CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6796/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 66, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e ALFONSOGIULIANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 1361/2018pubblicata il 25 settembre 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1361/2018 pubblicata il 25 settembre 2018, in riforma della decisione di primo grado assunta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte distrettuale di Salerno dichiarava l’inadempimento dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], titolare di una concessionaria d’auto, al contratto concluso in data 29 luglio 1996 con l’appellante [OSCURATO:PERSONA], relativo alla compravendita di una [OSCURATO:PERSONA] C250 al prezzo pattuito di 66.246.000 lire (34.213,20 euro), per l’acquisto della quale quest’ultimo aveva versato a titolo di caparra confirmatoria la somma di 27.746.000 lire (14.329,61 euro), costituente il corrispettivo della cessione di una [OSCURATO:PERSONA] da lui contestualmente trasferita in proprietà allo stesso Lamanna. Per effetto dell’adottata declaratoria, il collegio campano condannava il Lamanna a pagare al Benvenga un importo pari al doppio della caparra ricevuta, quantificato in 28.258,19 euro, oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo, ponendo interamente a carico del soccombente le spese del doppio grado di giudizio. Contro tale sentenza il Lamanna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, resistito con controricorso dal Benvenga. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio. Il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1385, 1453, 1460, 1495, 2697 e 2909 c.c. e degli artt. 115, 116 e 348 c.p.c. Si deduce che la Corte d’Appello di Salerno avrebbe trascurato di considerare che il Benvenga aveva venduto al Lamanna un’autovettura [OSCURATO:PERSONA] usata con falsa attestazione di origine , sicchè, trattandosi di bene privo delle qualità promesse, doveva ritenersi giustificato ex art. 1460 c.c. il rifiuto dello stesso Lamanna di adempiere l’obbligazione di consegna dell’autovettura nuova [OSCURATO:PERSONA] C250 , derivante a suo carico dal contratto di compravendita concluso fra le parti in data 29 luglio 1996. Viene, inoltre, rimpr overato al giudice distrettuale di aver erroneamente condannato il Lamanna, in base al disposto dell’art. 1385, comma 2, 2^ parte, c.c., al pagamento in favore del Benvenga di un importo pari al doppio del valore dell’autovettura da questi trasferitagli in proprietà, obiettandosi che oggetto della caparra non era una somma di danaro, bensì la stessa autovettura, e che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con statuizione coperta dal giudicato interno perché non specificamente impugnata in appello, aveva per l’appunto disposto la restituzione del veicolo quale effetto dell’adottata pronuncia di risoluzione del contratto per ritenuto inadempimento del Benvenga. Il ricorso è infondato. Non sussiste la lamentata violazione delle norme di diritto evocate in rubrica. Giova, in proposito, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte: -le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta correttamente individuata ed interpretata; più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nell’inesattaricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie ivi delineata, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da questa prevista -pur rettamente individuata e interpretata- non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione; -non rientra, invece, nell’àmbito applicativo dell’evocato paradigma processuale l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2012, Cass. n. 21944/2020); -la pretesa di un migliore e piùappagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti involge un aspetto del giudizio interno all’àmbito della discrezionalità nell’apprezzamento dei fatti e degli elementi di prova, attinente al libero convincimento del giudice di merito, sicchè il motivo di ricorso per cassazione che ad essa tenda si risolve in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del detto giudice, id est nella richiesta di una nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di legittimità (cfr., ex ceteris , Cass. n. 5782/2023, Cas s. n. 5573/2023, Cass. n. 4366/2023, Cass. n. 2535/2022, Cass. n. 2741/2015); -laviolazione dell’art. 2697 c.c. si configura nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 32923/2022, Cass. n. 25543/2022); -ricorre laviolazione dell’art. 115 c.p.c. ove il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola fissata da tale disposizione, abbia posto a fondamento del decisumprove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei casi consentiti, non anche qualora il medesimo, nel valutare le prove fornite dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116c.p.c. (cfr., ex multis , Cass. n. 10623/2023, Cass. n. 5249/2023, Cass. n. 37839/2022, Cass. n. 15300/2022, Cass. n. 10463/2022, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020); -una censura relativa alla violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. può essere formulata soltanto