in quanto è necessario che si dimostri che tale cessione corrisponde ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso.

Pertanto, solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, proprio per le garanzie che le procedure concorsuali forniscono sul piano della certezza della insolvibilità e della precisione dell'entità delle perdite (Cfr. Cass., V, n. 2229/2022, n. 5183/2020).

Non vi è dunque automatismo nel caso in esame, bensì rilevanza della scelta - soggettiva, imprenditoriale, libera- di operare una cessione del credito, da cui non può derivare un'immediata riduzione della base imponibile.

Peraltro «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione Ric. 2020 n. 02058 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -3- deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cf.

Cass.,311, 10/06/2016, n. 16598; Cass. Sez.

U. 05/08/2016, 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238), entre spe a a giu ce nquali icar Nel caso in esame la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito adeguata dimostrazione della certezza dell'inesigibilità del credito, con una valutazione dei fatti che rientra nel tipico apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Questa Corte non è invero legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo solo controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra da vizio logico (cfr. Cass.

V, n.20753/2021).

Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte Ric. 2020 n. 02058 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -4- del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2058-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell' Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 528/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre avverso la sentenza n. 528/09/2019 della CTR per il Veneto che ha rigettato il ricorso in appello promosso dalla stessa parte contribuente ed avente ad oggetto un atto impositivo emesso ai fini IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2012. Resiste con controricorso l'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni e richiedendo la remissione in pubblica udienza. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. di violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, d.P.R. n. 917/1986 nonché degli artt. 2697 c.c. e 116, co. 1, c.p.c. per aver erroneamente ritenuto la CTR che le perdite sui crediti insoluti (pari a 238.313,94), oggetto di cessione pro soluto a fronte di una cifra simbolica (pari a 134,23) ed in assenza di preventive iniziative legali volte al recupero del credito, ne impedisca la deducibilità. Con il secondo motivo gai prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione per non aver la CTR considerato, nella valutazione delle prove offerte, che il contribuente si era previamente rivolto ad una società di recupero credito che aveva concluso l'indagine preliminare con Ric. 2020 n. 02058 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- una valutazione negativa e che tale circostanza non era stata contestata dall'Amministrazione finanziaria. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. In disparte alcuni profili di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per difetto di autosufficienza giacché, non trascrivendo compiutamente le controdeduzioni dell'Ufficio, non consente a questa Corte di valutare l'omessa contestazione oggetto di censura, questa Corte ha affermato che la cessione pro soluto dei crediti ritenuti inesigibili non dà luogo a minusvalenze patrimoniali deducibili, ma comporta la deducibilità degli stessi solo laddove ricorrano le condizioni di cui all' art. 101, co. 5, Tuir. È quindi necessario che le perdite risultino da elementi certi precisi ovvero [cioè in alternativa] che il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali, non comportando la cessione pro soluto "comunque" la deducibilità delle perdite (Cfr. Cass., V, n. 2229/2022). Il corrispettivo pattuito per la cessione di un credito non ha in sé alcun rilievo ai fini dell'accertamento dell'esistenza di elementi "certi" e "precisi", in quanto è necessario che si dimostri che tale cessione corrisponde ad una effettiva riduzione di valore reale del credito stesso. Pertanto, solo nel caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali si verifica un automatismo nella deducibilità delle perdite su crediti, proprio per le garanzie che le procedure concorsuali forniscono sul piano della certezza della insolvibilità e della precisione dell'entità delle perdite (Cfr. Cass., V, n. 2229/2022, n. 5183/2020). Non vi è dunque automatismo nel caso in esame, bensì rilevanza della scelta - soggettiva, imprenditoriale, libera- di operare una cessione del credito, da cui non può derivare un'immediata riduzione della base imponibile. Peraltro «per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione Ric. 2020 n. 02058 sez. MT - ud. 25-05-2022 -3- deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla "valutazione delle prove"» (Cf. Cass.,311, 10/06/2016, n. 16598; Cass. Sez. U. 05/08/2016, 11892; Cass. 20/10/2016, n. 21238), entre spe a a giu ce nquali icar Nel caso in esame la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito adeguata dimostrazione della certezza dell'inesigibilità del credito, con una valutazione dei fatti che rientra nel tipico apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Questa Corte non è invero legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo solo controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra da vizio logico (cfr. Cass. V, n.20753/2021). Il ricorso è dunque infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate che liquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte Ric. 2020 n. 02058 sez. MT - ud. 25-05-2022 -4- del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a no
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