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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10764/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8093/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02100 sez.

M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere sprofondato, mentre camminava, in un tombino collocato nei paraggi della moschea di Roma, la sera del 30 agosto 2010 ed aver riportato lesioni a seguito della caduta, aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma, oggi Roma capitale, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 1066/2017, rigettava la domanda.

2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8093 del 4 giugno 2020 ha confermato la sentenza di primo grado.

Il giudice dell'appello ha ritenuto che stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di efficiente illuminazione artificiale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto percepire la presenza della sconnessione; ha affermato, quindi, che l'evento si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione di comuni regole comportamentali.

3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la 'incompleta ed errata lettura della dichiarazione testimoniale.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, n. 5 c.p.c..' Il Tribunale nel negare l'assenza di responsabilità da parte di Roma capitale, avrebbe mal interpretato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo sprofondamento della griglia.

4.1. Con il secondo motivo denuncia 'omessa pronuncia di responsabilità extracontrattuale a carico dell'ente proprietario della strada.

Violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.'.La sentenza impugnata avrebbe, erroneamente, attribuito al ricorrente una condotta poco diligente, non avendo usato l'ordinaria attenzione nel procedere, con conseguente interruzione del nesso causale.

5. Il ricorso è inammissibile poiché le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità.

La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici.

Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda.

Ha ritenuto che la caduta del ricorrente non si sarebbe verificata per lo sprofondamento del tombino ma a causa della buca contigua al tombino e che sarebbe stata evitabile con l'ordinaria diligenza stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di una l'illuminazione artificiale efficiente.

6. Le spese seguono la soccombenza.

6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2100-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8093/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02100 sez. M3 - ud. 19-01-2022 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di essere sprofondato, mentre camminava, in un tombino collocato nei paraggi della moschea di Roma, la sera del 30 agosto 2010 ed aver riportato lesioni a seguito della caduta, aveva convenuto in giudizio il Comune di Roma, oggi Roma capitale, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni subiti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 1066/2017, rigettava la domanda. 2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8093 del 4 giugno 2020 ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice dell'appello ha ritenuto che stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di efficiente illuminazione artificiale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto percepire la presenza della sconnessione; ha affermato, quindi, che l'evento si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione di comuni regole comportamentali. 3. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la 'incompleta ed errata lettura della dichiarazione testimoniale. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360, n. 5 c.p.c..' Il Tribunale nel negare l'assenza di responsabilità da parte di Roma capitale, avrebbe mal interpretato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in relazione allo sprofondamento della griglia. 4.1. Con il secondo motivo denuncia 'omessa pronuncia di responsabilità extracontrattuale a carico dell'ente proprietario della strada. Violazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.'.La sentenza impugnata avrebbe, erroneamente, attribuito al ricorrente una condotta poco diligente, non avendo usato l'ordinaria attenzione nel procedere, con conseguente interruzione del nesso causale. 5. Il ricorso è inammissibile poiché le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientrati nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte di cassazione, invero, non è legittimata a compiere una rivalutazione degli atti processuali, dei fatti o delle prove, potendo piuttosto controllare che la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione sia lineare e scevra di vizi logico giuridici. Nel caso di specie il Tribunale ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva delle ragioni che hanno condotto a ritenere insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della domanda. Ha ritenuto che la caduta del ricorrente non si sarebbe verificata per lo sprofondamento del tombino ma a causa della buca contigua al tombino e che sarebbe stata evitabile con l'ordinaria diligenza stante il carattere consistente del dissesto e la presenza di una l'illuminazione artificiale efficiente. 6. Le spese seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data
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