ove si alleghi che il giudice di merito abbia disatteso delle prove legali, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, o per contro abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza alcun apprezzamento critico, elementi probatori soggetti a valutazione (cfr. Cass. n. 6774/2022, Cass. n. 4727/2022, Cass. n. 40227/2021, Cass. n. 23534/2020, Cass. n. 3657/2020). Nel caso di specie, da una valutazione complessiva delle risultanze processuali la Corte salernitana ha tratto il convincimento che il Lamanna si sia reso inadempiente all’obbligazione di consegna dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA] oggetto del contratto di compravendita dedotto in causa e che, per contro, nessuna inadempienza sia ascrivibile al Benvenga, essendosi rivelati inconsistenti gli addebiti mossi nei suoi confronti dall’avversario. Nell’esprimere il suo giudizio in fatto il collegio campano non ha invertito l’onere probatorio, né ha tenuto conto di prove non offerte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, né ha attribuito pieno valore a prove soggette a libero apprezzamento o per contro disconosciuto tale valore a eventuali prove legali acquisite al processo. Sotto il velo della denunciata violazione di legge, la censura tende, in realtà, a contestare il giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale, allo scopo di ottenere un inammissibile riesame degli accertamenti fattuali da questa compiuti (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. n. 36754/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). Per il resto, essa si risolve in una confusa e disorganica critica alla motivazione della senten za impugnata, definita inidonea e insufficiente (pag. 8 del ricorso, quartultimo rigo). Sennonchè, il vizio fatto valere non è più deducibile in cassazione in base all’attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, dovendo ormai il sindacato di legittimità sulla motivazione ritenersi circoscritto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale»richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. n. 12241/2020, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022). Per quanto attiene, poi, alla caparra confirmatoria, la Corte distrettuale ha accertato che essa era costituita dal prezzo della [OSCURATO:PERSONA] ceduta dal Benvenga al Lamanna; e ciò sul ritenuto presupposto che tale autovettura avesse formato oggetto di una vera e propria compravendita (a pag. 6 della sentenza, righi 3-4, si parla di «[OSCURATO:PERSONA] contestualmente venduta da Benvenga a Lamanna»). Al fine di contrastare il dictum del giudice d’appello, il ricorrente oppone che sarebbe disceso il giudicato interno sulla statuizione con la quale il Tribunale aveva dichiarato che oggetto della caparra era la stessa autovettura. La tesi non ha pregio. Come infatti si ricava dalla sentenza qui impugnata (pagg. 4-5, paragrafo II), il Benvenga propose appello avverso la decisione di primo grado, insistendo, in via principale, nell’originaria domanda di accertamento dell’inadempienza del Lamanna, con conseguente condanna del medesimo al pagamento del doppio della caparra ricevuta. Con l’esperito gravame egli rimise, quindi, in discussione l’intero assetto decisorio e motivazionale della pronuncia gravata, impedendo la formazione del giudicato sulla questione relativa all’oggetto della caparra. Oltretutto, ove si consideri che, a norma dell’art. 1385, comma 1, c.c., la caparra consiste nella dazione di una somma di danaro o di una quantitàdi altre cose fungibili, appare evidente che nel caso di specie l’oggetto di essa non poteva essere costituito dall’autovettura ceduta dal Benvenga al Lamanna, bene mobile per sua natura infungibile. Per completezza va infine osservato che nel ricorso sono prospettate talune questioni di cui non v’è cenno nella sentenza d’appello, e in particolare quella riguardante l’asserita falsità della carta di circolazione della [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente nullità del contratto di vendita del suddetto veicolo ( ne lla decisione gravata si dà atto che il Lamanna avev a giustifica to la legittimità del recesso contrattuale da lui esercitato deducendo solamente l’esistenza di pretesi vizi e la mancanza delle qualità promesse dell’autovettura, per essere stata immatricolata due anni dopo la sua fabbricazione) e quella relativa alla pretesa eccessività della somma da pagare a titolo di doppio della caparra. In un simile contesto, onde evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, il ricorrente avrebbe dovuto non , per essere stata immatricolata due anni dopo la sua fabbricazione, solo allegare l’avvenuta deduzione delle anzidette questioni dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quali atti processuali lo avesse fatto, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 864/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 21617/2022, Cass. n. 26147/2021). A tanto, però, egli non ha provveduto, sicchè le lagnanze sollevate sui temi innanzi esposti non possono trovare ingresso. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 4.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo